Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 16/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1049/2022 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 4 maggio
2022
da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (C.F. ) ed C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi, per mandato in calce al Parte_4 CodiceFiscale_4 predetto atto di citazione, dall'avv. Federico Bevilacqua ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pordenone piazzale Ellero dei Mille n. 6
- attori opponenti -
contro
(C.F. ), quale successore universale di Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ), rappresentata e difesa, per mandato Controparte_2 P.IVA_2
in calce alla comparsa di costituzione del 14 dicembre 2022, dagli avv. Paolo Laghi,
Corinna Mesirca ed Eleonora Biondo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Treviso viale Cesare Battisti n. 1
- convenuta opposta -
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Causa iscritta a ruolo il 10 maggio 2022 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 7 febbraio 2025.
CONCLUSIONI
Per gli attori opponenti: come da foglio depositato telematicamente il 31 gennaio 2025:
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:
in via preliminare:
accertare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via principale:
accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità totale delle fideiussioni per cui è causa attesa la violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via subordinata:
- accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità parziale delle fideiussioni per cui è causa, con specifico riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria degli odierni opponenti attesa l'intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
- accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità del contratto di finanziamento del 10.11.2006 per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o per nullità della causa del contratto ex art. 1344 c.c. e/o per motivo illecito comune ad entrambe le parti ex art. 1345 c.c., accertare e dichiarare la nullità dei conseguenti atti integrativi e/o modificativi del 02.02.2010, del 24.4.2013 e del 15.11.2016 nonché delle fideiussioni rilasciate dagli attori opponenti e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
Pagina 2 di 12 - accertata e dichiarata la nullità del contratto di finanziamento del 10.11.2006 per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, d.lgs. n. 385/1993, accertare e dichiarare la nullità dei conseguenti atti integrativi e/o modificativi del 2.02.2010, del
24.4.2013 e del 15.11.2016 nonché delle fideiussioni rilasciate dagli attori opponenti e, per
l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria: come da Memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. n. 2) del 12 aprile 2023.
In ogni caso, spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre a
IVA e CPA, rifuse”.
Per la convenuta opposta: come da foglio depositato telematicamente il 31 gennaio
2025:
“IN VIA PRINCIPALE
Respingere l'opposizione promossa e tutte le eccezioni e domande ex adverso proposte perché infondate, per tutte le ragioni esposte e documentate in atti e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, e dichiarare definitivo, il decreto ingiuntivo n. 192/2022 emesso dal Tribunale di Pordenone il 9.3.2022, condannando, in ogni caso, gli opponenti, nei limiti della garanzia prestata, al pagamento della somma pari ad euro 973.918,81, oltre agli interessi, derivante dal saldo residuo del Finanziamento o alla diversa somma che fosse accertata nel corso del giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
Per la denegata e indimostrata ipotesi in cui il Finanziamento fosse ritenuto nullo per effetto del superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, convertire il medesimo in mutuo ordinario con garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 1424 c.c., con conseguente validità delle pattuizioni ivi previste.
IN OGNI IPOTESI
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A.
Pagina 3 di 12 IN VIA ISTRUTTORIA
Per quanto dedotto e dimostrato in corso di causa, per l'ipotesi in cui Controparte dovesse reiterare le proprie richieste istruttorie, di già rigettate come da provvedimento del
16.6.2023, si insiste nuovamente per l'integrale rigetto delle medesime perché inconferenti, strumentali ed esplorative in forza di tutte le ragioni esposte e documentate in atti, in particolare, nella terza memoria di data 2.5.2023”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori opponenti , Parte_1
, ed hanno evocato avanti al Tribunale di Parte_2 Parte_3 Parte_4
Pordenone la convenuta opposta quale procuratrice speciale Controparte_1
di (già ), proponendo Controparte_2 Controparte_3
opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 192/2022 emesso il 3-9 marzo 2022 e notificato il 31 marzo 2022, col quale era stato intimato loro, in qualità di garanti della debitrice principale dichiarata fallita, l'immediato pagamento, in Parte_5 solido e nei limiti della prestata garanzia, di € 973.918,81 complessivi (oltre interessi e spese) per residuo importo debitore al 14 dicembre 2021 relativo al finanziamento in pool di cui al contratto del 10 novembre 2006.
Gli attori opponenti hanno chiesto al Tribunale di accogliere le seguenti, testuali, domande:
“ogni contraria istanza disattesa e reietta, per i motivi di cui in narrativa, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito:
in via preliminare:
1) accertare il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
2) accertati e dichiarati i gravi motivi dedotti nel presente atto, sospendere ai sensi e per gli effetti dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
nel merito in via principale:
Pagina 4 di 12 accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, la nullità totale delle fideiussioni per cui è causa attesa la violazione della normativa antitrust e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito in via subordinata:
- accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità parziale delle fideiussioni per cui è causa, con specifico riferimento alle clausole nn. 2, 6 e 8, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria degli odierni opponenti attesa l'intervenuta decadenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c. e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
- accertata e dichiarata, per i motivi di cui in narrativa, la nullità del contratto di finanziamento del 10.11.2006 per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o per nullità della causa del contratto ex art. 1344 c.c. e/o per motivo illecito comune ad entrambe le parti ex art. 1345 c.c., accertare e dichiarare la nullità dei conseguenti atti integrativi e/o modificativi del 02.02.2010, del 24.4.2013 e del 15.11.2016 nonché delle fideiussioni rilasciate dagli attori opponenti e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto;
- accertata e dichiarata la nullità del contratto di finanziamento del 10.11.2006 per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38, co. 2, d.lgs. n. 385/1993, accertare e dichiarare la nullità dei conseguenti atti integrativi e/o modificativi del 2.02.2010, del
24.4.2013 e del 15.11.2016 nonché delle fideiussioni rilasciate dagli attori opponenti e, per
l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o illegittimo il decreto ingiuntivo opposto.
In via istruttoria: riservato, occorrendo, ogni mezzo.
In ogni caso, spese e competenze di lite, oltre al rimborso delle spese generali ed oltre a
IVA e CPA, rifuse”.
A fondamento di tali domande, gli attori opponenti hanno eccepito:
a) il difetto di legittimazione attiva di avendo la stessa, Controparte_2
unitamente alle altre banche finanziatrici, conferito mandato con rappresentanza ad
Pagina 5 di 12 per l'esecuzione e la gestione del rapporto;
Controparte_4
b) la nullità totale della fideiussione del 10 novembre 2022 per violazione della normativa antitrust;
c) in subordine la nullità delle sole clausole 2, 6, e 8, della predetta fideiussione, con conseguente decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c., non avendo la banca proposto e coltivato tempestivamente le proprie istanze;
d) la nullità del contratto di finanziamento del 10 novembre 2006 e conseguentemente delle fideiussioni per mancanza di causa ex art. 1418 c.c. e/o per nullità della causa ex art. 1344 c.c. e/o per illiceità del motivo comune ex art. 1345 c.c., sul presupposto che le somme di cui al citato finanziamento erano state utilizzate unicamente per ripianare pregresse esposizioni presso gli stessi istituti eroganti;
e) la nullità del contratto di finanziamento del 10 novembre 2006 per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB e la conseguente nullità delle fideiussioni.
1.2 Si è costituita la convenuta opposta in persona Controparte_2
della procuratrice speciale rilevando la radicale infondatezza Controparte_1 dell'opposizione e formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
Respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto.
IN VIA PRINCIPALE
Respingere l'opposizione promossa e tutte le eccezioni e domande ex adverso proposte perché infondate, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, e dichiarare definitivo, il decreto ingiuntivo n. 192/2022 emesso dal
Tribunale di Pordenone il 9.3.2022, condannando, in ogni caso, i Garanti, nei limiti della garanzia prestata, al pagamento della somma pari ad euro 973.918,81, oltre agli interessi, derivante dal saldo residuo del Finanziamento o alla diversa somma che fosse accertata nel corso del giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
Pagina 6 di 12 Per la denegata e indimostrata ipotesi in cui il Finanziamento fosse ritenuta nulla” [rectius: ritenuto nullo] “per effetto del superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, convertire il medesimo in mutuo ordinario con garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 1424
c.c., con conseguente validità delle pattuizioni ivi previste.
IN OGNI IPOTESI
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A”.
1.3 Con successiva comparsa del 14 dicembre 2022 si è costituita Controparte_1
quale successore universale, a seguito di fusione per incorporazione, di
[...] [...]
così concludendo: Controparte_2
“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Pordenone, alla luce di quanto rappresentato in atti ed
a verbale d'udienza, ogni diversa domanda, deduzione, eccezione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE
Respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto per tutti i motivi sinora rappresentati.
IN VIA PRINCIPALE
Respingere l'opposizione promossa e tutte le eccezioni e domande ex adverso proposte perché infondate, per tutte le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, e dichiarare definitivo, il decreto ingiuntivo n. 192/2022 emesso dal Tribunale di
Pordenone il 9.3.2022, condannando, in ogni caso, gli opponenti, nei limiti della garanzia prestata, al pagamento della somma pari ad euro 973.918,81, oltre agli interessi, derivante dal saldo residuo del Finanziamento o alla diversa somma che fosse accertata nel corso del giudizio.
IN VIA SUBORDINATA
Per la denegata e indimostrata ipotesi in cui il Finanziamento fosse ritenuto nullo per effetto del superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, convertire il medesimo in mutuo ordinario con garanzia ipotecaria ai sensi dell'art. 1424 c.c., con
Pagina 7 di 12 conseguente validità delle pattuizioni ivi previste.
IN OGNI IPOTESI
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso ex art. 2 D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A”.
1.4 Con ordinanza riservata del 13 febbraio 2023 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione, ex art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, assegnando alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c..
1.5 Indi, la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 7 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, l'opposizione va rigettata.
Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta opposta, sollevata dagli attori opponenti.
Posto che questi ultimi nel prosieguo del giudizio non hanno offerto al riguardo nuove argomentazioni difensive, non resta, sul punto, che ribadire, così come è stato fatto in limine litis, che con comunicazione del 21 febbraio 2022 in atti cessionaria CP_5
del credito della già capofila ha dichiarato di ritenere non più sussistente, Controparte_4
giacché risoltosi a fronte del fallimento della debitrice principale, il mandato a favore di tale istituto di credito.
Ad ogni buon conto, quand'anche le banche costituite in pool avessero espressamente conferito alla predetta poteri di rappresentanza Controparte_4
processuale, un tanto non potrebbe escludere la coesistente legittimazione in capo al rappresentato (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 14894 del 15 giugno 2017 e
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 314 dell'11 gennaio 2002).
Quanto all'eccezione di nullità totale della fideiussione del 10 novembre 2006 per
Pagina 8 di 12 violazione della normativa antitrust, sollevata dagli stessi attori opponenti, deve osservarsi che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno notoriamente escluso tale ipotesi, statuendo che i contratti di fideiussione (omnibus, come si chiarirà infra) a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2 comma 3° della legge n. 287/1990 e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021).
Ed anche la nullità parziale, invocata in via subordinata dagli attori opponenti limitatamente alla deroga al dettato dell'art. 1957 c.c., non può essere predicata per le fideiussioni specifiche, qual è quella sottoscritta nel 2006 dai signori e . Parte_1 Pt_2
Come chiarito, difatti, dal Supremo Collegio (cfr., fra le più recenti, Cassazione civile, sez. I, ordinanza n. 1170 del 17 gennaio 2025), il provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento riconosce.
Non ha pregio neppure l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento del 10 novembre 2006 (oltre che dei successivi accordi modificativi e/o integrativi) e, di riflesso, delle fideiussioni per mancanza di causa ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o per nullità della causa ex art. 1344 c.c. e/o per motivo illecito comune ad entrambe le parti a norma dell'art. 1345 c.c., eccezione che gli attori opponenti hanno sollevato sul rilievo che le somme di cui al citato finanziamento erano state utilizzate unicamente per ripianare pregresse esposizioni presso i medesimi istituti.
Infatti, secondo l'orientamento maggioritario della Suprema Corte (cfr., ex multis,
Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23149 del 25 luglio 2022), il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il
Pagina 9 di 12 mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere neppure qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale pactum de non petendo in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Orientamento, quello che precede, a cui hanno, non a caso, dato seguito le sezioni unite (cfr. Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025), precisando che è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di “mutuo solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
Quanto, infine, all'eccezione di nullità del contratto di finanziamento del 10 novembre 2006 per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 comma 2° TUB e, di conseguenza, delle fideiussioni, va nuovamente valorizzato l'insegnamento del Supremo
Collegio (cfr. Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 26672 del 28 novembre 2013 e
Cassazione civile, sez. VI - 1, ordinanza n. 22446 del 4 novembre 2015), secondo cui l'art. 38 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 che, a tutela del sistema bancario, attribuisce alla
Banca d'Italia il potere di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti, attiene ad un elemento necessario del contratto concordato fra le parti, qual è l'oggetto negoziale, e, pertanto, non rientra nell'ambito della previsione di cui all'art. 117 del medesimo decreto, il quale attribuisce, invece, all'istituto di vigilanza un potere "conformativo" o "tipizzatorio" del contenuto del contratto, prevedendo clausole-tipo da inserire nel regolamento negoziale a tutela del contraente debole;
ne deriva che il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario.
Peraltro, anche su tale tema si sono pronunciate le Sezioni Unite (cfr. Cassazione
Pagina 10 di 12 civile, sez. unite, sentenza n. 33719 del 16 novembre 2022), statuendo che, in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 comma 2° del D.Lgs. n. 385 del
1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d.
"vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.
Per le dirimenti considerazioni che precedono, in cui resta assorbita ogni altra questione, l'opposizione va, come detto, respinta, dovendo, per l'effetto, essere confermato in ogni sua parte il decreto ingiuntivo impugnato, che andrà, conseguentemente, dichiarato definitivamente esecutivo.
2.2 Le spese vanno liquidate come in dispositivo, con applicazione, come da prudente notula, dei valori medi dei parametri forensi tempo per tempo vigenti, ed, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico degli attori opponenti, tenuti, in solido fra loro, a rifonderle alla convenuta opposta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo impugnato, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna gli attori opponenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta opposta, che liquida in € 28.830,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 16 giugno 2025.
Pagina 11 di 12 Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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