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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 18/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 650/2024 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale, promosso da
, nata il [...] a [...], (CF. Parte_1
), e , nato a [...], il C.F._1 Parte_2
12.08.1964, (CF. , entrambi domiciliati abitualmente in C.F._2
Celle di RI (SA), alla via G. Nicotera n.38, rappresentati e difesi dall' avv.
MARICA SORRENTINO (CF. ) ed elettivamente domiciliati C.F._3 in Celle di RI (Sa), alla Via Vittorio Emanuele n. 19, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, in data 23/12/2024 e 22-29.01.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i IGnori e , con ricorso Parte_2 Parte_1 congiunto depositato in data 11.12.2024 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio civile nel Comune di Celle di
RI (Sa), in data 01.08.2020 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Celle di RI (Sa), alla Parte I, dell'anno 2020, Atto n. 1, in regime di comunione dei beni;
che dalla predetta unione nasceva in Sapri (Sa), il
18.09.2020, il figlio (CF. ), iscritto presso la Controparte_1 C.F._4 scuola dell'infanzia di Poderia;
che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione alle seguenti condizioni così come precisate e/o modificate all'udienza presidenziale del
22.01.2025: “…1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Celle di RI alla Via G.Nicotera n.38, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla madre nell'interesse del figlio minore, ivi stabilmente convivente, ed in ogni caso fino a quando lo stesso non avrà raggiunto
l'autosufficienza economica. 3. ordinare al Comune di Celle di RI (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, [precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte]; 4. dichiarare compensate le spese legali;
- Il minore è affidato ad entrambi i genitori ma vivrà Controparte_1 con la madre presso il domicilio abituale sito in Celle di RI (SA) via G. Nicotera
(case popolari); - Durante l'anno scolastico, il minore starà sempre con la madre, fermo restando il diritto del padre di poter vedere il bambino quando lo desidera, senza necessità di dover circoscrivere orari precisi (previo contatto telefonico con la madre) con ritorno per il pernottamento a casa della madre;
- Durante il periodo delle ferie estive, il minore starà sempre con la madre, fermo ed impregiudicato il diritto del padre di prelevare il bambino (previo contatto telefonico con la madre) con ritorno per il pernottamento a casa della madre;
- Rispetto alla frequenza scolastica sarà la madre ad occuparsi di portare e andare a riprendere il minore;
- In caso di propria assenza o impedimento, la IG.ra ritiene di delegare per prendere e Parte_1 portare il figlio a scuola la IG.ra ; - In occasione delle festività Parte_3 natalizie e pasquali, il figlio trascorrerà con il padre (una volta che quest'ultimo si sarà trasferito altrove rispetto al luogo in cui, sino ad ora, ha convissuto con la moglie ed il bambino) in maniera alternata il giorno di Natale o di Santo Stefano, ed il 31 dicembre o il 1 gennaio;
il giorno di Pasqua o il Lunedi in Albis, inoltre il minore potrà trascorrere con il padre il giorno della festa del papà o del suo compleanno. Solo quando entrambi i genitori riterranno che il minore abbia raggiunto maggiore maturità psico fisica e una maggiore autonomia, il figlio potrà pernottare con il padre e comunque ciò non potrà avvenire senza il consenso della madre;
- Per quanto attiene al contributo economico le parti concordemente determinano a carico del IG. Pt_2
la somma di €. 100,00 mensili da corrispondere alla IGnora
[...] Parte_1
per il mantenimento del figlio minore entro il 5 di ogni mese. -
[...] Controparte_1
Le spese straordinarie le parti concordano siano a carico della IGnora Parte_1 in quanto coniuge più forte economicamente atteso lo stato precario del IG. Pt_2
che al momento è assunto con un contratto a tempo determinato. La IG.ra
[...]
, per i motivi di cui sopra, cede al marito la propria metà del sostegno Parte_1 economico “figli a carico” rilasciato da INPS;
- I coniugi vivranno separati, non appena il IG. avrà trovato una nuova collocazione, con obbligo reciproco di Parte_2 comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio…”.
Alla prima udienza fissata per la comparizione delle parti in data 22.01.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, i ricorrenti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto così come parzialmente modificate e/o precisate (verbale di udienza del
22.01.2025) come sopra riportate.
All'esito dell'udienza, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con provvedimento emesso in pari data, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, il Collegio rileva che l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di separazione e disposte le relative formalità.
Le condizioni della separazione sopra riportate sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative nonché recepibili in questa sede in quanto conformi agli interessi del figlio minore della coppia. Si precisa, difatti, che su sollecitazione del Tribunale, stante la formale rinuncia della IGnora Parte_1 in sede di atto introduttivo, le parti hanno determinato un contributo economico per il mantenimento del piccolo a carico del IG. , genitore CP_1 Parte_2 non collocatario.
Giovi sul punto ricordare che, per principio generale nessuno dei genitori può essere esonerato dal mantenimento del figlio, né l'assegno di mantenimento può essere oggetto di rinunzia da parte del genitore percipiente, non trattandosi di un suo diritto, ma del figlio. Ciò comporta che il dovere di mantenere i figli incombe sui genitori anche in situazioni economicamente precarie e non può essere eluso - ponendolo solo a carico dell'altro genitore. Lo stato di disoccupazione può rilevare, in definitiva, solo nella determinazione del quantum dovuto che è, pertanto, ritenuto congruo dal Collegio anche alla luce della situazione patrimoniale delle parti come documentata in atti.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i IGnori e Parte_2 Parte_1
, coniugi per matrimonio celebrato nel Comune di Celle di RI
[...]
(Sa), in data 01.08.2020 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di Celle di
RI (Sa), alla Parte I, dell'anno 2020, Atto n. 1, alle condizioni congiunte riportate in ricorso così come modificate e/o integrate all'udienza del 22.1.2025; 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Celle di RI
(Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso, in Vallo della Lucania nella camera di conIGlio del 10.3.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni