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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5456/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00191 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420249011080441000 SPESE GIUDIZIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180021284172000 SPESE DI GIUDIZ 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7422/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22.7.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e depositato in data 17.9.2025, Ricorrente_1 , con il ministero del difensore e procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249011080441000 che si assumeva notificata il 15.7.2025 portante la sola cartella di pagamento n. 09420180021284172000 relativa a spese di giudizio anno 2008 con a ruolo l'importo di Euro 1.435,93.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere mai stata notificata la cartella presupposto e conseguentemente estinta per prescrizione la pretesa portata dalla cartella medesima.
Di qui la richiesta di dichiarare la nullità degli atti impugnati con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Agenzia Entrate Riscossione RC si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica della cartella impugnata a mani del ricorrente in data 22.2.2020 e dunque la inconsistenza dell'eccezione di prescrizione;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di competenze di lite.
All'odierna udienza nessuno compariva e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto evidenziare che parte ricorrente non ha offerto dimostrazione della allegazione secondo cui l'atto impugnato, portante peraltro una data di emissione del 23.4.2024, sarebbe stato notificato, come allegato, il 15.7.2025. Non è stata pertanto fornita prova della tempestività del ricorso, ovvero della sua notifica entro il termine di sessanta giorni (avente quale dies a quo proprio la notifica dell'atto impugnato) prescritto a pena di decadenza dell'azione dall'art. 21 D.L.vo 546/1992. Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Tanto peraltro solleva dalla considerazione che, in ogni caso, la resistente AdER ha offerto prova della regolare notifica della cartella presupposto e, dunque, anche della interruzione dei termini prescrizionali, e dunque della infondatezza di merito del ricorso.
Quanto al riparto delle spese e competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore della resistente AdER, oltre accessori ove dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 470,00, oltre accessori ove dovuti. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5456/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00191 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT PAGAMENTO n. 09420249011080441000 SPESE GIUDIZIO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420180021284172000 SPESE DI GIUDIZ 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7422/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22.7.2025 ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e depositato in data 17.9.2025, Ricorrente_1 , con il ministero del difensore e procuratore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 09420249011080441000 che si assumeva notificata il 15.7.2025 portante la sola cartella di pagamento n. 09420180021284172000 relativa a spese di giudizio anno 2008 con a ruolo l'importo di Euro 1.435,93.
Deduceva il ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato per non essere mai stata notificata la cartella presupposto e conseguentemente estinta per prescrizione la pretesa portata dalla cartella medesima.
Di qui la richiesta di dichiarare la nullità degli atti impugnati con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Agenzia Entrate Riscossione RC si costituiva e, resistendo al ricorso, opponeva la regolare notifica della cartella impugnata a mani del ricorrente in data 22.2.2020 e dunque la inconsistenza dell'eccezione di prescrizione;
chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con vittoria di competenze di lite.
All'odierna udienza nessuno compariva e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mette conto evidenziare che parte ricorrente non ha offerto dimostrazione della allegazione secondo cui l'atto impugnato, portante peraltro una data di emissione del 23.4.2024, sarebbe stato notificato, come allegato, il 15.7.2025. Non è stata pertanto fornita prova della tempestività del ricorso, ovvero della sua notifica entro il termine di sessanta giorni (avente quale dies a quo proprio la notifica dell'atto impugnato) prescritto a pena di decadenza dell'azione dall'art. 21 D.L.vo 546/1992. Si impone dunque la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Tanto peraltro solleva dalla considerazione che, in ogni caso, la resistente AdER ha offerto prova della regolare notifica della cartella presupposto e, dunque, anche della interruzione dei termini prescrizionali, e dunque della infondatezza di merito del ricorso.
Quanto al riparto delle spese e competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore della resistente AdER, oltre accessori ove dovuti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite liquidate in euro 470,00, oltre accessori ove dovuti. Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)