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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/07/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G.1589/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
Parte_1 Pt_1 CP_1 [...]
(cf. ) con il Parte_2 Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MULLISHI IRINA
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'AVVOCATURA STATO MILANO .
PARTE APPELLATA
Oggi 23/07/2025 ad ore 16.00 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
CE OR, sono comparsi: per parte appellante l'avv. MULLISHI IRINA per parte appellata l'AVVOCATURA STATO MILANO nella persona del dott. Cesare
Carino.
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa Miriam Mullishi
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pavia contrariis reiectis, così giudicare: - Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di 164/2025 pubblicata il 12/03/2025, dichiarare CP_2 la nullità dei verbali n.ri PTR 2098001531 e PTR 2098001532 del 15/12/2023 emessi dalla
Polizia Stradale di Milano;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA l'accoglimento dell'appello, con compensazione delle spese di giudizio;
(ii) in subordine, che venga disposta la compensazione quantomeno del presente grado, dal momento che la causa dell'appello non è addebitabile alla appellata. CP_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea CE OR ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 1589/2025 promossa da:
Parte_1 Pt_1 Controparte_3
cf. ) con il
[...] Pt_1 Pt_1 Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MULLISHI IRINA
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv.AVVOCATURA STATO MILANO .
PARTE APPELLATA
AVVERSO la sentenza del Giudice di Pace di Pavia n. 164/2025 del 12 marzo 2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'appello della
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pavia di Pavia n. 164/2025 del Controparte_3 12 marzo 2025 con la quale sono stati rigettati i suoi ricorsi contro due distinti verbali di accertamento di infrazione al Codice della Strada (così identificati n.ri PTR 2098001531 e
PTR 2098001532 del 15/12/2023.
In particolare, era stato contestato ad un conducente della società appellante la violazione dell'art. 174 comma 7 del Codice della Strada, ovvero l'incompletezza del riposo bisettimanale rispetto a quanto enunciato dalla normativa di settore.
Giova sin da ora evidenziare che già nel primo grado di giudizio la Controparte_2 si era costituita chiedendo l'accoglimento del ricorso attesa la fondatezza delle deduzioni svolte;
ciò nonostante, il giudice di primo grado ha respinto l'opposizione, peraltro, omettendo qualsiasi motivazione sulle conseguenze ricavabili dalla condotta processuale assunta dalla propria controparte.
2. L'odierna parte appellante ha contestato l'errata applicazione da parte dell'organo accertatore del regolamento europeo n. 561/2006; i verbali in contestazione sono stati, infatti, emessi sulla base dell'art. 174 comma 7 del D.lgs. n. 285 del 1992 in base al quale “il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 271 a € 1.084. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 379 a € 1.519. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 433 a € 1.735”.
Con il verbale n. 2098001531 è stato contestato che il conducente “nel corso dei viaggi della settimana dal 20/11/2023 al 27/11/2023 entro 6 periodi di 24 ore dalla fine del riposo precedente, effettuava un riposo settimanale di 37 ore e 36 minuti, inferiore di 7 ore e
24 minuti rispetto alla durata minima di 45 ore prescritta dal REG CE 561/2006
Con il verbale n. 2098001532 è stato contestato che il conducente “nel corso dei viaggi della settimana dal 4/12/2023 al 11/12/2023 entro 6 periodi di 24 ore dalla fine del riposo precedente, effettuava un riposo settimanale di 36 ore e 46 minuti, inferiore di 8 ore e
14 minuti rispetto alla durata minima di 45 ore prescritta dal REG CE 561/2006.
Quest'ultimo reca le seguenti definizioni:
- periodo di riposo settimanale quello durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:
- «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;
- «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica.
Il paragrafo 8 comma 6 del regolamento prevede che nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Ciò premesso, l'odierno appellante mediante la produzione degli estratti del cronotachigrafo (cfr. allegato 2 fascicolo primo grado) ha documentato le seguenti circostanze.
Nella settimana precedente a quella contestata con il verbale 2098001531 compresa tra il 13/11/2023 ed il 19/11/2023 è presente un primo riposo settimanale regolare di 82 ore e 50 minuti dalle 15:04 del 11/11/2023 alle 01:54 del 15/11/2023 e un secondo riposo settimanale ridotto di 35 ore e 48 minuti dalle 14:59 del 18/11/2023 alle 02:47 del 20/11/2023.
Nella settimana oggetto di contestazione dal 20/11/2023 al 26/11/2023 è presente un riposo settimanale ridotto di 37 ore e 1 minuto dalle 13:06 del 22/11/2023 alle 02:07 del
24/11/2023.
Nella settimana successiva a quella oggetto di contestazione dal 27/11/2023 al
03/12/2023 è presente un primo riposo settimanale regolare di 59 ore e 17 minuti dalle 14:51 del 27/11/2023 alle 02:08 del 30/11/2023 e un secondo riposo settimanale ridotto di 40 ore e
47 minuti dalle 09:46 del 02/12/2023 alle 02:33 del 04/12/2023.
Risulta, pertanto, che tra ogni riposo settimanale non vi è un periodo superiore a 6 giorni e che il riposo settimanale ridotto verificatosi nella settimana oggetto di contestazione è stato compensato da un riposo equivalente realizzatosi nella settimana successiva.
Ugualmente può concludersi per il secondo verbale di accertamento.
Nella settimana precedente a quella contestata dal 27/11/2023 al 03/12/2023 è presente un primo riposo settimanale regolare di 59 ore e 17 minuti dalle 14:51 del 27/11/2023 alle
02:08 del 30/11/2023 e un secondo riposo settimanale ridotto di 40 ore e 47 minuti dalle
09:46 del 02/12/2023 alle 02:33 del 04/12/2023.
Nella settimana oggetto di contestazione dal 04/12/2023 al 10/12/2023 è presente un riposo settimanale ridotto di 35 ore e 43 minuti dalle 14:44 del 07/12/2023 alle 02:27 del 09/12/2023 mentre in quella successiva, intercorrente dal 11/12/2023 al 17/12/2023 è presente un primo riposo settimanale regolare di 59 ore e 32 minuti dalle 14:41 del 12/12/2023 alle
02:13 del 15/12/2023 e un secondo riposo settimanale ridotto di 37 ore e 03 minuti dalle
13:46 del 16/12/2023 alle 02:49 del 18/12/2023.
Pertanto, anche in relazione a tale accertamento risulta essersi verificato un riposo settimanale compensativo di quello ridotto verificatosi entro le tre settimane antecedenti.
In definitiva, il ricorso di primo grado risultava fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va integralmente riformata.
2.1. Parte appellante ha anche chiesto la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
La domanda può essere parzialmente accolta.
Le spese di lite del primo grado vanno poste in capo alla essendo la stessa CP_2 soccombente;
difatti pur avendo assunto la parte una posizione processuale favorevole alla controparte non ha assunto alcuna iniziativa stragiudiziale per evitare il giudizio di primo grado.
In relazione alle spese di lite dell'appello si procede alla compensazione delle stesse in quanto il presente grado di giudizio si è reso necessario per la erroneità del provvedimento impugnato alla quale l'appellante non ha contribuito avendo chiesto l'accoglimento del ricorso promosso dall'appellante avanti al Giudice di pace.
Le spese di lite vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n.
55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso entro la somma di euro 1.100, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di n. CP_2
164/2025 del 12/03/2025, annulla i verbali n.ri PTR 2098001531 e PTR 2098001532 del
15/12/2023 emessi dalla Polizia Stradale di Milano;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante in Controparte_2 relazione al primo grado di giudizio che si liquidano in euro 86 per anticipazioni ed in euro
515 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
3. compensa le spese di lite in relazione al presente grado di giudizio. Pavia, 23 luglio 2025
Il Giudice
Andrea CE OR
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
Parte_1 Pt_1 CP_1 [...]
(cf. ) con il Parte_2 Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MULLISHI IRINA
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'AVVOCATURA STATO MILANO .
PARTE APPELLATA
Oggi 23/07/2025 ad ore 16.00 mediante collegamento da remoto con il giudice Andrea
CE OR, sono comparsi: per parte appellante l'avv. MULLISHI IRINA per parte appellata l'AVVOCATURA STATO MILANO nella persona del dott. Cesare
Carino.
Ai fini della pratica forense è presente la dott.ssa Miriam Mullishi
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pavia contrariis reiectis, così giudicare: - Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza emessa dal Giudice di Pace di 164/2025 pubblicata il 12/03/2025, dichiarare CP_2 la nullità dei verbali n.ri PTR 2098001531 e PTR 2098001532 del 15/12/2023 emessi dalla
Polizia Stradale di Milano;
- Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA l'accoglimento dell'appello, con compensazione delle spese di giudizio;
(ii) in subordine, che venga disposta la compensazione quantomeno del presente grado, dal momento che la causa dell'appello non è addebitabile alla appellata. CP_2
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea CE OR ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 1589/2025 promossa da:
Parte_1 Pt_1 Controparte_3
cf. ) con il
[...] Pt_1 Pt_1 Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MULLISHI IRINA
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) con il Controparte_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv.AVVOCATURA STATO MILANO .
PARTE APPELLATA
AVVERSO la sentenza del Giudice di Pace di Pavia n. 164/2025 del 12 marzo 2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'appello della
[...] avverso la sentenza del Giudice di Pavia di Pavia n. 164/2025 del Controparte_3 12 marzo 2025 con la quale sono stati rigettati i suoi ricorsi contro due distinti verbali di accertamento di infrazione al Codice della Strada (così identificati n.ri PTR 2098001531 e
PTR 2098001532 del 15/12/2023.
In particolare, era stato contestato ad un conducente della società appellante la violazione dell'art. 174 comma 7 del Codice della Strada, ovvero l'incompletezza del riposo bisettimanale rispetto a quanto enunciato dalla normativa di settore.
Giova sin da ora evidenziare che già nel primo grado di giudizio la Controparte_2 si era costituita chiedendo l'accoglimento del ricorso attesa la fondatezza delle deduzioni svolte;
ciò nonostante, il giudice di primo grado ha respinto l'opposizione, peraltro, omettendo qualsiasi motivazione sulle conseguenze ricavabili dalla condotta processuale assunta dalla propria controparte.
2. L'odierna parte appellante ha contestato l'errata applicazione da parte dell'organo accertatore del regolamento europeo n. 561/2006; i verbali in contestazione sono stati, infatti, emessi sulla base dell'art. 174 comma 7 del D.lgs. n. 285 del 1992 in base al quale “il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 271 a € 1.084. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
€ 379 a € 1.519. Se i limiti di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 433 a € 1.735”.
Con il verbale n. 2098001531 è stato contestato che il conducente “nel corso dei viaggi della settimana dal 20/11/2023 al 27/11/2023 entro 6 periodi di 24 ore dalla fine del riposo precedente, effettuava un riposo settimanale di 37 ore e 36 minuti, inferiore di 7 ore e
24 minuti rispetto alla durata minima di 45 ore prescritta dal REG CE 561/2006
Con il verbale n. 2098001532 è stato contestato che il conducente “nel corso dei viaggi della settimana dal 4/12/2023 al 11/12/2023 entro 6 periodi di 24 ore dalla fine del riposo precedente, effettuava un riposo settimanale di 36 ore e 46 minuti, inferiore di 8 ore e
14 minuti rispetto alla durata minima di 45 ore prescritta dal REG CE 561/2006.
Quest'ultimo reca le seguenti definizioni:
- periodo di riposo settimanale quello durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il «periodo di riposo settimanale regolare» sia il «periodo di riposo settimanale ridotto»:
- «periodo di riposo settimanale regolare»: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;
- «periodo di riposo settimanale ridotto»: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;
- «settimana»: il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 di lunedì e le ore 24.00 della domenica.
Il paragrafo 8 comma 6 del regolamento prevede che nel corso di due settimane consecutive i conducenti effettuano almeno due periodi di riposo settimanale regolare, oppure un periodo di riposo settimanale regolare ed un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un tempo di riposo equivalente preso entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
Ciò premesso, l'odierno appellante mediante la produzione degli estratti del cronotachigrafo (cfr. allegato 2 fascicolo primo grado) ha documentato le seguenti circostanze.
Nella settimana precedente a quella contestata con il verbale 2098001531 compresa tra il 13/11/2023 ed il 19/11/2023 è presente un primo riposo settimanale regolare di 82 ore e 50 minuti dalle 15:04 del 11/11/2023 alle 01:54 del 15/11/2023 e un secondo riposo settimanale ridotto di 35 ore e 48 minuti dalle 14:59 del 18/11/2023 alle 02:47 del 20/11/2023.
Nella settimana oggetto di contestazione dal 20/11/2023 al 26/11/2023 è presente un riposo settimanale ridotto di 37 ore e 1 minuto dalle 13:06 del 22/11/2023 alle 02:07 del
24/11/2023.
Nella settimana successiva a quella oggetto di contestazione dal 27/11/2023 al
03/12/2023 è presente un primo riposo settimanale regolare di 59 ore e 17 minuti dalle 14:51 del 27/11/2023 alle 02:08 del 30/11/2023 e un secondo riposo settimanale ridotto di 40 ore e
47 minuti dalle 09:46 del 02/12/2023 alle 02:33 del 04/12/2023.
Risulta, pertanto, che tra ogni riposo settimanale non vi è un periodo superiore a 6 giorni e che il riposo settimanale ridotto verificatosi nella settimana oggetto di contestazione è stato compensato da un riposo equivalente realizzatosi nella settimana successiva.
Ugualmente può concludersi per il secondo verbale di accertamento.
Nella settimana precedente a quella contestata dal 27/11/2023 al 03/12/2023 è presente un primo riposo settimanale regolare di 59 ore e 17 minuti dalle 14:51 del 27/11/2023 alle
02:08 del 30/11/2023 e un secondo riposo settimanale ridotto di 40 ore e 47 minuti dalle
09:46 del 02/12/2023 alle 02:33 del 04/12/2023.
Nella settimana oggetto di contestazione dal 04/12/2023 al 10/12/2023 è presente un riposo settimanale ridotto di 35 ore e 43 minuti dalle 14:44 del 07/12/2023 alle 02:27 del 09/12/2023 mentre in quella successiva, intercorrente dal 11/12/2023 al 17/12/2023 è presente un primo riposo settimanale regolare di 59 ore e 32 minuti dalle 14:41 del 12/12/2023 alle
02:13 del 15/12/2023 e un secondo riposo settimanale ridotto di 37 ore e 03 minuti dalle
13:46 del 16/12/2023 alle 02:49 del 18/12/2023.
Pertanto, anche in relazione a tale accertamento risulta essersi verificato un riposo settimanale compensativo di quello ridotto verificatosi entro le tre settimane antecedenti.
In definitiva, il ricorso di primo grado risultava fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va integralmente riformata.
2.1. Parte appellante ha anche chiesto la condanna dell'appellata al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
La domanda può essere parzialmente accolta.
Le spese di lite del primo grado vanno poste in capo alla essendo la stessa CP_2 soccombente;
difatti pur avendo assunto la parte una posizione processuale favorevole alla controparte non ha assunto alcuna iniziativa stragiudiziale per evitare il giudizio di primo grado.
In relazione alle spese di lite dell'appello si procede alla compensazione delle stesse in quanto il presente grado di giudizio si è reso necessario per la erroneità del provvedimento impugnato alla quale l'appellante non ha contribuito avendo chiesto l'accoglimento del ricorso promosso dall'appellante avanti al Giudice di pace.
Le spese di lite vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n.
55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso entro la somma di euro 1.100, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. accoglie l'appello e, in riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace di n. CP_2
164/2025 del 12/03/2025, annulla i verbali n.ri PTR 2098001531 e PTR 2098001532 del
15/12/2023 emessi dalla Polizia Stradale di Milano;
2. condanna la al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante in Controparte_2 relazione al primo grado di giudizio che si liquidano in euro 86 per anticipazioni ed in euro
515 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
3. compensa le spese di lite in relazione al presente grado di giudizio. Pavia, 23 luglio 2025
Il Giudice
Andrea CE OR