Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
Sentenza 9 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00607/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01004/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via RIno Stabile n. 182;
per l’annullamento
- del provvedimento prot. n. 0118652/2024 del 18.04.2024 notificato al ricorrente in data 24.04.2024, a mezzo del quale Comando generale della Guardia Di Finanza – I Reparto – Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, ha determinato il non accoglimento dell’istanza, tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso la sede di Lamezia Terme (CZ), VI VA ovvero Tropea (VV) ai sensi dell’art. 33 comma 5 della legge 104/1992;
- nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le ordinanze n. 486 del 12 settembre 2024 resa da questo Tribunale e n. 393 del 25 novembre 2024 resa dal C.G.A.R.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RC RI CE e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, maresciallo capo della Guardia di Finanza assegnato al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Palermo, in data 9 maggio 2023, presentava istanza tesa a ottenere l’assegnazione temporanea presso la sede di Lamezia Terme, VI VA o Tropea ai sensi dell’art. 33 comma 5 della l. n. 104/1992, in quanto il padre è affetto da “ deficit statico – dinamico in esito d’amputazione di 1 dito e 1 metatarsale piede sx in diabete mellito tipo 2 scompensato e complicato, pregresso ictus cerebrale e recente intervento di asportazione di carcinoma basocellulare regione mandibolare sx ”: tali patologie conducevano al riconoscimento dello status di “ portatore di Handicap in situazione di gravità ex art. 33, comma 3 della l. 104/92 e ss.mm ”.
All’esito del contraddittorio procedimentale, con provvedimento del 18 aprile 2024, il Comando generale della Guardia di Finanza rigettava la citata istanza in quanto “ l’auspicato avvicendamento risulta incompatibile con le esigenze istituzionali in quanto:
- il Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Palermo annovera un rilevante disavanzo di effettivi sia con riguardo alla compagine di riferimento che al dato complessivo delle categorie i.s.a.f. L’eventuale distrazione anche di una sola risorsa, accentuando ulteriormente il deficit di personale, comporterebbe effetti pregiudizievoli sul regolare svolgimento delle attività del Reparto in parola:
- caratterizzato da attività e investigazioni ad alto contenuto specialistico in materia di prevenzione, accertamento e repressione delle norme valutarie in un ambiente sociale caratterizzato dalla radicata presenza di diffuse forme di criminalità comune e complesse organizzazioni criminali di stampo mafioso;
- ove il Maresciallo Capo “OBD – CFA” -OMISSIS- - alla luce anche delle qualifiche possedute - risulta proficuamente impiegato;
- peraltro le situazioni di incompatibilità ambientale nonché il procedimento penale in cui risulta coinvolto l'interessato, inducono a evitare, sul piano dell'opportunità, una sua assegnazione nel contesto geografico desiderato, al fine di prevenire l’insorgere di circostanze oggettive che potrebbero “anche solo mettere in pericolo il prestigio dell’Amministrazione e l'ordinario svolgimento dei delicati compiti istituzionali” a essa demandati (ex multis Consiglio di Stato, sentenze n. 8022/2010, n. 3819/2021 e n. 1535/2023).
TENUTO CONTO, a margine, che l’assenza dell’interessato dai luoghi d’origine non priverebbe il bisognevole del supporto assistenziale di cui necessita, in quanto lo stesso potrebbe avvalersi, compatibilmente con le problematiche rappresentate e attraverso opportune forme di collaborazione, dell’ausilio:
- dei familiari, residenti in loco, sul cui conto sono state riportate cause ostative inidonee da esimerli da tale opera di sostegno. Questi non possono sottrarsi dai doveri di mutua assistenza che incombono su soggetti legati da vincoli di parentela;
- del militare, attraverso la fruizione dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, di cui è già autorizzato, ovvero della licenza straordinaria ex art. 42, commi 5 e 5 quinques del d.Lgs. 151/2001 (computabile nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera del personale, ai sensi delle vigenti disposizioni) ”
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il maresciallo -OMISSIS- impugnava il citato provvedimento e ne lamentava l’illegittimità in quanto adottato: a) in violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 perché nell’atto vi sarebbe solo un riferimento generico e incontrollabile alla situazione del reparto di assegnazione; inoltre sarebbe mancato un approfondimento sulle posizioni libere nelle sedi di gradita destinazione; b) con eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto non sarebbe stato adeguatamente istruita la supposta incompatibilità ambientale del ricorrente con l’intera Regione Calabria, al punto che il provvedimento sembra possedere tenore punitivo; c) eccesso di potere per irragionevolezza perché l’amministrazione avrebbe sacrificato il diritto all’assistenza di un familiare disabile in ragione di un interesse pubblico, per quanto detto, ineffabile; inoltre gli altri familiari non sarebbero in grado di fornire la dovuta assistenza.
Con ordinanza n. 486 del 12 settembre 2024, resa all’esito della camera di consiglio del giorno precedente, questo Tribunale rigettava l’istanza cautelare “ tenuto conto del documentato deficit di effettivi caratterizzante il reparto di appartenenza (v. doc. 7 depositato dal MEF in data 22.07.2024) e della presenza in loco nonché nell’ambito della medesima provincia di residenza del disabile (VI VA) di numerosi familiari in grado di assicurare, anche congiuntamente, una adeguata assistenza ”.
Il provvedimento veniva confermato dal C.G.A.RS. con ordinanza n. 393 del 25 novembre 2024 in quanto “ non viene efficacemente contraddetta l’affermazione dell’amministrazione secondo cui il padre “potrebbe avvalersi, compatibilmente con le problematiche rappresentate e attraverso opportune forme di collaborazione, dell’ausilio dei familiari, residenti in loco, sul cui conto sono state riportate cause ostative inidonee da esimerli da tale opera di sostegno ”.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa veniva assunta in decisione come specificato nel verbale.
1. Il ricorso è infondato.
Il provvedimento negativo adottato dall’amministrazione è plurimotivato e il ricorrente, per mezzo dell’atto di impugnazione, non riesce a superare nemmeno una delle argomentazioni ivi rappresentate.
In primo luogo, quanto al lamentato difetto di motivazione, che sarebbe il riflesso di un difetto di istruttoria, l’amministrazione ha dimostrato che l’allontanamento di una sola unità ulteriore dal Nucleo di Polizia Valutaria di Palermo determinerebbe un deficit nell’organizzazione del reparto, anche in ragione delle specialità acquisite dal maresciallo (OBD): evidenza confermata dalla produzione documentale in atti (v. all. 7) da cui emerge che il citato reparto ha un tasso di scopertura totale del 21,28% e, rispetto allo specifico ruolo ispettori afferente al -OMISSIS-, del 20,59%.
Una scopertura, in dati percentuali, molto più alta di quella delle sedi anelate dal ricorrente (v. documentazione del 10 settembre 2025).
Inoltre, come già evidenziato in sede cautelare, non è stata dimostrata, nemmeno nel prosieguo del giudizio, l’impossibilità di prestare assistenza al padre disabile per gli altri parenti e affini entro il terzo grado, tra cui in particolare il cognato e la moglie dello stesso istante.
In ultimo, risulta ostativo al trasferimento anche la sussistenza di situazioni di incompatibilità ambientale con il territorio su cui insistono le tre sedi indicate come preferenziali perché il maresciallo, che già aveva beneficiato del trasferimento ai sensi della l. n. 104/1992, lo aveva visto revocato in quanto (v. all. 9 produzione documentale del 22 luglio 2024):
- è stato destinatario di un esposto anonimo minatorio ove è stata indicata la presenza di un finto ordigno esplosivo sulla sua autovettura (effettivamente ritrovato e rimosso dagli artificieri), a causa di presunte relazioni extraconiugali; circostanza stigmatizzata dal Procuratore Capo della Repubblica presso la D.D.A. di Reggio Calabria, secondo cui la particolare vicenda in cui è rimasto coinvolto l’interessato risulta tale “ da poter incidere sul sereno svolgimento della sua attività di servizio in questo contesto territoriale. In ogni caso, tali private condotte […] risultano tali da aver fatto venire meno la necessaria fiducia che questo Ufficio, per il complesso e delicato compito istituzionale che è chiamato a svolgere anche in ambito distrettuale per i fatti di criminalità organizzata, deve riporre negli appartenenti alla Polizia Giudiziaria, cui delegare delicate e riservate attività di indagine ”;
- nel corso di attività di polizia giudiziaria delegata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria (procedimento penale n. 1245/2020 R.G.N.R.) sono emersi elementi circa un’attività di locazione di immobili “in nero” svolta da familiari del ricorrente (consorte, genitore e nonna del ricorrente). Gli accertamenti eseguiti a tal proposito dal Gruppo di VI VA (una delle sedi in cui -OMISSIS- vorrebbe trasferirsi), per gli anni dal 2016 al 2020, hanno fatto emergere specifici rilievi di natura amministrativa, fiscale e penale, comunicati agli organi competenti;
- il ricorrente è stato rinviato a giudizio nel procedimento penale n. 3019/2021 R.G.N.R. avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, in ordine al reato di cui all’art. 612- ter c.p.
Ne consegue che imperative ragioni di interesse pubblico, tra cui possono ben rientrare anche quelle di incompatibilità ambientale, non rendono possibile il trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5 della l. n. 104/1992.
Peraltro, dal giudizio sull’atto a quello sul rapporto, il Collegio evidenzia come sia viziata da malafede la condotta del ricorrente che abbia reiterato l’istanza di trasferimento, già revocata, pur nella piena consapevolezza della sussistenza di una lunga serie di ragioni impeditive che, da ufficiale di polizia giudiziaria, più di ogni altro, avrebbe dovuto apprezzare nella loro sfavorevole convergenza.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, cpa e accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle sole generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER AL, Presidente
FF RA SS, Primo Referendario
RC RI CE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC RI CE | ER AL |
IL SEGRETARIO