TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7166/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 26.7.2023, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 4.12.2024 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (24.3.2021), nel procedimento di separazione, conclusosi con sentenza (depositata il 9.3.2022), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno raggiunto un accordo come da verbale di udienza del 4.12.2024 dichiarandosi economicamente indipendenti e non avanzando alcuna domanda nemmeno per i figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casandrino, in data
22.6.1991, tra i coniugi (nato a [...], il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]) - atto n. 20, parte II, serie A, anno 1991; CP_1
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casandrino per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 14.1.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 7166/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso come in atti Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 26.7.2023, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 4.12.2024 i coniugi raggiungevano un accordo e, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Nel merito, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli Nord (24.3.2021), nel procedimento di separazione, conclusosi con sentenza (depositata il 9.3.2022), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno raggiunto un accordo come da verbale di udienza del 4.12.2024 dichiarandosi economicamente indipendenti e non avanzando alcuna domanda nemmeno per i figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casandrino, in data
22.6.1991, tra i coniugi (nato a [...], il [...]) e Parte_1 [...]
(nata a [...] il [...]) - atto n. 20, parte II, serie A, anno 1991; CP_1
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casandrino per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 14.1.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro