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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/07/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3358/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO ET Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa LA RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3358/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MARCONA Parte_1 C.F._1
N. 45, MILANO presso lo studio dell'avv. NUNZIO DOMENICO ROLANDI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO Co
(C.F. ) E PER ESSA Controparte_1 P.IVA_1
[...] elettivamente domiciliata in VIA P. CALDIROLA N. 6/Y, MILANO Parte_2 presso lo studio dell'avv. CINZIA MARIA BERNINI ASTI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis pagina 1 di 8 – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto atto d'appello e, per l'effetto, - in riforma della sentenza n. 8258/2023 emessa dal Tribunale di Milano,
Sezione VI Civile, in composizione collegiale - Presidente Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto, Giudice
Dott.ssa Laura Massari, Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Illarietti, nell'ambito del giudizio N.R.G.
33503/2021, depositata in cancelleria in data 24 ottobre 2023, notificata il 24 ottobre 2023, ed in accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado qui reiterate:
NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE
Previo accertamento e declaratoria della nullità totale, o quantomeno parziale (artt. 2, 6 ed 8) della fideiussione escussa nei confronti dell'attore opponente , posta alla base del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, per tutti i motivi gradatamente dedotti ed argomentati nel presente giudizio, anche in conformità ai principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021,
Revocare o comunque dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo RG 7273/2021 – D.I. n.
10960/2021 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Milano Dott.ssa Stefania Illarietti in data
10.05/05.06.2021, notificato all'opponente in data 17 giugno 2021 , altresì
Dichiarando che la Società convenuta opposta non è creditrice della somma portata nel decreto ingiuntivo opposto, né di alcun'altra somma per il dedotto titolo, nei confronti del Sig. Parte_1 in conformità all'art. 1957 cod. civ.;
IN OGNI CASO - NEL MERITO
Rigettare ogni avversa domanda siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati delle addizionali di legge (rimborso forfettario spese generali 15% e CPA), da distrarsi in favore del sottoscritto difensore per anticipazione fattane.
Per : Controparte_1
a) In via principale, rigettare integralmente l'appello promosso dal Sig. e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza n. 8258/2023 pubblicata in data 24/10/2023 nonché il d.i. n.
10960/2021 del 10/05/2021;
b) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare in ogni caso il sig. nella sua qualità di garante della società Parte_1
pagina 2 di 8 al pagamento in favore di dell'importo ingiunto, nel limiti della garanzia CP_3 CP_1 concessa per € 900.000,00, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino al saldo;
c) Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo (non munito di provvisoria Parte_1 esecutività ab origine né durante la cognizione di primo grado) con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di (cessionaria del credito), della somma di Euro 900.000,00 derivante CP_1 dal saldo passivo del conto corrente (pari ad Euro 1.374.595,28 alla data di chiusura) stipulato nel 2010 da con (successivamente fusa in ), in relazione al quale il CP_3 Controparte_4 Controparte_5 aveva prestato fideiussione in data 17.3.2010 fino alla concorrenza di Euro 900.000,00. Pt_1
L'opponente ha dedotto:
− la nullità della fideiussione rilasciata il 17.3.2010 sulla base dell'assunto per cui la medesima recava la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art 1957 c.c. e le clausole di sopravvivenza e di riviviscenza della fideiussione del tutto conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI ovvero alle clausole 6, 2, 8 che sono state oggetto di provvedimento sanzionatorio n.
55 del 2.5.2005 della Banca D'Italia essendo stata ritenuta la loro natura anticoncorrenziale;
− l'intervenuta liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. per avere il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore stesso, fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
− la nullità della clausola che dispensa il fideiussore dall'onere di agire nei termini previsti dal disposto di cui all'art 1957 c.c., eccependo l'intervenuta decadenza e allegando che la parte opposta non si fosse attivata per ottenere il pagamento di quanto dovuto entro sei mesi.
Sentenza impugnata
Il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione e condannato il alla rifusione delle spese di Pt_1 lite, liquidate in Euro 22.500,00 per compensi, oltre rimborso spese, oltre iva e cpa come per legge.
In particolare, il Tribunale ha affermato:
− che, come precisato da Cass SSUU 41994/2021, l'eventuale violazione della normativa antitrust con riferimento alla presenza di dette clausole non comporta la nullità della fideiussione, ma pagina 3 di 8 unicamente la nullità delle singole clausole e la riconduzione, per tali aspetti, dell'impegno fideiussorio assunto nell'ambito della fidejussione disciplinata dal codice civile;
− che, nel caso di specie, la fideiussione è stata rilasciata il 17.3.2010, ovvero dopo circa cinque anni dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 che ha rilevato il carattere violativo della concorrenza delle tre clausole in questione. E l'opponente non ha offerto alcun elemento per ritenere che al momento in cui ha assunto l'impegno fideiussorio, ovvero cinque anni dopo l'intervento della Banca d'Italia, la restrizione alla concorrenza palesata dall'adozione dello schema contrattuale di cui si discute era ancora operante e che il medesimo aveva pertanto sofferto della restrizione della concorrenza;
− che parte opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente, ovvero di provare il peggioramento delle condizioni economiche del debitore, quando la stessa si sarebbe manifestata e la conoscenza di tale situazione in capo alla banca e che ha, anzi, riferito, a pagina
1 della memoria ex art. 183 6° co n. 2 cpc che la società era ancora attiva e non sottoposta a procedure concorsuali.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo: Parte_1
− che l'onere di provare l'insussistenza dell'intesa anticoncorrenziale al momento della stipula della fideiussione grava sulla controparte, la quale non ha tuttavia provato alcunché;
− che pertanto, l'art. 6 della fideiussione concernente la deroga all'art. 1957 c.c., deve ritenersi nullo con conseguente operatività della norma citata e del relativo termine decadenziale;
− che la banca appellata è rimasta inerte nei confronti della società garantita dal 9 aprile 2018
(data in cui la Banca medesima ha comunicato ad , notiziando per conoscenza i CP_3 fideiussori, “la revoca degli affidamenti e dei rapporti in essere” con intimazione di pagamento, entro 10 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione, della totale debitoria pari ad Euro
1.156,612,31, oltre interessi di mora) sino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo di cui si tratta, avvenuto solo nei primi mesi dell'anno 2021.
Si è costituita deducendo: Controparte_1
− che l'onere della prova grava sull'opponente così come correttamente affermato dal giudice di primo grado;
− di aver in ogni caso prodotto (doc. 6) una serie di contratti di fideiussione a far data dal
20.11.2009 sottoscritti a favore di contenenti clausole in tutto difformi dalle Controparte_6
pagina 4 di 8 sanzionate clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI (in particolare l'art. 5, prevede che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”), sicché risulterebbe provata l'insussistenza di qualsivoglia intesa antitrust e di eventuali condotte anti-concorrenziali nel periodo in questione;
− la non applicabililtà del disposto dell'art. 1957 C.C., stante la natura di garanzia autonoma del contratto sottoscritto dal in ragione della clausola di pagamento a prima richiesta Pt_1 contenuta nello stesso;
− che, avendo le parti previsto che il garante dovesse adempiere a seguito di “semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. art. 7 del contratto), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale (mediante la raccomandata del 9.4.2018 inviata dal alla Controparte_5 debitrice e ai fideiussori) dovrebbe considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.
Con ordinanza del 24.4.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva ex art 283 cpc formulata dall'appellante.
All'udienza del 18.6.2025, su istanza delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, deve ritenersi, nel suo complesso, infondato e non può quindi trovare accoglimento.
Occorre, innanzitutto, osservare che secondo la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto:
Cass. 30383/2024; 31986/2024; 31991/2024; 32192/2024; 1170/2025; 1851/2025; 2432/2025;
2683/2025; 7385/2025; 8669/2025) il fideiussore, interessato ad ottenere la declaratoria di nullità, è tenuto a produrre il provvedimento di Banca d'Italia 55/2005, nonché a provare che:
- si tratta di una fideiussione omnibus;
- il contratto è stato stipulato nell'arco temporale dell'accertamento effettuato da Banca d'Italia o, se sottoscritto dopo il 2005, che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo (offrendone specifica prova);
- l'esatta corrispondenza tra il contenuto delle clausole contrattuali di cui si chiede la nullità e quelle oggetto di esame da parte di Banca d'Italia;
pagina 5 di 8 - la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.
Ebbene, nel caso di specie, risulta provato che la fideiussione in questione è una fideiussione omnibus
(v. doc. 3 fasc. I grado e riproduce tutte le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di vigilanza Pt_1 con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 (prodotto dall'odierno appellante in primo grado quale documento n. 2). Tuttavia, come osservato dal giudice di prime cure, la predetta fideiussione è stata sottoscritta dal il 17.3.2010, ovvero dopo circa cinque anni dall'intervento Pt_1 della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Ciò posto, sulla base dei predetti principi sanciti dalla Suprema Corte, non avendo l'appellante provato che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo, sino all'epoca della prestazione della garanzia in questione, l'appello non può trovare accoglimento.
In ogni caso, giova osservare che, anche diversamente opinando, l'appello va rigettato.
La Corte osserva che, alla luce del principio di diritto contenuto nella citata sentenza SU n.
41994/2021, che ha risolto il contrasto in tema di nullità delle fideiussioni riproduttive delle clausole del modello ABI ritenute illegittime dalla Banca d'Italia affermandone la nullità parziale1, l'invalidità del negozio per violazione della normativa antitrust si estende all'intero contratto solo in via eccezionale, ossia quando l'interessato dimostri che la parte del contratto colpita da nullità – in tal caso le clausole del modello ABI – sia inscindibilmente correlata alla porzione residua e, quindi, che le parti non avrebbero concluso il negozio fideiussorio in sua assenza.
Parte appellante non ha, tuttavia, fornito una simile prova.
Ciò posto, anche qualora si riconoscesse la nullità delle sole clausole contrattuali riproduttive del modello de quo (artt. 2, 6 e 8 del contratto), occorrerebbe a tal punto verificare se nel caso concreto dette clausole nulle abbiano trovato applicazione e, quindi, se la banca beneficiaria della garanzia ne abbia tratto vantaggio. Soltanto in questo caso, ad avviso della Corte, sussisterebbe in capo a
[...] un interesse concreto a ottenere una declaratoria dell'invalidità di tali clausole. Pt_1
Ebbene, come si è detto, la fideiussione in questione riproduce tutte le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di vigilanza, ma l'appellante contesta unicamente la clausola sub art. 6 del contratto, concernente la deroga all'art. 1957 c.c.. 1 “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. pagina 6 di 8 Ma tale clausola, secondo la Corte, non ha avuto alcun effetto nel caso concreto.
Giova osservare, che, come la giurisprudenza ha già avuto modo di constatare, ove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a seguito di “semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. art. 7 del contratto), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c2.
Orbene, nel caso di specie è pacifico e documentato che la banca, allora titolare del credito, abbia comunicato alla società debitrice principale la revoca degli affidamenti e la risoluzione di tutti i rapporti contrattuali in essere, dandone informazione anche ai fideiussori con contestuale intimazione di pagamento dell'importo dovuto (cfr. doc. n. 9 fascicolo monitorio). Tanto è sufficiente a far ritenere a questa Corte che la banca, comunque, non sia incorsa in alcuna decadenza idonea a determinare l'estinzione della fideiussione, essendosi attivata per il recupero del proprio credito entro il termine di decadenza semestrale previsto dalla legge.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 18.511,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
2 Cfr Cass. n. 22346/2017: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” Vedi anche Corte di Cassazione Sez. 3, sentenza n. 13078 del 29.10.2008, che si è espressa nei seguenti termini: “questa corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n. 5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva).” pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
8258/2023, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del Controparte_1 grado, che liquida in euro 18.511,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LA RI DO ET
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. DO ET Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa LA RI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3358/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA MARCONA Parte_1 C.F._1
N. 45, MILANO presso lo studio dell'avv. NUNZIO DOMENICO ROLANDI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO Co
(C.F. ) E PER ESSA Controparte_1 P.IVA_1
[...] elettivamente domiciliata in VIA P. CALDIROLA N. 6/Y, MILANO Parte_2 presso lo studio dell'avv. CINZIA MARIA BERNINI ASTI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, contrariis reiectis pagina 1 di 8 – in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto atto d'appello e, per l'effetto, - in riforma della sentenza n. 8258/2023 emessa dal Tribunale di Milano,
Sezione VI Civile, in composizione collegiale - Presidente Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto, Giudice
Dott.ssa Laura Massari, Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Illarietti, nell'ambito del giudizio N.R.G.
33503/2021, depositata in cancelleria in data 24 ottobre 2023, notificata il 24 ottobre 2023, ed in accoglimento delle conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado qui reiterate:
NEL MERITO - IN VIA PRINCIPALE
Previo accertamento e declaratoria della nullità totale, o quantomeno parziale (artt. 2, 6 ed 8) della fideiussione escussa nei confronti dell'attore opponente , posta alla base del decreto Parte_1 ingiuntivo opposto, per tutti i motivi gradatamente dedotti ed argomentati nel presente giudizio, anche in conformità ai principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021,
Revocare o comunque dichiarare nullo/inefficace il decreto ingiuntivo RG 7273/2021 – D.I. n.
10960/2021 emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Milano Dott.ssa Stefania Illarietti in data
10.05/05.06.2021, notificato all'opponente in data 17 giugno 2021 , altresì
Dichiarando che la Società convenuta opposta non è creditrice della somma portata nel decreto ingiuntivo opposto, né di alcun'altra somma per il dedotto titolo, nei confronti del Sig. Parte_1 in conformità all'art. 1957 cod. civ.;
IN OGNI CASO - NEL MERITO
Rigettare ogni avversa domanda siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze di avvocato di entrambi i gradi di giudizio, maggiorati delle addizionali di legge (rimborso forfettario spese generali 15% e CPA), da distrarsi in favore del sottoscritto difensore per anticipazione fattane.
Per : Controparte_1
a) In via principale, rigettare integralmente l'appello promosso dal Sig. e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza n. 8258/2023 pubblicata in data 24/10/2023 nonché il d.i. n.
10960/2021 del 10/05/2021;
b) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, condannare in ogni caso il sig. nella sua qualità di garante della società Parte_1
pagina 2 di 8 al pagamento in favore di dell'importo ingiunto, nel limiti della garanzia CP_3 CP_1 concessa per € 900.000,00, oltre interessi come da domanda, dal dovuto sino al saldo;
c) Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo (non munito di provvisoria Parte_1 esecutività ab origine né durante la cognizione di primo grado) con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di (cessionaria del credito), della somma di Euro 900.000,00 derivante CP_1 dal saldo passivo del conto corrente (pari ad Euro 1.374.595,28 alla data di chiusura) stipulato nel 2010 da con (successivamente fusa in ), in relazione al quale il CP_3 Controparte_4 Controparte_5 aveva prestato fideiussione in data 17.3.2010 fino alla concorrenza di Euro 900.000,00. Pt_1
L'opponente ha dedotto:
− la nullità della fideiussione rilasciata il 17.3.2010 sulla base dell'assunto per cui la medesima recava la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art 1957 c.c. e le clausole di sopravvivenza e di riviviscenza della fideiussione del tutto conformi allo schema contrattuale predisposto dall'ABI ovvero alle clausole 6, 2, 8 che sono state oggetto di provvedimento sanzionatorio n.
55 del 2.5.2005 della Banca D'Italia essendo stata ritenuta la loro natura anticoncorrenziale;
− l'intervenuta liberazione del fideiussore ex art 1956 c.c. per avere il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore stesso, fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito;
− la nullità della clausola che dispensa il fideiussore dall'onere di agire nei termini previsti dal disposto di cui all'art 1957 c.c., eccependo l'intervenuta decadenza e allegando che la parte opposta non si fosse attivata per ottenere il pagamento di quanto dovuto entro sei mesi.
Sentenza impugnata
Il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione e condannato il alla rifusione delle spese di Pt_1 lite, liquidate in Euro 22.500,00 per compensi, oltre rimborso spese, oltre iva e cpa come per legge.
In particolare, il Tribunale ha affermato:
− che, come precisato da Cass SSUU 41994/2021, l'eventuale violazione della normativa antitrust con riferimento alla presenza di dette clausole non comporta la nullità della fideiussione, ma pagina 3 di 8 unicamente la nullità delle singole clausole e la riconduzione, per tali aspetti, dell'impegno fideiussorio assunto nell'ambito della fidejussione disciplinata dal codice civile;
− che, nel caso di specie, la fideiussione è stata rilasciata il 17.3.2010, ovvero dopo circa cinque anni dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 che ha rilevato il carattere violativo della concorrenza delle tre clausole in questione. E l'opponente non ha offerto alcun elemento per ritenere che al momento in cui ha assunto l'impegno fideiussorio, ovvero cinque anni dopo l'intervento della Banca d'Italia, la restrizione alla concorrenza palesata dall'adozione dello schema contrattuale di cui si discute era ancora operante e che il medesimo aveva pertanto sofferto della restrizione della concorrenza;
− che parte opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente, ovvero di provare il peggioramento delle condizioni economiche del debitore, quando la stessa si sarebbe manifestata e la conoscenza di tale situazione in capo alla banca e che ha, anzi, riferito, a pagina
1 della memoria ex art. 183 6° co n. 2 cpc che la società era ancora attiva e non sottoposta a procedure concorsuali.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo: Parte_1
− che l'onere di provare l'insussistenza dell'intesa anticoncorrenziale al momento della stipula della fideiussione grava sulla controparte, la quale non ha tuttavia provato alcunché;
− che pertanto, l'art. 6 della fideiussione concernente la deroga all'art. 1957 c.c., deve ritenersi nullo con conseguente operatività della norma citata e del relativo termine decadenziale;
− che la banca appellata è rimasta inerte nei confronti della società garantita dal 9 aprile 2018
(data in cui la Banca medesima ha comunicato ad , notiziando per conoscenza i CP_3 fideiussori, “la revoca degli affidamenti e dei rapporti in essere” con intimazione di pagamento, entro 10 giorni dalla data di ricezione di detta comunicazione, della totale debitoria pari ad Euro
1.156,612,31, oltre interessi di mora) sino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo di cui si tratta, avvenuto solo nei primi mesi dell'anno 2021.
Si è costituita deducendo: Controparte_1
− che l'onere della prova grava sull'opponente così come correttamente affermato dal giudice di primo grado;
− di aver in ogni caso prodotto (doc. 6) una serie di contratti di fideiussione a far data dal
20.11.2009 sottoscritti a favore di contenenti clausole in tutto difformi dalle Controparte_6
pagina 4 di 8 sanzionate clausole 2, 6 e 8 dello schema ABI (in particolare l'art. 5, prevede che “i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”), sicché risulterebbe provata l'insussistenza di qualsivoglia intesa antitrust e di eventuali condotte anti-concorrenziali nel periodo in questione;
− la non applicabililtà del disposto dell'art. 1957 C.C., stante la natura di garanzia autonoma del contratto sottoscritto dal in ragione della clausola di pagamento a prima richiesta Pt_1 contenuta nello stesso;
− che, avendo le parti previsto che il garante dovesse adempiere a seguito di “semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. art. 7 del contratto), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale (mediante la raccomandata del 9.4.2018 inviata dal alla Controparte_5 debitrice e ai fideiussori) dovrebbe considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c.
Con ordinanza del 24.4.2024 è stata rigettata l'istanza di sospensiva ex art 283 cpc formulata dall'appellante.
All'udienza del 18.6.2025, su istanza delle parti, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, deve ritenersi, nel suo complesso, infondato e non può quindi trovare accoglimento.
Occorre, innanzitutto, osservare che secondo la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. sul punto:
Cass. 30383/2024; 31986/2024; 31991/2024; 32192/2024; 1170/2025; 1851/2025; 2432/2025;
2683/2025; 7385/2025; 8669/2025) il fideiussore, interessato ad ottenere la declaratoria di nullità, è tenuto a produrre il provvedimento di Banca d'Italia 55/2005, nonché a provare che:
- si tratta di una fideiussione omnibus;
- il contratto è stato stipulato nell'arco temporale dell'accertamento effettuato da Banca d'Italia o, se sottoscritto dopo il 2005, che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo (offrendone specifica prova);
- l'esatta corrispondenza tra il contenuto delle clausole contrattuali di cui si chiede la nullità e quelle oggetto di esame da parte di Banca d'Italia;
pagina 5 di 8 - la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.
Ebbene, nel caso di specie, risulta provato che la fideiussione in questione è una fideiussione omnibus
(v. doc. 3 fasc. I grado e riproduce tutte le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di vigilanza Pt_1 con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005 (prodotto dall'odierno appellante in primo grado quale documento n. 2). Tuttavia, come osservato dal giudice di prime cure, la predetta fideiussione è stata sottoscritta dal il 17.3.2010, ovvero dopo circa cinque anni dall'intervento Pt_1 della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Ciò posto, sulla base dei predetti principi sanciti dalla Suprema Corte, non avendo l'appellante provato che l'intesa anticoncorrenziale si è protratta nel tempo, sino all'epoca della prestazione della garanzia in questione, l'appello non può trovare accoglimento.
In ogni caso, giova osservare che, anche diversamente opinando, l'appello va rigettato.
La Corte osserva che, alla luce del principio di diritto contenuto nella citata sentenza SU n.
41994/2021, che ha risolto il contrasto in tema di nullità delle fideiussioni riproduttive delle clausole del modello ABI ritenute illegittime dalla Banca d'Italia affermandone la nullità parziale1, l'invalidità del negozio per violazione della normativa antitrust si estende all'intero contratto solo in via eccezionale, ossia quando l'interessato dimostri che la parte del contratto colpita da nullità – in tal caso le clausole del modello ABI – sia inscindibilmente correlata alla porzione residua e, quindi, che le parti non avrebbero concluso il negozio fideiussorio in sua assenza.
Parte appellante non ha, tuttavia, fornito una simile prova.
Ciò posto, anche qualora si riconoscesse la nullità delle sole clausole contrattuali riproduttive del modello de quo (artt. 2, 6 e 8 del contratto), occorrerebbe a tal punto verificare se nel caso concreto dette clausole nulle abbiano trovato applicazione e, quindi, se la banca beneficiaria della garanzia ne abbia tratto vantaggio. Soltanto in questo caso, ad avviso della Corte, sussisterebbe in capo a
[...] un interesse concreto a ottenere una declaratoria dell'invalidità di tali clausole. Pt_1
Ebbene, come si è detto, la fideiussione in questione riproduce tutte le clausole dichiarate nulle dall'Autorità di vigilanza, ma l'appellante contesta unicamente la clausola sub art. 6 del contratto, concernente la deroga all'art. 1957 c.c.. 1 “I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”. pagina 6 di 8 Ma tale clausola, secondo la Corte, non ha avuto alcun effetto nel caso concreto.
Giova osservare, che, come la giurisprudenza ha già avuto modo di constatare, ove le parti, come in questo caso, abbiano previsto che il garante debba adempiere a seguito di “semplice richiesta scritta” del creditore (cfr. art. 7 del contratto), anche la domanda di pagamento proposta in via stragiudiziale può e deve considerarsi una valida istanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 1957 c.c2.
Orbene, nel caso di specie è pacifico e documentato che la banca, allora titolare del credito, abbia comunicato alla società debitrice principale la revoca degli affidamenti e la risoluzione di tutti i rapporti contrattuali in essere, dandone informazione anche ai fideiussori con contestuale intimazione di pagamento dell'importo dovuto (cfr. doc. n. 9 fascicolo monitorio). Tanto è sufficiente a far ritenere a questa Corte che la banca, comunque, non sia incorsa in alcuna decadenza idonea a determinare l'estinzione della fideiussione, essendosi attivata per il recupero del proprio credito entro il termine di decadenza semestrale previsto dalla legge.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, l'appello va respinto.
Le spese di lite del presente grado vengono poste, per la soccombenza, a carico della parte appellante e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n.
55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate in complessivi euro 18.511,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge.
Infine, la Corte dà atto che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per il pagamento del doppio contributo, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02.
PQM
2 Cfr Cass. n. 22346/2017: “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio.” Vedi anche Corte di Cassazione Sez. 3, sentenza n. 13078 del 29.10.2008, che si è espressa nei seguenti termini: “questa corte ha anche chiarito che la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione); azione che d'altronde può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali, e dunque anche contro il fideiussore, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass., s.u., n. 5572/79, cui s'è uniformata la giurisprudenza successiva).” pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Parte_1
8258/2023, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di delle ulteriori spese del Controparte_1 grado, che liquida in euro 18.511,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e cpa, se e in quanto dovute;
3) dà atto che sussistono, in capo alla parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
LA RI DO ET
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