Sentenza 7 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2018, n. 10449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10449 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NS IG nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 25/05/2017 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERIG DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che conclude per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE NS GI ha proposto personalmente ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che rigettava il suo appello ex articolo 310 cod. proc. pen. avverso la ordinanza in materia di termini di custodia cautelare emessa il 14 marzo 2017 dalla Corte di Appello di Napoli. Attesa la data del deposito del ricorso, 28 agosto 2017, lo stesso è inammissibile trovando applicazione la legge 103/2017 che non consente più la presentazione del ricorso a firma dell'imputato. Va disposta la sanzione pecuniaria nella misura determinata in dispositivo, tenuto conto delle ragioni della inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende. Roma così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2018 Il Corisiciliere estensore il Preside te ( Giacomo Paoloni Depositato In Cloodlatill 7