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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/11/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3485 / 2022 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3485 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. e , C.F. , entrambi residenti Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
a Merone (CO), alla Via V. Emanuele II n. 2, rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Manzo, (C.F.
) del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Via del C.F._3
Parco Margherita n 8 (pec: Email_1
-attori opponenti-
E
con socio unico e sede in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. e n. Iscr. Registro Imprese di Treviso n. , P.IVA , e P.IVA_1 P.IVA_2 per essa (C.F., Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
), con sede in Roma (RM), alla Via Gino Nais n. 16, quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_2
a sua volta, quale mandataria con rappresentanza di Controparte_3 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Simone del Foro di Milano (C.F. ) ed
[...] CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in Milano, alla Via Gabrio Serbelloni n. 4 (P.E.C.:
. Email_2
-convenuta opposta-
Oggetto: contrattuale, bancario (contratto di conto corrente e fideiussione)
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 15 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, sulle seguenti conclusioni:
1 per parte attrice opponente (come da atto introduttivo, cui si richiama):
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso:
in Via preliminare: accertare la totale carenza di legittimazione attiva in capo alla Spett.le in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore in ordine al credito preteso, per tutte le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto ed, in particolare, per non essere provato la cessione del credito in suo favore e per l'effetto dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1024/2022 del 07/07/22, notificato il 22/07/22, emesso nell'ambito della procedura iscritta al RG 2505/2022 dall'Ill.mo Tribunale di
Como, nella persona del Giudice Dott. Abate, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad Euro 7.669,55, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 1.065,00 di cui Euro 800,00 per compensi.
accertare e dichiarare nulla la fideiussione sottoscritta da e/o, conseguentemente la decadenza CP_4 da parte attrice del diritto di agire ax art. 1957 c.c.
Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 7.669,55 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere nullo il rapporto, ex art. 117 TUB comma 1 e 3, dal quale scaturisce il credito preteso perchè privo della forma scritta ad substantiam ed, inoltre, per non essere il credito preteso provato e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non essere stati prodotti gli estratti conto a scalare e quelli analitici e, di conseguenza, per non essere stata specificata la percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse applicato e per essere, quindi, la documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di prova e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1024/2022 del 07/07/22, notificato il 22/07/22, emesso nell'ambito della procedura iscritta al RG 2505/2022, dall'Ill.mo Tribunale di Como, nella persona del Giudice Dott. Abate, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad Euro 7.669,55, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 1.065,00 di cui Euro 800,00 per compensi.
In via istruttoria: si chiede per l'ammissione, in caso di contestazione, a prova per interpello del legale rappresentante della Società opposta, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, dedurre capitoli di prova, chiedere l'ammissione di testi, proporre formali azioni di disconoscimento di contratti o documenti che saranno esibiti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario”.
per parte convenuta opposta (come da atto introduttivo, cui si richiama):
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dai sig.ri e non è Parte_1 Parte_2 fondata su prova scritta, né si palesa di pronta e facile soluzione;
- per l'effetto, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Como n.
1024/2022, RG. 2505/2022 del 07.07.2022, ex art. 648 c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia in punto di mediazione obbligatoria;
2 nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avverse, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Como n. 1024/2022, RG. 2505/2022 del
07.07.2022, ivi opposto;
- per l'ulteriore effetto, condannare i sig.ri e al pagamento della somma Parte_1 Parte_2 complessiva di €.7.669,55.=, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge, siccome ingiunti dal Tribunale di Como;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Como n. 1024/2022, RG. 2505/2022 del 07.07.2022, accertare e dichiarare comunque il credito vantato da parte opposta nei confronti degli
Opponenti;
- per l'effetto, condannare i sig.ri e al pagamento della somma Parte_1 Parte_2 complessiva di €.7.669,55.=, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge, o al pagamento della diversa maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, per le ragioni di cui al ricorso per Decreto Ingiuntivo e al presente atto. in via istruttoria:
- ci si oppone alla prova per interpello del legale rappresentante della Società opposta avanzata ex adverso da controparte poiché ultronea e del tutto inconferente con il presente giudizio di opposizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.09.2022 ed iscritto a ruolo il 5.10.2022 Parte_1
e interponevano opposizione avverso il decreto Ingiuntivo n. 1024/2022 (RG. 2505/2022),
[...] Parte_2 pubblicato il 07.07.2022, con cui il Tribunale di Como aveva ingiunto loro il pagamento, in solido, dell'importo totale di €.7.669,55 oltre interessi e spese di procedura in favore di e per essa Controparte_1 Controparte_2 sulla base dell'esposizione debitoria maturata da per saldo debitore del C/C n. 60687 acceso presso Parte_1
l'Agenzia 314 di UR D'ER (CO) di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., cedente il credito, e rispetto cui Pt_3 risultava garante in forza di contratto sottoscritto il 20.05.2008, sino alla concorrenza dell'importo massimo di
€.15.000,00.
Chiedevano, in sintesi, dichiararsi inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1024/2022 sulla base di molteplici argomentazioni, in rito e in merito, meglio esposte infra (§ III) a loro avviso in grado di minare le ragioni di credito dell'istituto ingiungente;
a suffragio depositavano interpello del legale rappresentante
Relazione di parte di analisi del rapporto finanziario alla base del titolo di controparte.
Tempestivamente si costituiva, il 14.4.2023 chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto, di cui domandava la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., contestando tutte le eccezioni svolte da controparte.
In sede di prima udienza, cartolare, il G.I. sottoponeva proposta conciliativa -concernente corresponsione da parte opponente a parte opposta di complessivi € 4.000,00 omnia, con integrale compensazione delle spese tanto del presente giudizio quanto del monitorio, nessun altro importo dovuto tra le parti e senza
3 riconoscimento alcuno di responsabilità- che trovava l'adesione di ma non anche degli opponenti, CP_1 che alla successiva udienza cartolare del 5.7.2025 (per erronea determinazione del G.I. ex art. 309 cpc con riferimento a quella del 27.6.2023 stante la formale presenza di parte opposta, in ragione delle note di trattazione scritta succitate) nonché all'ulteriore del 12.7.2023 insistevano per il prosieguo del giudizio con fissazione udienza di precisazione delle conclusioni.
Il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni dapprima al
17 gennaio 2024, successivamente anticipandola al 7 novembre 2023, in trattazione cartolare. Le parti depositavano i propri fogli di p.c. in vista dell'udienza e il G.I. tratteneva il fascicolo in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc, scaduti i quali -nel cui termine entrambe le parti avevano depositato le comparse conclusionali e la sola opposta anche le memorie di replica- il (precedente) G.I. con decreto del
22.3.2024 rimetteva il fascicolo sul ruolo sul presupposto che nella conclusionale di parte opposta si desse per la prima volta atto della “sopravvenuta pendenza di una procedura di ristrutturazione dei debiti, promossa davanti al Tribunale di Como, con un piano di risanamento che include anche la posizione debitoria oggetto di questo giudizio, con udienza di omologazione per il giorno 4.12.2023”, rispetto cui veniva ravvisata la “necessità di sentire le parti, anche in considerazione degli effetti della citata procedura sul presente procedimento e non essendo, peraltro, chiara la sorte della indicata udienza di omologazione”.
Alla successiva udienza del 4.6.2024, tenutasi da GOP in sostituzione del (precedente) magistrato, alla presenza della sola parte opposta, che dava atto dell'intervenuta omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore , promosso da , con sentenza del Tribunale di Como in data 5 gennaio 2024, il giudizio Pt_2 proseguiva con nuova udienza di precisazione delle conclusioni fissato inizialmente per il 25 settembre 2024 e da ultimo, a seguito dell'assegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I. pochi giorni prima dell'udienza (in data
5.9.24), con fissazione di udienza al 15 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, anche al fine di evitare nuovo deposito delle memorie ex art. 190 cpc, già in atti. In tale data il sottoscritto G.I., preso atto delle note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del giudizio.
Sussiste la competenza, anche territoriale, di questo Tribunale, come anche legittimazione attiva e passiva delle parti, peraltro non oggetto di contestazione. Sussiste pure l'interesse ad agire degli opponenti, fatte salve, in relazione a le delibazioni di cui al § IV e V infra in relazione ad una carenza sopravvenuta di interesse alla Pt_2 domanda (a seguito di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla stessa ed omologato).
L'opposizione è tempestiva, né il profilo è stato peraltro oggetto di contestazione;
risulta ritualmente instaurato il contraddittorio, con rituale notifica da parte opponente e tempestiva costituzione da parte opposta.
La mancata pronuncia sulla concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. (da parte del precedente G.I.) ha di fatto reso inoperativa la disposizione di cui all'art. 5 co.IV d.lgs 28/2010 (ovvero “i commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”) in ordine alla concessione di termine per procedere alla mediazione, il cui mancato espletamento non può pertanto considerarsi causa di improcedibilità della domanda.
III. Sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva.
4 La domanda attorea risulta infondata, e come tale non merita accoglimento.
Essa poggia principalmente sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e per essa di Controparte_1 sul presupposto che questa non avrebbe effettivamente provato la natura di cessionaria del Controparte_2 credito originariamente vantato da Banco BPM Spa, non essendo a tale scopo sufficiente la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (N. 26 del 29.2.20) in cui si dà conto della circostanza.
Osserva il Tribunale sul punto come risponda al vero, come correttamente rilevato dagli opponenti, che sia onere della parte opposta che si afferma essere cessionaria del credito, provare l'esistenza dell'atto di cessione e più specificatamente l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione. Nondimeno, deve rilevarsi, come tale onere sia stato sufficientemente adempiuto dall'Istituto di Credito opposto.
Infatti l'opposta ha dato prova -depositando in comparsa di costituzione documenti mai contestati da controparte nell'arco dell'iter giudiziale, tra cui la dichiarazione di cessione del credito sub doc.
7- dell'intervenuta comunicazione, agli opponenti, in data 7.9.2021 a mezzo raccomandata, dell'avvenuta cessione del credito da Banco BPM a con contestuale messa in mora (doc. B 10, id est doc.10 monitorio); Controparte_1 in ogni caso, si osservi, la cessione di credito in blocco –cui appartengono i rapporti obbligatori oggetto di causa
(vds coincidenza tra il n. 1158-006 000800163479001 presente nel tabulato in calce al contratto di cessione alla voce “numero contratto”, pag. 38 doc. 6) e quello indicato nelle lettere di messa in mora quale “riferimento contratto”,doc.10)- può ritenersi efficace anche solo per effetto della pubblicazione in gazzetta ufficiale, vieppiù ove vi sia pure pubblicata, come nel caso di specie, l'elenco completo di tutti i crediti oggetto di cessione è pubblicato, in ottemperanza alla normativa vigente, anche sul sito del servicer, (vds link: Controparte_2 https://www.hoistfinance.it/globalassets/downloads/hoistfinance.it/disclosure-information/2020/credit-banco- bpm-marte_febbraio-2020.pdf).
In ogni caso, secondo recente giurisprudenza (Cass.n. 10200/2021 e Cass n. 20495/2020) la notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante, ex multis, notifica del ricorso monitorio e pedissequo Decreto Ingiuntivo, che quindi possono valere come strumenti di avvenuta messa a conoscenza dell'intervenuta cessione.
Va pertanto rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
IV. Sul merito della domanda: rilievo dell'intervenuta omologa di accordo di ristrutturazione.
Nel merito, nel proprio atto introduttivo, parte opponente aveva poi svolto ulteriori eccezioni, non più riproposte né nelle memorie ex art. 190 cpc del novembre 2024 né, da ultimo, nelle memorie ex art. 281 sexies cpc. Nondimeno, il richiamo, generico, a tutte le domande ed eccezioni svolte, determina la necessità di un conciso vaglio.
I coniugi e hanno eccepito la nullità del contratto di fideiussione in quanto redatto secondo il Parte_1 Pt_3 modello ABI, dunque in violazione del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della Banca d'Italia in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990.
Hanno poi eccepito la nullità del contratto fideiussorio ex art. 1419 c.c. per essenzialità delle singole clausole nulle nn. 2 e 6 e, la decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. per nullità della clausola fideiussoria n. 6 e la nullità del rapporto ex art. 117 tub in quanto privo della forma scritta ad substantiam.
5 Orbene, osserva il Tribunale facendo espresso richiamo al principio della ragione più liquida, come tutte le eccezioni svolte, funzionali ad ottenere la declaratoria di “infondatezza della pretesa di credito pari ad Euro
7.669,55 oltre interessi” (vds conclusioni in atto di citazione in opposizione, pag.10) vengano assorbite dal rilievo, dirimente, dell'avvenuta presentazione, circa un anno dopo l'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio, da parte di , di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 e ss C.C.I.I, rispetto cui in Parte_2 data 13.10.2023 è stato aperto il procedimento (vds doc. 9 conclusionale ed in data 5.1.2024 è CP_1 intervenuta omologa del piano (vds doc. allegato a note del 17.5.2024 di : in esso è contemplato ed CP_1 inserito anche il credito oggetto della presente opposizione, ovvero il credito di di importo pari Controparte_1 ad €.8.734,55, con proposta di soddisfazione nella misura del 5%, ossia per €.436,73. L'inequivoca corrispondenza con il credito opposto si appalesa anche in ragione dell'allegazione del titolo sub doc.21 al piano (preceduto dal doc. 20, ricorso per decreto ingiuntivo)
Il Tribunale dà atto di come la circostanza sia stata tempestivamente rappresentata da parte opposta nel primo atto successivo alla presa di conoscenza (con notifica della pendenza del procedimento davanti alla sezione fallimentare del Tribunale di Como) e, soprattutto, di come sia stata coscientemente ed artatamente sottaciuta dalla stessa richiedente parte del presente giudizio, nonostante potesse e dovesse darne conto già Pt_2 prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ad ogni buon conto, giova rammentare come l'avvenuto inserimento da parte di un creditore in una procedura di ristrutturazione dei debiti quale l'accordo di ristrutturazione del consumatore (ed in precedenza del piano del consumatore) determini pacificamente il riconoscimento di quel debito da parte del ricorrente alla procedura, in questo caso , oltre che l'avvenuto accertamento dell'esistenza del credito da parte Parte_2 degli organi della procedura stessa, compreso il Tribunale (della crisi di impresa) che la ha aperta.
V. Sugli effetti del riconoscimento del credito da parte di n relazione ai due opponenti. Pt_2
Pertanto, essendo il credito riconosciuto da una delle due parti condannata in solido al versamento in favore dell'Istituto di credito opposto, determina la condanna della stessa, ovvero , alla soddisfazione del Parte_2 creditore opposto, e pertanto la conferma del decreto ingiuntivo con rigetto dell'opposizione.
Nondimeno, essendo la posizione di quella di garante, in forza della fideiussione (sub doc.B6 id Pt_2 CP_1 est doc 6 monitorio), la natura causale di tale contratto determina, in relazione alla posizione di , il Parte_1 necessario vaglio relativo alla validità del contratto garantito, ovvero il contratto di conto corrente n. 60687 (vds doc. B 7 id est doc 7 monitorio). CP_1
A riguardo ci si limiti ad osservare come tutte le eccezioni succitate (nullità integrale per violazione della normativa antitrust, nullità del contratto fideiussorio ex art. 1419 c.c., decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c, nullità del rapporto ex art. 117, commi 1 e 3 TUB) attengano esclusivamente il contratto di garanzia, ovvero la fideiussione prestata da e non il titolo garantito, ovvero il contratto di conto corrente, rispetto cui Pt_2 difettano in sostanza rilievi ad eccezione di quello già trattato ed esaurito (§ III) relativo al difetto di legittimazione dell'Istituto di credito.
L'ammontare del credito di cui al contratto di conto corrente non risulta infatti specificamente contestato né nell' an, né nel quantum debeatur, costituendo pertanto circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c..
Per tutte le ragioni che precedono l'opposizione interposta deve essere rigettata (ove anche non si ritenesse preliminare il rilievo di intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente a stante il Pt_2 riconoscimento intervenuto da parte di questa, ciò che tuttavia non è per l'ipotesi di mancata esecuzione
6 dell'accordo omologato, nel qual caso tornerebbero ad avere valore i crediti per come accertati giudizialmente e non per come ammessi, in percentuale minore, nel piano.).
VI. Sulla regolazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ed in ogni caso sono da porsi a carico degli opponenti in ragione dell'art. 91 co.I cpc secondo periodo (il quale dispone “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”), atteso che non hanno inteso aderire alla proposta conciliativa del G.I. del
10.5.2023, non riscontrandola nonostante rituale comunicazione di pari data (giusta pec ad Avv.Manzo), a differenza di controparte, aderente, e dunque rifiutando una proposta conciliativa che li vedeva tenuti a corrispondere €4.000 a differenza dell'importo del d.i. opposto.
Le spese si liquidano avuto riguardo allo scaglione tra € 5.200 ed € 26.000, tenuto conto del valore del giudizio, ai parametri medi per quanto riguarda le prime due fasi, minimi per quella di trattazione (in difetto di istruttoria) e massimi per quella decisionale, essendo stata svolta per due volte a seguito di rimessione sul ruolo dettata dalla “novità sopravvenuta” data dalla venuta a conoscenza da parte opposta dell'intervenuta proposizione di piano da parte dell'opponente Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione da e nei confronti di e per essa ogni contraria Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'interposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1024/2022 del
Tribunale di Como (emesso in data 7.7.2022 ad esito del procedimento monitorio R.G. 2505/2022);
Condanna gli opponenti e , al pagamento in favore di e per essa Parte_1 Parte_2 CP_1
in persona del l.r.p.t, delle spese di lite che liquida in € 5.088,00 (cinquemilaottantotto/00) oltre Controparte_2 rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 22 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Previte
7
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3485 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. e , C.F. , entrambi residenti Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
a Merone (CO), alla Via V. Emanuele II n. 2, rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Manzo, (C.F.
) del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli, Via del C.F._3
Parco Margherita n 8 (pec: Email_1
-attori opponenti-
E
con socio unico e sede in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. e n. Iscr. Registro Imprese di Treviso n. , P.IVA , e P.IVA_1 P.IVA_2 per essa (C.F., Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. e P.IVA Controparte_2 P.IVA_3
), con sede in Roma (RM), alla Via Gino Nais n. 16, quale mandataria con rappresentanza di P.IVA_2
a sua volta, quale mandataria con rappresentanza di Controparte_3 CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Simone del Foro di Milano (C.F. ) ed
[...] CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il Suo studio sito in Milano, alla Via Gabrio Serbelloni n. 4 (P.E.C.:
. Email_2
-convenuta opposta-
Oggetto: contrattuale, bancario (contratto di conto corrente e fideiussione)
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 15 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, ai sensi dell'art.281 sexies cpc, sulle seguenti conclusioni:
1 per parte attrice opponente (come da atto introduttivo, cui si richiama):
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le pronunce tutte del caso:
in Via preliminare: accertare la totale carenza di legittimazione attiva in capo alla Spett.le in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore in ordine al credito preteso, per tutte le motivazioni addotte nella narrativa del presente atto ed, in particolare, per non essere provato la cessione del credito in suo favore e per l'effetto dichiarare inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1024/2022 del 07/07/22, notificato il 22/07/22, emesso nell'ambito della procedura iscritta al RG 2505/2022 dall'Ill.mo Tribunale di
Como, nella persona del Giudice Dott. Abate, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad Euro 7.669,55, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 1.065,00 di cui Euro 800,00 per compensi.
accertare e dichiarare nulla la fideiussione sottoscritta da e/o, conseguentemente la decadenza CP_4 da parte attrice del diritto di agire ax art. 1957 c.c.
Nel Merito: accertare e dichiarare infondata la pretesa di credito pari ad Euro 7.669,55 oltre interessi, avanzata dalla Società odierna opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutte le motivazioni addotte nelle premesse in fatto ed in diritto del presente atto ed, in particolare, per essere nullo il rapporto, ex art. 117 TUB comma 1 e 3, dal quale scaturisce il credito preteso perchè privo della forma scritta ad substantiam ed, inoltre, per non essere il credito preteso provato e/o, comunque, per non essere certo, liquido ed esigibili ossia per non essere stati prodotti gli estratti conto a scalare e quelli analitici e, di conseguenza, per non essere stata specificata la percentuale e le modalità di calcolo dell'interesse applicato e per essere, quindi, la documentazione contabile e contrattuale prodotta incompleta e totalmente inidonea ad assurgere al rango di prova e, pertanto, revocare e/o annullare e/o comunque dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo n. 1024/2022 del 07/07/22, notificato il 22/07/22, emesso nell'ambito della procedura iscritta al RG 2505/2022, dall'Ill.mo Tribunale di Como, nella persona del Giudice Dott. Abate, a mezzo del quale è stato intimato il pagamento dell'importo pari ad Euro 7.669,55, oltre interessi come richiesti nella domanda nonché le spese di procedura liquidate in complessivi Euro 1.065,00 di cui Euro 800,00 per compensi.
In via istruttoria: si chiede per l'ammissione, in caso di contestazione, a prova per interpello del legale rappresentante della Società opposta, con riserva di formulare ulteriori istanze istruttorie, dedurre capitoli di prova, chiedere l'ammissione di testi, proporre formali azioni di disconoscimento di contratti o documenti che saranno esibiti.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario con attribuzione al procuratore antistatario”.
per parte convenuta opposta (come da atto introduttivo, cui si richiama):
“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice Unico del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: in via preliminare:
- accertare e dichiarare che l'opposizione proposta dai sig.ri e non è Parte_1 Parte_2 fondata su prova scritta, né si palesa di pronta e facile soluzione;
- per l'effetto, concedere la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Como n.
1024/2022, RG. 2505/2022 del 07.07.2022, ex art. 648 c.p.c., con ogni consequenziale pronuncia in punto di mediazione obbligatoria;
2 nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'infondatezza di tutte le domande avverse, per i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Como n. 1024/2022, RG. 2505/2022 del
07.07.2022, ivi opposto;
- per l'ulteriore effetto, condannare i sig.ri e al pagamento della somma Parte_1 Parte_2 complessiva di €.7.669,55.=, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge, siccome ingiunti dal Tribunale di Como;
in via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Como n. 1024/2022, RG. 2505/2022 del 07.07.2022, accertare e dichiarare comunque il credito vantato da parte opposta nei confronti degli
Opponenti;
- per l'effetto, condannare i sig.ri e al pagamento della somma Parte_1 Parte_2 complessiva di €.7.669,55.=, oltre interessi come da domanda, spese di procedura e oneri di legge, o al pagamento della diversa maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, per le ragioni di cui al ricorso per Decreto Ingiuntivo e al presente atto. in via istruttoria:
- ci si oppone alla prova per interpello del legale rappresentante della Società opposta avanzata ex adverso da controparte poiché ultronea e del tutto inconferente con il presente giudizio di opposizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCISE RAGIONI DELLA DECISIONE
I. Sull'iter processuale.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.09.2022 ed iscritto a ruolo il 5.10.2022 Parte_1
e interponevano opposizione avverso il decreto Ingiuntivo n. 1024/2022 (RG. 2505/2022),
[...] Parte_2 pubblicato il 07.07.2022, con cui il Tribunale di Como aveva ingiunto loro il pagamento, in solido, dell'importo totale di €.7.669,55 oltre interessi e spese di procedura in favore di e per essa Controparte_1 Controparte_2 sulla base dell'esposizione debitoria maturata da per saldo debitore del C/C n. 60687 acceso presso Parte_1
l'Agenzia 314 di UR D'ER (CO) di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., cedente il credito, e rispetto cui Pt_3 risultava garante in forza di contratto sottoscritto il 20.05.2008, sino alla concorrenza dell'importo massimo di
€.15.000,00.
Chiedevano, in sintesi, dichiararsi inefficace e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1024/2022 sulla base di molteplici argomentazioni, in rito e in merito, meglio esposte infra (§ III) a loro avviso in grado di minare le ragioni di credito dell'istituto ingiungente;
a suffragio depositavano interpello del legale rappresentante
Relazione di parte di analisi del rapporto finanziario alla base del titolo di controparte.
Tempestivamente si costituiva, il 14.4.2023 chiedendo il rigetto della domanda e la conferma del CP_1 decreto ingiuntivo opposto, di cui domandava la concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c., contestando tutte le eccezioni svolte da controparte.
In sede di prima udienza, cartolare, il G.I. sottoponeva proposta conciliativa -concernente corresponsione da parte opponente a parte opposta di complessivi € 4.000,00 omnia, con integrale compensazione delle spese tanto del presente giudizio quanto del monitorio, nessun altro importo dovuto tra le parti e senza
3 riconoscimento alcuno di responsabilità- che trovava l'adesione di ma non anche degli opponenti, CP_1 che alla successiva udienza cartolare del 5.7.2025 (per erronea determinazione del G.I. ex art. 309 cpc con riferimento a quella del 27.6.2023 stante la formale presenza di parte opposta, in ragione delle note di trattazione scritta succitate) nonché all'ulteriore del 12.7.2023 insistevano per il prosieguo del giudizio con fissazione udienza di precisazione delle conclusioni.
Il G.I. ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni dapprima al
17 gennaio 2024, successivamente anticipandola al 7 novembre 2023, in trattazione cartolare. Le parti depositavano i propri fogli di p.c. in vista dell'udienza e il G.I. tratteneva il fascicolo in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc, scaduti i quali -nel cui termine entrambe le parti avevano depositato le comparse conclusionali e la sola opposta anche le memorie di replica- il (precedente) G.I. con decreto del
22.3.2024 rimetteva il fascicolo sul ruolo sul presupposto che nella conclusionale di parte opposta si desse per la prima volta atto della “sopravvenuta pendenza di una procedura di ristrutturazione dei debiti, promossa davanti al Tribunale di Como, con un piano di risanamento che include anche la posizione debitoria oggetto di questo giudizio, con udienza di omologazione per il giorno 4.12.2023”, rispetto cui veniva ravvisata la “necessità di sentire le parti, anche in considerazione degli effetti della citata procedura sul presente procedimento e non essendo, peraltro, chiara la sorte della indicata udienza di omologazione”.
Alla successiva udienza del 4.6.2024, tenutasi da GOP in sostituzione del (precedente) magistrato, alla presenza della sola parte opposta, che dava atto dell'intervenuta omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore , promosso da , con sentenza del Tribunale di Como in data 5 gennaio 2024, il giudizio Pt_2 proseguiva con nuova udienza di precisazione delle conclusioni fissato inizialmente per il 25 settembre 2024 e da ultimo, a seguito dell'assegnazione del fascicolo al sottoscritto G.I. pochi giorni prima dell'udienza (in data
5.9.24), con fissazione di udienza al 15 settembre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, anche al fine di evitare nuovo deposito delle memorie ex art. 190 cpc, già in atti. In tale data il sottoscritto G.I., preso atto delle note di trattazione scritta depositate da entrambe le parti, tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies cpc
II. Sui presupposti processuali, condizioni dell'azione ed instaurazione del giudizio.
Sussiste la competenza, anche territoriale, di questo Tribunale, come anche legittimazione attiva e passiva delle parti, peraltro non oggetto di contestazione. Sussiste pure l'interesse ad agire degli opponenti, fatte salve, in relazione a le delibazioni di cui al § IV e V infra in relazione ad una carenza sopravvenuta di interesse alla Pt_2 domanda (a seguito di omologa di accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla stessa ed omologato).
L'opposizione è tempestiva, né il profilo è stato peraltro oggetto di contestazione;
risulta ritualmente instaurato il contraddittorio, con rituale notifica da parte opponente e tempestiva costituzione da parte opposta.
La mancata pronuncia sulla concessione della provvisoria esecutorietà del d.i. (da parte del precedente G.I.) ha di fatto reso inoperativa la disposizione di cui all'art. 5 co.IV d.lgs 28/2010 (ovvero “i commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”) in ordine alla concessione di termine per procedere alla mediazione, il cui mancato espletamento non può pertanto considerarsi causa di improcedibilità della domanda.
III. Sull'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva.
4 La domanda attorea risulta infondata, e come tale non merita accoglimento.
Essa poggia principalmente sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e per essa di Controparte_1 sul presupposto che questa non avrebbe effettivamente provato la natura di cessionaria del Controparte_2 credito originariamente vantato da Banco BPM Spa, non essendo a tale scopo sufficiente la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale (N. 26 del 29.2.20) in cui si dà conto della circostanza.
Osserva il Tribunale sul punto come risponda al vero, come correttamente rilevato dagli opponenti, che sia onere della parte opposta che si afferma essere cessionaria del credito, provare l'esistenza dell'atto di cessione e più specificatamente l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione. Nondimeno, deve rilevarsi, come tale onere sia stato sufficientemente adempiuto dall'Istituto di Credito opposto.
Infatti l'opposta ha dato prova -depositando in comparsa di costituzione documenti mai contestati da controparte nell'arco dell'iter giudiziale, tra cui la dichiarazione di cessione del credito sub doc.
7- dell'intervenuta comunicazione, agli opponenti, in data 7.9.2021 a mezzo raccomandata, dell'avvenuta cessione del credito da Banco BPM a con contestuale messa in mora (doc. B 10, id est doc.10 monitorio); Controparte_1 in ogni caso, si osservi, la cessione di credito in blocco –cui appartengono i rapporti obbligatori oggetto di causa
(vds coincidenza tra il n. 1158-006 000800163479001 presente nel tabulato in calce al contratto di cessione alla voce “numero contratto”, pag. 38 doc. 6) e quello indicato nelle lettere di messa in mora quale “riferimento contratto”,doc.10)- può ritenersi efficace anche solo per effetto della pubblicazione in gazzetta ufficiale, vieppiù ove vi sia pure pubblicata, come nel caso di specie, l'elenco completo di tutti i crediti oggetto di cessione è pubblicato, in ottemperanza alla normativa vigente, anche sul sito del servicer, (vds link: Controparte_2 https://www.hoistfinance.it/globalassets/downloads/hoistfinance.it/disclosure-information/2020/credit-banco- bpm-marte_febbraio-2020.pdf).
In ogni caso, secondo recente giurisprudenza (Cass.n. 10200/2021 e Cass n. 20495/2020) la notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante, ex multis, notifica del ricorso monitorio e pedissequo Decreto Ingiuntivo, che quindi possono valere come strumenti di avvenuta messa a conoscenza dell'intervenuta cessione.
Va pertanto rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva.
IV. Sul merito della domanda: rilievo dell'intervenuta omologa di accordo di ristrutturazione.
Nel merito, nel proprio atto introduttivo, parte opponente aveva poi svolto ulteriori eccezioni, non più riproposte né nelle memorie ex art. 190 cpc del novembre 2024 né, da ultimo, nelle memorie ex art. 281 sexies cpc. Nondimeno, il richiamo, generico, a tutte le domande ed eccezioni svolte, determina la necessità di un conciso vaglio.
I coniugi e hanno eccepito la nullità del contratto di fideiussione in quanto redatto secondo il Parte_1 Pt_3 modello ABI, dunque in violazione del provvedimento n. 55 del 02.05.2005 della Banca d'Italia in tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 L. n. 287/1990.
Hanno poi eccepito la nullità del contratto fideiussorio ex art. 1419 c.c. per essenzialità delle singole clausole nulle nn. 2 e 6 e, la decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c. per nullità della clausola fideiussoria n. 6 e la nullità del rapporto ex art. 117 tub in quanto privo della forma scritta ad substantiam.
5 Orbene, osserva il Tribunale facendo espresso richiamo al principio della ragione più liquida, come tutte le eccezioni svolte, funzionali ad ottenere la declaratoria di “infondatezza della pretesa di credito pari ad Euro
7.669,55 oltre interessi” (vds conclusioni in atto di citazione in opposizione, pag.10) vengano assorbite dal rilievo, dirimente, dell'avvenuta presentazione, circa un anno dopo l'iscrizione a ruolo dell'odierno giudizio, da parte di , di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 e ss C.C.I.I, rispetto cui in Parte_2 data 13.10.2023 è stato aperto il procedimento (vds doc. 9 conclusionale ed in data 5.1.2024 è CP_1 intervenuta omologa del piano (vds doc. allegato a note del 17.5.2024 di : in esso è contemplato ed CP_1 inserito anche il credito oggetto della presente opposizione, ovvero il credito di di importo pari Controparte_1 ad €.8.734,55, con proposta di soddisfazione nella misura del 5%, ossia per €.436,73. L'inequivoca corrispondenza con il credito opposto si appalesa anche in ragione dell'allegazione del titolo sub doc.21 al piano (preceduto dal doc. 20, ricorso per decreto ingiuntivo)
Il Tribunale dà atto di come la circostanza sia stata tempestivamente rappresentata da parte opposta nel primo atto successivo alla presa di conoscenza (con notifica della pendenza del procedimento davanti alla sezione fallimentare del Tribunale di Como) e, soprattutto, di come sia stata coscientemente ed artatamente sottaciuta dalla stessa richiedente parte del presente giudizio, nonostante potesse e dovesse darne conto già Pt_2 prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Ad ogni buon conto, giova rammentare come l'avvenuto inserimento da parte di un creditore in una procedura di ristrutturazione dei debiti quale l'accordo di ristrutturazione del consumatore (ed in precedenza del piano del consumatore) determini pacificamente il riconoscimento di quel debito da parte del ricorrente alla procedura, in questo caso , oltre che l'avvenuto accertamento dell'esistenza del credito da parte Parte_2 degli organi della procedura stessa, compreso il Tribunale (della crisi di impresa) che la ha aperta.
V. Sugli effetti del riconoscimento del credito da parte di n relazione ai due opponenti. Pt_2
Pertanto, essendo il credito riconosciuto da una delle due parti condannata in solido al versamento in favore dell'Istituto di credito opposto, determina la condanna della stessa, ovvero , alla soddisfazione del Parte_2 creditore opposto, e pertanto la conferma del decreto ingiuntivo con rigetto dell'opposizione.
Nondimeno, essendo la posizione di quella di garante, in forza della fideiussione (sub doc.B6 id Pt_2 CP_1 est doc 6 monitorio), la natura causale di tale contratto determina, in relazione alla posizione di , il Parte_1 necessario vaglio relativo alla validità del contratto garantito, ovvero il contratto di conto corrente n. 60687 (vds doc. B 7 id est doc 7 monitorio). CP_1
A riguardo ci si limiti ad osservare come tutte le eccezioni succitate (nullità integrale per violazione della normativa antitrust, nullità del contratto fideiussorio ex art. 1419 c.c., decadenza dall'azione ex art. 1957 c.c, nullità del rapporto ex art. 117, commi 1 e 3 TUB) attengano esclusivamente il contratto di garanzia, ovvero la fideiussione prestata da e non il titolo garantito, ovvero il contratto di conto corrente, rispetto cui Pt_2 difettano in sostanza rilievi ad eccezione di quello già trattato ed esaurito (§ III) relativo al difetto di legittimazione dell'Istituto di credito.
L'ammontare del credito di cui al contratto di conto corrente non risulta infatti specificamente contestato né nell' an, né nel quantum debeatur, costituendo pertanto circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c..
Per tutte le ragioni che precedono l'opposizione interposta deve essere rigettata (ove anche non si ritenesse preliminare il rilievo di intervenuta cessazione della materia del contendere limitatamente a stante il Pt_2 riconoscimento intervenuto da parte di questa, ciò che tuttavia non è per l'ipotesi di mancata esecuzione
6 dell'accordo omologato, nel qual caso tornerebbero ad avere valore i crediti per come accertati giudizialmente e non per come ammessi, in percentuale minore, nel piano.).
VI. Sulla regolazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ed in ogni caso sono da porsi a carico degli opponenti in ragione dell'art. 91 co.I cpc secondo periodo (il quale dispone “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”), atteso che non hanno inteso aderire alla proposta conciliativa del G.I. del
10.5.2023, non riscontrandola nonostante rituale comunicazione di pari data (giusta pec ad Avv.Manzo), a differenza di controparte, aderente, e dunque rifiutando una proposta conciliativa che li vedeva tenuti a corrispondere €4.000 a differenza dell'importo del d.i. opposto.
Le spese si liquidano avuto riguardo allo scaglione tra € 5.200 ed € 26.000, tenuto conto del valore del giudizio, ai parametri medi per quanto riguarda le prime due fasi, minimi per quella di trattazione (in difetto di istruttoria) e massimi per quella decisionale, essendo stata svolta per due volte a seguito di rimessione sul ruolo dettata dalla “novità sopravvenuta” data dalla venuta a conoscenza da parte opposta dell'intervenuta proposizione di piano da parte dell'opponente Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione in opposizione da e nei confronti di e per essa ogni contraria Parte_1 Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Rigetta l'interposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 1024/2022 del
Tribunale di Como (emesso in data 7.7.2022 ad esito del procedimento monitorio R.G. 2505/2022);
Condanna gli opponenti e , al pagamento in favore di e per essa Parte_1 Parte_2 CP_1
in persona del l.r.p.t, delle spese di lite che liquida in € 5.088,00 (cinquemilaottantotto/00) oltre Controparte_2 rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite e gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 22 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Giorgio Previte
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