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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/12/2024, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa IA Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R. G. C. n. 1511/ 2023 riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024 avente ad oggetto: Separazione
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mazzei Giovanna - giusta procura in atti-;
ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
NONCHE'
P.M. - sede- intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'11.12.2023 -premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il resistente in data 9.8.2001, che dall'unione sono nati due figli, IA (cl.
2002) e (cl. 2003), entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e il Per_1 secondo affetto da “ritardo mentale con ritardo delle capacità cognitive. Modesti esiti di miopericardite”- chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, pronunziarsi separazione con addebito, ponendo a carico del marito, a titolo di contributo al
Pag. 1 a 3 mantenimento dei figli un assegno mensile di euro 250,00 cadauno e la restituzione degli effetti personali nonché degli arredi e delle suppellettili, rimasti nell'abitazione coniugale occupata dal CP_1
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza - comunicata al PM -; rinnovata la notifica, all'udienza del 19.11.24 il convenuto veniva dichiarato contumace;
indi sentita la ricorrente, la quale rinunciava espressamente alla domanda di addebito; autorizzati i coniugi a vivere separatamente, sulla discussione orale della parte, la causa era riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
In rito
Preliminarmente, va ribadita l'improponibilità in questa sede delle domande restitutorie avanzate dalla ricorrente attesa la specificità del rito (già dichiarata con ordinanza a verbale del 19.11.2024) 1.
Nel merito
Sullo status
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Emerge invero l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti fondante da tempo la separazione di fatto (la ricorrente, infatti, vive in un alloggio locato e il resistente nell' originaria abitazione), ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
L'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione per come riprova la rituale mancata costituzione del convenuto, conforta la conclusione circa la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va dunque pronunciata ai sensi dell'art 151 co. 1 c.c. poiché la ricorrente, in sede di comparizione, rinunciato espressamente alla domanda di addebito e chiedendo solo il mantenimento in favore dei figli .
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli
Il Tribunale ritiene congrua la somma richiesta dalla parte ovvero € 250,00 euro per ciascun figlio, in ragione della giovane età (ancorché maggiorenni e ma non economicamente autosufficienti) e delle maggiori esigenze del secondogenito siccome correlate alle patologie da cui è affetto.
Attesa la natura della causa, la riduzione della materia del contendere e la pronuncia in rito, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pag. 2 a 3 A) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co. 1° c.c., la separazione personale dei coniugi e smg-; Parte_1 Controparte_1
B) obbliga il resistente a contribuire al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nella misura di euro 250,00 mensili da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con modalità tracciabile, oltre rivalutazione annuale come per legge e al 50% delle spese straordinarie nei termini e modalità indicati nel vigente protocollo Tribunale \
C O A di Vibo Valentia;
C) dichiara improponibili\ rigetta le restanti domande
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Rosarno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord.
Stato Civile) (R.A.M. Anno 2023, Parte II, Seria A, Atto n. 37);
E) nulla per le spese.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. dell'11.12.2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ex multis Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009; Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006; Sez I n. 18870 del 8.9.2014; n. 20638 del 2004.
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel\est)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa IA Orefice Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al R. G. C. n. 1511/ 2023 riservata in decisione all'udienza del 19.11.2024 avente ad oggetto: Separazione
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Mazzei Giovanna - giusta procura in atti-;
ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace
NONCHE'
P.M. - sede- intervenuto
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato l'11.12.2023 -premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il resistente in data 9.8.2001, che dall'unione sono nati due figli, IA (cl.
2002) e (cl. 2003), entrambi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e il Per_1 secondo affetto da “ritardo mentale con ritardo delle capacità cognitive. Modesti esiti di miopericardite”- chiedeva, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, pronunziarsi separazione con addebito, ponendo a carico del marito, a titolo di contributo al
Pag. 1 a 3 mantenimento dei figli un assegno mensile di euro 250,00 cadauno e la restituzione degli effetti personali nonché degli arredi e delle suppellettili, rimasti nell'abitazione coniugale occupata dal CP_1
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza - comunicata al PM -; rinnovata la notifica, all'udienza del 19.11.24 il convenuto veniva dichiarato contumace;
indi sentita la ricorrente, la quale rinunciava espressamente alla domanda di addebito; autorizzati i coniugi a vivere separatamente, sulla discussione orale della parte, la causa era riservata per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
In rito
Preliminarmente, va ribadita l'improponibilità in questa sede delle domande restitutorie avanzate dalla ricorrente attesa la specificità del rito (già dichiarata con ordinanza a verbale del 19.11.2024) 1.
Nel merito
Sullo status
Alla stregua delle risultanze in atti ritiene il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Emerge invero l'insorgenza tra i coniugi di insanabili contrasti fondante da tempo la separazione di fatto (la ricorrente, infatti, vive in un alloggio locato e il resistente nell' originaria abitazione), ciò integrando le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
L'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione per come riprova la rituale mancata costituzione del convenuto, conforta la conclusione circa la risoluzione di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
La separazione va dunque pronunciata ai sensi dell'art 151 co. 1 c.c. poiché la ricorrente, in sede di comparizione, rinunciato espressamente alla domanda di addebito e chiedendo solo il mantenimento in favore dei figli .
Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli
Il Tribunale ritiene congrua la somma richiesta dalla parte ovvero € 250,00 euro per ciascun figlio, in ragione della giovane età (ancorché maggiorenni e ma non economicamente autosufficienti) e delle maggiori esigenze del secondogenito siccome correlate alle patologie da cui è affetto.
Attesa la natura della causa, la riduzione della materia del contendere e la pronuncia in rito, nulla va disposto per le spese che rimangono a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando in primo grado nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
Pag. 2 a 3 A) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co. 1° c.c., la separazione personale dei coniugi e smg-; Parte_1 Controparte_1
B) obbliga il resistente a contribuire al mantenimento dei due figli maggiorenni ma non economicamente indipendenti, nella misura di euro 250,00 mensili da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese con modalità tracciabile, oltre rivalutazione annuale come per legge e al 50% delle spese straordinarie nei termini e modalità indicati nel vigente protocollo Tribunale \
C O A di Vibo Valentia;
C) dichiara improponibili\ rigetta le restanti domande
D) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica dopo il passaggio in giudicato all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Rosarno per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord.
Stato Civile) (R.A.M. Anno 2023, Parte II, Seria A, Atto n. 37);
E) nulla per le spese.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. dell'11.12.2024
La Presidente
Dr.ssa Gabriella Lupoli
Pag. 3 a 3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ex multis Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009; Sez. 1, Sentenza n. 26158 del 06/12/2006; Sez I n. 18870 del 8.9.2014; n. 20638 del 2004.