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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/09/2025, n. 3600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3600 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14112 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. RIZZUTO MARTINA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO Controparte_1
ADRIANA GIOVANNA)
resistente
A seguito dell'udienza del 5/09/2025 sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in € 886,00 per compenso del difensore oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e
C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, la ricorrente, , ha Parte_1
convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla CP_1
percezione dell'indennità integrativa FSTA per i periodi di sospensione lavorativa in CIGD tra il 2020 e il 2021, e la condanna dell' al pagamento delle CP_1
somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il rigetto CP_1
del ricorso, eccependo:- l'infondatezza della domanda per l'anno 2021, avendo la ricorrente già percepito integralmente le prestazioni spettanti;
l'inammissibilità
della domanda per l'anno 2020, per cessazione della materia del contendere,
avendo il Comitato FSTA autorizzato le domande aziendali, ma non essendo stato possibile procedere al pagamento per incapienza dei fondi stanziati.
Successivamente, con note di trattazione scritta depositate in data 30.05.2025, la difesa della ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte dell' CP_1
mediante bonifici effettuati tra il 21 e il 26 maggio 2025, per un importo complessivo di € 1.597,97, relativo ai periodi oggetto di ricorso (cassetto previdenziale del cittadino in atti) ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ritenendo tali pagamenti satisfattivi delle ragioni di avanzate con il
ricorso introduttivo del giudizio” (cfr. note di trattazione scritta).
La causa veniva rinviata all'udienza del 05.09.2025 sostituita con note di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Ciò posto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, così
come richiesto dalla parte ricorrente essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel maggio 2025 dunque nel corso del giudizio dopo la notifica del ricorso (cfr. estratto casellario in atti).
Deve in proposito essere ricordato che, quando al processo risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata anche d'ufficio.
Per quanto concerne le spese del giudizio, invece, vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 10/09/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 14112 / 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. RIZZUTO MARTINA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO Controparte_1
ADRIANA GIOVANNA)
resistente
A seguito dell'udienza del 5/09/2025 sostituita con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara cessata la materia del contendere.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida CP_1
in € 886,00 per compenso del difensore oltre spese generali, I.V.A. se dovuta e
C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, la ricorrente, , ha Parte_1
convenuto in giudizio l' chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla CP_1
percezione dell'indennità integrativa FSTA per i periodi di sospensione lavorativa in CIGD tra il 2020 e il 2021, e la condanna dell' al pagamento delle CP_1
somme dovute, oltre interessi e rivalutazione. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il rigetto CP_1
del ricorso, eccependo:- l'infondatezza della domanda per l'anno 2021, avendo la ricorrente già percepito integralmente le prestazioni spettanti;
l'inammissibilità
della domanda per l'anno 2020, per cessazione della materia del contendere,
avendo il Comitato FSTA autorizzato le domande aziendali, ma non essendo stato possibile procedere al pagamento per incapienza dei fondi stanziati.
Successivamente, con note di trattazione scritta depositate in data 30.05.2025, la difesa della ricorrente ha dato atto dell'avvenuto pagamento da parte dell' CP_1
mediante bonifici effettuati tra il 21 e il 26 maggio 2025, per un importo complessivo di € 1.597,97, relativo ai periodi oggetto di ricorso (cassetto previdenziale del cittadino in atti) ed ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, ritenendo tali pagamenti satisfattivi delle ragioni di avanzate con il
ricorso introduttivo del giudizio” (cfr. note di trattazione scritta).
La causa veniva rinviata all'udienza del 05.09.2025 sostituita con note di
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Ciò posto, va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, così
come richiesto dalla parte ricorrente essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel maggio 2025 dunque nel corso del giudizio dopo la notifica del ricorso (cfr. estratto casellario in atti).
Deve in proposito essere ricordato che, quando al processo risulti ritualmente acquisita una situazione dalla quale emerga che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere può essere pronunciata anche d'ufficio.
Per quanto concerne le spese del giudizio, invece, vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
come in epigrafe
Così deciso in Palermo, il 10/09/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro