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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/02/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. 3407/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) promossa da:
ato a SACCOLONGO (PD) il 26/01/1959 Parte_1
con avv. MAZZI CINZIA come da mandato difensivo in atti;
pagina 1 di 5 e nata a [...] il 27/03/ con avv. CERVO Parte_2
LUISA come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
All'udienza del 09.01.2025 le parti dichiaravano di confermare le condizioni di divorzio consensualmente pattuito col ricorso del giudizio.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1196 del 23.05.2024, il Tribunale di Verona, in composizione collegiale, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, pronunciava lo separazione tra i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza,
per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione,
di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 09.01.2025, i procuratori rassegnavano conclusioni congiunte,
riportandosi integralmente alle condizioni di cui al ricorso cumulativo pagina 2 di 5 congiunto.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 24/04/1988 e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ESTE (PD) come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del 23.05.2024 è passata in giudicato,
ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti vivono separate,
senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche.
Ritenuto che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
pagina 3 di 5 osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 24/04/1988 e trascritto nel Comune di ESTE (PD), Parte II, serie
A, Atti n. 16, alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui trascritte e recepite, prendendo atto degli ulteriori accordi negoziali, esulanti dalla soluzione del conflitto coniugale, raggiunti dai medesimi coniugi.
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di ESTE (PD) (Registri n.16 Parte II, serie
A, Anno 1988) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 18.02.2025
Il Presidente Rel
pagina 4 di 5 Dott. Massimo Vaccari
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