TAR Palermo, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 607
TAR
Ordinanza cautelare 12 settembre 2024
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Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per genericità della motivazione

    L’amministrazione ha fornito motivazioni plurime e documentate, tra cui il deficit di personale nel reparto di appartenenza del ricorrente, la specializzazione del militare e la scopertura di organico superiore rispetto alle sedi richieste. Tali motivazioni sono state ritenute sufficienti e non superate dal ricorrente.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria in ordine all’incompatibilità ambientale

    Sono state accertate specifiche situazioni di incompatibilità ambientale legate a precedenti vicende personali e giudiziarie del ricorrente, nonché ad attività illecite emerse a carico di suoi familiari, che impongono di evitare l’assegnazione nelle sedi richieste per tutelare il prestigio e l’ordinario svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza nel bilanciamento tra diritto all’assistenza e interesse pubblico

    Non è stata dimostrata l’impossibilità di prestare assistenza al padre disabile da parte degli altri parenti e affini entro il terzo grado. Inoltre, imperative ragioni di interesse pubblico, inclusa l’incompatibilità ambientale, rendono impossibile il trasferimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 607
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 607
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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