Articolo 1 della Legge 15 giugno 1959, n. 430
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18 luglio 1959
Art. 1. Articolo unico.

L' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 , e' sostituito dal seguente:
"I requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali sono accertati di ufficio dall'Amministrazione che deve emettere il provvedimento.
L'Amministrazione non puo' richiedere al privato atti o certificati concernenti fatti o circostanze che risultino attestati in documenti gia' in possesso o che essa stessa sia tenuta a certificare.
Sono validi a tutti gli effetti gli atti ed i documenti esibiti spontaneamente dai privati e riconosciuti regolari dall'Amministrazione".

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 15 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Entrata in vigore il 18 luglio 1959