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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di RM - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2216/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Cucchiara Alessandro
e dall'Avv. Gazzè Alessandra, PEC: e Email_1
Email_2
appellante contro
Controparte_1
, C.F. , in persona dell'Assessore p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato,
PEC: Email_3
appellato
Conclusioni per l'appellante: nel merito riformare integralmente la sentenza n. 2543/2019 del 23 maggio 2019, emessa dal Tribunale di RM … e per l'effetto accertare e dichiarare …l'insussistenza del credito vantato dall' nei Controparte_1
confronti dell'attrice a titolo di restituzione delle somme già erogate con D.D.G. n.
1 1465/Serv.3 TUR del 27.11.2003, nonché di tutti gli atti ad esse connessi e presupposti e per l'effetto disporre la disapplicazione, ciò per le causali di cui in narrativa;
e per l'effetto previa disapplicazione della revoca del contributo disposta con D.D.G. n.
1883/Serv. 4 del 29.11.2011 dell' , pervenuto alla Controparte_1
il 29.2.2912 , annullare l'iscrizione a ruolo n. 2013/004730, la cartella di Pt_1
pagamento n. 296 2013 0061633292 e il recupero coattivo.
Conclusioni per l' : CP_1
rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 2543/2019, emessa il 23 maggio 2019, il Tribunale di RM ha rigettato l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
29620130061633292, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
535.575,07, a seguito della revoca del finanziamento concessole dall'Assessorato del
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana con DDG n. 1465/serv.3 Tur del
27.11.2003, per la realizzazione di un centro congressi denominato 'Villa dei GR in LÙ , da effettuarsi con risorse comunitarie nell'ambito del POR 2000-2006, Mis.
4.19, PIT 31. Con nota prot. 3095 del 5.11.2008, l'Assessorato, su proposta della banca concessionaria, aveva infatti comunicato l'avvio del procedimento e, quindi, con D.D.G. del 29.11.2011 aveva disposto la revoca del finanziamento già erogato. A questo aveva fatto seguito l'iscrizione nei ruoli esattoriali del debito dell'impresa e la successiva notifica della cartella di pagamento opposta.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto che tra i diversi motivi fondanti la revoca, fosse fondato quello attinente il contestato mancato rispetto del termine di trenta giorni per comunicare alla banca concessionaria l'ultimazione del progetto, ai sensi dell'art. 4 lettera g) del DDG n. 1465/S3
Tur del 27.11.2003, adempimento previsto a pena di revoca dall'art. 5 D.D.G.
Esclusa la possibilità di una revoca parziale - eventualità non prevista per l'inadempimento rilevato – il Tribunale ha rigettato le domande di parte attrice, condannata anche al pagamento delle spese di lite.
2 2. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame la società appellante in epigrafe che, con citazione notificata il 22 novembre 2019, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'ingiustizia nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto legittimo il decreto di revoca del finanziamento adottato dall'Assessorato, sulla scorta di una erronea interpretazione della disciplina applicabile.
Ha in particolare dedotto la società appellante che ai sensi dell'art. 8 della Circolare dell'Assessorato n. 1 del 17 maggio 2001, contenente disposizioni attuative dell'art. 75
L.R. n. 32/2000, richiamata anche nel D.D.G. 1465/Serv. 3 del 27 novembre 2003 di concessione provvisoria del contributo, il beneficiario avrebbe dovuto sia trasmettere la documentazione finale di spesa (art. 8 lett. F) sia comunicare la data di ultimazione del programma ed entrata in funzione dei beni agevolati ed entrata a regime degli impianti
(art. 8 lett G). Ebbene solo per il primo dei due adempimenti la circolare aveva previsto un termine essenziale all'art. 8 punto 8.2 (richiamato dall'art. 4 lett. F del decreto), scaduto il quale “in assenza di gravi e giustificati motivi” la banca concessionaria avrebbe dovuto proporre all'Assessorato la revoca del contributo. Tale previsione non riguarderebbe quindi l'ipotesi per cui è causa, ove è stato contestato all'impresa la mancata comunicazione della data di ultimazione del programma, ai sensi dell'art. 8 lett. G) cit., adempimento che del resto ha un rilievo meramente formale e che non corrisponde a nessun interesse sostanziale dell'amministrazione concedente il finanziamento.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame, depositata il 13 febbraio 2020 si è costituito, l'Assessorato in epigrafe, evidenziando che Con DDG. n.1465/Serv.3 Tur del 27.11.2003 l'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo aveva concesso, in via provvisoria, alla
[...]
su un investimento di € 945.000,00, un contributo in conto capitale di € Parte_2
361.768,00 per la realizzazione di un centro congressi nel Comune di LÙ (PA).
A seguito di tale concessione erano stati erogati complessivamente € 325.591,20.
In data 20 ottobre 2008 era pervenuta la relazione finale trasmessa dalla banca concessionaria, Mediocredito Italiano, ove (al punto C.3 “Occupazione relativa all'unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di investimento”) era stato evidenziato che la dichiarazione della Società che aveva attestato una forza lavoro
3 occupata (periodo 01/01 — 31/12/2007) di 11,7 unità, non avevano trovato riscontro nelle verifiche effettuate sul libro matricola, da cui risultavano, infatti soltanto 9 unità, con uno scostamento dell'indicatore occupazionale superiore ai 30 punti percentuali, con conseguente decadenza della società dal diritto al contributo, ai sensi di quanto disposto dalla circolare n.1 del 17.05.2001 (GURS n.32 del 29 giugno 2001), contenente le disposizioni attuative del POR Sicilia 2000/2006 Mis.
4.19 a), al punto 6.8 (“qualora il valore del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione degli indicatori interessati superi i 20 punti percentuali, le agevolazioni concesse vengono revocate. Tali verifiche vengono effettuate dalle banche concessionarie che danno comunicazione all'Assessorato che provvede agli eventuali decreti di revoca.”). La circolare in parola, n. 1/2001, aveva infatti individuato tre indicatori rilevanti: “6.2 — il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nel programma e l'investimento complessivo del programma medesimo, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria;
6.3 — il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'investimento complessivo;
6.5 — determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sulla base delle priorità individuate dal bando”.
Oltre allo sforamento delle percentuali relative gli indicatori, la banca concessionaria aveva anche evidenziato la violazione della lettera g) dell'art. 4 del decreto di concessione, per avere la società trasmesso oltre i termini la dichiarazione di ultimazione, di entrata in funzione ed entrata a regime dell'impianto.
A seguito della nota della banca concessionaria del 21.11.2011, con DDG n.1883/Serv.4 del 29.11.2011, l'Assessorato ha disposto la revoca del contributo concesso e il contestuale recupero delle somme erogate.
L'Assessorato ha quindi concluso chiedendo la conferma della sentenza gravata.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 4 dicembre 2024, già calendata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non può trovare accoglimento e la sentenza di prime cure deve trovare conferma per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto osservare ai sensi del comma 3 dell'art. 75 L.R. n. 32/2000
“Con decreto dell'Assessore sono altresì stabilite le modalità di istruttoria e di redazione delle graduatorie di ammissione a finanziamento, le modalità di rendicontazione e di erogazione delle rate di contributo nonché le circostanze che danno luogo alla revoca o all'annullamento in autotutela dei provvedimenti concessori ulteriori rispetto a quelle indicate ai commi 5 e 6”.
La Circolare n. 1 del 17 maggio 2001 dell'Assessorato Turismo, comunicazione e trasporti- Dipartimento turismo, sport e spettacolo, recante disposizioni attuative dell'art. 75 della L.R. 32/2000, al Par. 9 espressamente prevede la revoca totale del finanziamento qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire le variazioni (e dunque il rapporto tra capitale proprio e investimento complessivo del programma, tra il numero di occupati attivati dal programma e investimento complessivo e, in ultimo, il punteggio complessivo conseguito da ciascun programma in base alle priorità stabilite nel bando), anche solo uno degli scostamenti di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti superi, rispettivamente i 30 o i 20 punti percentuali.
Tali ipotesi di revoca, peraltro, sono state a loro volta recepite nel bando di attivazione della misura ammessa a finanziamento e nel decreto dirigenziale di concessione del contributo (art. 5 D.D.G. n. 1465/S.3/TUR).
7. Orbene, nel caso di specie, come pacifico in atti, la revoca del concesso finanziamento
è stata disposta per una molteplicità di ragioni e, in particolare, come ribadito dall'Assessorato appellato, per i motivi di cui alla nota D.D.G. del 29 novembre 2011 e alla precedente nota della banca concessionaria del 21 novembre 2011, richiamata anche nel suddetto decreto di revoca, ossia lo scostamento, nell'anno a regime 2007, dell'indicatore occupazionale, assestatosi su valori superiori ai 30 punti percentuali consentiti e previsti dal bando, nonché lo scostamento del valore medio degli indicatori
(mezzi propri I1, indicatore occupazionale I2 e progettuale I3) per un valore superiore al
5 20% previsto invece come tetto massimo di scostamento dalla circolare attuativa del bando in argomento, oltre che in ragione della tardiva trasmissione della dichiarazione di ultimazione.
Come dettagliatamente riportato nella nota della banca concessionaria, infatti, “le verifiche dell'anno a regime 2007 hanno comprovato lo scostamento di cui all'art. 5 del decreto di concessione provvisoria n. 1465/S.3/TUR lettere K) ed L), oltre quanto indicato al precedente punto C5 lettera a)”: sull'indicatore I1, rapporto mezzi propri/importo finanziato, la banca concessionaria ha rilevato uno scostamento del 28,89%; sull'indicatore I2, occupazionale, la banca ha rilevato uno scostamento pari al 38,11%; sull'indicatore I3, progettuale, la banca ha rilevato uno scostamento del 7,20% , individuando un valore medio degli scostamenti percentuali del 24,737%, superiore quindi al limite del 20% fissato nella predetta circolare e nel decreto di concessione del finanziamento (cfr. “relazione sullo stato finale del programma di investimenti ai sensi dell'art. 75 L.R. n. 32/2000, misura 4.19”, all. 21).
8. Né possono ritenersi computabili ai fini del calcolo dell'indicatore occupazionale le unità lavorative già impiegate dalla società appellante presso altro ramo d'azienda, riconducibile allo svolgimento di attività edile e che la società stessa ha di fatto spostato presso il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione e centro congressi beneficiaria del finanziamento.
A dire dell'appellante, il contestuale utilizzo delle unità lavorative nei due rami di attività non incontrerebbe alcun limite legislativo e consentirebbe di rilevare l'incremento occupazionale connesso all'investimento agevolato, cosicché lo scostamento dell'indicatore occupazionale risulterebbe pari a 22,4 punti percentuali e di conseguenza, anche la media degli scostamenti degli indicatori occupazionali si ridurrebbe a 19,5 punti percentuali e non a 24,75, rientrando dunque nei limiti previsti dall'art. 5 co.2 lett. l del decreto di concessione.
9. E tuttavia, il par.
6.3 della Circolare assessoriale dispone che “il numero di occupati attivati dal programma è rilevato con riferimento alla sola ed intera unità locale interessata dal programma medesimo…il dato “a regime” da considerare è quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente
6 riconducibile al programma”. Ebbene, tale previsione impedisce di computare tra “gli occupati attivati dal programma” i dipendenti iscritti nel libro matricola del ramo di azienda deputato all'attività edile, in quanto trattasi di attività estranea a quella oggetto del programma di finanziamento, relativa alla Ristorazione e al Centro Congressi.
10. E poiché l'art. 5 co. 2 del decreto di concessione del contributo prevede che le agevolazioni sono revocate qualora, calcolati gli scostamenti negativi degli indicatori di cui al punto 6.8 della Circolare assessoriale n. 1/2001- e dunque l'indicatore del rapporto tra capitale proprio e investimento complessivo nel programma, l'indicatore del rapporto tra numero di occupati attivati dal programma e investimento complessivo e, in ultimo,
l'indicatore determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma in base alla proprietà stabilite dal bando- anche solo uno di tali scostamenti superi i trenta punti percentuali (lett. h) o, eseguita la somma dei suddetti scostamenti negativi e rapportata al numero di indicatori suscettibili di variazione, la media degli scostamenti così determinata superi i venti punti percentuali (lett. l), la revoca deve, nel caso di specie, ritenersi legittima, come già affermato - sebbene con diversa motivazione - dal
Tribunale, in ragione del superamento del valore massimo di sforamento calcolato quale media dei tre indicatori previsti dal bando, valore che, è opportuno precisare, non è stato interessato da alcuna modifica, rimanendo fissato nella misura del 20%, diversamente dallo scostamento del solo indicatore occupazionale che, per effetto dell'art.45 della L.R.
9/2009, è stato elevato al 50%.
11. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RM, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n.
2543/2019, emessa il 23 maggio 2019 dal Tribunale di RM, appellata dalla nei confronti dell Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
7 Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.120,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza in capo alla società appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a RM, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di RM - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2216/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
C.F. , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Cucchiara Alessandro
e dall'Avv. Gazzè Alessandra, PEC: e Email_1
Email_2
appellante contro
Controparte_1
, C.F. , in persona dell'Assessore p.t.,
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato,
PEC: Email_3
appellato
Conclusioni per l'appellante: nel merito riformare integralmente la sentenza n. 2543/2019 del 23 maggio 2019, emessa dal Tribunale di RM … e per l'effetto accertare e dichiarare …l'insussistenza del credito vantato dall' nei Controparte_1
confronti dell'attrice a titolo di restituzione delle somme già erogate con D.D.G. n.
1 1465/Serv.3 TUR del 27.11.2003, nonché di tutti gli atti ad esse connessi e presupposti e per l'effetto disporre la disapplicazione, ciò per le causali di cui in narrativa;
e per l'effetto previa disapplicazione della revoca del contributo disposta con D.D.G. n.
1883/Serv. 4 del 29.11.2011 dell' , pervenuto alla Controparte_1
il 29.2.2912 , annullare l'iscrizione a ruolo n. 2013/004730, la cartella di Pt_1
pagamento n. 296 2013 0061633292 e il recupero coattivo.
Conclusioni per l' : CP_1
rigettare l'appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 2543/2019, emessa il 23 maggio 2019, il Tribunale di RM ha rigettato l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Parte_1
29620130061633292, con la quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
535.575,07, a seguito della revoca del finanziamento concessole dall'Assessorato del
Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana con DDG n. 1465/serv.3 Tur del
27.11.2003, per la realizzazione di un centro congressi denominato 'Villa dei GR in LÙ , da effettuarsi con risorse comunitarie nell'ambito del POR 2000-2006, Mis.
4.19, PIT 31. Con nota prot. 3095 del 5.11.2008, l'Assessorato, su proposta della banca concessionaria, aveva infatti comunicato l'avvio del procedimento e, quindi, con D.D.G. del 29.11.2011 aveva disposto la revoca del finanziamento già erogato. A questo aveva fatto seguito l'iscrizione nei ruoli esattoriali del debito dell'impresa e la successiva notifica della cartella di pagamento opposta.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, ha ritenuto che tra i diversi motivi fondanti la revoca, fosse fondato quello attinente il contestato mancato rispetto del termine di trenta giorni per comunicare alla banca concessionaria l'ultimazione del progetto, ai sensi dell'art. 4 lettera g) del DDG n. 1465/S3
Tur del 27.11.2003, adempimento previsto a pena di revoca dall'art. 5 D.D.G.
Esclusa la possibilità di una revoca parziale - eventualità non prevista per l'inadempimento rilevato – il Tribunale ha rigettato le domande di parte attrice, condannata anche al pagamento delle spese di lite.
2 2. Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame la società appellante in epigrafe che, con citazione notificata il 22 novembre 2019, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'ingiustizia nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto legittimo il decreto di revoca del finanziamento adottato dall'Assessorato, sulla scorta di una erronea interpretazione della disciplina applicabile.
Ha in particolare dedotto la società appellante che ai sensi dell'art. 8 della Circolare dell'Assessorato n. 1 del 17 maggio 2001, contenente disposizioni attuative dell'art. 75
L.R. n. 32/2000, richiamata anche nel D.D.G. 1465/Serv. 3 del 27 novembre 2003 di concessione provvisoria del contributo, il beneficiario avrebbe dovuto sia trasmettere la documentazione finale di spesa (art. 8 lett. F) sia comunicare la data di ultimazione del programma ed entrata in funzione dei beni agevolati ed entrata a regime degli impianti
(art. 8 lett G). Ebbene solo per il primo dei due adempimenti la circolare aveva previsto un termine essenziale all'art. 8 punto 8.2 (richiamato dall'art. 4 lett. F del decreto), scaduto il quale “in assenza di gravi e giustificati motivi” la banca concessionaria avrebbe dovuto proporre all'Assessorato la revoca del contributo. Tale previsione non riguarderebbe quindi l'ipotesi per cui è causa, ove è stato contestato all'impresa la mancata comunicazione della data di ultimazione del programma, ai sensi dell'art. 8 lett. G) cit., adempimento che del resto ha un rilievo meramente formale e che non corrisponde a nessun interesse sostanziale dell'amministrazione concedente il finanziamento.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame, depositata il 13 febbraio 2020 si è costituito, l'Assessorato in epigrafe, evidenziando che Con DDG. n.1465/Serv.3 Tur del 27.11.2003 l'Assessorato regionale del turismo dello sport e dello spettacolo aveva concesso, in via provvisoria, alla
[...]
su un investimento di € 945.000,00, un contributo in conto capitale di € Parte_2
361.768,00 per la realizzazione di un centro congressi nel Comune di LÙ (PA).
A seguito di tale concessione erano stati erogati complessivamente € 325.591,20.
In data 20 ottobre 2008 era pervenuta la relazione finale trasmessa dalla banca concessionaria, Mediocredito Italiano, ove (al punto C.3 “Occupazione relativa all'unità produttiva nella quale viene realizzato il programma di investimento”) era stato evidenziato che la dichiarazione della Società che aveva attestato una forza lavoro
3 occupata (periodo 01/01 — 31/12/2007) di 11,7 unità, non avevano trovato riscontro nelle verifiche effettuate sul libro matricola, da cui risultavano, infatti soltanto 9 unità, con uno scostamento dell'indicatore occupazionale superiore ai 30 punti percentuali, con conseguente decadenza della società dal diritto al contributo, ai sensi di quanto disposto dalla circolare n.1 del 17.05.2001 (GURS n.32 del 29 giugno 2001), contenente le disposizioni attuative del POR Sicilia 2000/2006 Mis.
4.19 a), al punto 6.8 (“qualora il valore del singolo indicatore subisca uno scostamento in diminuzione superiore a 30 punti percentuali ovvero la media degli scostamenti in diminuzione degli indicatori interessati superi i 20 punti percentuali, le agevolazioni concesse vengono revocate. Tali verifiche vengono effettuate dalle banche concessionarie che danno comunicazione all'Assessorato che provvede agli eventuali decreti di revoca.”). La circolare in parola, n. 1/2001, aveva infatti individuato tre indicatori rilevanti: “6.2 — il rapporto tra il capitale proprio investito e da investire nel programma e l'investimento complessivo del programma medesimo, risultanti dalla istruttoria della banca concessionaria;
6.3 — il rapporto tra il numero di occupati attivati dal programma e l'investimento complessivo;
6.5 — determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma sulla base delle priorità individuate dal bando”.
Oltre allo sforamento delle percentuali relative gli indicatori, la banca concessionaria aveva anche evidenziato la violazione della lettera g) dell'art. 4 del decreto di concessione, per avere la società trasmesso oltre i termini la dichiarazione di ultimazione, di entrata in funzione ed entrata a regime dell'impianto.
A seguito della nota della banca concessionaria del 21.11.2011, con DDG n.1883/Serv.4 del 29.11.2011, l'Assessorato ha disposto la revoca del contributo concesso e il contestuale recupero delle somme erogate.
L'Assessorato ha quindi concluso chiedendo la conferma della sentenza gravata.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 4 dicembre 2024, già calendata per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno depositato note scritte e la Corte ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non può trovare accoglimento e la sentenza di prime cure deve trovare conferma per le motivazioni che seguono.
6. Giova innanzi tutto osservare ai sensi del comma 3 dell'art. 75 L.R. n. 32/2000
“Con decreto dell'Assessore sono altresì stabilite le modalità di istruttoria e di redazione delle graduatorie di ammissione a finanziamento, le modalità di rendicontazione e di erogazione delle rate di contributo nonché le circostanze che danno luogo alla revoca o all'annullamento in autotutela dei provvedimenti concessori ulteriori rispetto a quelle indicate ai commi 5 e 6”.
La Circolare n. 1 del 17 maggio 2001 dell'Assessorato Turismo, comunicazione e trasporti- Dipartimento turismo, sport e spettacolo, recante disposizioni attuative dell'art. 75 della L.R. 32/2000, al Par. 9 espressamente prevede la revoca totale del finanziamento qualora, calcolati gli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di subire le variazioni (e dunque il rapporto tra capitale proprio e investimento complessivo del programma, tra il numero di occupati attivati dal programma e investimento complessivo e, in ultimo, il punteggio complessivo conseguito da ciascun programma in base alle priorità stabilite nel bando), anche solo uno degli scostamenti di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti superi, rispettivamente i 30 o i 20 punti percentuali.
Tali ipotesi di revoca, peraltro, sono state a loro volta recepite nel bando di attivazione della misura ammessa a finanziamento e nel decreto dirigenziale di concessione del contributo (art. 5 D.D.G. n. 1465/S.3/TUR).
7. Orbene, nel caso di specie, come pacifico in atti, la revoca del concesso finanziamento
è stata disposta per una molteplicità di ragioni e, in particolare, come ribadito dall'Assessorato appellato, per i motivi di cui alla nota D.D.G. del 29 novembre 2011 e alla precedente nota della banca concessionaria del 21 novembre 2011, richiamata anche nel suddetto decreto di revoca, ossia lo scostamento, nell'anno a regime 2007, dell'indicatore occupazionale, assestatosi su valori superiori ai 30 punti percentuali consentiti e previsti dal bando, nonché lo scostamento del valore medio degli indicatori
(mezzi propri I1, indicatore occupazionale I2 e progettuale I3) per un valore superiore al
5 20% previsto invece come tetto massimo di scostamento dalla circolare attuativa del bando in argomento, oltre che in ragione della tardiva trasmissione della dichiarazione di ultimazione.
Come dettagliatamente riportato nella nota della banca concessionaria, infatti, “le verifiche dell'anno a regime 2007 hanno comprovato lo scostamento di cui all'art. 5 del decreto di concessione provvisoria n. 1465/S.3/TUR lettere K) ed L), oltre quanto indicato al precedente punto C5 lettera a)”: sull'indicatore I1, rapporto mezzi propri/importo finanziato, la banca concessionaria ha rilevato uno scostamento del 28,89%; sull'indicatore I2, occupazionale, la banca ha rilevato uno scostamento pari al 38,11%; sull'indicatore I3, progettuale, la banca ha rilevato uno scostamento del 7,20% , individuando un valore medio degli scostamenti percentuali del 24,737%, superiore quindi al limite del 20% fissato nella predetta circolare e nel decreto di concessione del finanziamento (cfr. “relazione sullo stato finale del programma di investimenti ai sensi dell'art. 75 L.R. n. 32/2000, misura 4.19”, all. 21).
8. Né possono ritenersi computabili ai fini del calcolo dell'indicatore occupazionale le unità lavorative già impiegate dalla società appellante presso altro ramo d'azienda, riconducibile allo svolgimento di attività edile e che la società stessa ha di fatto spostato presso il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione e centro congressi beneficiaria del finanziamento.
A dire dell'appellante, il contestuale utilizzo delle unità lavorative nei due rami di attività non incontrerebbe alcun limite legislativo e consentirebbe di rilevare l'incremento occupazionale connesso all'investimento agevolato, cosicché lo scostamento dell'indicatore occupazionale risulterebbe pari a 22,4 punti percentuali e di conseguenza, anche la media degli scostamenti degli indicatori occupazionali si ridurrebbe a 19,5 punti percentuali e non a 24,75, rientrando dunque nei limiti previsti dall'art. 5 co.2 lett. l del decreto di concessione.
9. E tuttavia, il par.
6.3 della Circolare assessoriale dispone che “il numero di occupati attivati dal programma è rilevato con riferimento alla sola ed intera unità locale interessata dal programma medesimo…il dato “a regime” da considerare è quello che rileva, rispetto alla detta situazione precedente, la sola variazione occupazionale strettamente
6 riconducibile al programma”. Ebbene, tale previsione impedisce di computare tra “gli occupati attivati dal programma” i dipendenti iscritti nel libro matricola del ramo di azienda deputato all'attività edile, in quanto trattasi di attività estranea a quella oggetto del programma di finanziamento, relativa alla Ristorazione e al Centro Congressi.
10. E poiché l'art. 5 co. 2 del decreto di concessione del contributo prevede che le agevolazioni sono revocate qualora, calcolati gli scostamenti negativi degli indicatori di cui al punto 6.8 della Circolare assessoriale n. 1/2001- e dunque l'indicatore del rapporto tra capitale proprio e investimento complessivo nel programma, l'indicatore del rapporto tra numero di occupati attivati dal programma e investimento complessivo e, in ultimo,
l'indicatore determinato dal punteggio complessivo conseguito da ciascun programma in base alla proprietà stabilite dal bando- anche solo uno di tali scostamenti superi i trenta punti percentuali (lett. h) o, eseguita la somma dei suddetti scostamenti negativi e rapportata al numero di indicatori suscettibili di variazione, la media degli scostamenti così determinata superi i venti punti percentuali (lett. l), la revoca deve, nel caso di specie, ritenersi legittima, come già affermato - sebbene con diversa motivazione - dal
Tribunale, in ragione del superamento del valore massimo di sforamento calcolato quale media dei tre indicatori previsti dal bando, valore che, è opportuno precisare, non è stato interessato da alcuna modifica, rimanendo fissato nella misura del 20%, diversamente dallo scostamento del solo indicatore occupazionale che, per effetto dell'art.45 della L.R.
9/2009, è stato elevato al 50%.
11. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RM, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n.
2543/2019, emessa il 23 maggio 2019 dal Tribunale di RM, appellata dalla nei confronti dell Parte_1 [...]
e Controparte_1 Controparte_2
7 Condanna la società appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 7.120,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza in capo alla società appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a RM, nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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