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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 29/07/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 87 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to KHADEM HOSSEINI Parte_1
ALESSANDRA .domiciliato inVIA FERRARI 2/A 61037 MAROTTA ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to LUZI MARCO e domiciliata elettivamente in CP_1
PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELL'ISTITUTO-VIA SAN MARTINO
23 ANCONA
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
• Accertare l'infondatezza dei provvedimenti di revoca dell'indennità di malattia irrogati dall' in persona del l.r.p.t. in data 5.1.2024 nonché del CP_1 provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo e per l'effetto disporne l'annullamento e/o la nullità o comunque l'inefficacia per i motivi esposti in narrativa;
• Condannare l' in persona del l.r.p.t. al riconoscimento dell'indennità di CP_1 malattia e al conseguente pagamento di tutte le somme dovute per il periodo compreso tra il 20.10.2023 al 31.1.2024. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e compensi professionali
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, respingere il ricorso;
spese come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) icorreva, avanti l'intestato Tribunale, e nei confronti Parte_1 di , in conseguenza dei provvedimenti con i quali gli veniva negato il CP_1 riconoscimento dell'indennità di malattia del 5.1.2024, nonché del rigetto dell'opposizione avanzata avverso il disposto dei suddetti provvedimenti.
Deduceva parte ricorrente, a sostegno della domanda, di essere residente, già all'epoca dei fatti, in Fano (PU), via Norma Cossetto n. 4/A, p. 01 interno 03, specificando che l'immobile, in cui trova collocazione la sua abitazione, è costituito da un condominio di nove unità abitative, al cui ingresso si trovano sia la pulsantiera dei campanelli che le cassette delle lettere.
Accadeva che il ricorrente, a casa per infortunio, ricevesse lettere di mancata presenza alle visite fiscali e che l'Ente non riconoscesse per conseguenza il diritto all'indennità di malattia per assenza ingiustificata alla visita.
Accadeva altresì che dalla documentazione apprendesse che non era CP_1 neppure stato lasciato avviso per la visita medica ambulatoriale, perché, a dire del medico intervenuto, 5 campanelli della pulsantiera riportavano il medesimo cognome ed anche sulle cassette delle lettere mancava il nome del lavoratore.
Il ricorrente contestava tale mancanza producendo fotografie delle cassette delle lettere e della pulsantiera nella quale ultima è riportato il suo cognome e quello della moglie, e da cui non risultano uguali cognomi.
Chiedeva ad ogni modo prova per testi.
Si costituiva a sua volta contestando le averse pretese e chiedendone il CP_1 rigetto, eccependo l'onere a carico del lavoratore di rendersi reperibile ai fini dell'espletamento dell'accertamento medico-fiscale.
La causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti, ed infine decisa a mezzo emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
pagina 2 di 5 2) Deve osservarsi che il ricorrente contesta le ragioni che hanno portato l' CP_1 all'emissione del provvedimento di diniego al riconoscimento dell'indennità di malattia in conseguenza dell'accertamento negativo della sua presenza alla visita medico-fiscale.
Come noto il lavoratore soggetto a fascia oraria di reperibilità è tenuto a rendersi reperibile, in tal modo collaborando con l'amministrazione tenuta al controllo e ricadendo sullo stesso lavoratore l'inosservanza di detto onere.
Parimenti nel caso in cui debba allontanarsi dalla sua abitazione vuoi per motivi di assistenza che per motivi sanitari deve darne tempestiva comunicazione.
Nel caso di specie le ragioni della ritenuta irreperibilità non sembra possano imputarsi al lavoratore.
Il verbale di accesso per visita di controllo, allegato in atti da , riporta : CP_1
Ancorchè le fotografie prodotte dal ricorrente mostrino una condizione di fatto contrastante con quanto riportato del suddetto verbale, dalle stesse non appare potersene ritrarre una identità di condizione all'atto dell'accesso del medico - fiscale, non avendo le stesse data certa, ma ancor più perché qualora la contestazione attenesse alla presenza dei nominativi ovvero di uno stato di fatto sostanzialmente diverso dal riscontrabile in verbale di visita, l'unico mezzo di contestazione sarebbe la querela di falso.
E' semmai dallo stesso verbale di visita che risulta come non ci si sia dati nemmeno cura di effettuare quell'accertamento minimo che al contrario si sarebbe dovuto eseguire.
Dal verbale infatti apparirebbe risultare che il cognome del ricorrente fosse ripetuto 5 volte nella pulsantiera e che mancasse il nome anche sulla cassetta delle lettere.
pagina 3 di 5 La sola mancanza del nome è fatto incontestato tra le parti ( ambedue vi fondano le rispettive, ancorchè opposte, difese).
Deve tuttavia osservarsi che il medico fiscale ben avrebbe potuto e, ad avviso di questo giudicante, dovuto effettuare, quanto meno il tentativo di suonare ad uno dei campanelli riportanti il cognome del chiedendo se c'era ed, Pt_1 Pt_1 in caso negativo, quale fosse la sua cassetta delle lettere onde lasciare l'avviso, tutto ciò senza dover palesare la sua qualifica e quindi senza violazione alcuna del diritto alla riservatezza (motivo addotto da a giustificazione dell'operato del CP_1 medico delegato).
In assenza di tale unico tentativo non ritiene questo giudicante che possa attribuirsi con certezza al lavoratore l'essersi sottratto alla visita di controllo, né di non aver collaborato per renderla possibile, non potendosi per altro neppure escludere, sia pur in via meramente ideale, che tutti i vari campanelli riportanti lo stesso nominativo potessero far riferimento all'unica unità familiare, con piena reperibilità del lavoratore sottoposto al controllo (osserva il giudicante che Cass.
4233/2002 si riferisce al diverso caso di mancata indicazione del cognome da nubile di lavoratrice non reperita nonostante il medico di controllo avesse suonato a tutti i campanelli dello stabile).
Ritiene inoltre questo giudicante che la presenza del cognome, pur ripetuta su diversi campanelli della pulsantiera, non ingeneri una violazione di quel ragionevole onere di reperibilità e buona fede, riconosciuto a carico del lavoratore già da Corte costituzionale n. 78 del 1988.
Detto onere deve infatti andare integrato dall'esercizio del potere dovere di controllo da parte dell' e dei suoi delegati, da esercitarsi usando l'ordinaria CP_1 diligenza nell'espletamento delle connesse attività, aspetto che qui risulta carente, quanto meno sotto la luce del mancato esperimento dell'unico tentativo più sopra richiamato e vieppiù a seguito della dichiarazione di essere il lavoratore sconosciuto/irreperibile all'indirizzo.
Il ricorso deve quindi essere accolto e parte resistente condannata al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario e della CTU nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia degli atti opposti e per l'effetto condanna ai conseguenti riconoscimenti e restituzioni di legge, oltre CP_1 interessi e rivalutazione dalla debenza;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 favore del difensore antistatario in € 1.500,00 oltre 15% spese generali ed oltre accessori di legge.
Pesaro, li 30/06 - 29/07/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 87 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to KHADEM HOSSEINI Parte_1
ALESSANDRA .domiciliato inVIA FERRARI 2/A 61037 MAROTTA ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to LUZI MARCO e domiciliata elettivamente in CP_1
PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELL'ISTITUTO-VIA SAN MARTINO
23 ANCONA
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
• Accertare l'infondatezza dei provvedimenti di revoca dell'indennità di malattia irrogati dall' in persona del l.r.p.t. in data 5.1.2024 nonché del CP_1 provvedimento di reiezione del ricorso amministrativo e per l'effetto disporne l'annullamento e/o la nullità o comunque l'inefficacia per i motivi esposti in narrativa;
• Condannare l' in persona del l.r.p.t. al riconoscimento dell'indennità di CP_1 malattia e al conseguente pagamento di tutte le somme dovute per il periodo compreso tra il 20.10.2023 al 31.1.2024. Oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. pagina 1 di 5 Con vittoria di spese e compensi professionali
Per parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, respingere il ricorso;
spese come per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) icorreva, avanti l'intestato Tribunale, e nei confronti Parte_1 di , in conseguenza dei provvedimenti con i quali gli veniva negato il CP_1 riconoscimento dell'indennità di malattia del 5.1.2024, nonché del rigetto dell'opposizione avanzata avverso il disposto dei suddetti provvedimenti.
Deduceva parte ricorrente, a sostegno della domanda, di essere residente, già all'epoca dei fatti, in Fano (PU), via Norma Cossetto n. 4/A, p. 01 interno 03, specificando che l'immobile, in cui trova collocazione la sua abitazione, è costituito da un condominio di nove unità abitative, al cui ingresso si trovano sia la pulsantiera dei campanelli che le cassette delle lettere.
Accadeva che il ricorrente, a casa per infortunio, ricevesse lettere di mancata presenza alle visite fiscali e che l'Ente non riconoscesse per conseguenza il diritto all'indennità di malattia per assenza ingiustificata alla visita.
Accadeva altresì che dalla documentazione apprendesse che non era CP_1 neppure stato lasciato avviso per la visita medica ambulatoriale, perché, a dire del medico intervenuto, 5 campanelli della pulsantiera riportavano il medesimo cognome ed anche sulle cassette delle lettere mancava il nome del lavoratore.
Il ricorrente contestava tale mancanza producendo fotografie delle cassette delle lettere e della pulsantiera nella quale ultima è riportato il suo cognome e quello della moglie, e da cui non risultano uguali cognomi.
Chiedeva ad ogni modo prova per testi.
Si costituiva a sua volta contestando le averse pretese e chiedendone il CP_1 rigetto, eccependo l'onere a carico del lavoratore di rendersi reperibile ai fini dell'espletamento dell'accertamento medico-fiscale.
La causa veniva assunta in decisione previa discussione orale delle parti, ed infine decisa a mezzo emissione di dispositivo a motivi riservati che oggi qui si rendono.
pagina 2 di 5 2) Deve osservarsi che il ricorrente contesta le ragioni che hanno portato l' CP_1 all'emissione del provvedimento di diniego al riconoscimento dell'indennità di malattia in conseguenza dell'accertamento negativo della sua presenza alla visita medico-fiscale.
Come noto il lavoratore soggetto a fascia oraria di reperibilità è tenuto a rendersi reperibile, in tal modo collaborando con l'amministrazione tenuta al controllo e ricadendo sullo stesso lavoratore l'inosservanza di detto onere.
Parimenti nel caso in cui debba allontanarsi dalla sua abitazione vuoi per motivi di assistenza che per motivi sanitari deve darne tempestiva comunicazione.
Nel caso di specie le ragioni della ritenuta irreperibilità non sembra possano imputarsi al lavoratore.
Il verbale di accesso per visita di controllo, allegato in atti da , riporta : CP_1
Ancorchè le fotografie prodotte dal ricorrente mostrino una condizione di fatto contrastante con quanto riportato del suddetto verbale, dalle stesse non appare potersene ritrarre una identità di condizione all'atto dell'accesso del medico - fiscale, non avendo le stesse data certa, ma ancor più perché qualora la contestazione attenesse alla presenza dei nominativi ovvero di uno stato di fatto sostanzialmente diverso dal riscontrabile in verbale di visita, l'unico mezzo di contestazione sarebbe la querela di falso.
E' semmai dallo stesso verbale di visita che risulta come non ci si sia dati nemmeno cura di effettuare quell'accertamento minimo che al contrario si sarebbe dovuto eseguire.
Dal verbale infatti apparirebbe risultare che il cognome del ricorrente fosse ripetuto 5 volte nella pulsantiera e che mancasse il nome anche sulla cassetta delle lettere.
pagina 3 di 5 La sola mancanza del nome è fatto incontestato tra le parti ( ambedue vi fondano le rispettive, ancorchè opposte, difese).
Deve tuttavia osservarsi che il medico fiscale ben avrebbe potuto e, ad avviso di questo giudicante, dovuto effettuare, quanto meno il tentativo di suonare ad uno dei campanelli riportanti il cognome del chiedendo se c'era ed, Pt_1 Pt_1 in caso negativo, quale fosse la sua cassetta delle lettere onde lasciare l'avviso, tutto ciò senza dover palesare la sua qualifica e quindi senza violazione alcuna del diritto alla riservatezza (motivo addotto da a giustificazione dell'operato del CP_1 medico delegato).
In assenza di tale unico tentativo non ritiene questo giudicante che possa attribuirsi con certezza al lavoratore l'essersi sottratto alla visita di controllo, né di non aver collaborato per renderla possibile, non potendosi per altro neppure escludere, sia pur in via meramente ideale, che tutti i vari campanelli riportanti lo stesso nominativo potessero far riferimento all'unica unità familiare, con piena reperibilità del lavoratore sottoposto al controllo (osserva il giudicante che Cass.
4233/2002 si riferisce al diverso caso di mancata indicazione del cognome da nubile di lavoratrice non reperita nonostante il medico di controllo avesse suonato a tutti i campanelli dello stabile).
Ritiene inoltre questo giudicante che la presenza del cognome, pur ripetuta su diversi campanelli della pulsantiera, non ingeneri una violazione di quel ragionevole onere di reperibilità e buona fede, riconosciuto a carico del lavoratore già da Corte costituzionale n. 78 del 1988.
Detto onere deve infatti andare integrato dall'esercizio del potere dovere di controllo da parte dell' e dei suoi delegati, da esercitarsi usando l'ordinaria CP_1 diligenza nell'espletamento delle connesse attività, aspetto che qui risulta carente, quanto meno sotto la luce del mancato esperimento dell'unico tentativo più sopra richiamato e vieppiù a seguito della dichiarazione di essere il lavoratore sconosciuto/irreperibile all'indirizzo.
Il ricorso deve quindi essere accolto e parte resistente condannata al pagamento delle spese in favore del difensore antistatario e della CTU nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia degli atti opposti e per l'effetto condanna ai conseguenti riconoscimenti e restituzioni di legge, oltre CP_1 interessi e rivalutazione dalla debenza;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 favore del difensore antistatario in € 1.500,00 oltre 15% spese generali ed oltre accessori di legge.
Pesaro, li 30/06 - 29/07/2025
Il Giudice
(Gianfranco Tamburini)
pagina 5 di 5