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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 17/12/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott. Davide Storti Presidente dott.ssa Manuela Mari Giudice dott. Lorenzo Pini Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1412/2025 R.G. e promossa da
(avv.N.Baronciani) Parte_1
attore contro
(avv.F.Tardella) Controparte_1
convenuta e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro
1 intervenuta
Oggetto : modifica condizioni di divorzio.
Le parti ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Si discute della modifica dei tempi di frequentazione e delle modalità di mantenimento di e Per_1
, nati il 4.7.2009 e l'8.11.2012. Per_2
Non vi è contestazione sulla modifica della collocazione abituale di , che d'altra parte da mesi Per_1 si è trasferita dal padre.
Le parti concordano anche sulla revoca dell'assegno ordinario di mantenimento di posto a Per_1 carico del padre.
Sono controversi quindi in sostanza l'ammontare dell'assegno di mantenimento a carico della madre per il mantenimento di , quello a carico del padre per il mantenimento di e la Per_1 Per_2 ripartizione delle spese straordinarie.
La sentenza del 9.2.2022, per quello che qui rileva, prevede : a) a carico del padre un assegno di mantenimento per i due figli di complessivi € 750,00 ( ora rivalutati ad € 857,00), aumentabile ad € 1.000,00 al mese nei periodi in cui l'attore, militare di professione, viene applicato in missioni all'estero; b) spese straordinarie al 50%.
Ciò premesso, le condizioni di divorzio e separazione possono essere modificate solo in presenza di fatti nuovi sopravvenuti, che modifichino la situazione preesistente.
Sono invece irrilevanti i fatti preesistenti, anche nell'ipotesi in cui non siano stati presi in considerazione ai fini di stabilire le condizioni stabilite.
Sul punto è uniforme la giurisprudenza della Suprema Corte (vedere Cass.civ.n.28436/2017 e 11488/2008).
Nel caso di specie nessuno ha provato modifiche reddituali.
Il reddito formalmente dichiarato dall'attore è sostanzialmente il medesimo di quello previsto nel 2021( data dell'attuale regolamentazione, consensualmente stabilita tra gli ex coniugi).
Non costituisce una nuova spesa il mutuo contratto dall'attore per l'acquisto della casa, in quanto ragionevolmente (prova diversa non è stata data) doveva sostenere anche prima i costi per l'utilizzo di una abitazione.
Non risulta nemmeno un aumento della capacità reddituale della convenuta.
2 Questa continua a percepire un reddito annuo lordo di circa 30 mila euro, di quasi la metà inferiore rispetto a quello dell'ex marito.
Risultano irrilevanti i costi sostenuti dalla convenuta per il finanziamento nel frattempo contratto, in quanto atto volontario e non necessitato ( prova non è stata fornita sul punto).
In questo contesto è quindi logico : a) stabilire per il mantenimento di un assegno di € Per_2 400,00, aumentabile ad € 500,00 durante le missioni all'estero, in quanto pari in sostanza alla metà del complessivo assegno stabilito consensualmente nel 2022 per i due figli ed atteso che non vi è alcuna modifica dei tempi di frequentazione per;
b) prevedere un assegno di € 250,00 a Per_2 carico della madre per il mantenimento di , tenuto conto che – come affermato dalla stessa Per_1 convenuta – questa frequenta la madre attualmente un solo giorno la settimana;
c) mantenere la regolamentazione consensualmente prevista per le spese straordinarie.
L'attore potrà logicamente compensare la differenza dei due assegni nel versamento mensile cui è tenuto per il mantenimento di . Per_2
La revoca e le modifiche decorrono dalla domanda.
In materia di revisione dell'assegno di divorzio, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (Cass.civ.n.5170/2024)
Sul punto la domanda dell'attore va pertanto rigettata.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
per questi motivi
a parziale modifica della sentenza di questo Tribunale del 9.2.2022 :
• revoca, a far data dalla domanda, l'assegno di mantenimento per posto a carico del Per_1 padre;
• stabilisce, a far data dalla domanda, in € 400,00, aumentabile ad € 500,00 durante i periodi di missione all'estero del padre, l'assegno mensile di mantenimento di a carico del Per_2 padre;
• pone a carico della madre, a titolo di assegno di mantenimento di e a far data dalla Per_1 domanda, la somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità comunicate dall'attore; fermo il resto;
3 compensa le spese di lite.
Così deciso in Pesaro in data 16 dicembre 2025
Il Presidente dott.Davide Storti
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