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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3269 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 694/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (CF. Parte_1 C.F._1 ed ivi residente alla Via De Gasperi snc, e nato ad [...] Controparte_1
(CE) il 27/12/1979 (CF. ) e residente in [...]C.F._2
(CE) alla Via Lavinaio n. 37, quali eredi di nato ad [...] il Persona_1
25/11/1957 (CF. ) deceduto il 09/12/2021 a Napoli, con C.F._3 ultima residenza sita in US ala Via De Gasperi snc, rispettivamente coniuge superstite e figlio secondogenito, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv.to Filomena Letizia (C.F. ) ed elett.te C.F._4 dom.to presso il suo studio sito in Marcianise (CE) alla Via Nicola Gaglione n. 39, la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a cura della cancelleria al seguente numero di tele/fax 0823.1688640 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 Email_2
APPELLANTI CONTRO
-(C.F. ), e Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali Controparte_4 rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in C.F._5 via Diaz n. 11 (fax 081 5525515, posta certificata:
. Email_3
APPELLATI
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n°. 4383/2023 – pubblicata il 25/10/2023 – del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, nel proc. RG. 12848-2022, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 10.10.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe, quali eredi di citavano in giudizio il Persona_1 [...] Contro
ed il chiedendo, previa disapplicazione del decreto Controparte_5 di rigetto N. 66/2019, emesso dal Controparte_7
– Fascicolo 36996VCO/2019, l'accertamento ed il
[...] riconoscimento dello status di “vittima del dovere” del loro dante causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 563 della Legge n. 266/2005, avente riferimento all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, con i conseguenziali benefici previsti a favore degli eredi. Esponevano i ricorrenti che il loro dante causa militare alle Persona_1 dipendenze del , aveva prestato servizio presso il Corpo Controparte_3 dell'Arma dei Carabinieri dal 08/01/1975 al 13/03/1990, quale carabiniere effettivo alla Compagnia Speciale di Napoli, addetto alla sezione Anticrimine;
che il de cuius nello svolgimento delle proprie mansioni si era sempre distinto per correttezza ed integrità, tanto che gli veniva riconosciuto l'encomio solenne dal Comando Brigata Carabinieri di Napoli avendo partecipato a complesse e pericolose operazioni contro il crimine organizzato;
che spinto anche dal senso del dovere e dallo spirito etico, il nella notte del 31 dicembre nel 1987 alle ore CP_1
23.45, libero dal servizio, unitamente alla propria famiglia si trovava presso in US (CE) precisamente alla Via Bovio civico 32, presso l'abitazione della suocera, per trascorrere le festività di fine anno, allorquando, “… udendo delle grida di ragazzini, spaventati dallo scoppio di petardi, si precipitava nel cortile antistante l'abitazione della suocera per scacciare eventuali responsabili;
nell'occasione notava che un bambino… aveva raccolto un petardo inesploso di grandi dimensioni lanciato da ignoti, valutato il pericolo il militare se ne impossessava e mentre lo stava lanciando altrove, l'ordigno gli esplodeva fra le mani …”. che successivamente a tale evento traumatico il riportava lesioni tali da CP_1 dover ricorrere urgentemente ai sanitari del vicino nosocomio USL 44, ove, dopo le prime cure ed esami, gli specialisti di turno gli diagnosticavano: “… lesioni da scoppio di petardo mano dx con interessamento dei piani muscolo aponevrotici e tendinei. Iperemie congiuntivale bilaterale ustioni I e II grado addome…” prognosi gg da 10 a 40 sc.; che per tale motivo veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Aversa, dove si procedeva alla sutura delle lesioni alla mano e poi trasportato presso l'Ospedale “Pellegrini” in Napoli, dove veniva ricoverato in Ortopedia con diagnosi di:” lesione da scoppio di petardo mano dx, con interessamento dei piani muscolo aponevrotici e tendinei. Iperemia congiuntivale bilaterale. Ustioni I e II grado addome”; che il OC veniva operato di:” Regolarizzazione 3° raggio alla F 2, F l multiple al palmo e della 1°-2° commisurata F l, 2° dito (reg. volare); che successivamente veniva sottoposto a controlli medici presso la commissione medico-legale dell'ente di appartenenza, e il 13/03/1990 veniva giudicato: “…non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto perché affetto da: 1) bronchite cronica 2) marcati esiti trofofunzionali di sfacelo traumatico mano dx”.; che pertanto il rapporto di servizio cessava in data 13/03/1990; che a seguito dei dovuti accertamenti in data 12/01/2000 la , Pt_2 Controparte_8 riconosceva al la patologia dipendente da causa con valutazione tab A cat CP_1
8° per la broncopatia e tab A cat 7°, per lo sfacelo della mano dx, valutazione globale: Tab A cat. 6° al 47%; che in data 27/12/2017 inoltrava domanda per il riconoscimento di status di Vittima del dovere, istanza rigettata per decorso del termine prescrizionale decennale. Tutto ciò premesso, stante il decesso del OC, gli eredi ricorrenti evidenziavano da un lato la imprescrittibilità dei diritti vantati dal de cuius, e dall'altro la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione della normativa della legge 266/2005, chiedendo quindi, previo riconoscimento dello status di
“vittima del dovere” del loro de cuius, la condanna dei convenuti alle CP_9 elargizioni e ai benefici previsti per gli eredi, tutti analiticamente indicati in ricorso, con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio il chiedeva il rigetto del ricorso, Controparte_3 eccependo la prescrizione del diritto vantato e la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in favore del de cuius, il tutto con vittoria di spese. Contro Il regolarmente citato non si costituiva in giudizio. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito , rigettava il ricorso con compensazione delle spese .
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 21.3.2024 eccependo, sulla base di plurime argomentazioni l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal primo giudice.
In particolare deduceva che del tutto irrilevante era il fatto che l'accaduto si fosse verificato all'interno di un luogo privato posto che un carabiniere era tenuto ad intervenire in ogni situazione di pericolo;
che l'intervento del militare era stata posto in essere a tutela della pubblica incolumità e che esso fu necessitato da una situazione di pericolo immediato per scongiurare gravi danni al bambino, subendo egli stesso lesioni gravi.
Chiedeva, pertanto ,previa eventuale nomina del CT , in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituivano con una unica memoria le Amministrazioni in epigrafe indicate , reiterando l'eccezione di prescrizione in quanto i benefici richiesti erano prescritti, e , dunque, non più azionabili per estinzione a causa del mancato esercizio del titolare nel tempo determinato dalla legge. In ogni caso, anche a voler aderire all'indirizzo della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sent. Sez. Lav. N. 17440/2022, in caso di riconoscimento della qualifica di vittima del dovere doveva ritenersi prescritto il diritto del militare alla Speciale Elargizione e il diritto agli assegni, nei limiti dei dieci anni dall'entrata in vigore della sopracitata legge. Nel merito parte appellata resisteva al gravame chiedendone il rigetto siccome infondato in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del grado .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione .
La Corte giudica l'appello infondato avendo il Tribunale applicato correttamente al caso di specie la normativa in questione per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. La normativa di riferimento è costituita dai commi da 562 a 565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere. Queste ultime sono così definite dal comma 563:
“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidità permanenti in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue:
“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. La giurisprudenza sul punto ha ripetutamente affermato (Cass. S.U. n. 6214 del 2022; Cass. n. 8824 del 2023, Cass. n. 16569 del 2020, Cass. n. 24592 e 9322 del 2018, Cass. n. 759 del 2017) che la condizione ambientale ed operativa “particolare” è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività “generale”, vale a dire “normale”, cioè corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse. In tal senso si è affermato che “le «particolari condizioni ambientali o operative» implicano l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l'elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. 29819/2022, Cass. 15449/2024). Da tale quadro normativo, si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, individuando nel comma 563 della Legge n. 266/2005 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge ex se pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere e nel successivo comma 564 i benefici che spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Nella specie l'evento occorso al de cuius è incontestato e pacifico e può essere così sintetizzato come da relazione dei CC allegati nel senso che, in data 31.12.2017, il militare libero dal servizio si trovava presso l'abitazione della suocera in US udendo delle grida di ragazzini, spaventati dallo scoppio di petardi, si precipitava nel cortile antistante l'abitazione della suocera per scacciare eventuali responsabili;
nell'occasione notava che un bambino… aveva raccolto un petardo inesploso di grandi dimensioni lanciato da ignoti,…. se ne impossessava e mentre lo stava lanciando altrove, l'ordigno gli esplodeva fra le mani … Con argomentazione che il Collegio condivide appieno, il Tribunale ha escluso che il de cuius potesse essere incluso nell'ambito delle vittime del dovere in quanto l'evento lesivo, se pure -nonostante l'accadimento fuori dal servizio ufficiale- fosse riconducibile alla funzione svolta, non poteva essere ricondotto ad alcuna delle ipotesi tassativamente elencate dal comma 563. Ed invero non ricorre l'ipotesi sub a)perché le lesioni subite dal de cuius non sono state riportate in conseguenza di attività volta contrastare la criminalità; -non ricorre l'ipotesi sub b)--svolgimento di servizi di ordine pubblico- non essendo stato il de cuius specificamente comandato ad espletare un servizio di tale natura;
non ricorre l'ipotesi sub c) in quanto la patologia asseritamente patita de cuius a cagione del suo servizio, non è certo insorta a causa dell'attività di vigilanza
“strictu sensu”;
- neppure è riscontrabile l'ipotesi sub d) non essendo stato il militare specificamente comandato ad intervenire “in operazioni di soccorso”
- parimenti non ricorre l'ipotesi sub e)in quanto il OC non ha operato in attività di tutela della pubblica incolumità, non essendo stato specificamente comandato ad espletare un servizio finalizzato alla salvaguardia della incolumità pubblica, intendendosi per tale l'integrità fisica della popolazione, ovvero di un numero indeterminato di persone così come definita dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 Infine non ricorre l'ipotesi sub f) ( eventi riportati a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità), non essendo stato specificamente comandato ad espletare nella circostanza alcun servizio nell'ambito di missioni internazionali di
“peace keeping” o in altre operazioni all'estero. Mette anche conto osservare che non una qualunque infermità contratta «nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari» ovvero «in attività di tutela della pubblica incolumità» è di per sé sola sufficiente a guadagnare a chi ne è portatore lo status di "vittima del dovere"; ed infatti l'equiparazione con i soggetti di cui all'art. 3, I. n. 466/1980, in tanto può avere un significato logicamente e normativamente coerente in quanto la «vigilanza ad infrastrutture civili e militari» e le «attività di tutela della pubblica incolumità» costituiscano oggetto di funzioni istituzionali che ordinariamente comportino una speciale pericolosità e l'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici.
E' il caso di soffermarsi sulla fattispecie di cui alla lettera e), invocata dai ricorrenti (attività di tutela della pubblica incolumità),e giustamente esclusa dal primo giudice in quanto, alla luce della descrizione dei fatti contenuta nella relazione in atti, e a quanto desumibile dalla descrizione, in assenza di qualsiasi ulteriori riscontro sulla dinamica, va osservato che il fatto avveniva non in luogo pubblico, ma nel cortile di una abitazione privata e il OC non era in servizio
. Come innanzi detto il concetto di pubblica incolumità deve intendersi come integrità fisica della popolazione, ovvero di un numero indeterminato di persone ( cfr. regolamento del DM 5.8.2008). Nel caso di specie, al di là dell'accadimento dei fatti allorquando il OC era libero dal servizio, non vi è la prova che lo stesso fatto sia avvenuto al fine di evitare un pericolo imminente alla incolumità altrui. La S. C in una recente sentenza ( cass. n. 34299/2024) ha affermato che” Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività.” Nella specie la S. C.ha escluso che potesse essere considerata vittima del dovere l'agente di P.M. che, nel tentativo di raggiungere un bimbo che, sottrattosi al controllo della madre, si era allontanato lungo il marciapiede adiacente alla strada trafficata, scivolò e, perdendo l'equilibrio, cadde, battendo il capo contro un cestino metallico portarifiuti in quanto , come si legge nella parte motiva ,“se è certamente indiscutibile che ciò accadde in occasione dell'“operazione di soccorso” finalizzata ad evitare che il minore, rimasto incustodito, potesse attraversare la strada trafficata ed essere investito, reputa il Collegio che la caduta sul marciapiede, descritta come frutto di un autonomo dinamismo corporeo, non possa essere considerata come concretizzazione del rischio tipico dell'operazione di soccorso, quest'ultimo piuttosto identificandosi normalmente nel fatto che il soccorritore possa rimanere vittima delle conseguenze della situazione di pericolo imminente in cui si trova chi ne è beneficiario”. Ed ancora la S C ( Cass. n 6313/2021 ) ha affermato che “Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. e, della l. n. 266 del 2005, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di servizio a tutela della pubblica incolumità, non compete al vigile del fuoco per i postumi dell'infarto occorsogli durante le operazioni di spegnimento di un piccolo fuoco posto a lato di una strada, in assenza di persone. Nel caso di specie difetta la prova che l'intervento del militare sia CP_1 avvenuto per scongiurare un pericolo imminente a tutela della pubblica incolumità, intesa come tutela della integrità fisica , quantomeno di un numero indeterminato di persone , sicchè l'intervento del carabiniere, non in servizio, di adoperarsi per aiutare il bambino che aveva un petardo inesploso tra le mani nel cortile di un'abitazione privata , nella carenza anche di prova e ancora prima di allegazione circa la necessità di un intervento immediato, si colloca nell'ambito dei suoi doveri istituzionali o , comunque, nel generico dovere di soccorso che opera per il comune cittadino. Invero l'aiuto a chi si trovi in una situazione di pericolo può scaturire sia in conseguenza di una richiesta specifica di assistenza avanzata nell'immediatezza della situazione di pericolo,( e di tanto non vi è prova nella specie ) sia in conseguenza di un obbligo qualificato di soccorso che abbia fondamento nelle competenze attribuite, in via generale, dalla legge ( e tale non è la fattispecie che ci occupa , come innanzi detto ) oppure trovare fondamento nel generico dovere di soccorso che opera per ogni cittadino. E il proprio spinto dal profondo senso del dovere è intervenuto CP_1 sottraendo il petardo dalle mani del bambino, rimanendo purtroppo egli stesso fortuitamente colpito .
Ovviamente alcuna rilevanza riveste la circostanza che al de cuius sia stata riconosciuta la causa di servizio. Con una recentissima pronuncia la S. C. (Cass. 2025 n. 17376) “ ha ribadito che "... se pure la disciplina prevista a tutela delle vittime del dovere consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causino malattie professionali, deve pur sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto;
che affinché possa predicarsi lo status di vittima del dovere in capo a chi abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non è sufficiente la semplice dipendenza dell'infermità da causa di servizio, occorrendo appunto che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, essendo dunque necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito, dovendo invece escludersi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro..." (Cass. n. 8957/23 che richiama Cass. n. 29819/22).
Quest'ultima pronuncia ha affermato che la legge non consente di estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere ad ogni ipotesi di prospettata violazione degli obblighi di sicurezza e di tutela della salute, giacché ciò farebbe venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finirebbe per concorrere quasi in via automatica, senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che, con tutta evidenza, l'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005, richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
A tanto consegue il rigetto dell'appello, assorbita in esso l'eccezione di prescrizione reiterata dalle amministrazioni appellate. Sul punto può solo ricordarsi che , la Corte di Cassazione (con la recente ordinanza n. 5426 in data 1° marzo 2025) si è pronunciata nuovamente sulla questione, ribadendo che la condizione di vittima del dovere tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, della Legge n. 266/2005 ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.)V. anche Cass. n. 2658/2025) (Cass. nn. 17440/2022, 37522/22, 3868/23). Le spese del grado vengono compensate in ragione della particolarità della materia trattata, vertente sull'interpretazione di norme di legge, e dell'assenza di uniformi orientamenti giurisprudenziali sulle questioni affrontate. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa tra le parti le spese del grado . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 22.9.2025
Il Presidente est./rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza 22 settembre 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 694/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] (CF. Parte_1 C.F._1 ed ivi residente alla Via De Gasperi snc, e nato ad [...] Controparte_1
(CE) il 27/12/1979 (CF. ) e residente in [...]C.F._2
(CE) alla Via Lavinaio n. 37, quali eredi di nato ad [...] il Persona_1
25/11/1957 (CF. ) deceduto il 09/12/2021 a Napoli, con C.F._3 ultima residenza sita in US ala Via De Gasperi snc, rispettivamente coniuge superstite e figlio secondogenito, rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al presente atto, dall'Avv.to Filomena Letizia (C.F. ) ed elett.te C.F._4 dom.to presso il suo studio sito in Marcianise (CE) alla Via Nicola Gaglione n. 39, la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni a cura della cancelleria al seguente numero di tele/fax 0823.1688640 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1 Email_2
APPELLANTI CONTRO
-(C.F. ), e Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
, in persona dei rispettivi legali Controparte_4 rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis domicilia, in C.F._5 via Diaz n. 11 (fax 081 5525515, posta certificata:
. Email_3
APPELLATI
OGGETTO : Appello avverso la sentenza n°. 4383/2023 – pubblicata il 25/10/2023 – del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, nel proc. RG. 12848-2022, non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 10.10.2022 i ricorrenti indicati in epigrafe, quali eredi di citavano in giudizio il Persona_1 [...] Contro
ed il chiedendo, previa disapplicazione del decreto Controparte_5 di rigetto N. 66/2019, emesso dal Controparte_7
– Fascicolo 36996VCO/2019, l'accertamento ed il
[...] riconoscimento dello status di “vittima del dovere” del loro dante causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 563 della Legge n. 266/2005, avente riferimento all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, con i conseguenziali benefici previsti a favore degli eredi. Esponevano i ricorrenti che il loro dante causa militare alle Persona_1 dipendenze del , aveva prestato servizio presso il Corpo Controparte_3 dell'Arma dei Carabinieri dal 08/01/1975 al 13/03/1990, quale carabiniere effettivo alla Compagnia Speciale di Napoli, addetto alla sezione Anticrimine;
che il de cuius nello svolgimento delle proprie mansioni si era sempre distinto per correttezza ed integrità, tanto che gli veniva riconosciuto l'encomio solenne dal Comando Brigata Carabinieri di Napoli avendo partecipato a complesse e pericolose operazioni contro il crimine organizzato;
che spinto anche dal senso del dovere e dallo spirito etico, il nella notte del 31 dicembre nel 1987 alle ore CP_1
23.45, libero dal servizio, unitamente alla propria famiglia si trovava presso in US (CE) precisamente alla Via Bovio civico 32, presso l'abitazione della suocera, per trascorrere le festività di fine anno, allorquando, “… udendo delle grida di ragazzini, spaventati dallo scoppio di petardi, si precipitava nel cortile antistante l'abitazione della suocera per scacciare eventuali responsabili;
nell'occasione notava che un bambino… aveva raccolto un petardo inesploso di grandi dimensioni lanciato da ignoti, valutato il pericolo il militare se ne impossessava e mentre lo stava lanciando altrove, l'ordigno gli esplodeva fra le mani …”. che successivamente a tale evento traumatico il riportava lesioni tali da CP_1 dover ricorrere urgentemente ai sanitari del vicino nosocomio USL 44, ove, dopo le prime cure ed esami, gli specialisti di turno gli diagnosticavano: “… lesioni da scoppio di petardo mano dx con interessamento dei piani muscolo aponevrotici e tendinei. Iperemie congiuntivale bilaterale ustioni I e II grado addome…” prognosi gg da 10 a 40 sc.; che per tale motivo veniva trasportato al P.S. dell'Ospedale di Aversa, dove si procedeva alla sutura delle lesioni alla mano e poi trasportato presso l'Ospedale “Pellegrini” in Napoli, dove veniva ricoverato in Ortopedia con diagnosi di:” lesione da scoppio di petardo mano dx, con interessamento dei piani muscolo aponevrotici e tendinei. Iperemia congiuntivale bilaterale. Ustioni I e II grado addome”; che il OC veniva operato di:” Regolarizzazione 3° raggio alla F 2, F l multiple al palmo e della 1°-2° commisurata F l, 2° dito (reg. volare); che successivamente veniva sottoposto a controlli medici presso la commissione medico-legale dell'ente di appartenenza, e il 13/03/1990 veniva giudicato: “…non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto perché affetto da: 1) bronchite cronica 2) marcati esiti trofofunzionali di sfacelo traumatico mano dx”.; che pertanto il rapporto di servizio cessava in data 13/03/1990; che a seguito dei dovuti accertamenti in data 12/01/2000 la , Pt_2 Controparte_8 riconosceva al la patologia dipendente da causa con valutazione tab A cat CP_1
8° per la broncopatia e tab A cat 7°, per lo sfacelo della mano dx, valutazione globale: Tab A cat. 6° al 47%; che in data 27/12/2017 inoltrava domanda per il riconoscimento di status di Vittima del dovere, istanza rigettata per decorso del termine prescrizionale decennale. Tutto ciò premesso, stante il decesso del OC, gli eredi ricorrenti evidenziavano da un lato la imprescrittibilità dei diritti vantati dal de cuius, e dall'altro la sussistenza di tutti i presupposti per l'applicazione della normativa della legge 266/2005, chiedendo quindi, previo riconoscimento dello status di
“vittima del dovere” del loro de cuius, la condanna dei convenuti alle CP_9 elargizioni e ai benefici previsti per gli eredi, tutti analiticamente indicati in ricorso, con vittoria di spese. Costituitosi in giudizio il chiedeva il rigetto del ricorso, Controparte_3 eccependo la prescrizione del diritto vantato e la insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di vittima del dovere in favore del de cuius, il tutto con vittoria di spese. Contro Il regolarmente citato non si costituiva in giudizio. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito , rigettava il ricorso con compensazione delle spese .
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'epigrafata parte appellante con atto depositato presso l'intestata Corte in data 21.3.2024 eccependo, sulla base di plurime argomentazioni l'erroneità della ricostruzione fattuale e giuridica operata dal primo giudice.
In particolare deduceva che del tutto irrilevante era il fatto che l'accaduto si fosse verificato all'interno di un luogo privato posto che un carabiniere era tenuto ad intervenire in ogni situazione di pericolo;
che l'intervento del militare era stata posto in essere a tutela della pubblica incolumità e che esso fu necessitato da una situazione di pericolo immediato per scongiurare gravi danni al bambino, subendo egli stesso lesioni gravi.
Chiedeva, pertanto ,previa eventuale nomina del CT , in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere integralmente la domanda formulata in primo grado;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituivano con una unica memoria le Amministrazioni in epigrafe indicate , reiterando l'eccezione di prescrizione in quanto i benefici richiesti erano prescritti, e , dunque, non più azionabili per estinzione a causa del mancato esercizio del titolare nel tempo determinato dalla legge. In ogni caso, anche a voler aderire all'indirizzo della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sent. Sez. Lav. N. 17440/2022, in caso di riconoscimento della qualifica di vittima del dovere doveva ritenersi prescritto il diritto del militare alla Speciale Elargizione e il diritto agli assegni, nei limiti dei dieci anni dall'entrata in vigore della sopracitata legge. Nel merito parte appellata resisteva al gravame chiedendone il rigetto siccome infondato in fatto e diritto con vittoria di spese e competenze del grado .
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione .
La Corte giudica l'appello infondato avendo il Tribunale applicato correttamente al caso di specie la normativa in questione per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità. La normativa di riferimento è costituita dai commi da 562 a 565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che hanno esteso i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere. Queste ultime sono così definite dal comma 563:
“Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidità permanenti in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”. Il successivo comma 564 amplia ulteriormente l'area, disponendo quanto segue:
“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. La giurisprudenza sul punto ha ripetutamente affermato (Cass. S.U. n. 6214 del 2022; Cass. n. 8824 del 2023, Cass. n. 16569 del 2020, Cass. n. 24592 e 9322 del 2018, Cass. n. 759 del 2017) che la condizione ambientale ed operativa “particolare” è quella che si colloca al di fuori del modo di svolgimento dell'attività “generale”, vale a dire “normale”, cioè corrispondente a come l'attività era previsto si svolgesse. In tal senso si è affermato che “le «particolari condizioni ambientali o operative» implicano l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, precisando che è necessario identificare, caso per caso, l'elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito” (Cass. 29819/2022, Cass. 15449/2024). Da tale quadro normativo, si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, individuando nel comma 563 della Legge n. 266/2005 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge ex se pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere e nel successivo comma 564 i benefici che spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Nella specie l'evento occorso al de cuius è incontestato e pacifico e può essere così sintetizzato come da relazione dei CC allegati nel senso che, in data 31.12.2017, il militare libero dal servizio si trovava presso l'abitazione della suocera in US udendo delle grida di ragazzini, spaventati dallo scoppio di petardi, si precipitava nel cortile antistante l'abitazione della suocera per scacciare eventuali responsabili;
nell'occasione notava che un bambino… aveva raccolto un petardo inesploso di grandi dimensioni lanciato da ignoti,…. se ne impossessava e mentre lo stava lanciando altrove, l'ordigno gli esplodeva fra le mani … Con argomentazione che il Collegio condivide appieno, il Tribunale ha escluso che il de cuius potesse essere incluso nell'ambito delle vittime del dovere in quanto l'evento lesivo, se pure -nonostante l'accadimento fuori dal servizio ufficiale- fosse riconducibile alla funzione svolta, non poteva essere ricondotto ad alcuna delle ipotesi tassativamente elencate dal comma 563. Ed invero non ricorre l'ipotesi sub a)perché le lesioni subite dal de cuius non sono state riportate in conseguenza di attività volta contrastare la criminalità; -non ricorre l'ipotesi sub b)--svolgimento di servizi di ordine pubblico- non essendo stato il de cuius specificamente comandato ad espletare un servizio di tale natura;
non ricorre l'ipotesi sub c) in quanto la patologia asseritamente patita de cuius a cagione del suo servizio, non è certo insorta a causa dell'attività di vigilanza
“strictu sensu”;
- neppure è riscontrabile l'ipotesi sub d) non essendo stato il militare specificamente comandato ad intervenire “in operazioni di soccorso”
- parimenti non ricorre l'ipotesi sub e)in quanto il OC non ha operato in attività di tutela della pubblica incolumità, non essendo stato specificamente comandato ad espletare un servizio finalizzato alla salvaguardia della incolumità pubblica, intendendosi per tale l'integrità fisica della popolazione, ovvero di un numero indeterminato di persone così come definita dal Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 Infine non ricorre l'ipotesi sub f) ( eventi riportati a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità), non essendo stato specificamente comandato ad espletare nella circostanza alcun servizio nell'ambito di missioni internazionali di
“peace keeping” o in altre operazioni all'estero. Mette anche conto osservare che non una qualunque infermità contratta «nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari» ovvero «in attività di tutela della pubblica incolumità» è di per sé sola sufficiente a guadagnare a chi ne è portatore lo status di "vittima del dovere"; ed infatti l'equiparazione con i soggetti di cui all'art. 3, I. n. 466/1980, in tanto può avere un significato logicamente e normativamente coerente in quanto la «vigilanza ad infrastrutture civili e militari» e le «attività di tutela della pubblica incolumità» costituiscano oggetto di funzioni istituzionali che ordinariamente comportino una speciale pericolosità e l'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici.
E' il caso di soffermarsi sulla fattispecie di cui alla lettera e), invocata dai ricorrenti (attività di tutela della pubblica incolumità),e giustamente esclusa dal primo giudice in quanto, alla luce della descrizione dei fatti contenuta nella relazione in atti, e a quanto desumibile dalla descrizione, in assenza di qualsiasi ulteriori riscontro sulla dinamica, va osservato che il fatto avveniva non in luogo pubblico, ma nel cortile di una abitazione privata e il OC non era in servizio
. Come innanzi detto il concetto di pubblica incolumità deve intendersi come integrità fisica della popolazione, ovvero di un numero indeterminato di persone ( cfr. regolamento del DM 5.8.2008). Nel caso di specie, al di là dell'accadimento dei fatti allorquando il OC era libero dal servizio, non vi è la prova che lo stesso fatto sia avvenuto al fine di evitare un pericolo imminente alla incolumità altrui. La S. C in una recente sentenza ( cass. n. 34299/2024) ha affermato che” Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo piuttosto necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio che è tipicamente proprio di quelle determinate attività.” Nella specie la S. C.ha escluso che potesse essere considerata vittima del dovere l'agente di P.M. che, nel tentativo di raggiungere un bimbo che, sottrattosi al controllo della madre, si era allontanato lungo il marciapiede adiacente alla strada trafficata, scivolò e, perdendo l'equilibrio, cadde, battendo il capo contro un cestino metallico portarifiuti in quanto , come si legge nella parte motiva ,“se è certamente indiscutibile che ciò accadde in occasione dell'“operazione di soccorso” finalizzata ad evitare che il minore, rimasto incustodito, potesse attraversare la strada trafficata ed essere investito, reputa il Collegio che la caduta sul marciapiede, descritta come frutto di un autonomo dinamismo corporeo, non possa essere considerata come concretizzazione del rischio tipico dell'operazione di soccorso, quest'ultimo piuttosto identificandosi normalmente nel fatto che il soccorritore possa rimanere vittima delle conseguenze della situazione di pericolo imminente in cui si trova chi ne è beneficiario”. Ed ancora la S C ( Cass. n 6313/2021 ) ha affermato che “Il beneficio previdenziale spettante, ai sensi dell'art. 1, comma 563, lett. e, della l. n. 266 del 2005, alle vittime del dovere che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di lesioni riportate a seguito di eventi verificatisi nel corso di attività di servizio a tutela della pubblica incolumità, non compete al vigile del fuoco per i postumi dell'infarto occorsogli durante le operazioni di spegnimento di un piccolo fuoco posto a lato di una strada, in assenza di persone. Nel caso di specie difetta la prova che l'intervento del militare sia CP_1 avvenuto per scongiurare un pericolo imminente a tutela della pubblica incolumità, intesa come tutela della integrità fisica , quantomeno di un numero indeterminato di persone , sicchè l'intervento del carabiniere, non in servizio, di adoperarsi per aiutare il bambino che aveva un petardo inesploso tra le mani nel cortile di un'abitazione privata , nella carenza anche di prova e ancora prima di allegazione circa la necessità di un intervento immediato, si colloca nell'ambito dei suoi doveri istituzionali o , comunque, nel generico dovere di soccorso che opera per il comune cittadino. Invero l'aiuto a chi si trovi in una situazione di pericolo può scaturire sia in conseguenza di una richiesta specifica di assistenza avanzata nell'immediatezza della situazione di pericolo,( e di tanto non vi è prova nella specie ) sia in conseguenza di un obbligo qualificato di soccorso che abbia fondamento nelle competenze attribuite, in via generale, dalla legge ( e tale non è la fattispecie che ci occupa , come innanzi detto ) oppure trovare fondamento nel generico dovere di soccorso che opera per ogni cittadino. E il proprio spinto dal profondo senso del dovere è intervenuto CP_1 sottraendo il petardo dalle mani del bambino, rimanendo purtroppo egli stesso fortuitamente colpito .
Ovviamente alcuna rilevanza riveste la circostanza che al de cuius sia stata riconosciuta la causa di servizio. Con una recentissima pronuncia la S. C. (Cass. 2025 n. 17376) “ ha ribadito che "... se pure la disciplina prevista a tutela delle vittime del dovere consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causino malattie professionali, deve pur sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto;
che affinché possa predicarsi lo status di vittima del dovere in capo a chi abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non è sufficiente la semplice dipendenza dell'infermità da causa di servizio, occorrendo appunto che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, essendo dunque necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito, dovendo invece escludersi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità delle ordinarie condizioni di lavoro..." (Cass. n. 8957/23 che richiama Cass. n. 29819/22).
Quest'ultima pronuncia ha affermato che la legge non consente di estendere il riconoscimento dello status di vittima del dovere ad ogni ipotesi di prospettata violazione degli obblighi di sicurezza e di tutela della salute, giacché ciò farebbe venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finirebbe per concorrere quasi in via automatica, senza che sia chiaramente individuato l'elemento specializzante, il quid pluris che, con tutta evidenza, l'art. 1, comma 564, L. n. 266/2005, richiede attraverso l'individuazione dello specifico requisito della particolarità delle condizioni ambientali ed operative.
A tanto consegue il rigetto dell'appello, assorbita in esso l'eccezione di prescrizione reiterata dalle amministrazioni appellate. Sul punto può solo ricordarsi che , la Corte di Cassazione (con la recente ordinanza n. 5426 in data 1° marzo 2025) si è pronunciata nuovamente sulla questione, ribadendo che la condizione di vittima del dovere tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, della Legge n. 266/2005 ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.)V. anche Cass. n. 2658/2025) (Cass. nn. 17440/2022, 37522/22, 3868/23). Le spese del grado vengono compensate in ragione della particolarità della materia trattata, vertente sull'interpretazione di norme di legge, e dell'assenza di uniformi orientamenti giurisprudenziali sulle questioni affrontate. Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-compensa tra le parti le spese del grado . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli lì 22.9.2025
Il Presidente est./rel.
Dott.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche