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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5020 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n 1823/2022 R.G.
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE XII CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Lucia Vietri, premesso che con ordinanza del 22.03.2024 veniva disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del 14.04.2025; rilevato che nel termine assegnato le parti hanno depositato le note di udienza;
lette le note di udienza e le memorie conclusive depositate dalla parte opposta;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Vietri Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1823/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Dirigente Scolastico pro tempore, avente sede in Napoli (NA), 80137, Piazza Carlo III n.
33, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata alla Via Diaz
n. 11; OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA: in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 2, presso lo
1 studio dell'Avv. Cristiano Di Giosa, che la rappresenta e difende, giusta procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_2
in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, proponeva opposizione
[...] avverso il D.I. n. 9394/2021 (RG n. 26433/2021) emesso dal Tribunale di Napoli il 21/12/2021, con cui era stato ingiunto di pagare alla società ricorrente, la somma di € 8.066,69, Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda e le spese della procedura, in virtù della fattura n. 102570 del
24.05.2019, emessa da IT S.C.P.A. per servizi di pulizia prestati presso l'Istituto scolastico.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della , Controparte_1
quale cessionaria del credito della IT S.C.p.A, società cedente, in virtù di contratto quadro di cartolarizzazione del 30.05.2019. Rappresentava che in virtù dell'art. 106, comma 13, D.Lgs.
50/2016, poteva rifiutare la cessione del credito entro 45 giorni dalla notifica e che tale rifiuto era stato tempestivo e regolarmente notificato il 20.06.2019, rendendo la cessione inefficace nei suoi confronti. L'opponente deduceva, inoltre, che la cartolarizzazione non derogava al Codice degli appalti. L'art. 4, co.
4-bis, L. 130/1999 non escludeva il diritto della P.A. di rifiutare la cessione, ma solo le formalità ulteriori ex R.D. 2440/1923. Sollevava, infine, l' eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) della società IT S.C.P.A. L'Istituto contestava la corretta esecuzione dei servizi di pulizia da parte del creditore cedente, chiedendo la remissione della fattura azionata per mancata o parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale eccezione era opponibile al cessionario: l'art. 106 citato consentiva, infatti, alla P.A. di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, incluse quelle per inadempimento. Non era necessaria una formula sacramentale, era sufficiente che l'eccezione fosse desumibile dalle comunicazioni e difese (Cass. 1214/2017). Infine, rappresentava che con lettera del 04.07.2019, l' aveva illustrato le ragioni dell'inadempimento. Pt_1
Ma a tale nota non era seguito alcun riscontro da parte di IT o CP_1
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito di accertare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria per inopponibilità della cessione;
di accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese.
2) La società costituitasi con comparsa, impugnava tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto ed eccepito. Sosteneva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di era CP_1 infondata in quanto l'art.
4-bis della Legge n. 130/1999, come modificata dal D.L. 145/2013 conv. in L. 9/2014, escludeva l'applicabilità di limitazioni pubblicistiche alle cessioni nell'ambito delle cartolarizzazioni. Giurisprudenza costante (Cons. Stato, n. 5562/2020) aveva infatti stabilito la prevalenza della disciplina della cartolarizzazione su quella degli appalti pubblici. La cessione,
2 inoltre, era stata validamente perfezionata con gli adempimenti richiesti dalla L. 130/1999
(pubblicazione in G.U. e comunicazione via PEC).
Riguardo, poi, alla eccezione di inadempimento da parte del cedente, evidenziava che mancava la prova della spedizione e della ricezione della nota del 4 luglio 2019.L'istituto scolastico, prima dell'istaurarsi del presente giudizio, non aveva mai inoltrato alcuna lettera di contestazione alla società cedente. La fattura contestata riguardava un corrispettivo unitario, non frazionabile per giorni. In ogni caso rappresentava riconoscimento del debito per almeno € 6.477,29 (importo non contestato). Pertanto, chiedeva al Giudice adito, in via preliminare, la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 9394/2021, con condanna dell'Istituto scolastico al pagamento dell' importo ingiunto (€ 8.066,69 oltre interessi e spese); in via subordinata, la condanna dell'Istituto al pagamento di quanto accertato in corso di causa, con vittoria di spese.
3) Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 23.05.2022 svoltasi in modalità telematica, il
Giudice, accertata la regolarità delle notifiche, rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 27.03.23 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. All'udienza 27.03.23, ritenuta la causa matura per la decisione , non ammetteva le istanze istruttorie delle parti e fissava l'udienza del 25.03.24 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata in prosieguo al 14.04.25 per la discussione e decisione della causa , ex art 281 sexies cpc , con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nel procedimento monitorio, la società ha dedotto: Controparte_1
- di essere una società costituita ed operante ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130, avente quale oggetto sociale il compimento di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti. Nell'ambito della suddetta attività, in data 30 maggio 2019, ha stipulato con IT S.C.P.A. il contratto di cessione “revolving” (doc. 1), avente ad oggetto la cessione in blocco e pro soluto di una pluralità di crediti vantati dalla cedente nei confronti di varie Pubbliche Amministrazioni, tra cui l'Istituto scolastico con sede in alla Piazza Carlo III n. 33 ; Controparte_2 Pt_1
- che in data 6 giugno 2019, le società e IT S.C.P.A. hanno sottoscritto un Controparte_1 atto integrativo della suddetta cessione (doc. 2).
- che la società cedente, IT S.C.P.A., ha erogato fino al 30 giugno 2019 servizi di pulizia in favore dell'Istituto Scolastico (doc. 3 – contratto aggiuntivo). In particolare, relativamente ai servizi prestati nel mese di maggio 2019, IT S.C.P.A. ha emesso la fattura n. 102570 del 24 maggio
2019 per l'importo complessivo di € 8.066,69, con scadenza al 30 giugno 2019 (doc. 4), rimasta
3 tuttavia totalmente insoluta. Detta fattura risulta regolarmente annotata nel registro IVA vendite della cedente, tenuto in conformità alla normativa vigente, come da estratto autentico notarile prodotto
(doc. 5 – cfr. pag. 122/2019);
- che in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 130/1999, della suddetta cessione è stata data pubblicità mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 69 del 13 giugno 2019
(doc. 6);
- che la ha comunicato, altresì, l'avvenuta cessione ai debitori ceduti, a mezzo Controparte_1
posta elettronica certificata (doc. 7);
- che nonostante l'intervenuta notifica della cessione e la successiva intimazione ad adempiere notificata dalla cessionaria (doc. 8), il debitore ceduto – Pt_1 Controparte_3
non ha provveduto al pagamento della somma indicata nella citata fattura;
- che, pertanto, in qualità di cessionaria dei crediti originariamente vantati da Controparte_1
IT S.C.P.A., risulta creditrice nei confronti dell' per l'importo di € 8.066,69, Parte_3 oltre agli interessi legali di mora , ex D. Lgs. 9 ottobre 2002.
2) Ciò posto nel presente giudizio, preliminarmente, va risolta l'eccezione sollevata dalla
[...]
che deduce il difetto di legittimazione Parte_1
attiva della Controparte_1
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
La società opposta ha provato per tabulas di essere titolare del diritto per il quale agisce e, quindi, la sua legittimazione attiva quale cessionaria del credito, avendo prodotto nella fase monitoria: il contratto di cessione di crediti del 31 maggio 2019; l'atto integrativo di cessione del 6 giugno 2019; il contratto tra IT ed;
la fattura n. 102570 del 2019; l' estratto autentico Parte_3 notarile Registri Iva vendite IT S.C.P.A.; la copia della G.U. Parte Seconda n. 69 del
13.06.2019; la comunicazione al debitore ceduto;
la diffida ad adempiere.
3) L'Istituto scolastico ritiene, poi, che la cessione dei crediti sia inefficace nei suoi confronti.
Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, l'opponente deduce di aver legittimamente esercitato il diritto di rifiutare la cessione del credito entro il termine di 45 giorni dalla relativa notificazione, precisando che, nel caso di specie, il rifiuto è stato tempestivamente manifestato il 20 giugno 2019 e regolarmente notificato alla società cessionaria.
L'istituto ha anche aggiunto che la cartolarizzazione del credito, disciplinata dall'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999, non esclude il potere della P.A. di rifiutare la cessione, ma esclude solo alcune formalità procedurali previste dal R.D. 2440/1923. Secondo l'opponente, il rifiuto previsto dall'art. 106 non è una mera formalità, bensì un potere sostanziale attribuito alla P.A. da una norma successiva e prevalente a quella che disciplina la cartolarizzazione. In virtù di un'interpretazione sistematica
4 della normativa, l'art. 106 consente alla P.A. di opporsi alla cessione del credito anche se questa è valida tra privati, superando così il precedente sistema normativo che richiedeva da parte della P.A. un'adesione preventiva alla cessione del credito. Secondo l'Istituto scolastico, non applicare tale articolo al caso concreto significherebbe ridurre indebitamente le tutele riconosciute alla P.A. la quale non potrebbe più sollevare eccezioni, come l'inadempimento dell'appaltatore, né svolgere i controlli previsti dalla normativa, ad esempio sul RC (art. 30, co. 6, D.Lgs. 50/2016).
Ciò posto, la questione va risolta analizzando il regime giuridico della cessione dei crediti e della cartolarizzazione.
Come è noto, l'art.106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), disciplina la cessione dei crediti derivante da contratti pubblici, stabilendo che tale cessione quando deriva da un contratto di appalto è efficace e opponibile alla stazione appaltante (amministrazione pubblica), qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della stessa cessione.
Nell'ipotesi in cui i crediti vantati nei confronti di una stazione appaltante in virtù di un appalto pubblico formano oggetto di un'operazione di cartolarizzazione, la regolamentazione della cartolarizzazione si distingue da quella ordinaria sulla cessione dei crediti, in quanto non occorre la notifica della cessione al debitore ceduto che viene sostituita dalla pubblicazione dell'operazione in
Gazzetta Ufficiale.
La disciplina della cartolarizzazione, contenuta nella L. n. 130/1990, è stata infatti modificata ed integrata con il D.L. n. 145/2013 convertito con L. n. 9/2014, il quale ha introdotto all'art. 4 della L.
130/1999 il comma 4-bis secondo cui alle cessioni di crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione – anche derivanti da appalti pubblici, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici
– non si applicano gli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923.
In particolare, gli artt. 69 e 70 riguardano la contabilità generale dello Stato e dispongono, tra le altre cose, che la cessione dei crediti è efficace nei confronti della PA solo dopo la notificazione o accettazione nei suoi confronti.
La questione relativa alla disciplina dettata per la cartolarizzazione dei crediti e al suo rapporto con la normativa degli appalti pubblici è stato affrontato anche dal Consiglio di Stato che con sentenza n. 5562/2020 ha chiarito: “In tema di cartolarizzazione dei crediti verso la Pubblica
Amministrazione, la disciplina speciale dettata dall'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999 prevale sulla normativa generale in materia di cessione dei crediti contenuta nell'art. 106, comma 13, del
d.lgs. 50/2016. La norma sulla cartolarizzazione, escludendo espressamente l'applicabilità degli artt.
69 e 70 del R.D. 2440/1923 e di ogni altra disposizione che richieda formalità diverse o ulteriori, impedisce alla P.A. debitrice di rifiutare la cessione del credito nell'ambito di operazioni di
5 cartolarizzazione, anche qualora tale facoltà sia prevista nei documenti di gara. Non è possibile un'interpretazione estensiva dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 che includa le cartolarizzazioni nella disciplina delle ordinarie cessioni di credito, trattandosi di norma derogatoria da interpretarsi restrittivamente”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5562/2020 ha, dunque, stabilito alcuni principi.
Innanzitutto quando il credito ceduto è oggetto di un'operazione di cartolarizzazione regolata dalla legge 130/1999, la disciplina sulla cartolarizzazione è prevalente rispetto a quella degli appalti pubblici. In questo ambito non è necessaria l'autorizzazione del debitore ceduto (cioè la P.A.) per la cessione dei crediti. La cessione ha efficacia piena anche nei confronti della P.A., purché sia effettuata nell'ambito e secondo le regole previste dalla legge 130/1999. Il Consiglio di Stato ha, quindi, stabilito che l'amministrazione pubblica debitrice non può rifiutare il consenso alle cessioni di credito effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, e ciò perché, giova ripetere, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non prevalgono sulla legge speciale della cartolarizzazione.
In conclusione, la cessione del credito effettuata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione
(art. 1 e 4 Legge 130/1999) non richiede il consenso del debitore ceduto, nemmeno se la cessione riguarda un ente pubblico ed ha effetto nei confronti dei terzi e del debitore ceduto dalla data di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, oppure dalla data in cui il debitore ne riceve notifica (art. 4, comma 1, L. 130/1999).
La normativa di cui si discute si applica anche alle Istituzioni scolastiche che fanno parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, e sono quindi a tutti gli effetti “stazioni appaltanti” nel senso previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
Pertanto, l'Istituto scolastico, opponente, in qualità di debitore ceduto, non può rifiutare la cessione del credito effettuata dalla IT S.C.P.A in favore della nell'ambito della Controparte_1
procedura di cartolarizzazione, sicchè tale cessione produce effetti di piena opponibilità nei suoi confronti.
4) L'Istituto scolastico eccepisce l'inadempimento contrattuale imputabile alla società IT, ritenendo, pertanto, legittimo il mancato pagamento della fattura azionata. A sostegno della suddetta contestazione ha prodotto in giudizio la comunicazione del 4 luglio 2019 (doc. 9), rubricata come
“Comunicazione di inadempimento”, con la quale ha formalmente contestato alla IT
l'inadempimento parziale e la mancata esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste. In tale comunicazione, l'opponente ha chiesto alla società cedente la remissione della fattura per cui è causa, evidenziando l'intenzione di procedere a una decurtazione proporzionale dell'importo in relazione ai giorni di servizio di pulizia non resi. L' ha, altresì, evidenziato che a detta comunicazione non Pt_1
è seguito alcun riscontro da parte della IT, né è stata fornita alcuna giustificazione o
6 controdeduzione alle censure sollevate, determinando così la cristallizzazione dell'inadempimento contestato. Di conseguenza, ha affermato che le eccezioni attinenti all'inesatto adempimento della prestazione contrattuale derivante dal suo rapporto con l'originario creditore cedente sono opponibili alla società cessionaria.
Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, sia quelle relative a fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass.n.23257/2021; Cass. 9761/2005; Cass. 4078/2005). Ne deriva che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni relative all'inesatto adempimento della prestazione che avrebbe potuto opporre al creditore cedente.
Nella fattispecie in esame, si osserva , tuttavia, che alla diligente allegazione da parte dell'opposto dei fatti costitutivi della propria pretesa, nulla ha utilmente provato il debitore ceduto in ordine all'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda relativamente all'an e al quantum del credito azionato dal cessionario.
A fronte della documentazione prodotta in giudizio dall'opposto ( il contratto di cessione di crediti del 31 maggio 2019; l'atto integrativo di cessione del 6 giugno 2019; il contratto tra IT ed
Istituto scolastico;
la fattura n. 102570 del 2019) non è stata fatta valere, da parte dell'Istituto ingiunto, alcuna prova idonea a dimostrare l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale o l'esistenza di altri fatti estintivi o modificativi della altrui pretesa.
Il documento prodotto in atti dall'Istituto scolastico a sostegno di quanto eccepito non riveste, infatti, alcuna efficacia probatoria ai fini dell'asserita inadempienza contrattuale ascritta alla società IT.
Nel contenuto del documento in questione non è dato rinvenire alcuna specifica contestazione in ordine a presunti inadempimenti della società cedente, limitandosi l' a una generica menzione Pt_1
di alcune date in cui il servizio sarebbe stato – a suo dire – sospeso.
Tale comunicazione, peraltro, non risulta munita di alcuna prova della regolare ricezione da parte della destinataria, né contiene elementi idonei a integrare una formale contestazione ex art. 1460 c.c.
Al contrario, la stessa conferma l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste da parte di IT, posto che la sospensione del servizio viene riferita unicamente a un limitato numero di giornate (nella fattispecie, cinque) e per cause estranee alla sfera di responsabilità della società, tra cui, in particolare, lo svolgimento delle Elezioni Europee.
Inoltre, dalla lettura della suddetta nota emerge chiaramente che l' si limita a richiedere una Pt_1 parziale riduzione dell'importo fatturato, quantificata in € 1.589,40, senza tuttavia contestare l'intera
7 prestazione né sollevare alcuna eccezione impeditiva, modificativa o estintiva del credito vantato da
IT.
E' opportuno rilevare che la fattura n. 102570 del 24 maggio 2019 ha ad oggetto i servizi di pulizia e ausiliariato effettivamente erogati da IT presso l'Istituto nel corso del mese di maggio 2019, per un valore complessivo pari ad € 8.066,69, da intendersi quale “valore unitario” ai sensi dell'art.
1.2 del contratto sottoscritto tra le parti (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione della . CP_1
Pertanto, anche a voler ritenere provata l'interruzione del servizio per le suddette giornate – circostanza, si ribadisce, non dimostrata – ciò non inciderebbe sulla debenza dell'importo fatturato, essendo stato pattuito- tra società cedente e debitore ceduto- il corrispettivo del servizio in via unitaria per il mese intero. Da ciò consegue che l'eccezione di inadempimento sollevata dall' , risulta Pt_1 priva di fondamento.
Alla luce del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'opponente, può quindi ritenersi dimostrata la pretesa creditoria azionata dall'opposta, sicchè s'impone il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con conseguente declaratoria di esecutorietà.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte opponente e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia, del valore della stessa come da domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55/14, e dell'effettiva attività processuale espletata, che non ha richiesto istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 9394/2021 (RG n. 26433/2021) emesso dal
Tribunale di Napoli il 21/12/2021,con conseguente declaratoria di esecutorietà;
2) condanna l' opponente, Parte_2 in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi Controparte_1
€ 3000,00 per compenso avvocato, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Napoli, 21.05.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Lucia Vietri
8
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE XII CIVILE
Il Giudice onorario, dott.ssa Lucia Vietri, premesso che con ordinanza del 22.03.2024 veniva disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per l'udienza del 14.04.2025; rilevato che nel termine assegnato le parti hanno depositato le note di udienza;
lette le note di udienza e le memorie conclusive depositate dalla parte opposta;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., decide la causa dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
TRIBUNALE DI NAPOLI XII SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Vietri Lucia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1823/2022 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Dirigente Scolastico pro tempore, avente sede in Napoli (NA), 80137, Piazza Carlo III n.
33, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata alla Via Diaz
n. 11; OPPONENTE
CONTRO
C.F. e P.IVA: in persona dell'Amministratore Unico e Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli n. 2, presso lo
1 studio dell'Avv. Cristiano Di Giosa, che la rappresenta e difende, giusta procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_2
in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, proponeva opposizione
[...] avverso il D.I. n. 9394/2021 (RG n. 26433/2021) emesso dal Tribunale di Napoli il 21/12/2021, con cui era stato ingiunto di pagare alla società ricorrente, la somma di € 8.066,69, Controparte_1 oltre interessi legali dalla domanda e le spese della procedura, in virtù della fattura n. 102570 del
24.05.2019, emessa da IT S.C.P.A. per servizi di pulizia prestati presso l'Istituto scolastico.
A sostegno dell'opposizione, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della , Controparte_1
quale cessionaria del credito della IT S.C.p.A, società cedente, in virtù di contratto quadro di cartolarizzazione del 30.05.2019. Rappresentava che in virtù dell'art. 106, comma 13, D.Lgs.
50/2016, poteva rifiutare la cessione del credito entro 45 giorni dalla notifica e che tale rifiuto era stato tempestivo e regolarmente notificato il 20.06.2019, rendendo la cessione inefficace nei suoi confronti. L'opponente deduceva, inoltre, che la cartolarizzazione non derogava al Codice degli appalti. L'art. 4, co.
4-bis, L. 130/1999 non escludeva il diritto della P.A. di rifiutare la cessione, ma solo le formalità ulteriori ex R.D. 2440/1923. Sollevava, infine, l' eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) della società IT S.C.P.A. L'Istituto contestava la corretta esecuzione dei servizi di pulizia da parte del creditore cedente, chiedendo la remissione della fattura azionata per mancata o parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale eccezione era opponibile al cessionario: l'art. 106 citato consentiva, infatti, alla P.A. di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, incluse quelle per inadempimento. Non era necessaria una formula sacramentale, era sufficiente che l'eccezione fosse desumibile dalle comunicazioni e difese (Cass. 1214/2017). Infine, rappresentava che con lettera del 04.07.2019, l' aveva illustrato le ragioni dell'inadempimento. Pt_1
Ma a tale nota non era seguito alcun riscontro da parte di IT o CP_1
Pertanto, chiedeva al Tribunale adito di accertare il difetto di legittimazione attiva della cessionaria per inopponibilità della cessione;
di accogliere l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Vinte le spese.
2) La società costituitasi con comparsa, impugnava tutto quanto ex adverso Controparte_1 dedotto ed eccepito. Sosteneva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di era CP_1 infondata in quanto l'art.
4-bis della Legge n. 130/1999, come modificata dal D.L. 145/2013 conv. in L. 9/2014, escludeva l'applicabilità di limitazioni pubblicistiche alle cessioni nell'ambito delle cartolarizzazioni. Giurisprudenza costante (Cons. Stato, n. 5562/2020) aveva infatti stabilito la prevalenza della disciplina della cartolarizzazione su quella degli appalti pubblici. La cessione,
2 inoltre, era stata validamente perfezionata con gli adempimenti richiesti dalla L. 130/1999
(pubblicazione in G.U. e comunicazione via PEC).
Riguardo, poi, alla eccezione di inadempimento da parte del cedente, evidenziava che mancava la prova della spedizione e della ricezione della nota del 4 luglio 2019.L'istituto scolastico, prima dell'istaurarsi del presente giudizio, non aveva mai inoltrato alcuna lettera di contestazione alla società cedente. La fattura contestata riguardava un corrispettivo unitario, non frazionabile per giorni. In ogni caso rappresentava riconoscimento del debito per almeno € 6.477,29 (importo non contestato). Pertanto, chiedeva al Giudice adito, in via preliminare, la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.; il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 9394/2021, con condanna dell'Istituto scolastico al pagamento dell' importo ingiunto (€ 8.066,69 oltre interessi e spese); in via subordinata, la condanna dell'Istituto al pagamento di quanto accertato in corso di causa, con vittoria di spese.
3) Radicatosi il contraddittorio, alla prima udienza del 23.05.2022 svoltasi in modalità telematica, il
Giudice, accertata la regolarità delle notifiche, rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 27.03.23 concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c. All'udienza 27.03.23, ritenuta la causa matura per la decisione , non ammetteva le istanze istruttorie delle parti e fissava l'udienza del 25.03.24 per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata in prosieguo al 14.04.25 per la discussione e decisione della causa , ex art 281 sexies cpc , con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nel procedimento monitorio, la società ha dedotto: Controparte_1
- di essere una società costituita ed operante ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130, avente quale oggetto sociale il compimento di una o più operazioni di cartolarizzazione di crediti. Nell'ambito della suddetta attività, in data 30 maggio 2019, ha stipulato con IT S.C.P.A. il contratto di cessione “revolving” (doc. 1), avente ad oggetto la cessione in blocco e pro soluto di una pluralità di crediti vantati dalla cedente nei confronti di varie Pubbliche Amministrazioni, tra cui l'Istituto scolastico con sede in alla Piazza Carlo III n. 33 ; Controparte_2 Pt_1
- che in data 6 giugno 2019, le società e IT S.C.P.A. hanno sottoscritto un Controparte_1 atto integrativo della suddetta cessione (doc. 2).
- che la società cedente, IT S.C.P.A., ha erogato fino al 30 giugno 2019 servizi di pulizia in favore dell'Istituto Scolastico (doc. 3 – contratto aggiuntivo). In particolare, relativamente ai servizi prestati nel mese di maggio 2019, IT S.C.P.A. ha emesso la fattura n. 102570 del 24 maggio
2019 per l'importo complessivo di € 8.066,69, con scadenza al 30 giugno 2019 (doc. 4), rimasta
3 tuttavia totalmente insoluta. Detta fattura risulta regolarmente annotata nel registro IVA vendite della cedente, tenuto in conformità alla normativa vigente, come da estratto autentico notarile prodotto
(doc. 5 – cfr. pag. 122/2019);
- che in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 130/1999, della suddetta cessione è stata data pubblicità mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda n. 69 del 13 giugno 2019
(doc. 6);
- che la ha comunicato, altresì, l'avvenuta cessione ai debitori ceduti, a mezzo Controparte_1
posta elettronica certificata (doc. 7);
- che nonostante l'intervenuta notifica della cessione e la successiva intimazione ad adempiere notificata dalla cessionaria (doc. 8), il debitore ceduto – Pt_1 Controparte_3
non ha provveduto al pagamento della somma indicata nella citata fattura;
- che, pertanto, in qualità di cessionaria dei crediti originariamente vantati da Controparte_1
IT S.C.P.A., risulta creditrice nei confronti dell' per l'importo di € 8.066,69, Parte_3 oltre agli interessi legali di mora , ex D. Lgs. 9 ottobre 2002.
2) Ciò posto nel presente giudizio, preliminarmente, va risolta l'eccezione sollevata dalla
[...]
che deduce il difetto di legittimazione Parte_1
attiva della Controparte_1
L'eccezione è infondata e va, pertanto, rigettata.
La società opposta ha provato per tabulas di essere titolare del diritto per il quale agisce e, quindi, la sua legittimazione attiva quale cessionaria del credito, avendo prodotto nella fase monitoria: il contratto di cessione di crediti del 31 maggio 2019; l'atto integrativo di cessione del 6 giugno 2019; il contratto tra IT ed;
la fattura n. 102570 del 2019; l' estratto autentico Parte_3 notarile Registri Iva vendite IT S.C.P.A.; la copia della G.U. Parte Seconda n. 69 del
13.06.2019; la comunicazione al debitore ceduto;
la diffida ad adempiere.
3) L'Istituto scolastico ritiene, poi, che la cessione dei crediti sia inefficace nei suoi confronti.
Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, l'opponente deduce di aver legittimamente esercitato il diritto di rifiutare la cessione del credito entro il termine di 45 giorni dalla relativa notificazione, precisando che, nel caso di specie, il rifiuto è stato tempestivamente manifestato il 20 giugno 2019 e regolarmente notificato alla società cessionaria.
L'istituto ha anche aggiunto che la cartolarizzazione del credito, disciplinata dall'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999, non esclude il potere della P.A. di rifiutare la cessione, ma esclude solo alcune formalità procedurali previste dal R.D. 2440/1923. Secondo l'opponente, il rifiuto previsto dall'art. 106 non è una mera formalità, bensì un potere sostanziale attribuito alla P.A. da una norma successiva e prevalente a quella che disciplina la cartolarizzazione. In virtù di un'interpretazione sistematica
4 della normativa, l'art. 106 consente alla P.A. di opporsi alla cessione del credito anche se questa è valida tra privati, superando così il precedente sistema normativo che richiedeva da parte della P.A. un'adesione preventiva alla cessione del credito. Secondo l'Istituto scolastico, non applicare tale articolo al caso concreto significherebbe ridurre indebitamente le tutele riconosciute alla P.A. la quale non potrebbe più sollevare eccezioni, come l'inadempimento dell'appaltatore, né svolgere i controlli previsti dalla normativa, ad esempio sul RC (art. 30, co. 6, D.Lgs. 50/2016).
Ciò posto, la questione va risolta analizzando il regime giuridico della cessione dei crediti e della cartolarizzazione.
Come è noto, l'art.106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), disciplina la cessione dei crediti derivante da contratti pubblici, stabilendo che tale cessione quando deriva da un contratto di appalto è efficace e opponibile alla stazione appaltante (amministrazione pubblica), qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della stessa cessione.
Nell'ipotesi in cui i crediti vantati nei confronti di una stazione appaltante in virtù di un appalto pubblico formano oggetto di un'operazione di cartolarizzazione, la regolamentazione della cartolarizzazione si distingue da quella ordinaria sulla cessione dei crediti, in quanto non occorre la notifica della cessione al debitore ceduto che viene sostituita dalla pubblicazione dell'operazione in
Gazzetta Ufficiale.
La disciplina della cartolarizzazione, contenuta nella L. n. 130/1990, è stata infatti modificata ed integrata con il D.L. n. 145/2013 convertito con L. n. 9/2014, il quale ha introdotto all'art. 4 della L.
130/1999 il comma 4-bis secondo cui alle cessioni di crediti effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione – anche derivanti da appalti pubblici, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici
– non si applicano gli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923.
In particolare, gli artt. 69 e 70 riguardano la contabilità generale dello Stato e dispongono, tra le altre cose, che la cessione dei crediti è efficace nei confronti della PA solo dopo la notificazione o accettazione nei suoi confronti.
La questione relativa alla disciplina dettata per la cartolarizzazione dei crediti e al suo rapporto con la normativa degli appalti pubblici è stato affrontato anche dal Consiglio di Stato che con sentenza n. 5562/2020 ha chiarito: “In tema di cartolarizzazione dei crediti verso la Pubblica
Amministrazione, la disciplina speciale dettata dall'art. 4, comma 4-bis, della L. 130/1999 prevale sulla normativa generale in materia di cessione dei crediti contenuta nell'art. 106, comma 13, del
d.lgs. 50/2016. La norma sulla cartolarizzazione, escludendo espressamente l'applicabilità degli artt.
69 e 70 del R.D. 2440/1923 e di ogni altra disposizione che richieda formalità diverse o ulteriori, impedisce alla P.A. debitrice di rifiutare la cessione del credito nell'ambito di operazioni di
5 cartolarizzazione, anche qualora tale facoltà sia prevista nei documenti di gara. Non è possibile un'interpretazione estensiva dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016 che includa le cartolarizzazioni nella disciplina delle ordinarie cessioni di credito, trattandosi di norma derogatoria da interpretarsi restrittivamente”.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 5562/2020 ha, dunque, stabilito alcuni principi.
Innanzitutto quando il credito ceduto è oggetto di un'operazione di cartolarizzazione regolata dalla legge 130/1999, la disciplina sulla cartolarizzazione è prevalente rispetto a quella degli appalti pubblici. In questo ambito non è necessaria l'autorizzazione del debitore ceduto (cioè la P.A.) per la cessione dei crediti. La cessione ha efficacia piena anche nei confronti della P.A., purché sia effettuata nell'ambito e secondo le regole previste dalla legge 130/1999. Il Consiglio di Stato ha, quindi, stabilito che l'amministrazione pubblica debitrice non può rifiutare il consenso alle cessioni di credito effettuate nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, e ciò perché, giova ripetere, le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non prevalgono sulla legge speciale della cartolarizzazione.
In conclusione, la cessione del credito effettuata nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione
(art. 1 e 4 Legge 130/1999) non richiede il consenso del debitore ceduto, nemmeno se la cessione riguarda un ente pubblico ed ha effetto nei confronti dei terzi e del debitore ceduto dalla data di pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, oppure dalla data in cui il debitore ne riceve notifica (art. 4, comma 1, L. 130/1999).
La normativa di cui si discute si applica anche alle Istituzioni scolastiche che fanno parte delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, e sono quindi a tutti gli effetti “stazioni appaltanti” nel senso previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
Pertanto, l'Istituto scolastico, opponente, in qualità di debitore ceduto, non può rifiutare la cessione del credito effettuata dalla IT S.C.P.A in favore della nell'ambito della Controparte_1
procedura di cartolarizzazione, sicchè tale cessione produce effetti di piena opponibilità nei suoi confronti.
4) L'Istituto scolastico eccepisce l'inadempimento contrattuale imputabile alla società IT, ritenendo, pertanto, legittimo il mancato pagamento della fattura azionata. A sostegno della suddetta contestazione ha prodotto in giudizio la comunicazione del 4 luglio 2019 (doc. 9), rubricata come
“Comunicazione di inadempimento”, con la quale ha formalmente contestato alla IT
l'inadempimento parziale e la mancata esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste. In tale comunicazione, l'opponente ha chiesto alla società cedente la remissione della fattura per cui è causa, evidenziando l'intenzione di procedere a una decurtazione proporzionale dell'importo in relazione ai giorni di servizio di pulizia non resi. L' ha, altresì, evidenziato che a detta comunicazione non Pt_1
è seguito alcun riscontro da parte della IT, né è stata fornita alcuna giustificazione o
6 controdeduzione alle censure sollevate, determinando così la cristallizzazione dell'inadempimento contestato. Di conseguenza, ha affermato che le eccezioni attinenti all'inesatto adempimento della prestazione contrattuale derivante dal suo rapporto con l'originario creditore cedente sono opponibili alla società cessionaria.
Ciò posto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, e le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio, sia quelle relative a fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass.n.23257/2021; Cass. 9761/2005; Cass. 4078/2005). Ne deriva che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni relative all'inesatto adempimento della prestazione che avrebbe potuto opporre al creditore cedente.
Nella fattispecie in esame, si osserva , tuttavia, che alla diligente allegazione da parte dell'opposto dei fatti costitutivi della propria pretesa, nulla ha utilmente provato il debitore ceduto in ordine all'inesistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda relativamente all'an e al quantum del credito azionato dal cessionario.
A fronte della documentazione prodotta in giudizio dall'opposto ( il contratto di cessione di crediti del 31 maggio 2019; l'atto integrativo di cessione del 6 giugno 2019; il contratto tra IT ed
Istituto scolastico;
la fattura n. 102570 del 2019) non è stata fatta valere, da parte dell'Istituto ingiunto, alcuna prova idonea a dimostrare l'inesatto adempimento dell'obbligazione contrattuale o l'esistenza di altri fatti estintivi o modificativi della altrui pretesa.
Il documento prodotto in atti dall'Istituto scolastico a sostegno di quanto eccepito non riveste, infatti, alcuna efficacia probatoria ai fini dell'asserita inadempienza contrattuale ascritta alla società IT.
Nel contenuto del documento in questione non è dato rinvenire alcuna specifica contestazione in ordine a presunti inadempimenti della società cedente, limitandosi l' a una generica menzione Pt_1
di alcune date in cui il servizio sarebbe stato – a suo dire – sospeso.
Tale comunicazione, peraltro, non risulta munita di alcuna prova della regolare ricezione da parte della destinataria, né contiene elementi idonei a integrare una formale contestazione ex art. 1460 c.c.
Al contrario, la stessa conferma l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste da parte di IT, posto che la sospensione del servizio viene riferita unicamente a un limitato numero di giornate (nella fattispecie, cinque) e per cause estranee alla sfera di responsabilità della società, tra cui, in particolare, lo svolgimento delle Elezioni Europee.
Inoltre, dalla lettura della suddetta nota emerge chiaramente che l' si limita a richiedere una Pt_1 parziale riduzione dell'importo fatturato, quantificata in € 1.589,40, senza tuttavia contestare l'intera
7 prestazione né sollevare alcuna eccezione impeditiva, modificativa o estintiva del credito vantato da
IT.
E' opportuno rilevare che la fattura n. 102570 del 24 maggio 2019 ha ad oggetto i servizi di pulizia e ausiliariato effettivamente erogati da IT presso l'Istituto nel corso del mese di maggio 2019, per un valore complessivo pari ad € 8.066,69, da intendersi quale “valore unitario” ai sensi dell'art.
1.2 del contratto sottoscritto tra le parti (cfr. all. 3 alla comparsa di costituzione della . CP_1
Pertanto, anche a voler ritenere provata l'interruzione del servizio per le suddette giornate – circostanza, si ribadisce, non dimostrata – ciò non inciderebbe sulla debenza dell'importo fatturato, essendo stato pattuito- tra società cedente e debitore ceduto- il corrispettivo del servizio in via unitaria per il mese intero. Da ciò consegue che l'eccezione di inadempimento sollevata dall' , risulta Pt_1 priva di fondamento.
Alla luce del mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'opponente, può quindi ritenersi dimostrata la pretesa creditoria azionata dall'opposta, sicchè s'impone il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo con conseguente declaratoria di esecutorietà.
Le spese di lite, il cui ammontare è stato calcolato sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
n.55/2014, così come riformato con il D.M. n. 147/2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022, seguono la soccombenza della parte opponente e vengono liquidate nella misura indicata in parte dispositiva, tenuto conto della complessità media della controversia, del valore della stessa come da domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 55/14, e dell'effettiva attività processuale espletata, che non ha richiesto istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. n. 9394/2021 (RG n. 26433/2021) emesso dal
Tribunale di Napoli il 21/12/2021,con conseguente declaratoria di esecutorietà;
2) condanna l' opponente, Parte_2 in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi Controparte_1
€ 3000,00 per compenso avvocato, oltre spese forfettarie pari al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Napoli, 21.05.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Lucia Vietri
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