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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/07/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Gabriella Lupoli Presidente
Dott.ssa Claudia De Santi Giudice
Dott.ssa Ida Cuffaro Giudice (rel)
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGVG 279/2024 avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta
TRA
C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
11.06.1987, residente in [...], rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dall'avv. Francesco
Vinci;
E
C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09.03.1988 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. Francesco Tassone
Ricorrenti
Nonché
PM – sede
Intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 8.5.2024i ricorrenti - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Serra San Bruno in data 23.08. 2015, in regime di comunione di beni e che dall'unione nasceva , nata a [...] il Persona_1
07.01.2017 - chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione secondo le pattuite condizioni, dichiaravano di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c.
Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. – 127 ter cpc dinanzi al Giudice relatore - ritualmente comunicata al PM – la causa veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al collegio.
Motivi della decisione
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
I coniugi hanno poi concordato le condizioni della loro separazione nei termini che di seguito pedissequamente si riportano:
A) la figlia minori anni 7 verrà affidata con modalità condivisa ad entrambi Per_1
i genitori e dimorerà con la madre presso la casa coniugale, meglio descritta di seguito.
B) La casa coniugale sita in Serra San Bruno, Via N. Green n° 25, di proprietà dei coniugi in regime di comunione legale dei beni, viene assegnata alla SI.ra
– quale genitore collocatario, ivi compresi beni mobili e Parte_1 suppellettili. Il SI. , fissa la sua dimora presso l'abitazione Controparte_1 sita in Serra San Bruno, Via A. Manzoni n. 57. Lo stesso ha già provveduto ad asportare dalla casa coniugale tutti i beni di natura strettamente personali.
C) Il SI. , corrisponderà alla SI.ra , la Controparte_1 Parte_1 somma pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, come contributo per il mantenimento della figlia minore. Detta somma verrà corrisposta mediante versamento su conto corrente bancario intestato alla SI.ra , Parte_1 entro il giorno 27 (ventisette) di ogni mese a far data da quello successivo alla omologazione delle condizioni di separazione. L'assegno di mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal secondo anno di corresponsione. Il SI. si obbliga, altresì, a Controparte_1 corrispondere alla moglie il 50% delle spese straordinarie che dovessero occorrere e per eventuali cure mediche, spese sportive e spese scolastiche.
D) Il padre, avrà la facoltà, compatibilmente con le eSIenze della figlia e della madre, di tenere con sé ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati che, i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: - i giorni infrasettimanali di martedì e giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 16:00; - dalle ore
14:30 di venerdì alle ore 18:00 di domenica, a settimane alterne escluse quelle coincidenti con i periodi di festività e fatta eccezione per i periodi di assenza preventivamente comunicati dalla madre (vacanze, ricorrenze o spostamenti di varia natura). Il SI. inoltre, avrà anche la facoltà di tenere con sé la CP_1 figlia in una delle due festività natalizie, ad anni alterni con la moglie con attribuzione del primo anno alla madre e previo accordo sugli orari;
avrà, ancora, facoltà di tenere con sé i figli ad anni alterni con la moglie, dal venerdì santo alla domenica successiva, con attribuzione del primo anno alla madre. Il SI. avrà, infine, il diritto di tenere con sé la figlia nel periodo estivo per 15 CP_1 giorni nel mese di luglio, che eserciterà con un preavviso di almeno 15 giorni sulla data. Durante tale ultimo periodo la madre avrà la facoltà di vedere la figlia quando lo riterrà opportuno e di tenerla con sé, con un preavviso da dare al padre almeno 24 ore prima, ogni sabato e domenica.
E) I coniugi rinunciano alla corresponsione reciproca di eventuali assegni di mantenimento.
F) I coniugi si concedono reciprocamente il consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio.
Non apparendo tali accordi in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 CP_1 alle condizioni concordate e riportate in parte motiva;
[...]
B) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
C) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Serra San Bruno (R.A.M. Comune di Serra San Bruno al n° 22, parte
II, serie A, Ufficio 1, Anno 2015,) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) in conformità dell'art.10 L.1.12.1970
n.898 e s.m.i (ex L.
6.3.1987 n.74); 152 septies disp. att cpc.
D) Spese compensate.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. telematica del 8 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Ida Cuffaro dott.ssa Gabriella Lupoli