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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/12/2025, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LL Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 4643/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.50 sono presenti l'avv. Puleo in sostituzione dell'avv. CORDOVA
SI per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa LL Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4643 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CORDOVA SI, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_2 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ex art. 152 disp. CP_2
att. cpc.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 - Premesso che, con ricorso depositato il 02/05/2023, la ricorrente in epigrafe, deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità civile;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott. Per_1
, concludeva ritenendola invalida nella misura del 60% e quindi non meritevole dell'assegno mensile di assistenza;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, alla luce delle situazioni verificatesi e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU il dott. ; Persona_2
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. , vanno condivise, in quanto Per_2
immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) e, pertanto la ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 60 % senza diritto all'assegno mensile di assistenza;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_2
già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 11/12/2025
Il Giudice Onorario
LL Di Maio
3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/12/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa LL Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 4643/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.50 sono presenti l'avv. Puleo in sostituzione dell'avv. CORDOVA
SI per parte ricorrente nonché l'avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa LL Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4643 /2024 del Ruolo Generale Lavoro promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. CORDOVA SI, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale via Laurana 59, CP_2 con l'Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA, giusta procura in atti
- -resistente –
oggetto: opposizione ATP avente il seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Dichiara l'insussistenza del requisito sanitario e che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' ex art. 152 disp. CP_2
att. cpc.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate. CP_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 - Premesso che, con ricorso depositato il 02/05/2023, la ricorrente in epigrafe, deduceva di avere proposto ricorso per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità civile;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato, dott. Per_1
, concludeva ritenendola invalida nella misura del 60% e quindi non meritevole dell'assegno mensile di assistenza;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che veniva fatta esplicita richiesta di nomina di un nuovo CTU, alla luce delle situazioni verificatesi e che in fase di opposizione veniva nominato nuovo CTU il dott. ; Persona_2
- rilevato che le conclusioni del CTU, Dott. , vanno condivise, in quanto Per_2
immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti) e, pertanto la ricorrente è da considerarsi invalida nella misura del 60 % senza diritto all'assegno mensile di assistenza;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale agli atti.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica CP_2
già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Palermo, 11/12/2025
Il Giudice Onorario
LL Di Maio
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