Articolo 2 della Legge 25 ottobre 1985, n. 592
Articolo 1Articolo 3
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5 novembre 1985
Art. 2.
L' articolo 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 , e' sostituito dal seguente:
"L'intendente di finanza territorialmente competente deve trasmettere, entro e non oltre quindici giorni dalla data di cessazione degli eventi eccezionali, alla Direzione generale da cui dipendono gli uffici che non hanno funzionato regolarmente, motivata proposta circa le misure da adottare. Qualora l'irregolare funzionamento si verifichi presso uffici che dipendono direttamente dalle Direzioni generali, ai predetti adempimenti provvedono i titolari degli uffici interessati.
Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e' accertato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento".
Entrata in vigore il 5 novembre 1985
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