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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 12126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12126 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 25.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°41124/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Francesco D'Ovidio n.71, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Brinati che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 con sede in Parma, Via La Spezia 138/a - codice fiscale , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
E CONTRO
, con sede in Parma, via S. Sonnino n. 33/a, partita Controparte_2
IVA , in persona del Vicepresidente signor rappresentata e P.IVA_2 Controparte_3 difesa in forza di procura allegata alla comparsa dall'Avv. Antonio De Luca del Foro di
Parma, domiciliata ex lege presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Viale Giulio Cesare
n.54; - RESISTENTE -
E CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3
Sig. , con sede legale in Roma, Via di Vermicino n.186; Controparte_5
- CONVENUTA CONTUMACE – E CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Controparte_6 CP_7
residente in [...], 00195 ovvero in Santa Marinella, Via
[...]
Abbruzzi 1, 00058, domiciliato per la carica presso la sede legale di Roma, della Giuliana
66; - CONVENUTA CONTUMACE -
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, Sig. , con sede legale in Roma, Via di Vermicino n.186; Controparte_5
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE –
Oggetto: retribuzioni, competenze fine rapporto e TFR;
responsabilità solidale del committente/subappaltante ex artt. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. 276/2003.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato per Green Service scarl dall'1.9.2022 al 30.9.2022, a favore di Controparte_4 dall'1.10.2023 al 14.4.2024, data in cui era stata licenziata per essere poi immediatamente riassunta dal 15.4.2024 dalla subappaltante/subentrante nell'appalto COLSER Società
Cooperativa, quale addetta alle pulizie stabilmente applicata presso le sedi/filiali della committente ED LE PA (agenzie di Roma, Via Tuscolana ovvero Piazza Tribuni ovvero Piazza dei Consoli), con la qualifica di operaia II livello addetta alle pulizie CCNL
Imprese esercenti servizi di pulizia e Servizi integrati/Multiservizi, lamentava di aver percepito compensi inferiori rispetto a quelli effettivamente spettanti ai sensi del CCNL e del CITL. In particolare, sosteneva di essere creditrice della somma di €1.107,37 e dedotto in merito alla responsabilità solidale dell'appaltante e della committente, concludeva chiedendo, accertato quanto sopra: “condannare , la Controparte_9 [...]
la , in solido ovvero pro – CP_4 Controparte_10 quota, ai sensi dell'art. 1676 Cod. Civ. e/o dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003: - per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della Green Service Scalr, prestato in favore della committente, , presso i locali della capogruppo ED Controparte_1 Controparte_1
LE PA, della somma di euro 2030,23 di cui € 278,03 a titolo di 14 mensilità, €92,98 a titolo di 13 mensilità, €. 392,81 a titolo di ferie maturate e non godute e ROL, €. 435,16 a titolo di TFR, o di quelle diverse somme ritenute di giustizia;
- per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della prestato in favore della committente, CP_4 [...]
, presso i locali della capogruppo ED LE PA, dell'ulteriore Controparte_1 somma di euro 1663,57 di cui € 1258,84 a titolo di differenze retributive, €. 153,75 a titolo di ferie e ROL, €. 217,07 a titolo di 14 mensilità, €. 187,66 a titolo di TFR, o di quelle diverse somme ritenute di giustizia;
” oltre accessori e vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la sola precisando che: in qualità CP_10 di componente di un Raggruppamento Temporanee di Imprese insieme a Coop service Scrl
e a a far tempo dal 01/06/2018 si era aggiudicata l'appalto per la gestione dei CP_11 servizi di pulizie ambientali, derattizzazione, disinfestazione, gestione del verde e raccolta macero da svolgere in favore di e presso gli stabili della stessa dislocati su CP_12 tutto il territorio nazionale;
con scrittura privata del 31/08/2022 aveva affidato in subappalto a i servizi di pulizia ambiente affidati da Controparte_8 CP_12 che la ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze, prima di e poi Controparte_6 di che la avevano adibita allo svolgimento dei servizi subappaltati da Controparte_4
; in data 14/04/2024 il contratto di subappalto tra e CP_2 CP_2 Controparte_8 si era risolto e la ricorrente era stata assunta alle dipendenze dirette di .
[...] CP_2
Deduceva quindi che, pur non essendo in grado di sapere se effettivamente la ricorrente fosse creditrice degli importi di cui chiedeva il pagamento, certamente aveva diritto ad CP_2 essere manlevata, da a cui aveva affidato in subappalto Controparte_8
i servizi, sia dalle società da questa designate per la loro esecuzione. Concludeva quindi chiedendo: “1) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di Controparte_8
con sede in Roma (RM) via di Vermicino 186, e fissare una nuova udienza per
[...] la chiamata in causa e la costituzione del terzo;
2) nel merito, rimettendosi a giustizia per quanto riguarda le domande proposte dalla ricorrente, condannare di Controparte_8
e, in via riconvenzionale, e per quanto di
[...] Controparte_6 Controparte_4 rispettiva competenza ed entrambe in via solidale con a Controparte_8 tenere manlevata ed indenne da ogni esborso che la stessa fosse condannata ad CP_2 effettuare in favore della ricorrente;
3) in ogni caso condannare la terza chiamata e/o
[...]
e/o la ricorrente, in via solidale o alternativa tra loro, alla refusione delle spese CP_4 di lite.”
Preso atto della rinuncia alla domanda avanzata dalla ricorrente nei confronti di
[...]
dichiarata improcedibile la domanda di manleva avanzata da nei CP_6 CP_2 confronti della medesima poiché in liquidazione giudiziale dal Controparte_6
12.9.2024, considerato che l'azione volta a far valere la responsabilità solidale ex art.29
D.Lgs.276/2003 e 1676 c.c. non prevede litisconsorzio necessario, disposto rinvio della prima udienza onde consentire alla convenuta chiamata di terzo e tenuto conto della spiegata riconvenzionale, dichiarata all'esito la contumacia di , Controparte_1
e istruita la causa in via documentale, la Controparte_13 Controparte_4 stessa era decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Che la ricorrente abbia lavorato dall'1.9.2022 al 14.4.2024, presso l'appalto delle pulizie che vede committente l'istituto bancario , Controparte_1 appaltatrice subappaltatrice e da ultimo, CP_10 Controparte_13 con ulteriore delega del a sue partecipante, a favore delle datrici di lavoro dirette CP_8
Green Service scarl sino al 30.9.2023 e successivamente è comprovato agli Controparte_4 atti dai contratti di lavoro firmati dalla ricorrente, dalle buste paga, dalla lettera di licenziamento e dai contratti di appalto e subappalto, oltre che confermato dal tenore della comparsa di . CP_2
2. In merito ai vantati crediti, rileva il Tribunale che le buste paga riferite al periodo di lavoro dall'1.9.2022 al 30.9.2023 alle dipendenze di Green Service scarl sono state tutte allegate sino al termine del rapporto. Ebbene, dall'ultima busta paga emerge come la ricorrente al venir meno del rapporto vantasse ancora 37.56 ore di ferie residue, 11,57 ROL
e 9,23 ore di festività soppresse. Tali voci avrebbero potuto essere oggetto di pretesa nei confronti della sola datrice di lavoro Green Service, nei cui confronti la domanda è stata rinunziata, e non nei confronti delle restanti convenute poiché, come chiarito dal giudice di legittimità, la locuzione "trattamenti retributivi", di cui all'articolo 29, comma 2, D.Lgs.
276/2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa nel senso che il committente e gli appaltatori non datori di lavoro devono considerarsi tenuti a corrispondere soltanto gli emolumenti di natura strettamente e certamente retributiva, tra cui non possono essere comprese le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e permessi poiché connotate da una natura mista ovvero, da un lato di carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (quale il riposo, il recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), e dall'altro di carattere retributivo per la sua connessione al rapporto contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato in quanto destinato al godimento delle ferie (da ultimo Cass. 21 gennaio 2025, n.1450 conforme a n. 23303/2019 e n. 10354/2016).
Nulla quindi di quanto oggetto di pretesa per le indicate indennità può essere oggetto di condanna in questa sede.
3. Appaiono, sempre in riferimento al periodo di lavoro svolto a favore della Green
Service scarl, viceversa senz'altro dovute le differenze sulle mensilità ordinarie ed aggiuntive così come l'intero TFR, per un totale di €1.637,42 apparendo i conteggi correttamente elaborati tenuto conto dei minimi retributivi del livello II riconosciuto di cui al CCNL applicato (vedi lettere di assunzione che espressamente richiamano il CCNL di categoria e individuano il livello professionale riconosciuto) ed essendo onere di controparte, rimasto insoddisfatto, provare di aver versato somme maggiori di quelle ammesse come percepite dalla ricorrente.
4. Con riguardo al periodo lavorato in favore di dall'1.10.2023 al Controparte_4
14.4.2024, parimenti presenti tutte le buste paga agli atti malgrado in sede di conteggi si affermi che sarebbe mancante l'ultimo prospetto di aprile 2024, occorre rilevare come dall'ultima busta paga emessa a maggio 2024 vengano attestate come residui 6 gg. di ferie,
1,66 ore di permessi ROL non goduti e 2,32 ore di ex festività non godute. Atteso che in sede di conteggi vengono quantificati come non goduti complessivamente il minor numero di riposi pari a sole 18,98 ore, avendo la ricorrente dedotto di non aver visto tali ore retribuite e non avendo le convenute provato il contrario, quanto domandato a tale titolo dev'essere senz'altro oggetto di condanna seppur, per quanto sopra precisato, nei soli confronti della indicata Controparte_4
5. Parimenti appaiono senz'altro dovute le differenze sulle mensilità ordinarie ed aggiuntive così come l'intero TFR maturato nel periodo di lavoro svolto in favore di
[...] apparendo i conteggi correttamente elaborati tenuto conto dei minimi retributivi CP_4 del livello II riconosciuto di cui al CCNL applicato (vedi lettere di assunzione che espressamente richiamano il CCNL di categoria e individuano il livello professionale riconosciuto) ed essendo onere di controparte, rimasto insoddisfatto, provare di aver versato somme maggiori di quelle ammesse come percepite dalla ricorrente.
6. e Controparte_1 Controparte_2 [...] sono quindi condannate in solido al versamento in favore della ricorrente di CP_4 complessi di € in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al versamento Controparte_4 in favore della ricorrente di € 2.930,17, di cui €1.637,42 in relazione al periodo 1.9.2022 –
30.9.2023 (totale oggetto di domanda detratte le indicate 3 voci indennitarie) ed € 1.292,75 in riferimento al periodo 1.10.2023 – 14.4.2024 (totale oggetto di domanda detratte le indicate 3 voci indennitarie). La sola è inoltre condannata al versamento di Controparte_4
€153,75 a titolo di indennità ferie, ROL e ex Festività non godute.
Su tali somma, annualmente rivalutate, sono dovuti gli interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo. Ne consegue altresì per legge la debenza a carico delle medesime convenute dei contributi omessi sulle differenze retributive per come sopra quantificate.
7. Ed infatti, del debito retributivo rispondono in solido le indicate convenute ex art.29 cit. trattandosi di retribuzioni in senso stretto. Né tale catena di solidarietà può ritenersi interrotta dalla circostanza che la prima subappaltante sia un . La Corte di CP_8
Cassazione con sentenza n.6208 del 07/03/2008 ha al riguardo chiarito ( sia pure in materia di appalto di lavori pubblici) che l'art. 141, comma quarto, prima parte, D.P.R. n. 554 del
1999, nel prevedere che l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria - costituita da imprese artigianali individuali - alle singole imprese consorziate non costituisce subappalto, ha inteso solo escludere, in considerazione della peculiarità dei soggetti aggiudicatari, che a tale affidamento fossero applicabili le disposizioni in materia di subappalto;
ma non anche fornire una qualificazione giuridica di detto negozio, che resta qualificabile in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto.
Conseguentemente in quest'ultimo caso è stata applicata la tutela prevista dall'art.1676 cod. civ. a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto - tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza - di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto. Gli stessi argomenti desumibile dalla citata pronuncia consentono quindi nell'ambito degli appalti privati di ritenere che l'affidamento del contratto da un ad una consorziata CP_8 costituisca un vero e proprio subappalto con applicazione a tutti i soggetti coinvolti
(committente, , consorziata) della garanzia della solidarietà prevista dall'art. 29 CP_8
d.lgs. 276/03. Alla medesima soluzione, peraltro, è dato pervenire anche per altra via, e cioè anche qualora si ritenga che tra che si aggiudichi l'appalto e consorziata che CP_8 esegua i lavori non corra subappalto giacchè il contratto d'appalto - ancorchè stipulato dal
- vincola direttamente la consorziata. In questo senso, invero, la giurisprudenza CP_8 di legittimità ha affermato che la presenza di una società (consortile o meno) costituita nelle forme di una società di capitali non esclude necessariamente la riferibilità alle singole società socie delle attività poste in essere per il suo tramite. Invero le inequivoche espressioni usate dal legislatore ("la società subentra ... nell'esecuzione ... del contratto", "senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto") stanno ad indicare che tale,
"subentro" non determina alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con il committente. La società, pertanto, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese. Da ciò discende che nel conto economico della società consortile dovranno essere rilevati: - tra i costi, le spese sostenute per l'esecuzione unitaria dei lavori;
- tra i ricavi, i contributi versati "pro quota" dalle società socie a copertura di tali spese. I corrispettivi dovuti dal committente figureranno, invece, tra i "ricavi" delle singole società socie, sulle quali (invece che sulla società subentrante) verrà quindi a ricadere l'alea del contratto. (Cass. n.13582/2001).
8. Ha chiesto la difesa di di essere manlevata dalle subappaltanti e, a tal fine, CP_2 ha avanzando domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta i e Controparte_4 di Green Service scarl, c.d. riconvenzionale trasversale, e chiamando in causa
[...]
Dichiarata a verbale improcedibile la domanda riconvenzionale Controparte_13 avanzata nei confronti della convenuta Green Service scarl poiché in liquidazione giudiziale, con riferimento alle restanti legittimate passive, dal punto di vista processuale appare utile ricordare come con ordinanza n. 9441 del 23 marzo 2022, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione sia intervenuta in tema di domanda riconvenzionale richiamandosi a costante giurisprudenza di legittimità secondo cui deve qualificarsi "domanda riconvenzionale": (a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore; (b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante o di altri convenuti, che già siano parti del processo. In tutte queste ipotesi la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione che il soggetto passivo è già parte del giudizio (Cass. civ., sez. III, 15 giugno 1991,
n. 6800; Cass. civ., sez. III, 27 settembre 1999, n. 10695; Cass. civ., sez. III, 12 novembre
1999, n. 12558; Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2001, n. 9210; Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2017,
n. 6846). La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze 12558/99 e 6846/17, citt.), e ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace. Non è, invece, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda (Cass. civ., sez. III, 29 aprile 1980, n. 2848).
Nel merito della domanda svolta nei confronti della società convenuta e della terza chiamata, ricorda l'Ufficio come il committente o primo appaltatore che, in ragione della solidarietà, ha corrisposto ai lavoratori della subappaltante i trattamenti retributivi o contributivi dovuti, può agire per il recupero in via di regresso nei confronti dei coobbligati subappaltatori, secondo le regole generali dettate dal codice civile, mentre non potrà più invocare il beneficio di preventiva escussione, come era viceversa previsto fino al 2017 disponendo ad oggi l'art.29 cit. che egli “può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Ne consegue che, qualora adempia per intero all'obbligazione qui oggetto di CP_2 accertamento e condanna che la vede debitrice solidale, potrà esercitare diritto di regresso nei confronti delle subappaltanti e per Controparte_4 Controparte_13 come richiesto rispettivamente con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo.
9. Le spese di lite tra ricorrente e convenute sono compensate per 1/4 e per la restante parte poste a carico delle co-obbligate in solido. riguardo alla disciplina delle spese CP_2 ha chiesto di “condannare la terza chiamata e/o e/o la ricorrente, in via Controparte_4 solidale o alternativa tra loro, alla refusione delle spese di lite”. Con riferimento alla società ed al , rileva il Tribunale che l'accertamento del diritto di rivalsa di CP_8 CP_2 dichiarato in questa sede si riferisce anche alla refusione delle spese legali alla ricorrente qualora venissero sostenute per intero dalla co-obbligata , la quale rimane CP_2 comunque, pro quota, a sua volta debitrice della lavoratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna in solido COLSER società cooperativa Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al versamento in favore Controparte_4 della ricorrente di € 2.930,17, oltre accessori;
condanna in persona del legale rappresentante, al versamento in favore Controparte_4 della ricorrente di €153,75, oltre accessori;
rigetta nel resto il ricorso;
accerta il diritto di regresso di COLSER società cooperativa nei confronti di Controparte_4
e in riferimento a quanto avesse a versare in ragione della Controparte_13 presente sentenza;
compensa i compensi di lite per 1/4 e condanna in solido Controparte_1
COLSER società cooperativa e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_4 rappresentanti, al versamento in favore di parte ricorrente della restante parte liquidata in complessivi €1.730,00, da distrarsi.
Roma, il 25.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 25.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°41124/2024 R.G. vertente
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Roma, Via Francesco D'Ovidio n.71, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Brinati che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 con sede in Parma, Via La Spezia 138/a - codice fiscale , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
- CONVENUTA CONTUMACE -
E CONTRO
, con sede in Parma, via S. Sonnino n. 33/a, partita Controparte_2
IVA , in persona del Vicepresidente signor rappresentata e P.IVA_2 Controparte_3 difesa in forza di procura allegata alla comparsa dall'Avv. Antonio De Luca del Foro di
Parma, domiciliata ex lege presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Viale Giulio Cesare
n.54; - RESISTENTE -
E CONTRO
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3
Sig. , con sede legale in Roma, Via di Vermicino n.186; Controparte_5
- CONVENUTA CONTUMACE – E CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Controparte_6 CP_7
residente in [...], 00195 ovvero in Santa Marinella, Via
[...]
Abbruzzi 1, 00058, domiciliato per la carica presso la sede legale di Roma, della Giuliana
66; - CONVENUTA CONTUMACE -
E NEI CONFRONTI DI in persona del legale rappresentante pro Controparte_8 tempore, Sig. , con sede legale in Roma, Via di Vermicino n.186; Controparte_5
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE –
Oggetto: retribuzioni, competenze fine rapporto e TFR;
responsabilità solidale del committente/subappaltante ex artt. 1676 c.c. e 29 D.Lgs. 276/2003.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato per Green Service scarl dall'1.9.2022 al 30.9.2022, a favore di Controparte_4 dall'1.10.2023 al 14.4.2024, data in cui era stata licenziata per essere poi immediatamente riassunta dal 15.4.2024 dalla subappaltante/subentrante nell'appalto COLSER Società
Cooperativa, quale addetta alle pulizie stabilmente applicata presso le sedi/filiali della committente ED LE PA (agenzie di Roma, Via Tuscolana ovvero Piazza Tribuni ovvero Piazza dei Consoli), con la qualifica di operaia II livello addetta alle pulizie CCNL
Imprese esercenti servizi di pulizia e Servizi integrati/Multiservizi, lamentava di aver percepito compensi inferiori rispetto a quelli effettivamente spettanti ai sensi del CCNL e del CITL. In particolare, sosteneva di essere creditrice della somma di €1.107,37 e dedotto in merito alla responsabilità solidale dell'appaltante e della committente, concludeva chiedendo, accertato quanto sopra: “condannare , la Controparte_9 [...]
la , in solido ovvero pro – CP_4 Controparte_10 quota, ai sensi dell'art. 1676 Cod. Civ. e/o dell'art. 29 del D. Lgs. 276/2003: - per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della Green Service Scalr, prestato in favore della committente, , presso i locali della capogruppo ED Controparte_1 Controparte_1
LE PA, della somma di euro 2030,23 di cui € 278,03 a titolo di 14 mensilità, €92,98 a titolo di 13 mensilità, €. 392,81 a titolo di ferie maturate e non godute e ROL, €. 435,16 a titolo di TFR, o di quelle diverse somme ritenute di giustizia;
- per il periodo di lavoro svolto alle dipendenze della prestato in favore della committente, CP_4 [...]
, presso i locali della capogruppo ED LE PA, dell'ulteriore Controparte_1 somma di euro 1663,57 di cui € 1258,84 a titolo di differenze retributive, €. 153,75 a titolo di ferie e ROL, €. 217,07 a titolo di 14 mensilità, €. 187,66 a titolo di TFR, o di quelle diverse somme ritenute di giustizia;
” oltre accessori e vinte le spese.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la sola precisando che: in qualità CP_10 di componente di un Raggruppamento Temporanee di Imprese insieme a Coop service Scrl
e a a far tempo dal 01/06/2018 si era aggiudicata l'appalto per la gestione dei CP_11 servizi di pulizie ambientali, derattizzazione, disinfestazione, gestione del verde e raccolta macero da svolgere in favore di e presso gli stabili della stessa dislocati su CP_12 tutto il territorio nazionale;
con scrittura privata del 31/08/2022 aveva affidato in subappalto a i servizi di pulizia ambiente affidati da Controparte_8 CP_12 che la ricorrente aveva prestato servizio alle dipendenze, prima di e poi Controparte_6 di che la avevano adibita allo svolgimento dei servizi subappaltati da Controparte_4
; in data 14/04/2024 il contratto di subappalto tra e CP_2 CP_2 Controparte_8 si era risolto e la ricorrente era stata assunta alle dipendenze dirette di .
[...] CP_2
Deduceva quindi che, pur non essendo in grado di sapere se effettivamente la ricorrente fosse creditrice degli importi di cui chiedeva il pagamento, certamente aveva diritto ad CP_2 essere manlevata, da a cui aveva affidato in subappalto Controparte_8
i servizi, sia dalle società da questa designate per la loro esecuzione. Concludeva quindi chiedendo: “1) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di Controparte_8
con sede in Roma (RM) via di Vermicino 186, e fissare una nuova udienza per
[...] la chiamata in causa e la costituzione del terzo;
2) nel merito, rimettendosi a giustizia per quanto riguarda le domande proposte dalla ricorrente, condannare di Controparte_8
e, in via riconvenzionale, e per quanto di
[...] Controparte_6 Controparte_4 rispettiva competenza ed entrambe in via solidale con a Controparte_8 tenere manlevata ed indenne da ogni esborso che la stessa fosse condannata ad CP_2 effettuare in favore della ricorrente;
3) in ogni caso condannare la terza chiamata e/o
[...]
e/o la ricorrente, in via solidale o alternativa tra loro, alla refusione delle spese CP_4 di lite.”
Preso atto della rinuncia alla domanda avanzata dalla ricorrente nei confronti di
[...]
dichiarata improcedibile la domanda di manleva avanzata da nei CP_6 CP_2 confronti della medesima poiché in liquidazione giudiziale dal Controparte_6
12.9.2024, considerato che l'azione volta a far valere la responsabilità solidale ex art.29
D.Lgs.276/2003 e 1676 c.c. non prevede litisconsorzio necessario, disposto rinvio della prima udienza onde consentire alla convenuta chiamata di terzo e tenuto conto della spiegata riconvenzionale, dichiarata all'esito la contumacia di , Controparte_1
e istruita la causa in via documentale, la Controparte_13 Controparte_4 stessa era decisa all'odierna udienza con la presente sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Che la ricorrente abbia lavorato dall'1.9.2022 al 14.4.2024, presso l'appalto delle pulizie che vede committente l'istituto bancario , Controparte_1 appaltatrice subappaltatrice e da ultimo, CP_10 Controparte_13 con ulteriore delega del a sue partecipante, a favore delle datrici di lavoro dirette CP_8
Green Service scarl sino al 30.9.2023 e successivamente è comprovato agli Controparte_4 atti dai contratti di lavoro firmati dalla ricorrente, dalle buste paga, dalla lettera di licenziamento e dai contratti di appalto e subappalto, oltre che confermato dal tenore della comparsa di . CP_2
2. In merito ai vantati crediti, rileva il Tribunale che le buste paga riferite al periodo di lavoro dall'1.9.2022 al 30.9.2023 alle dipendenze di Green Service scarl sono state tutte allegate sino al termine del rapporto. Ebbene, dall'ultima busta paga emerge come la ricorrente al venir meno del rapporto vantasse ancora 37.56 ore di ferie residue, 11,57 ROL
e 9,23 ore di festività soppresse. Tali voci avrebbero potuto essere oggetto di pretesa nei confronti della sola datrice di lavoro Green Service, nei cui confronti la domanda è stata rinunziata, e non nei confronti delle restanti convenute poiché, come chiarito dal giudice di legittimità, la locuzione "trattamenti retributivi", di cui all'articolo 29, comma 2, D.Lgs.
276/2003, dev'essere interpretata in maniera rigorosa nel senso che il committente e gli appaltatori non datori di lavoro devono considerarsi tenuti a corrispondere soltanto gli emolumenti di natura strettamente e certamente retributiva, tra cui non possono essere comprese le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e permessi poiché connotate da una natura mista ovvero, da un lato di carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (quale il riposo, il recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), e dall'altro di carattere retributivo per la sua connessione al rapporto contrattuale e la funzione di corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che, pur essendo di per sè retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato in quanto destinato al godimento delle ferie (da ultimo Cass. 21 gennaio 2025, n.1450 conforme a n. 23303/2019 e n. 10354/2016).
Nulla quindi di quanto oggetto di pretesa per le indicate indennità può essere oggetto di condanna in questa sede.
3. Appaiono, sempre in riferimento al periodo di lavoro svolto a favore della Green
Service scarl, viceversa senz'altro dovute le differenze sulle mensilità ordinarie ed aggiuntive così come l'intero TFR, per un totale di €1.637,42 apparendo i conteggi correttamente elaborati tenuto conto dei minimi retributivi del livello II riconosciuto di cui al CCNL applicato (vedi lettere di assunzione che espressamente richiamano il CCNL di categoria e individuano il livello professionale riconosciuto) ed essendo onere di controparte, rimasto insoddisfatto, provare di aver versato somme maggiori di quelle ammesse come percepite dalla ricorrente.
4. Con riguardo al periodo lavorato in favore di dall'1.10.2023 al Controparte_4
14.4.2024, parimenti presenti tutte le buste paga agli atti malgrado in sede di conteggi si affermi che sarebbe mancante l'ultimo prospetto di aprile 2024, occorre rilevare come dall'ultima busta paga emessa a maggio 2024 vengano attestate come residui 6 gg. di ferie,
1,66 ore di permessi ROL non goduti e 2,32 ore di ex festività non godute. Atteso che in sede di conteggi vengono quantificati come non goduti complessivamente il minor numero di riposi pari a sole 18,98 ore, avendo la ricorrente dedotto di non aver visto tali ore retribuite e non avendo le convenute provato il contrario, quanto domandato a tale titolo dev'essere senz'altro oggetto di condanna seppur, per quanto sopra precisato, nei soli confronti della indicata Controparte_4
5. Parimenti appaiono senz'altro dovute le differenze sulle mensilità ordinarie ed aggiuntive così come l'intero TFR maturato nel periodo di lavoro svolto in favore di
[...] apparendo i conteggi correttamente elaborati tenuto conto dei minimi retributivi CP_4 del livello II riconosciuto di cui al CCNL applicato (vedi lettere di assunzione che espressamente richiamano il CCNL di categoria e individuano il livello professionale riconosciuto) ed essendo onere di controparte, rimasto insoddisfatto, provare di aver versato somme maggiori di quelle ammesse come percepite dalla ricorrente.
6. e Controparte_1 Controparte_2 [...] sono quindi condannate in solido al versamento in favore della ricorrente di CP_4 complessi di € in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al versamento Controparte_4 in favore della ricorrente di € 2.930,17, di cui €1.637,42 in relazione al periodo 1.9.2022 –
30.9.2023 (totale oggetto di domanda detratte le indicate 3 voci indennitarie) ed € 1.292,75 in riferimento al periodo 1.10.2023 – 14.4.2024 (totale oggetto di domanda detratte le indicate 3 voci indennitarie). La sola è inoltre condannata al versamento di Controparte_4
€153,75 a titolo di indennità ferie, ROL e ex Festività non godute.
Su tali somma, annualmente rivalutate, sono dovuti gli interessi legali dalla maturazione sino al soddisfo. Ne consegue altresì per legge la debenza a carico delle medesime convenute dei contributi omessi sulle differenze retributive per come sopra quantificate.
7. Ed infatti, del debito retributivo rispondono in solido le indicate convenute ex art.29 cit. trattandosi di retribuzioni in senso stretto. Né tale catena di solidarietà può ritenersi interrotta dalla circostanza che la prima subappaltante sia un . La Corte di CP_8
Cassazione con sentenza n.6208 del 07/03/2008 ha al riguardo chiarito ( sia pure in materia di appalto di lavori pubblici) che l'art. 141, comma quarto, prima parte, D.P.R. n. 554 del
1999, nel prevedere che l'affidamento dei lavori da parte della società consortile aggiudicataria - costituita da imprese artigianali individuali - alle singole imprese consorziate non costituisce subappalto, ha inteso solo escludere, in considerazione della peculiarità dei soggetti aggiudicatari, che a tale affidamento fossero applicabili le disposizioni in materia di subappalto;
ma non anche fornire una qualificazione giuridica di detto negozio, che resta qualificabile in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto.
Conseguentemente in quest'ultimo caso è stata applicata la tutela prevista dall'art.1676 cod. civ. a favore dei lavoratori dipendenti dell'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente, sia perché il subappalto altro non è che un vero e proprio appalto caratterizzato, rispetto al contratto - tipo, per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte che ne costituisce il presupposto, sia perché la medesima esigenza - di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - ricorre, identica, nell'appalto e nel subappalto. Gli stessi argomenti desumibile dalla citata pronuncia consentono quindi nell'ambito degli appalti privati di ritenere che l'affidamento del contratto da un ad una consorziata CP_8 costituisca un vero e proprio subappalto con applicazione a tutti i soggetti coinvolti
(committente, , consorziata) della garanzia della solidarietà prevista dall'art. 29 CP_8
d.lgs. 276/03. Alla medesima soluzione, peraltro, è dato pervenire anche per altra via, e cioè anche qualora si ritenga che tra che si aggiudichi l'appalto e consorziata che CP_8 esegua i lavori non corra subappalto giacchè il contratto d'appalto - ancorchè stipulato dal
- vincola direttamente la consorziata. In questo senso, invero, la giurisprudenza CP_8 di legittimità ha affermato che la presenza di una società (consortile o meno) costituita nelle forme di una società di capitali non esclude necessariamente la riferibilità alle singole società socie delle attività poste in essere per il suo tramite. Invero le inequivoche espressioni usate dal legislatore ("la società subentra ... nell'esecuzione ... del contratto", "senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto") stanno ad indicare che tale,
"subentro" non determina alcuna modificazione nella titolarità dei rapporti con il committente. La società, pertanto, non assume la posizione di appaltatore, che resta puntualizzata sulle imprese riunite, ma il più modesto rilievo di una struttura operativa al servizio di tali imprese. Da ciò discende che nel conto economico della società consortile dovranno essere rilevati: - tra i costi, le spese sostenute per l'esecuzione unitaria dei lavori;
- tra i ricavi, i contributi versati "pro quota" dalle società socie a copertura di tali spese. I corrispettivi dovuti dal committente figureranno, invece, tra i "ricavi" delle singole società socie, sulle quali (invece che sulla società subentrante) verrà quindi a ricadere l'alea del contratto. (Cass. n.13582/2001).
8. Ha chiesto la difesa di di essere manlevata dalle subappaltanti e, a tal fine, CP_2 ha avanzando domanda riconvenzionale nei confronti della convenuta i e Controparte_4 di Green Service scarl, c.d. riconvenzionale trasversale, e chiamando in causa
[...]
Dichiarata a verbale improcedibile la domanda riconvenzionale Controparte_13 avanzata nei confronti della convenuta Green Service scarl poiché in liquidazione giudiziale, con riferimento alle restanti legittimate passive, dal punto di vista processuale appare utile ricordare come con ordinanza n. 9441 del 23 marzo 2022, la sesta sezione civile della Corte di Cassazione sia intervenuta in tema di domanda riconvenzionale richiamandosi a costante giurisprudenza di legittimità secondo cui deve qualificarsi "domanda riconvenzionale": (a) quella che il convenuto formula nei confronti dell'attore; (b) quella che il convenuto formula nei confronti di altro convenuto, che già sia parte del processo;
(c) quella che il chiamato in causa formula nei confronti del chiamante o di altri convenuti, che già siano parti del processo. In tutte queste ipotesi la domanda proposta dal convenuto nei confronti di altro convenuto non esige le forme prescritte per la chiamata in causa del terzo, per l'evidente ragione che il soggetto passivo è già parte del giudizio (Cass. civ., sez. III, 15 giugno 1991,
n. 6800; Cass. civ., sez. III, 27 settembre 1999, n. 10695; Cass. civ., sez. III, 12 novembre
1999, n. 12558; Cass. civ., sez. III, 6 luglio 2001, n. 9210; Cass. civ., sez. II, 16 marzo 2017,
n. 6846). La domanda proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto non soggiace ad altri oneri di forma che la formulazione entro il medesimo termine stabilito per la formulazione d'una domanda riconvenzionale in senso stretto, e cioè nei confronti dell'attore (sentenze 12558/99 e 6846/17, citt.), e ovviamente la notifica al destinatario di essa, se sia rimasto contumace. Non è, invece, necessario che la riconvenzionale "trasversale" sia fondata sui medesimi fatti posati dall'attore principale a fondamento della sua domanda (Cass. civ., sez. III, 29 aprile 1980, n. 2848).
Nel merito della domanda svolta nei confronti della società convenuta e della terza chiamata, ricorda l'Ufficio come il committente o primo appaltatore che, in ragione della solidarietà, ha corrisposto ai lavoratori della subappaltante i trattamenti retributivi o contributivi dovuti, può agire per il recupero in via di regresso nei confronti dei coobbligati subappaltatori, secondo le regole generali dettate dal codice civile, mentre non potrà più invocare il beneficio di preventiva escussione, come era viceversa previsto fino al 2017 disponendo ad oggi l'art.29 cit. che egli “può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.
Ne consegue che, qualora adempia per intero all'obbligazione qui oggetto di CP_2 accertamento e condanna che la vede debitrice solidale, potrà esercitare diritto di regresso nei confronti delle subappaltanti e per Controparte_4 Controparte_13 come richiesto rispettivamente con domanda riconvenzionale e chiamata di terzo.
9. Le spese di lite tra ricorrente e convenute sono compensate per 1/4 e per la restante parte poste a carico delle co-obbligate in solido. riguardo alla disciplina delle spese CP_2 ha chiesto di “condannare la terza chiamata e/o e/o la ricorrente, in via Controparte_4 solidale o alternativa tra loro, alla refusione delle spese di lite”. Con riferimento alla società ed al , rileva il Tribunale che l'accertamento del diritto di rivalsa di CP_8 CP_2 dichiarato in questa sede si riferisce anche alla refusione delle spese legali alla ricorrente qualora venissero sostenute per intero dalla co-obbligata , la quale rimane CP_2 comunque, pro quota, a sua volta debitrice della lavoratrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna in solido COLSER società cooperativa Controparte_1
e in persona dei rispettivi legali rappresentanti, al versamento in favore Controparte_4 della ricorrente di € 2.930,17, oltre accessori;
condanna in persona del legale rappresentante, al versamento in favore Controparte_4 della ricorrente di €153,75, oltre accessori;
rigetta nel resto il ricorso;
accerta il diritto di regresso di COLSER società cooperativa nei confronti di Controparte_4
e in riferimento a quanto avesse a versare in ragione della Controparte_13 presente sentenza;
compensa i compensi di lite per 1/4 e condanna in solido Controparte_1
COLSER società cooperativa e in persona dei rispettivi legali
[...] Controparte_4 rappresentanti, al versamento in favore di parte ricorrente della restante parte liquidata in complessivi €1.730,00, da distrarsi.
Roma, il 25.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari