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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 25/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.P.U. 9/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 9/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F. e P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Poggibonsi (SI), via P.IVA_1
Liguria n. 2/4, elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI), via Salceto n. 91, presso lo studio dell'avv. Luca Cipriani che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso;
ricorrente in proprio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 6.2.2025, la società Parte_1
, previa ricostruzione storica delle origini della crisi della società, ha
[...] chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti, deducendo di aver progressivamente cumulato posizioni debitorie, che nonostante i numerosi tentativi non è stata più in grado di riequilibrare, sicché non sussistono prospettive di prosecuzione di impresa, tenuto conto anche della perdita di esercizio di € 943.710,00 risultante dal bilancio al 25.11.2024, tale che è stato
Pag. 1 di 6 deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società; di avere maturato un passivo di circa € 3.000.000,00 a fronte di un attivo stimabile in circa € 1.800.000,00; di essere già stata attinta da diverse ingiunzioni di pagamento e di non essere stata in grado di corrispondere gli stipendi delle ultime mensilità e di far fronte alle altre obbligazioni anche nei confronti dell'erario e degli istituti di previdenza.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 13 marzo 2025 dinanzi alla giudice delegata, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
, ricorrendone tutti i presupposti. Parte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali dell'impresa – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Poggibonsi (SI).
Inoltre, la domanda è stata presentata da un difensore munito di procura alle liti, conferita dal liquidatore e legale rappresentante della società debitrice, tale risultante dalla visura camerale in atti
(v. altresì verbale assembleare del 11.11.2024, Rep. n. 145.993 e Racc. n. 26.040, in atti).
Deve essere affermata, altresì, la qualità di imprenditore commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la società ad oggetto, tra le altre, l'attività di “produzione di mobili per
l'arredamento e di articoli per l'illuminazione, nonché lo svolgimento di attività affini […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, dalla documentazione in atti, ivi comprese le informative d'ufficio, emerge il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (v. in particolare bilanci di esercizio depositati presso il Registro delle Imprese e la situazione patrimoniale al 25.11.2024 depositata in allegato al ricorso).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie
Pag. 2 di 6 allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass., sez.
1, sent. 29913/2018). Ebbene, secondo orientamento costante sviluppatosi nella vigenza della legge fallimentare ma da ritenersi ancora applicabile, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, atteso che - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. tra le altre, Cass., 19141/2006, conf. Cass. 19414/2017 e Cass.
24460/2020; v. nel merito nella vigenza della nuova normativa Trib. Firenze, 11.8.2022, Tribunale di Milano n. 327/2024 del 15.5.2024; v. in particolare Cass., sez. 1, sent. n. 25167 del 7.12.2016, in motivazione: “Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso”).
Ciò posto, nel caso di specie, l'insussistenza di attivo sufficiente a far fronte alle obbligazioni e al pagamento dei debiti risultanti dagli atti deve ritenersi desumibile dal quadro indiziario emergente dall'istruttoria ed è reso manifesto dalla rilevante entità dell'esposizione debitoria risultante dalla documentazione contabile in atti, per come esposta altresì dalla società ricorrente (v. situazione patrimoniale al 25.11.2024 in allegato al ricorso, da cui emergono debiti per complessivi €
2.356.343,00 e una perdita di esercizio per € 943.709,56), nonché dai debiti contributivi certificati dall' per € 109.312,82 già presso l'agente della riscossione (v. informative acquisite d'ufficio), CP_1 in assenza di liquidità disponibile sufficiente per farvi fronte, oltre che dalle ingiunzioni di pagamento già notificate alla ricorrente (v. doc. 6 fasc. ricorrente). Del resto, la stessa società istante ha affermato l'incapacità di provvedere al pagamento degli stipendi, oltre che delle altre obbligazioni, ivi comprese quelle nei confronti dell'erario e degli istituti di previdenza.
Nel caso di specie deve dunque presumersi la sproporzione tra gli elementi attivi del patrimonio sociale con quelli del passivo, tenuto conto del mancato pagamento degli enti previdenziali, alcuni già affidati all'agente della riscossione, e dalle dichiarazioni contenute nel ricorso, da cui si evince uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni,
Pag. 3 di 6 in assenza di attivo di pronto smobilizzo capiente per l'esposizione debitoria emersa in sede di istruttoria.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo stato appare in Persona_1 possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Poggibonsi (SI), via Liguria n. 2/4;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i Persona_1 due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
Pag. 4 di 6 nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce
che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 26 giugno 2025 alle ore 12:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
Pag. 5 di 6 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127; ;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Civile e Concorsuale
Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Marianna Serrao Presidente
- dott.ssa Valentina Lisi Giudice
- dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice relatrice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 9/2025 promosso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da:
(C.F. e P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Poggibonsi (SI), via P.IVA_1
Liguria n. 2/4, elettivamente domiciliata in Poggibonsi (SI), via Salceto n. 91, presso lo studio dell'avv. Luca Cipriani che la rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso;
ricorrente in proprio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 6.2.2025, la società Parte_1
, previa ricostruzione storica delle origini della crisi della società, ha
[...] chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale nei suoi confronti, deducendo di aver progressivamente cumulato posizioni debitorie, che nonostante i numerosi tentativi non è stata più in grado di riequilibrare, sicché non sussistono prospettive di prosecuzione di impresa, tenuto conto anche della perdita di esercizio di € 943.710,00 risultante dal bilancio al 25.11.2024, tale che è stato
Pag. 1 di 6 deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società; di avere maturato un passivo di circa € 3.000.000,00 a fronte di un attivo stimabile in circa € 1.800.000,00; di essere già stata attinta da diverse ingiunzioni di pagamento e di non essere stata in grado di corrispondere gli stipendi delle ultime mensilità e di far fronte alle altre obbligazioni anche nei confronti dell'erario e degli istituti di previdenza.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCII.
All'udienza svoltasi in data 13 marzo 2025 dinanzi alla giudice delegata, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di apertura della liquidazione giudiziale e la giudice delegata ha, pertanto, riservato di riferire al collegio.
2. Deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
, ricorrendone tutti i presupposti. Parte_1
Anzitutto, sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, lett.
c), CCII, atteso che il centro degli interessi principali dell'impresa – che si presume coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese – è sito in Poggibonsi (SI).
Inoltre, la domanda è stata presentata da un difensore munito di procura alle liti, conferita dal liquidatore e legale rappresentante della società debitrice, tale risultante dalla visura camerale in atti
(v. altresì verbale assembleare del 11.11.2024, Rep. n. 145.993 e Racc. n. 26.040, in atti).
Deve essere affermata, altresì, la qualità di imprenditore commerciale in capo alla debitrice, ai sensi dell'art. 121 CCII, avendo la società ad oggetto, tra le altre, l'attività di “produzione di mobili per
l'arredamento e di articoli per l'illuminazione, nonché lo svolgimento di attività affini […]” (v. visura camerale storica in atti).
Inoltre, dalla documentazione in atti, ivi comprese le informative d'ufficio, emerge il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII (v. in particolare bilanci di esercizio depositati presso il Registro delle Imprese e la situazione patrimoniale al 25.11.2024 depositata in allegato al ricorso).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” e, quindi, quale situazione d'impotenza strutturale e irreversibile (e dunque non soltanto transitoria) a soddisfare con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie
Pag. 2 di 6 allo svolgimento dell'attività (v. da ultimo, con riferimento alla legge fallimentare, ma con principio applicabile anche alla presente fattispecie, Cass. 7087/2022 e Cass. 32280/2022; conf. Cass., sez.
1, sent. 29913/2018). Ebbene, secondo orientamento costante sviluppatosi nella vigenza della legge fallimentare ma da ritenersi ancora applicabile, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, atteso che - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (v. tra le altre, Cass., 19141/2006, conf. Cass. 19414/2017 e Cass.
24460/2020; v. nel merito nella vigenza della nuova normativa Trib. Firenze, 11.8.2022, Tribunale di Milano n. 327/2024 del 15.5.2024; v. in particolare Cass., sez. 1, sent. n. 25167 del 7.12.2016, in motivazione: “Anche tale dimensione di equilibrio o eccedenza ricade peraltro nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo e i loro tempi, in raffronto con identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso”).
Ciò posto, nel caso di specie, l'insussistenza di attivo sufficiente a far fronte alle obbligazioni e al pagamento dei debiti risultanti dagli atti deve ritenersi desumibile dal quadro indiziario emergente dall'istruttoria ed è reso manifesto dalla rilevante entità dell'esposizione debitoria risultante dalla documentazione contabile in atti, per come esposta altresì dalla società ricorrente (v. situazione patrimoniale al 25.11.2024 in allegato al ricorso, da cui emergono debiti per complessivi €
2.356.343,00 e una perdita di esercizio per € 943.709,56), nonché dai debiti contributivi certificati dall' per € 109.312,82 già presso l'agente della riscossione (v. informative acquisite d'ufficio), CP_1 in assenza di liquidità disponibile sufficiente per farvi fronte, oltre che dalle ingiunzioni di pagamento già notificate alla ricorrente (v. doc. 6 fasc. ricorrente). Del resto, la stessa società istante ha affermato l'incapacità di provvedere al pagamento degli stipendi, oltre che delle altre obbligazioni, ivi comprese quelle nei confronti dell'erario e degli istituti di previdenza.
Nel caso di specie deve dunque presumersi la sproporzione tra gli elementi attivi del patrimonio sociale con quelli del passivo, tenuto conto del mancato pagamento degli enti previdenziali, alcuni già affidati all'agente della riscossione, e dalle dichiarazioni contenute nel ricorso, da cui si evince uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni,
Pag. 3 di 6 in assenza di attivo di pronto smobilizzo capiente per l'esposizione debitoria emersa in sede di istruttoria.
Infine, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, come comprovato dalla documentazione in atti anche conseguente alle informative richieste.
Alla luce di quanto sopra esposto, sussistono dunque i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice.
Quanto alla nomina del curatore, il collegio ritiene di dover nominare, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 125, 356 e 358 CCII, il dott. il quale allo stato appare in Persona_1 possesso di una struttura organizzativa e di risorse adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e alla data odierna risulta iscritto all'albo di cui all'art. 356 CCII.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
(C.F. e P.IVA: ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Poggibonsi (SI), via Liguria n. 2/4;
nomina
giudice delegata alla procedura la dott.ssa Marta Dell'Unto;
nomina
curatore il dott. invitandolo a procedere all'accettazione della nomina entro i Persona_1 due giorni successivi al ricevimento della sua comunicazione, ai sensi dell'art. 126 CCII e a rendere le dichiarazioni di cui all'art. 125 CCII;
ordina
alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215- bis del c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti,
Pag. 4 di 6 nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove già non eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
stabilisce
che l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avrà luogo il giorno 26 giugno 2025 alle ore 12:00, dinanzi alla predetta giudice delegata;
assegna
ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
segnala
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
Pag. 5 di 6 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127; ;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
dispone
la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e l'immediato pagamento delle medesime spese non appena vi sia liquidità;
autorizza
il curatore nominato:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra se l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone
che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2025.
La giudice est. La Presidente
(dott.ssa Marta Dell'Unto) (dott.ssa Marianna Serrao)
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