TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/11/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri Tania, all'esito dell'udienza del 04/11/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 3084/2024 R.A.L., promosso da da
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1 MARUCCI BRUNO, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, CP_1 presso l'Avv. BELLASSAI DANIELA, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
-resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per far dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di €.1329,86 sulla CP_1 pensione 044-330007088734 cat. INVCIV, per il periodo dal 01.07.2021 al 29.02.2024, contestato dall'Istituto con nota del 24.01.2024, nella quale è riportata la seguente motivazione: “ …ricalcolo a seguito della liquidazione della IO n. 002330015029774 avente decorrenza 05/21. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” (cfr. doc. 2).
L'attore ha invocato l'irripetibilità dell'indebito, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi – nella specie insussistenti - che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
L'attore ha così rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “A) In via principale, accertare l'illegittimità della richiesta di somme indebitamente percepite sulla Pensione 044- 330007088734 cat. INVCIV, per il periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2024, per la somma di € 1.329,86, e per l'effetto dichiarare l'annullamento della richiesta, per la non ripetibilità delle somme richieste fino alla data di comunicazione dell'indebito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio,
1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
L' si è costituito ed ha insistito sulla legittimità del recupero oggetto di causa, atteso che CP_1 al ricorrente, già titolare di pensione di invalidità civile CAT. 044 3300 7088734 con decorrenza da luglio 2021, “con omologa del 21/11/2022 è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario necessario per il diritto all'assegno ordinario d'invalidità, e la prestazione CAT. 002 3300 15029774 è stata liquidata in data 22/11/2022, con decorrenza 05/2021. In data 23/01/2024 la sede ha provveduto a ricalcolare la prestazione d'invalidità civile, in base ai redditi derivanti dalla liquidazione dell'assegno ordinario d'invalidità, divisi secondo il criterio di competenza. Tali redditi hanno determinato la revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 (finanziaria 2002 aumento al milione) dal 01/07/2021 al 29/02/2024.”
Il predetto riconoscimento ha dunque comportato il superamento dei limiti di reddito per avere diritto alla maggiorazione sociale o all'aumento sociale. La contestazione dell'indebita fruizione della maggiorazione sociale o aumento sociale, per il periodo dal 01.07.2021 al 29.02.2024, è stata quindi disposta con il provvedimento del 24.01.2024, per un importo pari ad €.1329,86.
L' ha quindi chiesto di rigettare il ricorso nel merito, in quanto indimostrato ed infondato, CP_1 in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme contestate nonché al pagamento delle spese di causa.
Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa all'udienza del 4.11.2025, con lo scambio di note scritte e decisa con sentenza.
La domanda attorea merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
La giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione n.13915 del 20.5.2021) ha chiarito che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della L. n.412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
In sostanza, in materia di indebito assistenziale, non si può fare applicazione della disciplina dell'art.13, L. n.412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e deve darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, e in particolare a quella che ha delineato i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha inoltre evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione, con sent. n. 12406 del 2003 ha affermato che
“[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di
2 considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. resterà applicabile in tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Quindi per le ipotesi in cui la concreta fattispecie si colloca all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si è pertanto consolidato il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), in applicazione della regola propria del sottosistema assistenziale, è esclusa la ripetizione in presenza di varie situazioni di fatto, generalmente caratterizzate dalla non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
Per l'indebito correlato al venire meno dei requisiti sanitari, ricorrono regole specifiche (art. 37, co. 8, L. 448/1998), essendo consentita la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Infine, va distinta l'ipotesi in cui l'indebito è riconnesso al venire meno dei requisiti economici: al riguardo la Corte di Cassazione con sent.n. 28771 del 2018, ha affermato che "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Nel caso di specie, a fronte della sola circostanza dedotta dall' relativa al superamento del limite CP_1 reddituale previsto dalla legge, non si può applicare la regola civilistica sulla piena ripetibilità.
Tale conclusione si fonda sulle condivisibili ragioni enunciate dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.28771 del 2018, per cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, in base al quadro normativo delineato dal D.L. n. 850 del 1976, art.3 ter, convertito in L. n.29 del 1977, dal D.L. n.173 del 1988, art.3, comma 9, convertito nella L. n.291 del 1988 (cfr. Cass. altresì 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
In sostanza, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di
3 accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Si evidenzia altresì che con la sentenza n. 13223 del 2020 la S.C. ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' e ancora “in nessun caso si possono ipotizzare i
CP_1 presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e
CP_1 che quindi l già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima
CP_1 erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione
CP_1 reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via
CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere”.
CP_1
In definitiva, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento (alla cui tutela sono finalizzate le norme limitative della ripetibilità dell'indebito), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens o ricorrano altre ipotesi che escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario (cfr. Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008).
A tali conclusioni si perviene “in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede posto che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Cass n. 28771/2018).
Ciò posto, nel caso di specie, l' con nota del 24.01.2024 ha chiesto all'attore la restituzione di CP_1 quanto pagato dal 01.07.2021 al 29.02.2024, quindi anche per un periodo precedente al provvedimento che ha accertato che la prestazione assistenziale non era dovuta, in ragione dei maggiori redditi percepiti ed ostativi alla percezione della prestazione in questione.
Il predetto indebito è stato così motivato;
“ricalcolo a seguito della liquidazione della IO n. 002330015029774 avente decorrenza 05/21. E stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
CP_
Nella memoria di costituzione l' ha dedotto che il ricorrente ha superato il limite di reddito fissato dalla legge, in virtù della liquidazione dell'ulteriore prestazione, con decorrenza da maggio 2021.
Si trattava, in ogni caso, di redditi erogati dall' e, quindi, dallo stesso Ente conoscibili. CP_1
Va peraltro evidenziato che l' non ha provato che l'erogazione indebita fosse addebitabile al CP_1 percipiente o che non sussistessero le condizioni di un suo legittimo affidamento. Dagli atti, infatti, è emerso che l' ha comunicato l'indebito nell'anno 2024, dopo un lungo periodo dall'avvenuto CP_1
4 riconoscimento della prestazione IO n. 002330015029774 (nell'anno 2022). Quanto detto, allora, consente di ritenere certamente tutelabile l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione degli importi erogati dallo stesso che era informato della situazione reddituale. CP_1
Tutte le circostanze appena descritte sono senz'altro indicative dell'assenza di dolo del ricorrente e appaiono idonee ad attestare la sua buona fede e l'affidamento sulla spettanza degli importi percepiti.
In applicazione dei principi sopra richiamati, deve ritenersi l'irripetibilità dell'indebito contestato dall' , in riferimento alle somme richieste con la nota del 24.01.2024 a titolo di restituzione CP_1 della maggiorazione sociale o aumento sociale sui ratei della prestazione in godimento, n. 044- 330007088734 cat. INVCIV.
In definitiva, per le motivazioni esposte, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto CP_1 conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.5.200, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall'Istituto con nota del 24/01/2024, in riferimento alle somme richieste all'attore a titolo di restituzione della maggiorazione sociale o aumento sociale sui ratei della pensione n. 044-330007088734 cat. INVCIV;
b) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attore in €. 886,00, CP_1 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. MARUCCI BRUNO, dichiaratosi antistatario.
28.11.2025 Il Giudice
Dr.ssa Tania Tavolieri
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott.ssa Tavolieri Tania, all'esito dell'udienza del 04/11/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante n. 3084/2024 R.A.L., promosso da da
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Parte_1 MARUCCI BRUNO, che lo rappresenta e difende in forza di procura rilasciata su foglio separato ed inserita nella busta telematica contenente il ricorso
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappr.te p.t.. Controparte_1 elett.te dom.to in Frosinone, Piazza Gramsci n.4, nell'Ufficio Legale della Sede di Frosinone, CP_1 presso l'Avv. BELLASSAI DANIELA, che lo difende e rappresenta, in virtù di procura alle liti, in atti
-resistente -
Oggetto: indebito assistenziale
Conclusioni: per ciascuna delle parti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' per far dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di €.1329,86 sulla CP_1 pensione 044-330007088734 cat. INVCIV, per il periodo dal 01.07.2021 al 29.02.2024, contestato dall'Istituto con nota del 24.01.2024, nella quale è riportata la seguente motivazione: “ …ricalcolo a seguito della liquidazione della IO n. 002330015029774 avente decorrenza 05/21. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge” (cfr. doc. 2).
L'attore ha invocato l'irripetibilità dell'indebito, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi – nella specie insussistenti - che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
L'attore ha così rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo di: “A) In via principale, accertare l'illegittimità della richiesta di somme indebitamente percepite sulla Pensione 044- 330007088734 cat. INVCIV, per il periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2024, per la somma di € 1.329,86, e per l'effetto dichiarare l'annullamento della richiesta, per la non ripetibilità delle somme richieste fino alla data di comunicazione dell'indebito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio,
1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
L' si è costituito ed ha insistito sulla legittimità del recupero oggetto di causa, atteso che CP_1 al ricorrente, già titolare di pensione di invalidità civile CAT. 044 3300 7088734 con decorrenza da luglio 2021, “con omologa del 21/11/2022 è stata riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario necessario per il diritto all'assegno ordinario d'invalidità, e la prestazione CAT. 002 3300 15029774 è stata liquidata in data 22/11/2022, con decorrenza 05/2021. In data 23/01/2024 la sede ha provveduto a ricalcolare la prestazione d'invalidità civile, in base ai redditi derivanti dalla liquidazione dell'assegno ordinario d'invalidità, divisi secondo il criterio di competenza. Tali redditi hanno determinato la revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001 (finanziaria 2002 aumento al milione) dal 01/07/2021 al 29/02/2024.”
Il predetto riconoscimento ha dunque comportato il superamento dei limiti di reddito per avere diritto alla maggiorazione sociale o all'aumento sociale. La contestazione dell'indebita fruizione della maggiorazione sociale o aumento sociale, per il periodo dal 01.07.2021 al 29.02.2024, è stata quindi disposta con il provvedimento del 24.01.2024, per un importo pari ad €.1329,86.
L' ha quindi chiesto di rigettare il ricorso nel merito, in quanto indimostrato ed infondato, CP_1 in fatto e in diritto, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme contestate nonché al pagamento delle spese di causa.
Subentrato questo giudice sul ruolo, in data 18.9.2025, sulle conclusioni indicate, la causa è stata discussa all'udienza del 4.11.2025, con lo scambio di note scritte e decisa con sentenza.
La domanda attorea merita accoglimento, per i motivi appresso indicati.
La giurisprudenza di legittimità (si veda Cassazione n.13915 del 20.5.2021) ha chiarito che in materia di indebito assistenziale non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art.52 L. n.88 del 1989 e dall'art.13 della L. n.412 del 1991.
Tali disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
In sostanza, in materia di indebito assistenziale, non si può fare applicazione della disciplina dell'art.13, L. n.412 del 1991, che si riferisce all'indebito previdenziale, e deve darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, e in particolare a quella che ha delineato i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale.
Al riguardo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha inoltre evidenziato che "[...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
Sulla base di tali principi la Corte di Cassazione, con sent. n. 12406 del 2003 ha affermato che
“[...] l'esigenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di
2 considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore”.
Pertanto, la disciplina di cui all'art. 2033 c.c. resterà applicabile in tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Quindi per le ipotesi in cui la concreta fattispecie si colloca all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
Si è pertanto consolidato il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), in applicazione della regola propria del sottosistema assistenziale, è esclusa la ripetizione in presenza di varie situazioni di fatto, generalmente caratterizzate dalla non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
Per l'indebito correlato al venire meno dei requisiti sanitari, ricorrono regole specifiche (art. 37, co. 8, L. 448/1998), essendo consentita la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica.
Infine, va distinta l'ipotesi in cui l'indebito è riconnesso al venire meno dei requisiti economici: al riguardo la Corte di Cassazione con sent.n. 28771 del 2018, ha affermato che "a) nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali"; b) "In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento".
Nel caso di specie, a fronte della sola circostanza dedotta dall' relativa al superamento del limite CP_1 reddituale previsto dalla legge, non si può applicare la regola civilistica sulla piena ripetibilità.
Tale conclusione si fonda sulle condivisibili ragioni enunciate dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n.28771 del 2018, per cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, in base al quadro normativo delineato dal D.L. n. 850 del 1976, art.3 ter, convertito in L. n.29 del 1977, dal D.L. n.173 del 1988, art.3, comma 9, convertito nella L. n.291 del 1988 (cfr. Cass. altresì 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
In sostanza, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di
3 accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
Si evidenzia altresì che con la sentenza n. 13223 del 2020 la S.C. ha chiarito che “nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' e ancora “in nessun caso si possono ipotizzare i
CP_1 presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e
CP_1 che quindi l già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima
CP_1 erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione
CP_1 reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via
CP_1 telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l conosce o ha l'onere di conoscere”.
CP_1
In definitiva, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento (alla cui tutela sono finalizzate le norme limitative della ripetibilità dell'indebito), come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens o ricorrano altre ipotesi che escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario (cfr. Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n.28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008).
A tali conclusioni si perviene “in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede posto che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Cass n. 28771/2018).
Ciò posto, nel caso di specie, l' con nota del 24.01.2024 ha chiesto all'attore la restituzione di CP_1 quanto pagato dal 01.07.2021 al 29.02.2024, quindi anche per un periodo precedente al provvedimento che ha accertato che la prestazione assistenziale non era dovuta, in ragione dei maggiori redditi percepiti ed ostativi alla percezione della prestazione in questione.
Il predetto indebito è stato così motivato;
“ricalcolo a seguito della liquidazione della IO n. 002330015029774 avente decorrenza 05/21. E stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
CP_
Nella memoria di costituzione l' ha dedotto che il ricorrente ha superato il limite di reddito fissato dalla legge, in virtù della liquidazione dell'ulteriore prestazione, con decorrenza da maggio 2021.
Si trattava, in ogni caso, di redditi erogati dall' e, quindi, dallo stesso Ente conoscibili. CP_1
Va peraltro evidenziato che l' non ha provato che l'erogazione indebita fosse addebitabile al CP_1 percipiente o che non sussistessero le condizioni di un suo legittimo affidamento. Dagli atti, infatti, è emerso che l' ha comunicato l'indebito nell'anno 2024, dopo un lungo periodo dall'avvenuto CP_1
4 riconoscimento della prestazione IO n. 002330015029774 (nell'anno 2022). Quanto detto, allora, consente di ritenere certamente tutelabile l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione degli importi erogati dallo stesso che era informato della situazione reddituale. CP_1
Tutte le circostanze appena descritte sono senz'altro indicative dell'assenza di dolo del ricorrente e appaiono idonee ad attestare la sua buona fede e l'affidamento sulla spettanza degli importi percepiti.
In applicazione dei principi sopra richiamati, deve ritenersi l'irripetibilità dell'indebito contestato dall' , in riferimento alle somme richieste con la nota del 24.01.2024 a titolo di restituzione CP_1 della maggiorazione sociale o aumento sociale sui ratei della prestazione in godimento, n. 044- 330007088734 cat. INVCIV.
In definitiva, per le motivazioni esposte, la causa va decisa nei termini indicati in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come da dispositivo, tenuto CP_1 conto dei parametri di cui al D.M. n.147/2022 per le cause di previdenza di valore fino a €.5.200, relativamente ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito contestato dall'Istituto con nota del 24/01/2024, in riferimento alle somme richieste all'attore a titolo di restituzione della maggiorazione sociale o aumento sociale sui ratei della pensione n. 044-330007088734 cat. INVCIV;
b) pone a carico di parte convenuta le spese di lite, liquidate a favore dell'attore in €. 886,00, CP_1 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese generali, con distrazione in favore dell'Avv. MARUCCI BRUNO, dichiaratosi antistatario.
28.11.2025 Il Giudice
Dr.ssa Tania Tavolieri
5