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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 255/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento modifica condizioni regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio instaurato da
, con l'Avv. SARACINO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
Nei confronti di con l'Avv. MAGNONI MIRCA e l'Avv. BALUGANI Controparte_1
GIULIA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
A modifica parziale del decreto n. 1256/2009 del Tribunale per i Minorenni di
Trento, come confermato dal decreto della Corte d'Appello di Trento il
25/03/2010, prevedere:
-che il padre versi un assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne pari ad € 250,00 mensili o nella maggiore o minore misura ritenuta di Per_1 giustizia con decorrenza dalla data del deposito del ricorso entro la metà di ogni mese. Il tutto con rivalutazione Istat da gennaio 2025;
-che il relativo assegno di mantenimento, tenuto conto dell'età della figlia maggiorenne e del periodo trascorso fuori città dalla stessa per motivi di studio, sia corrisposto direttamente a lei;
-che le spese straordinarie, da suddividersi al 50% tra genitori, saranno regolate dalle precise Linee Guida del CNF;
-con vittoria di spese e compensi oltre accessori previsti ex lege in caso di resistenza.
In via istruttoria:
-chiede la produzione della documentazione dell'estratto conto bancario della figlia a partire da settembre 2023, oltre all'esibizione della situazione Per_1 patrimoniale del coniuge della sig.ra CP_1
e chiede anche la produzione della documentazione relativa al conto intestato alla figlia le cui coordinate sono le seguenti: IBAN IT18 Per_1
Y3608105138208965409057.
Per la parte resistente:
Disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Rigettare le domande svolte da , in quanto infondate in fatto Parte_1 ed in diritto, non sussistendo le condizioni per la diminuzione del contributo ordinario al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente ed affetta da disabilità certificata nella misura dell'80% , e confermandolo nella misura di € 386,48 (ossia € 300,00 rivalutati al
31.12.2023) mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat, e disponendo che lo stesso venga versato direttamente dal padre alla figlia Per_1
Disporsi le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, con applicazione del Protocollo del CNF o del diverso protocollo territoriale che il Giudicante riterrà applicabile.
Con vittoria nelle spese.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 gennaio 2024 il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Trento chiedendo, in “parziale modifica del decreto n. 1256/2009 del Tribunale per i Minorenni di Trento, come confermato dal decreto della Corte di Appello di
Pag. 2 di 9 Trento il 25/03/2010” la riduzione ad € 250,00 mensili del contributo al mantenimento ordinario disposto a suo carico in favore della figlia Per_1 maggiorenne, non economicamente autosufficiente ed affetta da disabilità certificata dell'80%.
Il ricorrente chiedeva altresì di poter versare il contributo al mantenimento direttamente a e l'applicazione delle Linee Guida del CNF per la Per_1 regolamentazione delle spese straordinarie, salva la percentuale di partecipazione dei genitori al 50%.
A sostegno della propria domanda il ricorrente adduceva la necessità di ridurre il contributo al mantenimento ordinario della figlia in conseguenza di un Per_1 aumento delle spese straordinarie inerenti alla stessa e sulle diminuite esigenze economiche della figlia rispetto al tempo della pronuncia del Tribunale dei
Minori, resa quando era una bambina. Per_1
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 01.02.2024, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 08.05.2024.
Alla predetta udienza veniva concesso al ricorrente un nuovo termine per la notifica del ricorso poiché non era riuscito a notificarlo, avendo la controparte cambiato residenza e, quindi, veniva fissata l'udienza di comparizione per il giorno 2.10.2024.
La resistente si costituiva in giudizio, chiedendo in ogni caso la rimessione in termini per la formulazione di tutte le eccezioni, domande ed istanze anche istruttorie (peraltro, trattandosi di regolamentazione del mantenimento di figlia maggiorenne portatrice di disabilità all'80%, l'equiparazione al figlio minore ex art. 473 bis 9 c.p.c. esclude la decadenza dai diritti indisponibili), deducendo la mancata notifica del decreto di fissazione di udienza.
Nella propria comparsa di costituzione evidenziava, in ogni caso, nel merito, come la figlia , nata il [...], oggi ventenne, sia affetta dalla Persona_2 nascita, da una grave e seria menomazione congenita comportante una invalidità
“con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3” certificata nella misura dell'80% (v. “verbale di accertamento sanitario dell'invalidità civile in prima istanza” dell'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari – Provincia autonoma di Trento del 13-14.07.2022: Deficit della prensione in sindrome malformativa complessa caratterizzata da eterodattilia del primo raggio e emiemlia avambraccio sinistro con singolo abbozzo digitale non funzionale. Ipometria arto inferiore destro corretta con plantare - doc. 3 allegato alla comparsa di risposta).
Pag. 3 di 9 Sosteneva la resistente che nonostante ciò, grazie al proprio incessante impegno ed al sostegno della madre, oggi è una ragazza equilibrata e socievole, che Per_1 ha ottenuto ottimi risultati scolatici, oltre a primeggiare nella disciplina del nuoto, gareggiando anche nella nazionale paraolimpica, con la quale ha vinto diverse competizioni (v. docc. 4 e 5) .
La sig.ra non si opponeva alla richiesta di versamento del contributo CP_1 direttamente a né all'applicazione del Protocollo del CNF per le spese Per_1 straordinarie, ma contestava la fondatezza della domanda di riduzione del contributo al mantenimento ordinario, avanzata da , non Parte_1 sussistendone i presupposti, sia di fatto, atteso che la situazione economico/patrimoniale di controparte era tutt'altro che peggiorata, sia di diritto, in quanto la crescita anagrafica di all'opposto di quanto ex adverso Per_1 sostenuto, non può certo comportare una “diminuzione delle sue necessità”. Già in comparsa di costituzione e risposta, l'esponente eccepiva come controparte avesse omesso l'integrale deposito della documentazione elencata dall'art. 473 bis.12, comma 3, lett. a e c, cod. proc. civ. Eccepiva la mancata produzione di diversi documenti e all'udienza del
02.10.2024 la difesa di insisteva per l'ordine di esibizione della Controparte_1 predetta documentazione;
la difesa di chiedeva Controparte_2
l'esibizione degli estratti del c/c di nonché della documentazione relativa Per_1 alla situazione reddituale del marito della quest'ultima richiesta non veniva CP_1 accolta in quanto irrilevante ai fini del giudizio.
La difesa si dichiarava inoltre disponibile a versare l'importo pari ad € Pt_1
310,00 mensili o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e a versare il 50% delle spese straordinarie in favore della figlia direttamente alla stessa.
All'udienza del 20 novembre 2024 la difesa della resistente evidenziava l'omessa produzione della documentazione richiesta e la controparte si dichiarava
“disponibile alle integrazioni necessarie”, chiedendo a sua volta che la CP_1 depositasse la documentazione relativa alla carta prepagata di Gaia. Il Presidente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del
15 gennaio 2025 nella quale entrambi i procuratori chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni depositate in atti
Il Presidente tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in
Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere pertanto respinta.
Pag. 4 di 9 Come più volte affermato dalla Corte di legittimità (Cass. Ord. n. 22075/2022) il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative ai figli
(affidamento e contributo al mantenimento) va coniugato con i principi che regolano il relativo procedimento. Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso, o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo (v. da ultimo, Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 283 del 09/01/2020; con riferimento alle statuizioni relative ai figli nati fuori del matrimonio, assimilate a quelle adottate in sede di separazione e divorzio che riguardano i figli di coppie coniugate, v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
18608 del 30/06/2021, ove a fondamento della richiesta di revisione del contributo al mantenimento sono state poste solo modifiche delle condizioni economiche;
v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015, Rv.
634872-01 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3192 del 07/02/2017, Rv. 643720-01). In generale, l'art. 316 bis, comma 1, c.c. prevede poi,che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
In tale ottica, perché possa essere operata la revisione del contributo al mantenimento del figlio, non basta che si determini un mutamento di alcuni dei parametri di riferimento previsti dall'art. 337 ter, comma 4, c.c., essendo
Pag. 5 di 9 necessario che tale mutamento comporti un'alterazione del principio della proporzionalità che aveva determinato la misura dell'assegno in questione.
In particolare, se sono ritenute esistenti maggiori spese per il mantenimento del figlio (art. 337 ter, comma 4, n. 1) c.c.), ciò non comporta un automatico aumento del contributo al mantenimento a carico del genitore obbligato, perché deve sempre essere garantito il rispetto del sopra menzionato principio dei cui ai nn. 3, 4, e 5 dell'art. 337 ter c.c.
Ciò significa che, se risultano immutati tutti gli altri elementi di valutazione, che attengono al riparto interno dell'obbligo di mantenimento, l'aumento delle spese di mantenimento legate alla crescita del figlio, in relazione alle specifiche esigenze di quest'ultimo, deve comportare un aumento del contributo al mantenimento gravante sul genitore obbligato, perché altrimenti le maggiori spese graverebbero ingiustamente solo sull'altro. Ove, tuttavia, le condizioni economiche dell'uno o dell'altro genitore dovessero cambiare, o il figlio decidesse di andare a vivere per più tempo presso l'abitazione dell'uno piuttosto che dell'altro (art. 337 ter, comma 4, n. 3), c.c.) la misura del contributo al mantenimento non potrebbe essere automaticamente aumentata solo perché il figlio è cresciuto, dovendo essere nuovamente operato il giudizio relativo alla proporzionalità incentrato sui parametri sopra indicati. In sintesi, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga esistenti tali maggiori spese, non è chiamato ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato in grado di giustificare l'aumento del contributo, ma deve limitarsi a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno per assicurare la proporzionalità del suo contributo alla luce dei parametri fissati dall'art. 337 ter, comma 4, c.c., ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo con redditi (dei genitori) immutati (o mutati senza modificare la rispettiva debenza), ovvero non incidere sulla misura del contributo, ove le attuali consistenze economiche dei genitori non rilevino per la misura del contributo, come già determinato.
Premessi i citati richiami ai principi giuridici che regolano la materia, si osserva che nel caso di specie si tratta della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento fissato dal Tribunale per i minorenni a carico del padre in favore della figlia minore attualmente maggiorenne non autosufficiente, con la Per_1 previsione di una suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie al 50%.
Pag. 6 di 9 Il ricorrente ha chiesto la riduzione del contributo al mantenimento ordinario sul preteso aumento delle spese straordinarie e sulle asserite diminuite esigenze economiche della figlia rispetto al tempo della pronuncia del Tribunale dei
Minori, resa quando era una bambina. Per_1
Nel ricorso introduttivo ha sostenuto che “la situazione economica del sig.
è pari all'epoca del primo decreto, ma sono mutate le circostanze Pt_1 relative a (pag. 3)” adducendo una “situazione di Gaia di ordine economico Per_1 migliorata da che era una bambina di cinque anni (pag. 4)”.
La prospettazione risulta giuridicamente errata, poiché, come è stato correttamente ricordato da parte resistente, è principio consolidato in materia che
“In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. Civ.
13664/2022, v. anche Cass. 11724/2023).
Quindi, va rilevato come, da un lato, non vi è stata alcuna diminuzione delle esigenze economiche della figlia, maggiorenne economicamente non autosufficiente, in quanto lo stesso ricorrente riconosce come la ragazza sia attiva nel mondo dello studio e dello sport e che vive da sola (“studi universitari e i pernotti fuori sede, la sua invalidità e lo sport agonistico ad alti livelli” - v. pag.
2 del ricorso introduttivo) e come ampiamente dimostrato dalla documentazione depositata dalla resistente, circostanze che non possono che militare a conferma del maggiore esigenze economiche della ragazza, rispetto ad una bambina di cinque anni.
Inoltre, coerentemente con la giurisprudenza richiamata, va ricordata la diversa funzione dei due contributi (ordinario e straordinario) e come l'eventuale incremento delle spese straordinarie conseguenti alla crescita del figlio, anche in età universitaria, non possa essere valutato per “compensare” la necessità di adeguare, aumentandolo, il contributo ordinario e, quindi, a maggior ragione, non può giustificarne la diminuzione.
Il mantenimento del figlio non può quindi ritenersi assorbito con l'assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, spese rispetto alle quali peraltro non vi è stata alcuna richiesta di rideterminazione da parte del ricorrente – unica richiesta che avrebbe potuto essere fatta coerentemente con la prospettazione contenuta
Pag. 7 di 9 nel ricorso- ma sul punto la domanda riguarda solo la indicazione dei criteri di suddivisione tra le parti con riferimento alle Linee Guida del CNF, domanda rispetto alla quale la resistente ha aderito;
così come ha aderito alla richiesta di versare l'assegno di mantenimento da parte del padre direttamente in favore della figlia Per_1
Alla luce di quanto fin qui esposto e considerato, ritiene quindi il Tribunale che non rilevano le ulteriori argomentazioni che sono state prospettate dalle parti circa la possibile modifica delle condizioni economiche dei genitori, posto che è stato lo stesso a precisare nel ricorso introduttivo che “la situazione Pt_1 economica del sig. è pari all'epoca del primo decreto (…) - pag. 3)”, Pt_1 né riguardo all'effettivo versamento o meno da parte del ricorrente della quota per le spese straordinarie effettuate dalla in favore della figlia, considerato CP_1 che l'eventuale mancato adempimento da parte del ricorrente potrà essere fatto valere con gli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento e nella competente sede.
Le spese di lite vengono compensate nella misura del 50% in considerazione della parziale adesione della resistente alle domande del ricorrente e pone il restante 50% a carico del sig. , e le liquida come da dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1- a parziale modifica del decreto n. 1256/2009 del Tribunale per i Minorenni di
Trento, come confermato dal decreto della Corte di Appello di Trento il 25/03/2010:
a) dispone che le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori stabilite nella misura del 50% ciascuno, siano regolamentate secondo le Linee Guida del CNF del 2017; b) dispone che l'assegno di mantenimento in favore della figlia attualmente Per_1 ammontante ad € 386,48 (ossia € 300,00 rivalutati al 31.12.2023) mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat, venga versato direttamente dal sig. alla figlia Pt_1 Per_1
2-rigetta il ricorso nel resto;
3- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e pone il restante
50% a carico del ricorrente, che liquida, nella misura già ridotta, in complessivi euro 3.905,00 (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase di trattazione ed euro 2.905,00 per la fase
Pag. 8 di 9 decisionale, ridotti del 50%), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 255/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento modifica condizioni regolamentazione affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio instaurato da
, con l'Avv. SARACINO ANTONIO Parte_1
RICORRENTE
Nei confronti di con l'Avv. MAGNONI MIRCA e l'Avv. BALUGANI Controparte_1
GIULIA
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente:
A modifica parziale del decreto n. 1256/2009 del Tribunale per i Minorenni di
Trento, come confermato dal decreto della Corte d'Appello di Trento il
25/03/2010, prevedere:
-che il padre versi un assegno di mantenimento a favore della figlia maggiorenne pari ad € 250,00 mensili o nella maggiore o minore misura ritenuta di Per_1 giustizia con decorrenza dalla data del deposito del ricorso entro la metà di ogni mese. Il tutto con rivalutazione Istat da gennaio 2025;
-che il relativo assegno di mantenimento, tenuto conto dell'età della figlia maggiorenne e del periodo trascorso fuori città dalla stessa per motivi di studio, sia corrisposto direttamente a lei;
-che le spese straordinarie, da suddividersi al 50% tra genitori, saranno regolate dalle precise Linee Guida del CNF;
-con vittoria di spese e compensi oltre accessori previsti ex lege in caso di resistenza.
In via istruttoria:
-chiede la produzione della documentazione dell'estratto conto bancario della figlia a partire da settembre 2023, oltre all'esibizione della situazione Per_1 patrimoniale del coniuge della sig.ra CP_1
e chiede anche la produzione della documentazione relativa al conto intestato alla figlia le cui coordinate sono le seguenti: IBAN IT18 Per_1
Y3608105138208965409057.
Per la parte resistente:
Disattesa ogni diversa o contraria istanza, eccezione e deduzione Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Rigettare le domande svolte da , in quanto infondate in fatto Parte_1 ed in diritto, non sussistendo le condizioni per la diminuzione del contributo ordinario al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente ed affetta da disabilità certificata nella misura dell'80% , e confermandolo nella misura di € 386,48 (ossia € 300,00 rivalutati al
31.12.2023) mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat, e disponendo che lo stesso venga versato direttamente dal padre alla figlia Per_1
Disporsi le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno, con applicazione del Protocollo del CNF o del diverso protocollo territoriale che il Giudicante riterrà applicabile.
Con vittoria nelle spese.
Per il Pubblico Ministero:
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 gennaio 2024 il sig. adiva il Tribunale di Parte_1
Trento chiedendo, in “parziale modifica del decreto n. 1256/2009 del Tribunale per i Minorenni di Trento, come confermato dal decreto della Corte di Appello di
Pag. 2 di 9 Trento il 25/03/2010” la riduzione ad € 250,00 mensili del contributo al mantenimento ordinario disposto a suo carico in favore della figlia Per_1 maggiorenne, non economicamente autosufficiente ed affetta da disabilità certificata dell'80%.
Il ricorrente chiedeva altresì di poter versare il contributo al mantenimento direttamente a e l'applicazione delle Linee Guida del CNF per la Per_1 regolamentazione delle spese straordinarie, salva la percentuale di partecipazione dei genitori al 50%.
A sostegno della propria domanda il ricorrente adduceva la necessità di ridurre il contributo al mantenimento ordinario della figlia in conseguenza di un Per_1 aumento delle spese straordinarie inerenti alla stessa e sulle diminuite esigenze economiche della figlia rispetto al tempo della pronuncia del Tribunale dei
Minori, resa quando era una bambina. Per_1
Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 01.02.2024, fissava l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 08.05.2024.
Alla predetta udienza veniva concesso al ricorrente un nuovo termine per la notifica del ricorso poiché non era riuscito a notificarlo, avendo la controparte cambiato residenza e, quindi, veniva fissata l'udienza di comparizione per il giorno 2.10.2024.
La resistente si costituiva in giudizio, chiedendo in ogni caso la rimessione in termini per la formulazione di tutte le eccezioni, domande ed istanze anche istruttorie (peraltro, trattandosi di regolamentazione del mantenimento di figlia maggiorenne portatrice di disabilità all'80%, l'equiparazione al figlio minore ex art. 473 bis 9 c.p.c. esclude la decadenza dai diritti indisponibili), deducendo la mancata notifica del decreto di fissazione di udienza.
Nella propria comparsa di costituzione evidenziava, in ogni caso, nel merito, come la figlia , nata il [...], oggi ventenne, sia affetta dalla Persona_2 nascita, da una grave e seria menomazione congenita comportante una invalidità
“con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3” certificata nella misura dell'80% (v. “verbale di accertamento sanitario dell'invalidità civile in prima istanza” dell'Azienda Provinciale per i Servizi
Sanitari – Provincia autonoma di Trento del 13-14.07.2022: Deficit della prensione in sindrome malformativa complessa caratterizzata da eterodattilia del primo raggio e emiemlia avambraccio sinistro con singolo abbozzo digitale non funzionale. Ipometria arto inferiore destro corretta con plantare - doc. 3 allegato alla comparsa di risposta).
Pag. 3 di 9 Sosteneva la resistente che nonostante ciò, grazie al proprio incessante impegno ed al sostegno della madre, oggi è una ragazza equilibrata e socievole, che Per_1 ha ottenuto ottimi risultati scolatici, oltre a primeggiare nella disciplina del nuoto, gareggiando anche nella nazionale paraolimpica, con la quale ha vinto diverse competizioni (v. docc. 4 e 5) .
La sig.ra non si opponeva alla richiesta di versamento del contributo CP_1 direttamente a né all'applicazione del Protocollo del CNF per le spese Per_1 straordinarie, ma contestava la fondatezza della domanda di riduzione del contributo al mantenimento ordinario, avanzata da , non Parte_1 sussistendone i presupposti, sia di fatto, atteso che la situazione economico/patrimoniale di controparte era tutt'altro che peggiorata, sia di diritto, in quanto la crescita anagrafica di all'opposto di quanto ex adverso Per_1 sostenuto, non può certo comportare una “diminuzione delle sue necessità”. Già in comparsa di costituzione e risposta, l'esponente eccepiva come controparte avesse omesso l'integrale deposito della documentazione elencata dall'art. 473 bis.12, comma 3, lett. a e c, cod. proc. civ. Eccepiva la mancata produzione di diversi documenti e all'udienza del
02.10.2024 la difesa di insisteva per l'ordine di esibizione della Controparte_1 predetta documentazione;
la difesa di chiedeva Controparte_2
l'esibizione degli estratti del c/c di nonché della documentazione relativa Per_1 alla situazione reddituale del marito della quest'ultima richiesta non veniva CP_1 accolta in quanto irrilevante ai fini del giudizio.
La difesa si dichiarava inoltre disponibile a versare l'importo pari ad € Pt_1
310,00 mensili o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia e a versare il 50% delle spese straordinarie in favore della figlia direttamente alla stessa.
All'udienza del 20 novembre 2024 la difesa della resistente evidenziava l'omessa produzione della documentazione richiesta e la controparte si dichiarava
“disponibile alle integrazioni necessarie”, chiedendo a sua volta che la CP_1 depositasse la documentazione relativa alla carta prepagata di Gaia. Il Presidente, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del
15 gennaio 2025 nella quale entrambi i procuratori chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione sulle conclusioni depositate in atti
Il Presidente tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in
Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e deve essere pertanto respinta.
Pag. 4 di 9 Come più volte affermato dalla Corte di legittimità (Cass. Ord. n. 22075/2022) il principio sancito dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni relative ai figli
(affidamento e contributo al mantenimento) va coniugato con i principi che regolano il relativo procedimento. Il che comporta che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso, o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo (v. da ultimo, Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 283 del 09/01/2020; con riferimento alle statuizioni relative ai figli nati fuori del matrimonio, assimilate a quelle adottate in sede di separazione e divorzio che riguardano i figli di coppie coniugate, v. Cass., Sez. 1, Ordinanza n.
18608 del 30/06/2021, ove a fondamento della richiesta di revisione del contributo al mantenimento sono state poste solo modifiche delle condizioni economiche;
v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6132 del 26/03/2015, Rv.
634872-01 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3192 del 07/02/2017, Rv. 643720-01). In generale, l'art. 316 bis, comma 1, c.c. prevede poi,che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4), c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (art. 337 ter, comma 4, nn. 3) e 5), c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
In tale ottica, perché possa essere operata la revisione del contributo al mantenimento del figlio, non basta che si determini un mutamento di alcuni dei parametri di riferimento previsti dall'art. 337 ter, comma 4, c.c., essendo
Pag. 5 di 9 necessario che tale mutamento comporti un'alterazione del principio della proporzionalità che aveva determinato la misura dell'assegno in questione.
In particolare, se sono ritenute esistenti maggiori spese per il mantenimento del figlio (art. 337 ter, comma 4, n. 1) c.c.), ciò non comporta un automatico aumento del contributo al mantenimento a carico del genitore obbligato, perché deve sempre essere garantito il rispetto del sopra menzionato principio dei cui ai nn. 3, 4, e 5 dell'art. 337 ter c.c.
Ciò significa che, se risultano immutati tutti gli altri elementi di valutazione, che attengono al riparto interno dell'obbligo di mantenimento, l'aumento delle spese di mantenimento legate alla crescita del figlio, in relazione alle specifiche esigenze di quest'ultimo, deve comportare un aumento del contributo al mantenimento gravante sul genitore obbligato, perché altrimenti le maggiori spese graverebbero ingiustamente solo sull'altro. Ove, tuttavia, le condizioni economiche dell'uno o dell'altro genitore dovessero cambiare, o il figlio decidesse di andare a vivere per più tempo presso l'abitazione dell'uno piuttosto che dell'altro (art. 337 ter, comma 4, n. 3), c.c.) la misura del contributo al mantenimento non potrebbe essere automaticamente aumentata solo perché il figlio è cresciuto, dovendo essere nuovamente operato il giudizio relativo alla proporzionalità incentrato sui parametri sopra indicati. In sintesi, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga esistenti tali maggiori spese, non è chiamato ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato in grado di giustificare l'aumento del contributo, ma deve limitarsi a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno per assicurare la proporzionalità del suo contributo alla luce dei parametri fissati dall'art. 337 ter, comma 4, c.c., ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo con redditi (dei genitori) immutati (o mutati senza modificare la rispettiva debenza), ovvero non incidere sulla misura del contributo, ove le attuali consistenze economiche dei genitori non rilevino per la misura del contributo, come già determinato.
Premessi i citati richiami ai principi giuridici che regolano la materia, si osserva che nel caso di specie si tratta della richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento fissato dal Tribunale per i minorenni a carico del padre in favore della figlia minore attualmente maggiorenne non autosufficiente, con la Per_1 previsione di una suddivisione tra i genitori delle spese straordinarie al 50%.
Pag. 6 di 9 Il ricorrente ha chiesto la riduzione del contributo al mantenimento ordinario sul preteso aumento delle spese straordinarie e sulle asserite diminuite esigenze economiche della figlia rispetto al tempo della pronuncia del Tribunale dei
Minori, resa quando era una bambina. Per_1
Nel ricorso introduttivo ha sostenuto che “la situazione economica del sig.
è pari all'epoca del primo decreto, ma sono mutate le circostanze Pt_1 relative a (pag. 3)” adducendo una “situazione di Gaia di ordine economico Per_1 migliorata da che era una bambina di cinque anni (pag. 4)”.
La prospettazione risulta giuridicamente errata, poiché, come è stato correttamente ricordato da parte resistente, è principio consolidato in materia che
“In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori – non possono ritenersi assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento” (Cass. Civ.
13664/2022, v. anche Cass. 11724/2023).
Quindi, va rilevato come, da un lato, non vi è stata alcuna diminuzione delle esigenze economiche della figlia, maggiorenne economicamente non autosufficiente, in quanto lo stesso ricorrente riconosce come la ragazza sia attiva nel mondo dello studio e dello sport e che vive da sola (“studi universitari e i pernotti fuori sede, la sua invalidità e lo sport agonistico ad alti livelli” - v. pag.
2 del ricorso introduttivo) e come ampiamente dimostrato dalla documentazione depositata dalla resistente, circostanze che non possono che militare a conferma del maggiore esigenze economiche della ragazza, rispetto ad una bambina di cinque anni.
Inoltre, coerentemente con la giurisprudenza richiamata, va ricordata la diversa funzione dei due contributi (ordinario e straordinario) e come l'eventuale incremento delle spese straordinarie conseguenti alla crescita del figlio, anche in età universitaria, non possa essere valutato per “compensare” la necessità di adeguare, aumentandolo, il contributo ordinario e, quindi, a maggior ragione, non può giustificarne la diminuzione.
Il mantenimento del figlio non può quindi ritenersi assorbito con l'assunzione del pagamento delle “spese straordinarie”, spese rispetto alle quali peraltro non vi è stata alcuna richiesta di rideterminazione da parte del ricorrente – unica richiesta che avrebbe potuto essere fatta coerentemente con la prospettazione contenuta
Pag. 7 di 9 nel ricorso- ma sul punto la domanda riguarda solo la indicazione dei criteri di suddivisione tra le parti con riferimento alle Linee Guida del CNF, domanda rispetto alla quale la resistente ha aderito;
così come ha aderito alla richiesta di versare l'assegno di mantenimento da parte del padre direttamente in favore della figlia Per_1
Alla luce di quanto fin qui esposto e considerato, ritiene quindi il Tribunale che non rilevano le ulteriori argomentazioni che sono state prospettate dalle parti circa la possibile modifica delle condizioni economiche dei genitori, posto che è stato lo stesso a precisare nel ricorso introduttivo che “la situazione Pt_1 economica del sig. è pari all'epoca del primo decreto (…) - pag. 3)”, Pt_1 né riguardo all'effettivo versamento o meno da parte del ricorrente della quota per le spese straordinarie effettuate dalla in favore della figlia, considerato CP_1 che l'eventuale mancato adempimento da parte del ricorrente potrà essere fatto valere con gli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento e nella competente sede.
Le spese di lite vengono compensate nella misura del 50% in considerazione della parziale adesione della resistente alle domande del ricorrente e pone il restante 50% a carico del sig. , e le liquida come da dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.28 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1- a parziale modifica del decreto n. 1256/2009 del Tribunale per i Minorenni di
Trento, come confermato dal decreto della Corte di Appello di Trento il 25/03/2010:
a) dispone che le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori stabilite nella misura del 50% ciascuno, siano regolamentate secondo le Linee Guida del CNF del 2017; b) dispone che l'assegno di mantenimento in favore della figlia attualmente Per_1 ammontante ad € 386,48 (ossia € 300,00 rivalutati al 31.12.2023) mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat, venga versato direttamente dal sig. alla figlia Pt_1 Per_1
2-rigetta il ricorso nel resto;
3- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50% e pone il restante
50% a carico del ricorrente, che liquida, nella misura già ridotta, in complessivi euro 3.905,00 (di cui euro 1.701,00 per la fase di studio, euro 1.204,00 per la fase introduttiva, euro 2.000,00 per la fase di trattazione ed euro 2.905,00 per la fase
Pag. 8 di 9 decisionale, ridotti del 50%), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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