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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 01/04/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Avv. SALVATORE GUZZI Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.570 del Ruolo Generale dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.817/2018 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 26.9.2018 e pubblicata il 4.10.2018, e vertente tra
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Rosa Fasulo presso il cui studio in Potenza, al P.le Luigi Rizzo n. 12, elettivamente domicilia;
APPELLANTE
E
, in qualità di titolare della Ditta Sistemi Abitativi (p. iva Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Picciallo presso il cui studio in Potenza, al P.IVA_2
Viale Marconi n. 219, elettivamente domicilia;
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Parte_2 C.F._1 Vetrano ed elettivamente domiciliato in Avellino presso l'indirizzo pec
Email_1
APPELLATI
trattenuta in decisione il 7.5.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 3.5.2024 e il 6.5.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30.5.2007 la per azioni Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Potenza il sig. , in qualità di Controparte_1
titolare della ditta “Sistemi Abitativi”, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionati dal crollo di una controsoffittatura installata tra il 2001 ed il 2002 dalla suindicata ditta presso l'agenzia in Lavello, alla Via Dante n.133, della poi fusa per Controparte_2 incorporazione nella A fondamento della pretesa risarcitoria l'attrice Parte_1
deduceva:
- che in data 2.9.2006 alle ore 8.00 circa del mattino la controsoffittatura era crollata improvvisamente arrecando danni all'immobile, agli impianti elettrici, di illuminazione e sicurezza nonché agli arredi;
- che alle ore 13,20 del medesimo giorno era stato eseguito un sopralluogo tecnico, a cui avevano preso parte il sig. , il geometra , quale membro Controparte_1 Controparte_3 dell'ufficio gestione immobili dell'istituto bancario, e l'ingegnere , in veste di Tes_1
consulente;
- che nel verbale di sopralluogo era stato dato atto dell'inesistenza di traverse della intelaiatura orizzontale manomesse e/o tranciate e della necessità di eseguire lavori di ripristino dello stato dei luoghi e di rifacimento degli impianti e degli arredi, lavori autorizzati dal sig.
; Controparte_1
- che per la realizzazione delle opere era stata sostenuta dalla una spesa complessiva di Pt_1
€ 30.588,00, comprensiva di Iva, somma che, nonostante le ripetute richieste, non era stata mai rimborsata dal . Controparte_1
Pertanto, l'istituto bancario chiedeva la condanna del titolare della ditta “Sistemi Abitativi” al pagamento della somma di € 30.588,00, oltre interessi legali e rivalutazione, a titolo di risarcimento dei danni in virtù del dettato dell'art. 1669 c.c. o, in alternativa, dell'art.1218 c.c.; in via subordinata, chiedeva la risoluzione del contratto di appalto stipulato con la ditta “Sistemi
Abitativi”, con conseguente condanna del convenuto al pagamento della predetta somma o di quella diversa determinata in corso di causa, sempre a titolo di risarcimento dei danni.
Con comparsa depositata in cancelleria il 16.11.2007 si costituiva in giudizio il sig.
[...]
, in veste di titolare della ditta “Sistemi Abitativi”, il quale contestava la fondatezza CP_1 dell'avversa pretesa risarcitoria assumendo la corretta esecuzione dei lavori sulla base delle direttive fornite dal committente e, in riferimento alla domanda di risoluzione contrattuale avanzata dall'attrice, eccepiva l'assenza di vizi tali da rendere l'opera completamente inidonea alla sua originaria destinazione, sostenendo che il cedimento della controsoffittatura fosse dipesa da un utilizzo del bene inidoneo rispetto alla sua destinazione originaria.
In ogni caso, il convenuto chiedeva di chiamare in causa l'Ing. , quale progettista e Parte_2
direttore dei lavori, al fine di essere dallo stesso manlevato e concludeva per il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni come avanzata nei suoi confronti o, in via subordinata, per la riduzione della somma da riconoscersi a titolo di risarcimento.
pag. 2 Autorizzata l'estensione del contraddittorio nei confronti del terzo, con comparsa depositata in data
23.2.2008 si costituiva in giudizio l'ing. il quale eccepiva preliminarmente il difetto Parte_2
di legittimazione attiva del in relazione alla domanda di manleva nonché Controparte_1
l'estinzione del diritto di garanzia per avvenuta prescrizione e, nel merito, contestava la fondatezza della pretesa azionata nei suoi confronti, di cui sollecitava il rigetto con condanna del convenuto per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con sentenza n. 817/2018, pronunciata il 26.9.2018 e pubblicata il 4.10.2018, il Tribunale di
Potenza in composizione monocratica rigettava la domanda dell'istituto bancario nonché la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal terzo chiamato in causa nei confronti del convenuto e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal convenuto e dal terzo chiamato in causa.
Con atto di citazione notificato il 31.10.2019 la in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., proponeva appello avverso la suindicata sentenza assumendo, quali motivi di impugnazione, la violazione dell'art.132 co.2 n.4) c.p.c. per motivazione carente o apparente, l'errata interpretazione e/o applicazione degli artt.1223, 1669 e 2728 c.c., l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e della mancata contestazione, da parte del convenuto, della pretesa risarcitoria ex art.1669 c.c., la violazione dell'art.112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto e l'errata interpretazione del principio di causalità
e soccombenza in sede di regolamentazione delle spese di lite ex art.91 c.p.c.
Su tali basi la per azioni conveniva dinanzi alla Corte di Appello Parte_1 di Potenza il sig. , in veste di titolare della ditta “Sistemi Abitativi”, e Controparte_1
l'ing. affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, fosse pronunciata la condanna di Parte_2
al risarcimento danni ex art. 1669 c.c. nella misura di € 30.588,00, oltre Controparte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria, fosse rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dallo stesso nei confronti dell'istituto bancario e fosse disposta la condanna del medesimo CP_1 appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della società appellante e del terzo chiamato in causa nonché alla restituzione alla di quanto da Parte_1 quest'ultima corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado.
Con comparsa depositata in data 28.4.2020 si costituiva nel giudizio di impugnazione il sig.
, in veste di titolare della ditta “Sistemi Abitativi”, il quale contestava la Controparte_1
fondatezza dei motivi di gravame, rimarcando in particolare che l'appellante non aveva dimostrato l'esistenza del nesso causale tra i prospettati difetti costruttivi ed il crollo della controsoffittatura, e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata in data 11.5.2020 si costituiva in giudizio l'ing. il quale Parte_2
pag. 3 contestava la fondatezza dei motivi di appello, insistendo nel negare la sussistenza di qualsiasi responsabilità a suo carico in ordine al verificarsi del fatto causativo dei danni, e concludeva per la conferma delle statuizioni del primo giudice riferite alla sua posizione processuale e per il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti, con vittoria di spese di lite.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 22.4.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 7.5.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 3.5.2024
e il 6.5.2024, con provvedimento emesso il 7.5.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
L'appello proposto dalla è infondato e va respinto. Parte_1
*
Con un primo motivo di impugnazione la società appellante ha denunciato la violazione dell'art.132 co.2 n.4) c.p.c. sul presupposto che la decisione impugnata sia assistita da motivazione omessa e/o insufficiente e/o apparente, non emergendo dai contenuti della sentenza i necessari riferimenti agli elementi di fatto e di diritto ed agli esiti dell'attività istruttoria valorizzati dal
Tribunale di Potenza nel processo di formazione del proprio convincimento.
La doglianza è infondata.
Premesso che la motivazione di una sentenza non può essere al tempo stesso omessa, insufficiente e apparente, ne deriva che la censura che lamenti tutte e tre le ipotesi deve indicare chiaramente a quali capi della sentenza intenda riferirsi e quali argomentazioni attengano, rispettivamente, alla omissione, all'insufficienza e alla apparenza, per cui una censura diversamente strutturata viola il dettato dell'art. 342 c.p.c., che, anche nell'interpretazione giurisprudenziale del testo vigente all'epoca dell'appello, esige la specificità dei motivi.
Ad ogni modo, per costante e consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass.civ. Sez.
3, Ordinanza n. 29721 del 15/11/2019; Cass.civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 920 del 20/01/2015), la violazione della disposizione contenuta nell'art.132 co.2 n.4) c.p.c., che impone che la sentenza contempli la “concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione”, si configura esclusivamente ove risulti assolutamente impedita la individuazione del percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. Infatti, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione rappresenta un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della pag. 4 intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione, stante il principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l'atto ha raggiunto il suo scopo
(art. 156, comma 3, c.p.c.), e considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l'art. 132 c.p.c., ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l'indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (cfr. Cass.civ. Sez. 5,
Sentenza n. 22845 del 10/11/2010).
In tale ottica, la sinteticità del ragionamento giuridico non è indice di insufficiente motivazione della sentenza, poiché è necessario solo che la motivazione sia logica e non contraddittoria ovvero coerente nelle diverse osservazioni (Cass.sent. n. 2198/2008).
Tanto vale a significare che il vizio di motivazione sussista quando il giudice non indichi affatto le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente e per relationem, al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito, con la precisazione che non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse
(cfr. Cass.civ.sez.trib., 20 luglio 2012 n.12664; Cass.civ.sez.II, 20 febbraio 2012 n.2412;
Cass.civ.sez.II, 18 maggio 2011 n.10921).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure non si è discostato dagli enunciati disposti normativi e principi giurisprudenziali indicando in maniera sintetica, ma completa, il percorso logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento e mettendo in evidenza la carenza di prove ritenuta idonea e sufficiente a suffragare la decisione assunta.
Del resto, se, come opinato dalla società appellante, la motivazione fosse stata veramente “omessa
e/o insufficiente e/o apparente”, la stessa appellante non sarebbe stata in condizioni di articolare i plurimi motivi di impugnazione che investono nel merito la decisione del Tribunale di Potenza.
*
Con un secondo motivo di impugnazione la società appellante ha lamentato l'errata interpretazione e/o applicazione degli artt.1223, 1669 e 2728 c.c. e l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e della mancata contestazione, da parte del convenuto, della pretesa risarcitoria ex art.1669 c.c.
In particolare, l'istituto bancario ha sostenuto:
1) che il Tribunale di Potenza, una volta ricondotta la fattispecie nell'ambito operativo dell'art.1669
pag. 5 c.c., abbia erroneamente escluso la responsabilità della ditta “Sistemi Abitativi” nella causazione del crollo della controsoffittatura in quanto la norma indicata, secondo la giurisprudenza consolidata, contempla una presunzione iuris tantum di responsabilità dell'appaltatore superabile soltanto attraverso la prova, gravante sull'appaltatore stesso, dell'ascrivibilità del fatto dannoso a caso fortuito o all'opera di terzi;
2) che il Tribunale di Potenza abbia del tutto omesso di valutare le risultanze probatorie (“prove testimoniali, documentazione fotografica, prove documentali”) acquisite al processo di primo grado dalle quali “emerge palesemente che nell'eseguire e realizzare il controsoffitto, poi crollato, la ditta convenuta non solo non aveva eseguito le precise indicazioni di cui al Computo Metrico stilato dal direttore dei lavori, ma aveva, altresì, contravvenuto alle più elementari regole tecniche e di prudenza, conosciute anche dai non addetti ai lavori, ancorando addirittura il controsoffitto, in più punti, alle tubazioni dell'impianto di condizionamento ed ai cablaggi dell'impianto elettrico utilizzando addirittura filo di ferro dolce” (v. pag.20 dell'atto di impugnazione); siffatta cattiva, imprudente ed imperita esecuzione del controsoffitto varrebbe, ad avviso dell'appellante, a configurare anche il nesso di causalità tra la condotta della ditta appaltatrice ed il danno sofferto oggetto della pretesa risarcitoria, atteso che “il nesso di causa è una costruzione logica, non un fatto materiale;
pertanto, l'affermazione dell'esistenza di quel nesso tra una condotta illecita ed un danno costituisce oggetto di un ragionamento logico-deduttivo, non di un accertamento fattuale”
(v. pag.21 dell'atto di appello);
3) che il Tribunale di Potenza non abbia tenuto in debita considerazione il comportamento extraprocessuale e processuale serbato dal convenuto e, in particolare, le seguenti circostanze: a) che il convenuto partecipando al sopralluogo effettuato lo stesso giorno del crollo del controsoffitto ed acconsentendo al mutamento dello stato dei luoghi ed all'immediato ripristino dei luoghi stessi avesse di fatto riconosciuto la riconducibilità dei danni ad una imperita esecuzione dell'opera; b) che il convenuto, dopo avere ricevuto con raccomandata a/r del 2.10.2006 la richiesta della banca committente di rimborso delle spese sostenute per il ripristino dello stato originario dei luoghi, nulla avesse eccepito al riguardo e si fosse limitato esclusivamente a chiedere il dettaglio dei danni sofferti dalla banca, così assumendo un comportamento concludente/acquiescente rispetto alla propria responsabilità nella causazione dei danni oggetto di causa;
c) che il convenuto nel costituirsi nel giudizio di primo grado non avesse disconosciuto e/o contestato che l'opera non fosse stata correttamente eseguita, ma avesse contestato soltanto la sussistenza della propria responsabilità, imputando la responsabilità stessa al direttore dei lavori ovvero al numero dei faretti installati nella controsoffittatura;
4) che il Tribunale di Potenza, a fondamento della ritenuta carenza di prova circa il nesso di pag. 6 causalità tra l'evento lesivo e la condotta del convenuto, abbia valorizzato una ipotetica causa alternativa dell'evento dannoso, prospettata dalla ditta appaltatrice e costituita dal numero asseritamente elevato di faretti installati nella controsoffittatura, senza tenere conto che: a) nessuna prova fosse stata offerta in giudizio che il numero dei faretti installati avesse effettivamente determinato un carico eccessivo in rapporto all'opera realizzata;
b) in ogni caso la ditta appaltatrice, essendo perfettamente a conoscenza, in virtù dei contenuti del computo metrico, del numero, della dimensione e della tipologia dei faretti che sarebbero stati collocati nel controsoffitto ed avendo realizzato nel controsoffitto i fori destinati all'installazione dei faretti, fosse obbligata, in sede di realizzazione dell'opera, a valutare i carichi da sospendere alle lastre e/o ai profili della struttura del controsoffitto onde utilizzare i materiali più adatti e le tecniche di esecuzione più idonee allo scopo, sicché, ove pure fosse effettivamente configurabile la prospettata concausa dell'evento dannoso rappresentata dal numero asseritamente elevato di faretti installati nella controsoffittatura, comunque anch'essa sarebbe dovuta essere fatta rientrare nella sfera di responsabilità dell'appaltatore;
5) che non assuma rilevanza la considerazione del Tribunale di Potenza in merito alla mancata attivazione, ad opera dell'istituto di credito danneggiato, di un procedimento di istruzione preventiva per verificare in contraddittorio lo stato dei luoghi e le cause del crollo della controsoffittatura;
ciò in quanto: a) già dai rilievi fotografici effettuati nell'immediatezza del crollo, dai contenuti del verbale redatto all'esito del sopralluogo effettuato a poche ore di distanza dall'evento e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi si evincono sufficienti elementi presuntivi a riscontro della sussistenza del nesso di causalità tra la cattiva ed imperita esecuzione della controsoffittatura e l'evento dannoso;
b) in sede di sopralluogo il sig. Controparte_1
, in veste di titolare dell'impresa appaltatrice, nulla aveva contestato e, anzi, aveva
[...] espressamente autorizzato la banca a provvedere alla bonifica dei locali ed all'esecuzione dei lavori di rifacimento del controsoffitto, sicché, stante la pacifica constatazione dello stato dei luoghi, sarebbe stata del tutto superflua l'attivazione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo;
c) i tempi occorrenti per lo svolgimento di un siffatto procedimento di istruzione preventiva avrebbero impedito l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e la tempestiva ripresa dell'esercizio dell'attività bancaria all'interno della filiale, con conseguente ulteriore aggravamento dei danni per l'istituto di credito;
6) che il Tribunale di Potenza nel sostenere la inutilità di una consulenza tecnica d'ufficio in ragione dell'intervenuta modificazione dello stato dei luoghi non abbia considerato che l'accertamento peritale sarebbe comunque potuto valere a “risolvere eventuali problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi probatori rilevanti ai fini della decisione” (v. pag.25 dell'atto di pag. 7 impugnazione).
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Il motivo di gravame non è fondato.
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A) Nessun pregio ha la critica mossa alla decisione del primo giudice sulla base della previsione normativa dell'art.1669 c.c. e, segnatamente, sulla base dell'assunto che la disposizione in discorso contempli una presunzione iuris tantum di responsabilità dell'appaltatore superabile soltanto attraverso la prova, gravante sull'appaltatore stesso, dell'ascrivibilità del fatto dannoso a caso fortuito o all'opera di terzi.
Invero, il regime speciale di presunzione della responsabilità del costruttore contemplato dall'art. 1669 c.c. esonera il danneggiato esclusivamente dall'onere di provare la colpa del costruttore, ma implica che lo stesso danneggiato fornisca pur sempre la dimostrazione del danno sofferto e del nesso di causalità tra l'evento dannoso e l'opera come realizzata dal costruttore. Vertendosi pacificamente in ambito di responsabilità extracontrattuale (la previsione dell'art. 1669 c.c. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale: cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27385 del 26/09/2023;
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28233 del 27/11/2017; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2284 del 03/02/2014), il nesso di causalità è elemento strutturale dell'illecito, che corre - su di un piano strettamente oggettivo e secondo una ricostruzione logica di tipo sillogistico - tra un comportamento (dell'autore del fatto) astrattamente considerato e l'evento. Incombe, pertanto, sulla parte che lamenti di avere subito un danno l'onere di comprovare la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell'appaltatore, consistito nella realizzazione non a regola d'arte dell'opera commissionata dall'appaltante, e l'evento produttivo del danno.
Tale conclusione è condivisa dalla stessa società appellante, se è vero che alla pagina 18 dell'atto di impugnazione così è dato leggere: “Dunque, in concreto (…) competeva alla odierna Pt_1
appellante, esclusivamente l'onere di provare l'esistenza del danno ed il nesso di causalità sussistente tra tale danno ed il crollo (rovina) del manufatto (…) mentre spettava al costruttore
l'onere di vincere la presunzione iuris tantum di responsabilità fornendo la prova specifica dell'insussistenza della colpa e dimostrando che il crollo del controsoffitto era dipeso da caso fortuito o da fatto di terzi”.
Orbene, emerge evidente dalla motivazione della sentenza impugnata che il Tribunale di Potenza abbia respinto la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art.1669 c.c. sul rilievo che la parte attrice non avesse fornito la prova della sussistenza “di un legame causale tra i prospettati difetti costruttivi, peraltro genericamente dedotti, e il crollo” (v. pag. 8 della sentenza), vale a dire tra il comportamento della ditta appaltatrice, consistito nella realizzazione non a regola d'arte della pag. 8 controsoffittatura installata presso l'agenzia in Lavello, alla Via Dante n.133, della CP_2
e l'evento produttivo del danno.
[...]
Pertanto, vagliata sotto un profilo meramente giuridico la questione sollevata dalla società appellante con le argomentazioni spese al punto 1), pagine 17 e 18, dell'atto di impugnazione, nessuna errata interpretazione e/o applicazione degli artt.1223, 1669 e 2728 c.c. nei termini prospettati dall'appellante è ravvisabile a carico del primo giudice.
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B) Il materiale probatorio acquisito nel giudizio di primo grado non consente di pervenire a conclusioni apprezzabili in termini di certezza o anche solo di probabilità in merito alle cause del crollo della controsoffittatura.
Innanzitutto, le affermazioni operate dalla società appellante alle pagine 18 e 19 dell'atto di impugnazione in punto di risultanze istruttorie non sono del tutto assistite dagli atti processuali.
Che la realizzazione della controsoffittatura sia avvenuta ad opera della ditta Sistemi Abitativi di
IN GE TO è circostanza pacificamente acquisita.
Non risponde al vero che il testimone abbia riferito che “tra la realizzazione Controparte_3 dell'opera ed il crollo non sono stati eseguiti altri lavori” (così a pag.18 dell'atto di appello). La lettura attenta e puntuale della deposizione resa dal testimone all'udienza del 14.4.2010 evidenzia come il sig. non solo non abbia mai effettuato la dichiarazione valorizzata dalla Controparte_3
società appellante, ma non abbia neppure riferito circostanze specifiche, utili ai fini della decisione, in qualche modo collocabili nell'intervallo di tempo compreso tra l'ultimazione dell'opera di installazione della controsoffittatura (anno 2003) ed il verificarsi del crollo della controsoffittatura medesima (avvenuto il 2.9.2006).
Il testimone ingegnere, consulente esterno della Banca, ha riferito: “Ricordo che Tes_1
prelevammo dei tasselli che ritenni non idonei a sostenere una controsoffittatura di tale portata.
Ricordo che ai tasselli erano collegati dei cavetti metallici unifilari”. Contrariamente a quanto vuole lasciare intendere la società appellante alla pagina 19 dell'atto di impugnazione, il testimone non ha precisato che i tasselli in questione furono “rinvenuti fuori dalla loro sede”, né che essi si identificassero proprio con quelli evincibili dalla documentazione fotografica (documentazione che, in verità, non riproduce affatto dei tasselli e, comunque, non consente di apprezzare la sussistenza di tasselli “fuori dalla loro sede”).
È ben vero che il testimone abbia dichiarato che “il materiale relativo ai tasselli e ai cavetti furono chiusi in busta sigillata e siglata dai presenti”, così confermando la medesima circostanza riportata nel verbale di sopralluogo redatto alle h.13,20 del 2.9.2006, nel quale è altresì precisato che la
“busta sigillata e siglata” è stata lasciata nella disponibilità della È Parte_1
pag. 9 altrettanto vero, tuttavia, che proprio l'istituto bancario non abbia depositato in giudizio siffatta
“busta sigillata e siglata”, sicchè non è dato conoscere il suo contenuto e, soprattutto, non è dato verificare la tipologia e le caratteristiche dei tasselli e dei cavetti metallici di cui ha riferito il testimone perchè possa senza nessun dubbio inferirsi che si tratti proprio di materiale utilizzato per l'installazione della controsoffittatura, che sia conforme o meno a quello previsto nel Computo metrico e che non fosse idoneo a sorreggere la controsoffittatura, non potendosi all'evidenza il giudice affidare sul punto alla dichiarazione del sig. il quale, escusso in qualità di Tes_1
testimone, era tenuto a riferire i fatti oggetto della sua personale esperienza e non già a formulare valutazioni (quale quella della idoneità dei tasselli a sostenere una controsoffittatura di tale portata).
Pertanto, della valutazione operata dal testimone il giudice di prime cure non avrebbe potuto fare nessuna utilizzazione processuale.
Quanto alla realizzazione del controsoffitto mediante “ancoraggi di fortuna alle tubazioni dell'impianto di condizionamento e ai cablaggi dell'impianto elettrico, con utilizzo di filo di ferro dolce” (così a pagina 19 dell'atto di impugnazione), la circostanza non può essere desunta dai rilievi fotografici prodotti in giudizio dalla parte attrice e ciò per la agevole considerazione che tali rilievi fotografici riproducono la controsoffittatura interamente crollata con la conseguenza che non siano apprezzabili gli effettivi originari punti di ancoraggio della struttura e siano visibili pendenti solo i collegamenti elettrici delle plafoniere o faretti installati nella controsoffittatura. Meno che mai dalla documentazione fotografica in discorso è possibile individuare e verificare che gli ancoraggi fossero stati eseguiti “con utilizzo di filo di ferro dolce”, non evidenziandosi in primo piano nessun filo di ferro e non potendosi alla stregua di una mera fotografia apprezzarsi la qualità e consistenza del filo di ferro eventualmente utilizzato.
A supporto della circostanza in esame non può soccorrere neppure la deposizione del testimone
, geometra, responsabile dell'Ufficio Tecnico Sviluppo e Patrimonio della Controparte_3 [...]
(quindi, dipendente della parte attrice all'epoca dei fatti ed all'epoca Parte_1 dell'assunzione del mezzo istruttorio). Questi all'udienza del 14.4.2010 ha riferito: “Durante il sopralluogo verificammo la controsoffittatura era in più punti ancorata alle tubazioni dell'impianto di condizionamento e ai cablaggi dell'impianto elettrico con utilizzazione di filo di ferro dolce”.
Premesso che l'attendibilità della dichiarazione testimoniale va valutata in maniera rigorosa atteso il rapporto di lavoro dipendente che lega il sig. alla parte attrice/appellante, deve Controparte_3 essere subito messo in risalto come della “verifica” di cui ha parlato il testimone non vi sia traccia nel verbale di sopralluogo redatto alle h.13,20 del 2.9.2006, nel quale risulta comunque riportata una descrizione puntuale ed analitica, comprensiva di misure, della intelaiatura metallica costituente pag. 10 la struttura a cui era ancorato il cartongesso, con espressa indicazione dei materiali rinvenuti e di eventuali esiti di manomissione e/o recisione di traverse della intelaiatura orizzontale (esiti espressamente accertati come non esistenti dai verbalizzanti).
Della “verifica” di cui ha parlato il geom. neppure si evince riscontro dalle Controparte_3 dichiarazioni rese dall'altro testimone, ing. consulente esterno della anche lui Tes_1 Pt_1
presente al sopralluogo avvenuto alle h.13,20 del 2.9.2006.
Infatti, sul capitolo di prova orale n.8 (“vero che in sede di sopralluogo immediatamente successivo al crollo, nella mattinata del 2.9.2006, veniva riscontrato che la controsoffittatura era in più punti direttamente ancorata alle tubazioni dell'impianto di condizionamento o ai cablaggi dell'impianto elettrico, anziché al solaio, con utilizzazione di filo di ferro dolce anziché dei pendini in acciaio zincato?”) il testimone ha così risposto: “Non ricordo la circostanza sub 8) della citata memoria che mi viene letta”.
Appare alquanto improbabile che, in sede di accertamento dello stato dei luoghi immediatamente dopo l'evento dannoso, una circostanza così importante (quale quella della realizzazione del controsoffitto mediante ancoraggi alle tubazioni dell'impianto di condizionamento e ai cablaggi dell'impianto elettrico, anziché al solaio, con utilizzo di filo di ferro dolce anziché dei pendini in acciaio zincato) possa essere del tutto sfuggita ad un professionista attrezzato, l'ingegnere Tes_1
pure legato da rapporto di consulenza con l'istituto bancario, ed essere stata invece colta dal
[...]
geom. senza che questi ne facesse partecipi gli altri soggetti presenti al sopralluogo Controparte_3
e senza che pretendesse, nell'interesse del proprio datore di lavoro, l'inserimento di detta circostanza nel verbale redatto alle h.13,20 del 2.9.2006.
A tanto si aggiunga che, se lo stato dei luoghi rinvenuto dal geom. al momento del Controparte_3
sopralluogo è quello riprodotto dai rilievi fotografici versati in atti – dai quali, come già rimarcato, è possibile evincere soltanto la controsoffittatura interamente crollata con la conseguenza che non siano apprezzabili gli effettivi originari punti di ancoraggio della struttura -, non è dato comprendere da quali elementi oggettivi di valutazione il testimone abbia tratto il Controparte_3 convincimento che “la controsoffittatura era in più punti ancorata alle tubazioni dell'impianto di condizionamento e ai cablaggi dell'impianto elettrico con utilizzazione di filo di ferro dolce”. Ed invero, il testimone non ha riferito di fatti, rilevamenti o accertamenti specifici da lui eseguiti in quel contesto in forza dei quali è giunto a formulare la esposta conclusione.
Infine, quanto all'assunto che per l'ancoraggio dell'intera struttura al solaio non siano stati utilizzati gli specifici pendini in acciaio previsti nel computo metrico dell'8.2.2003 sottoscritto dalla ditta appaltatrice, ma semplici cavetti metallici unifilari, come dichiarato dal testimone ing. Tes_1
vale sottolineare come esso sia fondato esclusivamente sulla deposizione del predetto testimone e pag. 11 sugli esiti di una relazione di consulenza tecnica di parte allegata all'atto di appello.
Sennonché è opportuno ribadire che l'ing. si è limitato a dichiarare: “Ricordo che Tes_1
prelevammo dei tasselli che ritenni non idonei a sostenere una controsoffittatura di tale portata.
Ricordo che ai tasselli erano collegati dei cavetti metallici unifilari”. In sostanza, il testimone ha riferito del rinvenimento di tasselli a cui erano collegati dei cavetti metallici unifilari, ma nessun elemento oggettivo di riscontro ha offerto perchè possa inferirsi senz'altro che tali tasselli e cavetti facessero parte proprio del sistema di ancoraggio al solaio della intelaiatura metallica della controsoffittatura o, comunque, costituissero l'unico materiale utilizzato per l'ancoraggio dell'intera struttura metallica al solaio e che non siano stati affatto impiegati anche gli specifici pendini in acciaio previsti nel computo metrico dell'8.2.2003.
Del resto, è stato già messo in evidenza che l'istituto bancario non ha depositato in giudizio la
“busta sigillata e siglata” nella quale, come ammesso dallo stesso testimone, i tasselli ed i cavetti rinvenuti erano stati custoditi, con la conseguenza che sia preclusa in questa sede (e fosse preclusa al giudice di prime cure) la verifica della tipologia e delle caratteristiche dei tasselli e dei cavetti metallici di cui ha riferito il testimone perchè possa accertarsi che si tratti proprio di materiale utilizzato per l'installazione della controsoffittatura, che non sia conforme a quello previsto nel
Computo metrico e che non fosse idoneo a sorreggere la controsoffittatura.
Né va sottovalutato che l'ing. nel riferire di avere ritenuto i tasselli “non idonei a Tes_1 sostenere una controsoffittatura di tale portata” ha espresso una valutazione personale, che come tale è inibita ai testimoni e della quale non è consentito fare nessuna utilizzazione processuale.
Con riguardo alle valutazioni espresse dal consulente tecnico di parte, geom. , Persona_1
nella relazione scritta redatta il 2.10.2019 e depositata nel presente giudizio di impugnazione dalla al momento della costituzione in giudizio, è opportuno rilevare che, come Parte_1 emerge dai suoi contenuti, l'elaborato tecnico è stato approntato sulla base esclusivamente dell'“esame della documentazione fotografica prodotta dalla nel fascicolo Parte_1 di parte del giudizio di primo grado” e, segnatamente, sulla base delle risultanze della fotografia n.3 della richiamata produzione di parte, fotografia sottoposta ad ingrandimento.
È agevole obiettare che non è consentito riconoscere consistenza ed efficacia persuasiva ad un accertamento operato non già attraverso una accurata ed approfondita indagine condotta sui luoghi del sinistro nell'immediatezza del verificarsi del sinistro stesso ed attraverso l'analisi tecnica dei materiali effettivamente utilizzati rinvenuti sul posto, bensì esclusivamente sulla base di uno o due rilievi fotografici (infatti, delle cinque fotografie prodotte dalla nel giudizio Parte_1
di primo grado soltanto quelle contrassegnate con i nn.3 e 4 riproducono parzialmente il solaio dove era ancorata l'intelaiatura metallica della controsoffittatura) che non sono in grado di offrire una pag. 12 rappresentazione completa e dettagliata dello stato dei luoghi giacché raffigurano solo porzioni del solaio e della controsoffittatura crollata, non riproducono da tutte le angolazioni utili il solaio e non danno contezza alcuna del materiale caduto sul suolo o, comunque, rinvenuto in altri posti del locale per effetto della rovina della struttura. Di conseguenza, è azzardato pervenire a conclusioni certe in ordine alle modalità di installazione e di ancoraggio del controsoffitto al solaio del piano superiore e in ordine al mancato utilizzo in assoluto di pendini in acciaio zincato e/o di tasselli idonei al fissaggio della struttura al solaio medesimo.
Del resto, è proprio il consulente tecnico di parte, geom. , nella relazione scritta Persona_1
redatta il 2.10.2019 a contraddire se stesso quando, in sede di conclusioni, si è affidato ad affermazioni lapidarie (“ … il sottoscritto CTP … ritiene di poter affermare ampiamente che non essendo stato eseguito nessun pendinaggio per il sostentamento della struttura e stante la mancanza di ogni fissaggio al soffitto mediante tasselli i lavori di realizzazione della controsoffittatura non sono stati realizzati a perfetta regola d'arte e secondo le buone norme tecniche di esecuzione e che pertanto ne hanno determinato il suo crollo”) che non si rivelano coerenti con quanto riportato nella parte espositiva dell'elaborato peritale e, in particolare, con quanto il professionista ha ritenuto di evincere dai due rilievi fotografici esaminati, atteso che ha messo in evidenza che alla stregua della fotografia n.3, opportunamente ingrandita, è possibile verificare la presenza di un pendino in acciaio di sostegno alla struttura (sicché non risponde al vero che non fosse stato eseguito nessun pendinaggio per il sostentamento della struttura e, quindi, non può escludersi che fossero stati installati altri pendini in acciaio anche se non visibili nella fotografia) ed ha sostenuto che il controsoffitto fosse “ancorato in maniera assolutamente precaria con fili volanti legati agli impianti elettrici e di condizionamento”, circostanza questa che non è assolutamente riscontrabile dalla fotografia in discorso o da altre. Quanto, poi, alla ritenuta mancanza di ogni fissaggio al soffitto mediante tasselli, la conclusione è clamorosamente sconfessata sia dalle dichiarazioni rese dal testimone ing. il quale ha riferito che in Tes_1
sede di sopralluogo, poche ore dopo il crollo della controsoffittatura, furono rinvenuti i tasselli, sia dai contenuti del verbale di sopralluogo redatto alle h.13,20 del 2.9.2006 nel quale è dato atto del rinvenimento di n.15 tasselli (fischer) e del loro inserimento in una busta sigillata e siglata dai verbalizzati e poi lasciata nella disponibilità della Parte_1
In definitiva, nessuna concreta valenza probatoria può riconoscersi agli sterili esiti della consulenza tecnica di parte a firma del geom. , esiti dei quali non è possibile fare in questa Persona_1
sede proficua utilizzazione ai fini della decisione.
Le esposte argomentazioni inducono a privare di efficacia dimostrativa le risultanze processuali acquisite nel giudizio di primo grado ed oltremodo valorizzate dall'appellante alle pagine 18 e 19
pag. 13 dell'atto di gravame, con la conseguenza che debba escludersi che a tali risultanze processuali possa attribuirsi dignità di elementi probatori pieni o anche soltanto indiziari a riscontro della configurabilità di un nesso di causalità tra la condotta della ditta appaltatrice ed il danno sofferto dalla banca committente oggetto della pretesa risarcitoria.
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C) Neppure assume pregnanza, in funzione della riforma della decisione del primo giudice, la considerazione del comportamento extraprocessuale e processuale serbato dal convenuto
[...]
, in veste di titolare della ditta “Sistemi Abitativi”. CP_1
Innanzitutto, non vi è in atti nessuna prova che il , partecipando al Controparte_1
sopralluogo effettuato lo stesso giorno del crollo del controsoffitto, abbia assunto un comportamento inequivocabilmente interpretabile come riconoscimento della responsabilità della ditta appaltatrice a lui intestata in ordine alla rovina della controsoffittatura, vale a dire di un'opera eseguita oltre tre anni prima. Nel verbale di sopralluogo redatto alle h.13,20 del 2.9.2006 e sottoscritto dal non vi è traccia di assunzioni di responsabilità e/o di Controparte_1
ammissioni, esplicite o implicite, della riconducibilità dei constatati danni ad una imperita esecuzione dell'opera da parte dell'impresa appaltatrice. Né in tal senso ha pregio valorizzare la circostanza che, come reso manifesto dai contenuti del predetto verbale, il Controparte_1 abbia “acconsentito a che i lavori di ripristino dello stato dei luoghi venisse immediatamente eseguito”. Pur prescindendo dalla considerazione – già di per sé decisiva - che, a distanza di oltre tre anni dalla ultimazione dell'opera e dalla consegna della stessa all'ente committente senza rilievi o contestazioni da parte di quest'ultimo, il rapporto obbligatorio di appalto tra le parti fosse già da tempo definitivamente sciolto ed il , in qualità di titolare dell'impresa Controparte_1
appaltatrice, alla data del 2.9.2006 non avesse nessun titolo per pretendere che i lavori di ripristino dello stato dei luoghi venissero differiti, è evidente che il “consenso” prestato in quella circostanza dal abbia avuto valenza neutra, come tale non adeguata, in difetto di Controparte_1
ulteriori più pregnanti elementi di valutazione mai offerti dalla banca committente allo scrutinio del giudice, a comprovare una consapevolezza rimasta inespressa, ma certa nel suo venire in essere, circa la mancata esecuzione a regola d'arte della controsoffittatura e, quindi, circa la sussistenza di una responsabilità dell'impresa appaltatrice per i danni cagionati dal crollo della controsoffittatura.
Parimenti, nessuna assunzione di responsabilità e/o nessuna ammissione, esplicita o implicita, della riconducibilità dei constatati danni ad una imperita esecuzione dell'opera da parte dell'impresa appaltatrice è rinvenibile nella missiva in data 9.10.2006 inoltrata dal legale del Controparte_1
all'Ufficio Contenzioso della in risposta alla richiesta di rimborso
[...] Parte_1 delle spese formulata dall'istituto di credito con raccomandata a/r del 2.10.2006. Il contenuto della pag. 14 missiva, con la quale il legale del ha sollecitato esclusivamente il rilascio di copia del CP_1
verbale di sopralluogo del 2.9.2006 e la specificazione in dettaglio delle voci di danno lamentate dalla non contempla nessuna espressione che possa essere interpretata in chiave di Pt_1
riconoscimento della responsabilità della ditta Sistemi Abitativi nella causazione dei danni.
Anzi, la circostanza che nella missiva si alleghi che la richiesta di rimborso della Banca vada riferita
“a danni da verificare e da stimare” induce ragionevolmente a dubitare che il Controparte_1
intendesse ammettere la riconducibilità dei danni lamentati dall'istituto di credito ad una
[...] imperita esecuzione dell'opera da parte dell'impresa appaltatrice.
Infine, non risponde al vero che il , nel costituirsi nel giudizio di primo Controparte_1 grado in veste di titolare della ditta Sistemi Abitativi, non abbia contestato l'assunto dell'attrice secondo cui l'opera non era stata eseguita a regola d'arte. Alla pagina 6 della comparsa di costituzione depositata il 16.11.2007 il ha espressamente precisato che Controparte_1
“alcun inadempimento contrattuale è stato posto in essere dalla convenuta che ha eseguito i lavori con diligenza e perizia” e alla successiva pagina 9 ha aggiunto che “nessuna responsabilità può essere ascritta in capo alla convenuta”, con ciò all'evidenza respingendo anche la responsabilità derivante dalla non corretta esecuzione dei lavori e, quindi, negando la sussistenza stessa di vizi o difetti nella realizzazione dell'opera.
Peraltro, l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche le circostanze implicanti un'attività di giudizio, quale la “sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto di cui all'azione risarcitoria ex art.1669 c.c.” (così a pag. 21 dell'atto di impugnazione).
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D) Il Tribunale di Potenza ha respinto la domanda di condanna di , in Controparte_1
veste di titolare della ditta Sistemi Abitativi, al risarcimento dei danni ex art.1669 c.c. sul rilievo che la parte attrice non avesse fornito la prova della sussistenza “di un legame causale tra i prospettati difetti costruttivi, peraltro genericamente dedotti, e il crollo” (v. pag. 8 della sentenza), vale a dire tra il comportamento della ditta appaltatrice, consistito nella realizzazione non a regola d'arte della controsoffittatura installata presso l'agenzia in Lavello, alla Via Dante n.133, della CP_2
e l'evento produttivo del danno.
[...]
Tale motivazione è da sola sufficiente a fondare la decisione impugnata, a nulla rilevando che il primo giudice abbia voluto anche mettere in evidenza che il convenuto avesse prospettato una causa alternativa dell'evento dannoso, costituita dal numero asseritamente elevato di faretti installati nella controsoffittatura.
Invero, quand'anche siffatta ipotesi ricostruttiva del fatto dannoso non abbia rinvenuto adeguato pag. 15 riscontro negli esiti dell'attività istruttoria svolta in primo grado, tanto non vale comunque a privare di consistenza e di efficacia argomentativa il convincimento del primo giudice in ordine alla mancata dimostrazione del nesso di causalità tra il comportamento della ditta appaltatrice e l'evento produttivo del danno.
Di conseguenza, non è incidente sul nucleo essenziale della decisione impugnata la considerazione che la ditta appaltatrice fosse comunque obbligata, in sede di realizzazione dell'opera, a valutare i carichi da sospendere alle lastre e/o ai profili della struttura del controsoffitto onde utilizzare i materiali più adatti e le tecniche di esecuzione più idonee allo scopo, sicché, ove pure fosse effettivamente configurabile la prospettata concausa dell'evento dannoso rappresentata dal numero asseritamente elevato di faretti installati nella controsoffittatura, anch'essa sarebbe dovuta essere fatta rientrare nella sfera di responsabilità dell'appaltatrice.
Ad ogni modo, non è riscontrata in atti la sussistenza del presupposto valorizzato dalla società appellante a fondamento del predetto assunto, presupposto fatto consistere nella piena consapevolezza, da parte dell'impresa appaltatrice, del numero, della dimensione e della tipologia dei faretti che sarebbero dovuti essere collocati nel controsoffitto, emergendo – ad avviso della stessa appellante - tali dati dai contenuti del computo metrico ed avendo la ditta Sistemi Abitativi realizzato nel controsoffitto i fori destinati all'installazione dei faretti.
Ed invero, escluso pacificamente che all'impresa appaltatrice fosse stato affidato anche il compito di procedere all'installazione dei faretti, dal computo metrico prodotto in giudizio emerge esclusivamente che tra le categorie di lavoro di competenza dell'impresa appaltatrice vi fosse “la esecuzione di fori per la ubicazione dei faretti per l'illuminazione”; non emerge, invece, la indicazione specifica delle dimensioni e pesi complessivi, delle caratteristiche costruttive e della tipologia e modello dei faretti da installare dopo l'ultimazione dei lavori di realizzazione della controsoffittatura.
Neppure si evince dagli esiti dell'attività istruttoria espletata che in via ufficiale l'impresa appaltatrice, attraverso altri documenti e/o elaborati progettuali, avesse comunque acquisito piena consapevolezza dei predetti dati relativi ai faretti perchè potesse ragionevolmente pretendersi che in sede di realizzazione della controsoffittatura, al fine di utilizzare materiali più adeguati, essa procedesse anche alla valutazione dei carichi gravanti sulle lastre di cartongesso e sui profili della intelaiatura metallica della controsoffittatura per effetto dell'installazione dei faretti per l'illuminazione.
Al riguardo, la società appellante nulla ha allegato nell'atto di gravame e, in particolare, non ha indicato – oltre al computo metrico – nessun ulteriore documento o emergenza istruttoria da cui possa evincersi la conoscenza, da parte dell'impresa appaltatrice, dei menzionati dati relativi ai pag. 16 faretti.
Peraltro, non va trascurato il rilievo che nell'evocato metrico all'impresa appaltatrice CP_4
fosse stato affidato l'incarico di eseguire nella controsoffittatura i fori per la ubicazione soltanto di
“faretti per l'illuminazione” (con ciò all'evidenza facendosi riferimento a punti luce di piccole dimensioni, quali appunto i “faretti”) e per converso dai rilievi fotografici prodotti in primo grado dall'attrice e dalla deposizione resa dal testimone si evinca inequivocabilmente che Controparte_3
nella controsoffittatura siano stati installati anche punti luce di maggiore consistenza e peso, come plafoniere e lampade di emergenza, installazione non effettuata dalla ditta Sistemi Abitativi, di tal ché la causa alternativa dell'evento dannoso prospettata in giudizio dal Controparte_1
non pare essere del tutto priva di fondamento.
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E) Per nulla idonea a giustificare la riforma della decisione impugnata è anche la critica rivolta alla considerazione del Tribunale di Potenza riguardante la mancata attivazione, ad opera dell'istituto di credito danneggiato, di un procedimento di istruzione preventiva per verificare in contraddittorio lo stato dei luoghi e le cause del crollo della controsoffittatura prima di incaricare terzi soggetti di intervenire in modo profondo al ripristino dello stato dei luoghi.
Si tratta all'evidenza di una considerazione scaturita dalla constatazione che la società attrice in primo grado non fosse riuscita a sciogliere il nodo della riconducibilità causale dell'evento e volta a rimarcare che l'accertamento del nesso di causalità sarebbe potuto essere operato con sicuri margini di successo soltanto ove nell'immediatezza dell'evento dannoso, prima di ogni intervento di riparazione e ripristino dello stato dei luoghi, fossero stati attivati gli strumenti processuali necessari alla pronta acquisizione della prova: appunto, l'accertamento tecnico preventivo.
È un'argomentazione che non incide sull'impianto motivazionale che assiste la decisione impugnata, di tal ché assolutamente prive di rilevanza si palesano le deduzioni sul punto svolte dall'appellante, deduzioni peraltro non condivisibili.
Invero, già nei precedenti passaggi della presente motivazione è stato diffusamente spiegato, da un lato, che i rilievi fotografici effettuati nell'immediatezza del crollo, i contenuti del verbale redatto all'esito del sopralluogo effettuato a poche ore di distanza dall'evento e le dichiarazioni rese dai testimoni escussi non offrono sufficienti elementi presuntivi a riscontro della sussistenza del nesso di causalità tra la cattiva ed imperita esecuzione della controsoffittatura e l'evento dannoso e, dall'altro, che il comportamento serbato in occasione del sopralluogo del 2.9.2006 dal
[...]
, in veste di titolare dell'impresa appaltatrice, non è inequivocabilmente CP_1
interpretabile come riconoscimento della responsabilità della ditta appaltatrice a lui intestata in ordine al crollo della controsoffittatura. Perciò, contrariamente a quanto opinato dalla società
pag. 17 appellante, la tempestiva attivazione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo non sarebbe stata affatto superflua.
Infine, è ascrivibile esclusivamente alla parte danneggiata la scelta di provvedere immediatamente al ripristino dello stato dei luoghi, onde assicurare la tempestiva ripresa dell'esercizio dell'attività bancaria all'interno della filiale, invece di lasciare immodificati i luoghi per il tempo occorrente allo svolgimento di un procedimento di istruzione preventiva. E poiché si è trattato di una scelta libera e consapevole la ha deliberatamente assunto il rischio che nel successivo giudizio civile non Pt_1
potesse produrre sufficienti elementi probatori a supporto della configurabilità di un nesso di causalità tra la condotta della ditta appaltatrice ed il danno sofferto oggetto di pretesa risarcitoria.
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F) Quanto alla doglianza riferita al mancato espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, la difesa della società appellante ha sostenuto genericamente che l'accertamento peritale sarebbe comunque potuto valere a “risolvere eventuali problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi probatori rilevanti ai fini della decisione” (v. pag.25 dell'atto di impugnazione), senza tuttavia illustrare quali eventuali problemi tecnici si fossero palesati in giudizio e potessero o dovessero essere risolti attraverso una consulenza tecnica d'ufficio.
Ad ogni modo, deve rilevarsi che la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio in senso stretto, non è una prova vera e propria, ma uno strumento per la valutazione della prova acquisita;
essa non rientra nella disponibilità delle parti, ma nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità nonché l'ambito di estensione (al riguardo, v.
Cass. civ.sez.III, 30 luglio 1987, n.6594). Ed il dovere del giudice di motivare adeguatamente il rigetto della istanza di ammissione proveniente da una delle parti si configura esclusivamente quando nell'istanza siano state indicate le ragioni della indispensabilità delle indagini tecniche ai fini della decisione (Cass. 20 novembre 2000 n. 14979).
Peraltro, la consulenza tecnica d'ufficio, a rigore, può essere attivata soltanto per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative. Essa costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico- scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti. Rappresenta, infatti, approdo giurisprudenziale pacificamente acquisito l'assunto a tenore del quale la consulenza tecnica d'ufficio non può valere ad eludere l'onere di allegazione incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale caratterizzato da severe preclusioni di merito, sicché legittimamente la consulenza tecnica d'ufficio può essere negata dal giudice ove la parte tenda con essa a supplire la deficienza pag. 18 delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass.civ.sez.III, 26 febbraio 2003 n.2887).
Da tanto discende che, nel caso di specie, in difetto di una compiuta ed esauriente esposizione delle ragioni che suggerissero in primo grado come necessario l'accertamento peritale, la società appellante non possa elevare a motivo di impugnazione della sentenza del Tribunale di Potenza la circostanza che il primo giudice non abbia disposto la consulenza tecnica d'ufficio pure invocata dall'attrice.
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Con un terzo motivo di impugnazione la società appellante ha lamentato la violazione dell'art.112
c.p.c. per omessa pronuncia sulle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto.
Il motivo di gravame è inammissibile.
La non è legittimata ad impugnare la decisione del primo giudice nella parte Parte_1
in cui è risultata omessa ogni pronuncia sulle domande riconvenzionali spiegate dalla controparte.
Esclusivamente il , in veste di titolare dell'impresa appaltatrice, avrebbe Controparte_1 avuto titolo ed interesse giuridico a far valere, in sede di gravame, la violazione dell'art.112 c.p.c.
*
Con un quarto ed ultimo motivo di impugnazione la società appellante ha denunciato l'errata interpretazione del principio di causalità e soccombenza in sede di regolamentazione delle spese di lite ex art.91 c.p.c. In particolare, è stato sostenuto che la chiamata in causa del terzo, l'ing.
[...]
ad opera del convenuto, il , in veste di titolare dell'impresa Pt_2 Controparte_1
appaltatrice, sia stata operata senza nessuna giustificazione sostanziale e processuale e, quindi, in maniera palesemente arbitraria, non avendo dimostrato il convenuto la sussistenza di profili di responsabilità esclusiva o concorrente del terzo chiamato in ordine alla causazione dell'evento dannoso e, di conseguenza, essendo risultata del tutto infondata la domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti del chiamato in causa.
Il motivo di gravame è infondato.
In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (v. Cass. civ., sez. III, ordinanza 24 luglio 2024, n. 20498). In aderenza pag. 19 all'enunciato principio, la Corte di Cassazione ha sostenuto che gravi sul giudice il compito di accertare se la domanda proposta dal chiamante in causa fosse o meno manifestamente infondata ovvero se, al contrario, tale domanda, in relazione ai fatti contestati dalla parte attrice, fosse ammissibile in rito e fondata nel merito (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023).
Orbene, è pacificamente acquisito che la responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applichi non solo a carico del costruttore, ma anche a carico di coloro che abbiano collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico (cfr. Cass.Sez. 2, Sentenza n. 29251 del 13/11/2024). La sostanziale unitarietà del rapporto dedotto in causa implica che il giudice, senza incorrere nella violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, possa accogliere quella pretesa nei confronti del chiamato, pur in difetto di una espressa istanza in tal senso da parte dell'attore, avendo la chiamata del terzo proprio il compito di supplire al difetto di citazione in giudizio, ad opera dell'attore, del soggetto indicato dal convenuto come responsabile in sua vece e contro il quale dovrà emettersi la condanna (cfr. Cass. Sez. 2 30-5-2003 n. 8811; Cass. Sez. 2 14-1-2014 n. 632).
Il suddetto principio, invece, non opera allorquando il costruttore chiamante faccia valere nei confronti del progettista e direttore dei lavori chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi" e, in particolare, ove l'azione dell'attore sia di natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo verso l'attore diverso da quello da lui invocato, al fine non già dell'affermazione della responsabilità diretta ed esclusiva del terzo verso l'attore sulla base del rapporto dedotto dal medesimo, bensì allo scopo di ottenere, sulla base del dedotto diverso rapporto di responsabilità dedotto, il rilievo dalla responsabilità invocata dall'attore con la domanda introduttiva della lite;
in questo secondo caso resta ferma l'autonomia sostanziale dei due rapporti confluiti nello stesso processo (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1748 del 28/01/2005).
Nel caso di specie, nella comparsa di costituzione depositata il 16.11.2007 nel giudizio di primo grado il , in veste di titolare dell'impresa appaltatrice, aveva avanzato Controparte_1 istanza per la chiamata in causa dell'ing. “ai fini di manleva”, spiegando in sede di Parte_2 conclusioni domanda volta ad ottenere l'accertamento che l'ing. “è responsabile del Parte_2 danno cagionato alla committente” ovvero, in via gradata, “è responsabile in solido con la convenuta”. Detta domanda nei medesimi termini era stata ribadita nella memoria ex art.183 co.6
n.1) c.p.c. depositata il 23.5.2008.
pag. 20 Tanto vale a significare che, a dispetto della formula adottata (“ai fini di manleva”), l'intento del sia stato quello di negare che l'impresa appaltatrice, di cui era titolare, Controparte_1
potesse considerarsi portatrice di responsabilità ex art. 1669 c.c., giacché detta responsabilità sarebbe dovuta ricadere sul terzo di cui chiedeva la chiamata in causa, vale a dire sul progettista e direttore dei lavori, e ciò sul presupposto che l'impresa esecutrice dell'opera si fosse limitata ad osservare pedissequamente le vincolanti indicazioni ed istruzioni impartite dalla società committente a mezzo del direttore dei lavori.
In tale ottica, l'atto di estensione del contraddittorio va qualificato come chiamata del terzo responsabile e non come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione dell'opera e di ottenere la propria liberazione dalla pretesa della parte attrice, in ragione del fatto che il terzo sia individuato come unico obbligato nei confronti dell'attrice ed in vece dello stesso convenuto.
Quindi, sussistevano in primo grado i presupposti per l'estensione automatica della domanda proposta dalla società attrice nei confronti dell'ing. terzo chiamato in causa dal Parte_2
convenuto . Controparte_1
Ne consegue che il rimborso delle spese processuali sostenute dall'ing. terzo Parte_2
chiamato in causa dal convenuto , debba essere posto a carico della parte Controparte_1
attrice in quanto la chiamata in causa si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dalla
[...]
e queste sono risultate infondate, a nulla rilevando che l'istituto di credito non Parte_1
abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda.
*
In conclusione, l'appello va integralmente rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali riferite al presente grado di giudizio, atteso l'integrale rigetto dell'appello, va pronunciata la condanna della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di ciascuna delle parti
[...]
appellate costituite, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 13.8.2022 n.147 in riferimento al valore della causa (valore € 30.588,00; scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00).
Quanto alle tariffe applicabili, ritiene la Corte che operino le ultimissime tariffe di cui al D.M.
n.147/2022, giacché l'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 (pubblicato su G.U. n.236 dell'8.10.2022) prevede espressamente che "Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", entrata in vigore che
è fissata nel 15° giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data pag. 21 23.10.2022. La presente causa è stata trattenuta in decisione il 7.5.2024 e le parti hanno successivamente depositato gli scritti conclusionali ex art.190 c.p.c.
La norma di cui all'art.6 del Decreto 13.8.2022 n.147 va interpretata alla luce del consolidato principio, stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, a tenore del quale i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. vanno applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto ministeriale e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
Va rilevato, in ultimo, che, per effetto dell'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, è stato introdotto il comma 1 – quater all'art.13 del D.P.R. 30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia) che così recita: “1 – quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge nel momento del deposito dello stesso”.
Ai sensi dell'art.1 co.18 della Legge 24.12.2012 n.228, la suindicata disposizione si applica ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della L.n.228/12, sicchè, risalendo all'1.1.2013 l'entrata in vigore del richiamato testo normativo, la disposizione medesima è operativa per tutti i procedimenti in grado di appello iscritti a ruolo a partire dal giorno
31 gennaio 2013.
Pertanto, essendo stato il presente giudizio di appello iscritto a ruolo il giorno 11.11.2019, sussistono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1 – quater del D.P.R.
30.5.2002 n.115 (T.U. spese di giustizia), introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228.
Ne consegue che la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., il cui appello è stato respinto, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.817/2018 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il
26.9.2018 e pubblicata il 4.10.2018, proposto dalla in Parte_1
pag. 22 persona del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 31.10.2019 nei confronti di
, in veste di titolare della ditta “Sistemi Abitativi”, e di , Controparte_1 Parte_2
ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto dalla in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., con atto di citazione notificato il 31.10.2019 e, per l'effetto, conferma la sentenza n.817/2018 emessa dal Tribunale di Potenza in composizione monocratica il 26.9.2018 e pubblicata il 4.10.2018;
- Condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , in veste di Controparte_1 titolare della ditta “Sistemi Abitativi”, delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna la in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , delle spese processuali Parte_2 relative al presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di €
9.991,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante,
in persona del legale rappresentante p.t., sia tenuta a Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione proposta.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 1°.4.2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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