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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 2333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2333 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2333/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SB SA, Presidente RAFFAELE FRANCESCO, Relatore CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14773/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_2 Ricorrente_2 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 Rappresentante_1Con ricorso depositato in data 5.8.2025 , nella sua qualità di liquidatore della
Ricorrente_2“ ”, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259021373404000, notificata il
22.5.2025, emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa al mancato pagamento delle cartelle aventi n. 07120070036539111000, 07120090043760422000, 07120100112296549000, 07120110252593092000, 07120120024091368000, 07120130053034163000,
07120130136640961000, 07120130142247548000, 07120140053057190000,
07120140104313336000, 071201404428775877000, 07120150000598709000,
07120150146370747000, 07120150146370848000, 07120160000246403000,
07120170026401925000, 07120170093754343000.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle suindicate cartelle, nonchè di ogni altro atto prodromico, e l'intervenuta prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio. Con atto del 5.9.2025 si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Agenzia Entrate Riscossione, a mezzo produzione documentale, ha provato che alla società ricorrente sono state notificate ulteriori, precedenti intimazioni di pagamento, aventi ad oggetto le medesime cartelle sopra indicate;
in particolare, in data 5.9.2018 è stata notificata l'intimazione n.
07120189044864018000; in data 19.4.2022 è stata notificata l'intimazione n.
07120229008292504000; in data 14.3.2024 è stata notificata l'intimazione n. 07120249017297387000. Tutte le suindicate intimazioni sono state trasmesse alla pec della società ricorrente, ossia Email_3.
Nulla sul punto il ricorrente ha obiettato.
Ne consegue che tutte le eccezioni dedotte sono infondate.
Il ricorso va, quindi, rigettato;
deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia Entrate Riscossione, che si liquidano in euro 5.000,00 Iva, cassa previdenza ed altri oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
RA FA VA SB
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SB SA, Presidente RAFFAELE FRANCESCO, Relatore CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14773/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_2 Ricorrente_2 P.IVA_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRES-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRES-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRES-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2008 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRAP 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRAP 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021373404000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
RICORRENTE: accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio.
RESISTENTE: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rappresentante_1 Rappresentante_1Con ricorso depositato in data 5.8.2025 , nella sua qualità di liquidatore della
Ricorrente_2“ ”, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259021373404000, notificata il
22.5.2025, emessa da Agenzia Entrate Riscossione, relativa al mancato pagamento delle cartelle aventi n. 07120070036539111000, 07120090043760422000, 07120100112296549000, 07120110252593092000, 07120120024091368000, 07120130053034163000,
07120130136640961000, 07120130142247548000, 07120140053057190000,
07120140104313336000, 071201404428775877000, 07120150000598709000,
07120150146370747000, 07120150146370848000, 07120160000246403000,
07120170026401925000, 07120170093754343000.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle suindicate cartelle, nonchè di ogni altro atto prodromico, e l'intervenuta prescrizione;
ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di giudizio. Con atto del 5.9.2025 si è costituita Agenzia Entrate Riscossione, che ha esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, ha ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Agenzia Entrate Riscossione, a mezzo produzione documentale, ha provato che alla società ricorrente sono state notificate ulteriori, precedenti intimazioni di pagamento, aventi ad oggetto le medesime cartelle sopra indicate;
in particolare, in data 5.9.2018 è stata notificata l'intimazione n.
07120189044864018000; in data 19.4.2022 è stata notificata l'intimazione n.
07120229008292504000; in data 14.3.2024 è stata notificata l'intimazione n. 07120249017297387000. Tutte le suindicate intimazioni sono state trasmesse alla pec della società ricorrente, ossia Email_3.
Nulla sul punto il ricorrente ha obiettato.
Ne consegue che tutte le eccezioni dedotte sono infondate.
Il ricorso va, quindi, rigettato;
deve seguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Agenzia Entrate Riscossione, che si liquidano in euro 5.000,00 Iva, cassa previdenza ed altri oneri accessori nella misura di legge, se dovuti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Napoli in data 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
RA FA VA SB