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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/04/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 659 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, via F. Pellegrino, n. 122, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonino Vittorio De Nardo (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920240000029608,
1 notificato il 13.03.2024, riferito a contributi pretesi a titolo di gestione commercianti, per il periodo intercorrente fra gennaio 2013 e dicembre 2017. Il ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie, per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito adito, contrariis rejectiis, in via preliminare disporre, inaudita altera parte, la sospensione amministrativa della procedura di riscossione. Nel merito accogliere il proposto ricorso per i motivi su esposti e, in via principale, per l'effetto annullare le cartelle esattoriali indicate in premessa per i motivi esposti. Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle somme portate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti,
2 con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera
a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha documentato di aver validamente notificato – senza trovare contestazione alcuna, a riguardo, dalla parte ricorrente – degli avvisi bonari, quali comunicazioni di debito, nelle date di seguito indicate e a valere per gli anni di contribuzione di seguito riportati:
- il 7.06.2018, l'avviso bonario per l'anno di imposta 2013 e 2014;
- il 29.01.2019, l'avviso bonario per l'anno di imposta 2015;
- il 25.09.2023, l'avviso bonario per l'anno di imposta 2017.
5. Tali avvisi bonari sono stati tempestivamente inoltrati al ricorrente, interrompendo il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica dei singoli avvisi a quella di notifica dell'avviso di addebito impugnato.
6. Nessuna estinzione per intervenuta prescrizione, pertanto, può, nel caso di specie, dichiararsi, anche alla luce della sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico: “il
Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia
3 di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
8. Per tutti i motivi fin qui esposti, il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
2.000,00 euro, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 10/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Soriano Calabro, via F. Pellegrino, n. 122, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Antonino Vittorio De Nardo (PEC: Email_1 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso l'avv. Gianfranco Esposito (PEC: t) che lo Email_2 rappresenta e difende giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione di intimazione di pagamento.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/03/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 43920240000029608,
1 notificato il 13.03.2024, riferito a contributi pretesi a titolo di gestione commercianti, per il periodo intercorrente fra gennaio 2013 e dicembre 2017. Il ricorrente deduceva l'estinzione delle pretese creditorie, per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito adito, contrariis rejectiis, in via preliminare disporre, inaudita altera parte, la sospensione amministrativa della procedura di riscossione. Nel merito accogliere il proposto ricorso per i motivi su esposti e, in via principale, per l'effetto annullare le cartelle esattoriali indicate in premessa per i motivi esposti. Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. L'azione qui proposta ha ad oggetto l'accertamento della non debenza delle somme portate dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale, in ragione dell'estinzione per intervenuta prescrizione.
3. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali
– il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
3.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti,
2 con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera
a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
4. L'Ente previdenziale ha documentato di aver validamente notificato – senza trovare contestazione alcuna, a riguardo, dalla parte ricorrente – degli avvisi bonari, quali comunicazioni di debito, nelle date di seguito indicate e a valere per gli anni di contribuzione di seguito riportati:
- il 7.06.2018, l'avviso bonario per l'anno di imposta 2013 e 2014;
- il 29.01.2019, l'avviso bonario per l'anno di imposta 2015;
- il 25.09.2023, l'avviso bonario per l'anno di imposta 2017.
5. Tali avvisi bonari sono stati tempestivamente inoltrati al ricorrente, interrompendo il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla data di notifica dei singoli avvisi a quella di notifica dell'avviso di addebito impugnato.
6. Nessuna estinzione per intervenuta prescrizione, pertanto, può, nel caso di specie, dichiararsi, anche alla luce della sospensione dei termini prescrizionali durante il periodo pandemico: “il
Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia
3 di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
8. Per tutti i motivi fin qui esposti, il ricorso va rigettato.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1
2.000,00 euro, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di CP_1
Vibo Valentia, 10/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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