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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 5843/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025 il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 25.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 31.10.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato proprie note di udienza .
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5843/2023 R.G. promossa da
C.F. ) con l'avv. MAZZONI BRUNO Parte_1 C.F._1 parte attrice contro
(C.F. ) con l'avv. RUPERTO CLAUDIA CP_1 P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio l' chiedendo Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in fatto, il diritto della ricorrente al
CP_ pagamento, a carico del Fondo di Garanzia dell'importo di € 11.330,32 a titolo di
TFR, pari alla differenza tra l'importo lordo ammesso al passivo del fallimento per €
21.068,10 e l'importo già liquidato dall'Istituto di € 9.737,78 con provvedimento del
25.5.2023;
CP_ 2) Per l'effetto condannare l' mediante il Fondo di Garanzia al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 11.330,32 a titolo di TFR non percepito dalla società
OR ZI RL, oggi fallita, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3) In subordine, qualora risultasse che la OR ZI RL, abbia effettuato il versamento
pagina 2 di 7 integrale del TFR spettante alla ricorrente al Fondo Tesoreria per l'importo accertato
CP_ nello stato passivo della procedura concorsuale, condannare l' attraverso il Fondo di
Tesoreria al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 11.330,32 a titolo di
TFR non percepito dalla società OR ZI RL, oggi fallita, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
4) In ulteriore subordine, qualora risultassero versamenti parziali da parte della OR
CP_ ZI RL, del TFR maturato dalla ricorrente al Fondo di Tesoreria, condannare l' attraverso il Fondo di Tesoreria, al pagamento delle quote di TFR accantonate presso il
CP_ predetto Fondo e per la differenza residua, condannare l' mediante il Fondo di
Garanzia, il tutto nel limite dell'importo ammesso al passivo del fallimento di € 11.330,32
a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione.
5) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda argomentando che rispetto all'importo di TFR ammesso al passivo del fallimento n. 304/2022 della ANTORA
SERVIZI SRL per l'importo di € 21.068,10 (doc. 6 ricorrente, stato passivo) aveva correttamente liquidato attraverso il Fondo di Garanzia la somma di € 9.737,78, in quanto la differenza di € 11.330,32 rivendicata in ricorso (€ 21.068,10 – 9.737,78 = € 11.330,32)
CP_ CP_ sarebbe stata liquidabile dall' attraverso il Fondo Tesoreria e non il Fondo di
Garanzia.
Sosteneva infatti che la somma di € 11.330,32 “è stata regolarmente versata al Fondo
Tesoreria” e che pertanto “le somme oggi richieste potrebbero essere liquidate dall'istituto ma solo previa dichiarazione d'incapienza del Curatore fallimentare che allo
stato non risulta né richiesta né acquisita”.
La causa, invitato più volte, ma senza esito, l' a depositare in giudizio l'estratto conto CP_1
presso il fondo di tesoreria riferibile alla ricorrente, è stata infine discussa all'udienza del pagina 3 di 7 26.11.2025.
***
Il ricorso va accolto perché sono condivisibili gli argomenti di parte ricorrente.
CP_ L' ha, di fatto, anche in questa sede dichiarato che l'importo di € 11.330,32 a titolo di
TFR, comunque dovuto alla lavoratrice, dovrebbe essere versato dal Fondo di Tesoreria e non dal Fondo di Garanzia, perché la società datrice di lavoro fallita (OR RL) avrebbe effettuato i versamenti TFR al predetto Fondo (di Tesoreria).
Tale fatto impeditivo del diritto riconosciuto alla lavoratrice ricorrente non è stato provato dall' convenuto (art. 2697 co. 2 c.c.), non essendo stato depositato l'estratto conto CP_2
della né a seguito dell'ordinanza di cui al verbale di udienza del 17.9.2024, né del Pt_1
verbale del 14.1.2025.
CP_ Il mancato pagamento delle quote destinate al Fondo di Tesoreria da parte di OR
RL risulta comunque confermato dalla stessa curatela, considerato che su richiesta della parte interessata (doc. 13 ricorrente), la curatela fallimentare evidenziava che “… i
dipendenti sono stati ceduti, unitamente al ramo di azienda, da Sodexo ad OR in data
24.10.2018 e non nell'anno 2017, anno nel quale la OR ZI RL, non aveva in carico alcun dipendente. Precisato quanto sopra, posso confermare che dal 24.10.2018, alcun
emolumento è stato versato ai lavoratori della società fallita OR ZI RL e che
l'importo ammesso al passivo è effettivamente quanto spetta alla lavoratrice”.
CP_ La mancanza di prova da parte dell' del versamento da parte della fallita OR delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, così come confermato dalla curatela, comporta che la
CP_ domanda della lavoratrice deve essere accolta, con condanna dell' al pagamento della somma di € 11.330,32, riconosciuta come spettante alla lavoratrice.
Invero, nella fattispecie sussistono tutti i requisiti di legge per l'intervento del Fondo di garanzia (in particolare il fallimento della OR ZI RL;
che il credito per TFR della pagina 4 di 7 ricorrente sia stato ammesso al passivo e che la lavoratrice abbia proposto domanda ad in sede amministrativa. CP_1
Non può ritenersi che l'assoggettamento, da parte del datore di lavoro, all'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria e il relativo accantonamento possano costituire
CP_
– di per sé, come parrebbe evidenziare l' – un elemento ostativo all'accoglimento della domanda previdenziale.
CP_ L' non ha dedotto né allegato o documentato, come detto, il versamento di somme da parte del datore di lavoro fallito al Fondo di Tesoreria.
L'omesso (o parziale) versamento della quota di TFR da parte del datore di lavoro determina comunque il sorgere in capo al lavoratore del diritto di ottenere la provvidenza da parte del Fondo di Garanzia, istituito appositamente per tutelarlo dallo stato di
CP_ insolvenza del datore di lavoro, e le eventuali inadempienze all'interno del rapporto tra e società datrice di lavoro in merito al mancato versamento di quote presso il Fondo di tesoreria gestito dall'ente previdenziale (se sussistente detto obbligo in capo al datore di lavoro) non possono riverberarsi sul lavoratore, a prescindere dunque dalle modalità di
CP_ regolazione interna all' dei rapporti tra i diversi fondi, e di disciplina amministrativa della proposizione delle domande in relazione alla compresenza di quote di TFR versate al fondo e di quote non versate ma comunque dovute al lavoratore dal datore di lavoro.
Deve ritenersi infatti che a prescindere dalla qualificazione retributiva o previdenziale delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, dall'esame complessivo della disciplina si desuma che nei rapporti con il lavoratore i due istituti non si sovrappongono, ma che ben possono operare congiuntamente, ognuno con riferimento ai propri presupposti, anche al fine di evitare il paradossale risultato per cui l'istituzione del Fondo di Tesoreria, al fine di garantire un pronto pagamento del TFR, non divenga, in caso di assoggettamento a procedura concorsuale del datore di lavoro, strumento per ridurre tale garanzia, impedendo l'operatività del diverso – ma avente scopo analogo di tutela – istituto del rimborso a carico pagina 5 di 7 del Fondo di Garanzia.
Appurato che (i) non è prova del versamento di contribuzione da parte datoriale al Fondo di Tesoreria, e (ii) il datore di lavoro fallito risulta pacificamente insolvente ed inadempiente rispetto all'obbligo di corrispondere il TFR al lavoratore, spetta al Fondo di
Garanzia garantire integralmente il TFR comunque maturato e accertato sulla base dei presupposti legali e nella misura accertata al passivo.
Considerato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “L'intervento del
Fondo di Garanzia istituito presso l' per la corresponsione del t.f.r., nei casi di CP_1
insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo "pro quota", per il medesimo debito, prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale,
salvo una breve dilazione temporale (quindici giorni) dal deposito dello stato passivo ovvero dalla sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito
(beneficio d'ordine, beneficio di escussione) che suffraghi la natura sussidiaria della
copertura dovuta dal Fondo. (Nella specie, è stato escluso che la domanda all di CP_1
corresponsione del t.f.r. fosse condizionata dal previo esperimento da parte del lavoratore, insinuatosi al passivo del fallimento del datore di lavoro per l'intero credito, delle azioni
esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela, rimanendo coobbligata "pro quota" ai sensi dell'art. 2112 c.c.)” (Cass. Sez. L., 17/10/2018, n. 26021), e ribadito pertanto che tanto la L. 297/1982 quanto il d.lgs. 82/1990 tutelano in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro, l' , va CP_1
condannato a pagare alla ricorrente l'importo di € 11.330,32 a titolo di TFR pari alla differenza tra l'importo lordo ammesso al passivo del fallimento per € 21.068,10 e l'importo già liquidato di € 9.737,78 con provvedimento del 25.5.2023, da corrispondersi pagina 6 di 7 integralmente a carico del Fondo di Garanzia, ovvero, nei rapporti interni dell'Istituto, a carico del Fondo di Tesoreria.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo in accoglimento del ricorso:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, a carico del
CP_ Fondo di Garanzia dell'importo di € 11.330,32 a titolo di TFR;
CP_ 2) Per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €
11.330,32 a titolo di TFR non percepito dalla società OR ZI RL, oggi fallita, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) condanna l' a rifondere alla ricorrente, e per lei al procuratore costituito CP_1
dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex artt. 127ter co. 5 e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 7 di 7
SEZIONE II CIVILE - Controversie del lavoro
n. 5843/2023 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 26 novembre 2025 il Giudice applicato, dott. Pier Francesco Bazzega, dà atto:
- che con provvedimento del 25.10.2025 è stato disposto che l'udienza odierna si svolgesse nelle forme dell'art. 127 cpc, senza contestazioni delle parti;
- che parte ricorrente ha depositato proprie note di udienza in data 31.10.2025, il cui contenuto è qui richiamato;
- che parte resistente non ha depositato proprie note di udienza .
Il Giudice, preso atto del contenuto delle note di udienza, decide la causa con sentenza a norma degli artt. 429 e 127ter cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 5843/2023 R.G. promossa da
C.F. ) con l'avv. MAZZONI BRUNO Parte_1 C.F._1 parte attrice contro
(C.F. ) con l'avv. RUPERTO CLAUDIA CP_1 P.IVA_1 parte convenuta
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 26.11.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 c.p.c. ha convenuto in giudizio l' chiedendo Parte_1 CP_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in fatto, il diritto della ricorrente al
CP_ pagamento, a carico del Fondo di Garanzia dell'importo di € 11.330,32 a titolo di
TFR, pari alla differenza tra l'importo lordo ammesso al passivo del fallimento per €
21.068,10 e l'importo già liquidato dall'Istituto di € 9.737,78 con provvedimento del
25.5.2023;
CP_ 2) Per l'effetto condannare l' mediante il Fondo di Garanzia al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 11.330,32 a titolo di TFR non percepito dalla società
OR ZI RL, oggi fallita, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
3) In subordine, qualora risultasse che la OR ZI RL, abbia effettuato il versamento
pagina 2 di 7 integrale del TFR spettante alla ricorrente al Fondo Tesoreria per l'importo accertato
CP_ nello stato passivo della procedura concorsuale, condannare l' attraverso il Fondo di
Tesoreria al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 11.330,32 a titolo di
TFR non percepito dalla società OR ZI RL, oggi fallita, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
4) In ulteriore subordine, qualora risultassero versamenti parziali da parte della OR
CP_ ZI RL, del TFR maturato dalla ricorrente al Fondo di Tesoreria, condannare l' attraverso il Fondo di Tesoreria, al pagamento delle quote di TFR accantonate presso il
CP_ predetto Fondo e per la differenza residua, condannare l' mediante il Fondo di
Garanzia, il tutto nel limite dell'importo ammesso al passivo del fallimento di € 11.330,32
a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione.
5) Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda argomentando che rispetto all'importo di TFR ammesso al passivo del fallimento n. 304/2022 della ANTORA
SERVIZI SRL per l'importo di € 21.068,10 (doc. 6 ricorrente, stato passivo) aveva correttamente liquidato attraverso il Fondo di Garanzia la somma di € 9.737,78, in quanto la differenza di € 11.330,32 rivendicata in ricorso (€ 21.068,10 – 9.737,78 = € 11.330,32)
CP_ CP_ sarebbe stata liquidabile dall' attraverso il Fondo Tesoreria e non il Fondo di
Garanzia.
Sosteneva infatti che la somma di € 11.330,32 “è stata regolarmente versata al Fondo
Tesoreria” e che pertanto “le somme oggi richieste potrebbero essere liquidate dall'istituto ma solo previa dichiarazione d'incapienza del Curatore fallimentare che allo
stato non risulta né richiesta né acquisita”.
La causa, invitato più volte, ma senza esito, l' a depositare in giudizio l'estratto conto CP_1
presso il fondo di tesoreria riferibile alla ricorrente, è stata infine discussa all'udienza del pagina 3 di 7 26.11.2025.
***
Il ricorso va accolto perché sono condivisibili gli argomenti di parte ricorrente.
CP_ L' ha, di fatto, anche in questa sede dichiarato che l'importo di € 11.330,32 a titolo di
TFR, comunque dovuto alla lavoratrice, dovrebbe essere versato dal Fondo di Tesoreria e non dal Fondo di Garanzia, perché la società datrice di lavoro fallita (OR RL) avrebbe effettuato i versamenti TFR al predetto Fondo (di Tesoreria).
Tale fatto impeditivo del diritto riconosciuto alla lavoratrice ricorrente non è stato provato dall' convenuto (art. 2697 co. 2 c.c.), non essendo stato depositato l'estratto conto CP_2
della né a seguito dell'ordinanza di cui al verbale di udienza del 17.9.2024, né del Pt_1
verbale del 14.1.2025.
CP_ Il mancato pagamento delle quote destinate al Fondo di Tesoreria da parte di OR
RL risulta comunque confermato dalla stessa curatela, considerato che su richiesta della parte interessata (doc. 13 ricorrente), la curatela fallimentare evidenziava che “… i
dipendenti sono stati ceduti, unitamente al ramo di azienda, da Sodexo ad OR in data
24.10.2018 e non nell'anno 2017, anno nel quale la OR ZI RL, non aveva in carico alcun dipendente. Precisato quanto sopra, posso confermare che dal 24.10.2018, alcun
emolumento è stato versato ai lavoratori della società fallita OR ZI RL e che
l'importo ammesso al passivo è effettivamente quanto spetta alla lavoratrice”.
CP_ La mancanza di prova da parte dell' del versamento da parte della fallita OR delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, così come confermato dalla curatela, comporta che la
CP_ domanda della lavoratrice deve essere accolta, con condanna dell' al pagamento della somma di € 11.330,32, riconosciuta come spettante alla lavoratrice.
Invero, nella fattispecie sussistono tutti i requisiti di legge per l'intervento del Fondo di garanzia (in particolare il fallimento della OR ZI RL;
che il credito per TFR della pagina 4 di 7 ricorrente sia stato ammesso al passivo e che la lavoratrice abbia proposto domanda ad in sede amministrativa. CP_1
Non può ritenersi che l'assoggettamento, da parte del datore di lavoro, all'obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria e il relativo accantonamento possano costituire
CP_
– di per sé, come parrebbe evidenziare l' – un elemento ostativo all'accoglimento della domanda previdenziale.
CP_ L' non ha dedotto né allegato o documentato, come detto, il versamento di somme da parte del datore di lavoro fallito al Fondo di Tesoreria.
L'omesso (o parziale) versamento della quota di TFR da parte del datore di lavoro determina comunque il sorgere in capo al lavoratore del diritto di ottenere la provvidenza da parte del Fondo di Garanzia, istituito appositamente per tutelarlo dallo stato di
CP_ insolvenza del datore di lavoro, e le eventuali inadempienze all'interno del rapporto tra e società datrice di lavoro in merito al mancato versamento di quote presso il Fondo di tesoreria gestito dall'ente previdenziale (se sussistente detto obbligo in capo al datore di lavoro) non possono riverberarsi sul lavoratore, a prescindere dunque dalle modalità di
CP_ regolazione interna all' dei rapporti tra i diversi fondi, e di disciplina amministrativa della proposizione delle domande in relazione alla compresenza di quote di TFR versate al fondo e di quote non versate ma comunque dovute al lavoratore dal datore di lavoro.
Deve ritenersi infatti che a prescindere dalla qualificazione retributiva o previdenziale delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, dall'esame complessivo della disciplina si desuma che nei rapporti con il lavoratore i due istituti non si sovrappongono, ma che ben possono operare congiuntamente, ognuno con riferimento ai propri presupposti, anche al fine di evitare il paradossale risultato per cui l'istituzione del Fondo di Tesoreria, al fine di garantire un pronto pagamento del TFR, non divenga, in caso di assoggettamento a procedura concorsuale del datore di lavoro, strumento per ridurre tale garanzia, impedendo l'operatività del diverso – ma avente scopo analogo di tutela – istituto del rimborso a carico pagina 5 di 7 del Fondo di Garanzia.
Appurato che (i) non è prova del versamento di contribuzione da parte datoriale al Fondo di Tesoreria, e (ii) il datore di lavoro fallito risulta pacificamente insolvente ed inadempiente rispetto all'obbligo di corrispondere il TFR al lavoratore, spetta al Fondo di
Garanzia garantire integralmente il TFR comunque maturato e accertato sulla base dei presupposti legali e nella misura accertata al passivo.
Considerato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “L'intervento del
Fondo di Garanzia istituito presso l' per la corresponsione del t.f.r., nei casi di CP_1
insolvenza del datore di lavoro fallito, non è subordinato alla previa escussione degli eventuali obbligati solidali che siano tenuti, anche solo "pro quota", per il medesimo debito, prevedendo la l. n. 297 del 1982 l'accesso diretto alla prestazione previdenziale,
salvo una breve dilazione temporale (quindici giorni) dal deposito dello stato passivo ovvero dalla sentenza che decide l'opposizione ad esso, e nessun ulteriore requisito
(beneficio d'ordine, beneficio di escussione) che suffraghi la natura sussidiaria della
copertura dovuta dal Fondo. (Nella specie, è stato escluso che la domanda all di CP_1
corresponsione del t.f.r. fosse condizionata dal previo esperimento da parte del lavoratore, insinuatosi al passivo del fallimento del datore di lavoro per l'intero credito, delle azioni
esecutive nei confronti della società affittuaria d'azienda alla quale era stato trasferito durante il rapporto e che lo aveva retrocesso alla curatela, rimanendo coobbligata "pro quota" ai sensi dell'art. 2112 c.c.)” (Cass. Sez. L., 17/10/2018, n. 26021), e ribadito pertanto che tanto la L. 297/1982 quanto il d.lgs. 82/1990 tutelano in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro, l' , va CP_1
condannato a pagare alla ricorrente l'importo di € 11.330,32 a titolo di TFR pari alla differenza tra l'importo lordo ammesso al passivo del fallimento per € 21.068,10 e l'importo già liquidato di € 9.737,78 con provvedimento del 25.5.2023, da corrispondersi pagina 6 di 7 integralmente a carico del Fondo di Garanzia, ovvero, nei rapporti interni dell'Istituto, a carico del Fondo di Tesoreria.
Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo in accoglimento del ricorso:
1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, a carico del
CP_ Fondo di Garanzia dell'importo di € 11.330,32 a titolo di TFR;
CP_ 2) Per l'effetto condanna l' al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di €
11.330,32 a titolo di TFR non percepito dalla società OR ZI RL, oggi fallita, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) condanna l' a rifondere alla ricorrente, e per lei al procuratore costituito CP_1
dichiaratosi antistatario, le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa ex artt. 127ter co. 5 e 429 cpc.
Velletri, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 7 di 7