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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 23/10/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Rossana ZAPPASODI PRESIDENTE dott. Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, Pt_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1317/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 16.09.2025, promossa da:
(P.I. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Mortara CP_1 P.IVA_1
(PV) via E. Mattei n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Ferrari (C.F. – pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Email_1
Robbio (PV) via Garibaldi n. 11, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
con sede legale in Novara, via Martino della Torre n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella
Venturi (C.F. pec: ed C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Novara, via Perrone n. 6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, CP_1 In accoglimento dell'appello proposto e in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di CP_1
Novara, accogliere la domanda dell'appellante e precisamente:
In via pregiudiziale:
Accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Novara per le causali di cui alla narrativa, dichiararne l'incompetenza a conoscere della presente controversia in favore del Tribunale di Pavia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e 1182 IV co. c.c., e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito:
Respingere la domanda di pagamento proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto, con CP_2
conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
In ogni caso:
Con il favore di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata, CP_2
Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
- respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 634/2024 emessa dal Tribunale di
Novara in data 17.10.2024 perché infondato in fatto e in diritto come illustrato in narrativa e conseguentemente confermare in toto la suddetta sentenza.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società chiedeva e otteneva in data 22.03.2022 dal Tribunale di Novara, CP_2
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 251/2022 nei confronti della società per l'importo CP_1
di € 11.321,60=, oltre interessi e spese, lamentando il mancato pagamento del corrispettivo del nolo di una gru semovente elettrica , di cui alle fatture n. 957/2021 e n. CP_4
1016/2021.
2. Con atto di citazione la formulava opposizione al provvedimento, convenendo in CP_1
giudizio, avanti al Tribunale di Novara, la eccependo, in primo luogo, l'incompetenza CP_2
territoriale del Tribunale adito, in quanto, in assenza di deroga convenzionale o di negozio, doveva ritenersi che il rapporto contrattuale attinente il noleggio della gru si fosse concluso presso la sede della società richiedente o presso i cantieri nei quali era stato consegnato il mezzo meccanico. Lamentava, inoltre, l'opponente che il prezzo di noleggio appariva essere stato determinato in modo unilaterale dalla ricorrente, e, pertanto, il credito sarebbe stato da ritenersi illiquido, con conseguente applicazione dell'art. 1182, IV comma, c.c. e non applicabilità alla fattispecie dell'art. 20 c.p.c.
A seguire, la contestava nel merito ulteriormente il prezzo e la durata del noleggio, CP_1
sostenendo che la avesse indicato nel ricorso in modo inesatto tali elementi. CP_2
In particolare, a differenza di quanto indicato dalla quale modalità di calcolo del corrispettivo CP_2
(€. 300,00 giornalieri) secondo la le parti avevano determinato un importo mensile pari a €. CP_1
5.000,00, operando, la società opponente, con continuità anche nel periodo estivo e avendo necessità di mantenere la gru fino al termine del mese di agosto.
Invece, lamentava la in difformità agli accordi assunti in data 10.08.2022 aveva CP_1 CP_2
risolto anticipatamente il rapporto, ritirando la gru, provocando la revoca della commessa affidata dalla società EV a con grave pregiudizio economico in capo a quest'ultima, oggetto CP_1
di domanda di accertamento e di condanna.
3. Nel giudizio di primo grado, radicato al n. R.G. 1125/2022, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la contestando l'opposizione avversaria e confermando le CP_2
proprie istanze di credito.
In primo luogo l'opposta affermava l'infondatezza della eccepita incompetenza territoriale, attesa l'esistenza di 2 distinti contratti di noleggio sottoscritti da , dei quali allegava copia e nei quali, al punto 12 delle Condizioni Generali, era indicato il Tribunale di Novara quale Foro competente.
Nel merito, la convenuta rilevava che nel luglio 2021 aveva richiesto a il noleggio di una CP_2
gru semovente elettrica Ormig 10 per due distinti periodi: il primo dal 12 al 14 luglio, con trasporto del mezzo presso il cantiere sito in Robbio, il secondo relativo al periodo dal 28.07 – 05.08.2021, con destinazione della gru presso il cantiere di Olevano.
Al momento della richiesta di noleggio, la aveva comunicato, con specifico preventivo, i costi CP_2
di noleggio, specificando che il costo giornaliero ammontava a €. 300,00, mentre, l'utilizzo del mezzo nell'intero mese, avrebbe comportato un onere forfettario di €. 5.000,00.
Con riferimento alla risoluzione del contratto di noleggio, l'opposta deduceva che in data 6 agosto, via telefono e successivamente in data 7 agosto, tramite mail, la aveva comunicato di aver concluso l'utilizzo della gru e di conseguenza la in data 10 agosto, aveva ritirato il mezzo, CP_2
provvedendo a fatturare, a fine mese, le 7 giornate in cui, nel mese di agosto, la gru era rimasta a disposizione dell'attrice. Replicava, ancora, l'opposta che, a differenza di quanto addotto dalla , non corrispondeva al vero che nelle fatture fossero state conteggiate le giornate di domenica (mentre, come da contratto, erano stati ricompresi i sabati).
Pertanto l'opposta chiedeva la conferma del decreto, affermando che non era stato effettuato alcun errore in ordine ai prezzi esposti in fattura, nonché in ordine ai periodi di effettivo noleggio.
L'opposta lamentava anche l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento contrattuale e la conseguente richiesta risarcitoria, essendo stato operato il ritiro della gru a seguito della dichiarazione resa il 07.08.2021, da parte di , di termine dell'utilizzo. Contestava, infine,
l'avverso assunto in ordine all'intervenuta rassicurazione telefonica circa il proseguimento del noleggio, in quanto specificava, per prassi, ogni rapporto veniva formalizzato per iscritto e non verbalmente, con la conseguenza che la mancata conclusione del contratto di appalto tra CP_1
e EV S.r.l. non poteva essere imputato alla CP_2
4. All'udienza di prima comparizione, il Giudice di prime cure rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 18.07.2023, per l'assunzione delle prove orali ammesse.
Espletato tale incombente, la causa veniva rinviata all'udienza del 29.05.2024, per la precisazione delle conclusioni.
5. Con sentenza n. 634/2024, pubblicata in data 18.10.2024, il Tribunale di Novara confermava il decreto ingiuntivo, respingendo l'opposizione proposta da CP_1
Il Tribunale di Novara rigettava, in primo luogo, l'eccezione di incompetenza territoriale, richiamando i contratti di noleggio sottoscritti dalle parti e depositati da che prevedevano, al punto 12 CP_2
delle Condizioni Generali, quale Foro competente quello di Novara.
Nel merito il Tribunale, esaminando il disconoscimento proposto da delle sottoscrizioni apposte ai contratti, lo riteneva privo di efficacia, perché generico nel contenuto, non essendo stato indicato dalla il nominativo del soggetto di cui si era inteso disconoscere la firma apposta sui documenti.
Parimenti il Tribunale riteneva inammissibile il disconoscimento della conformità all'originale ex art. 2719 c.c. delle mail prodotte da parte di ritenendo che l'invio contestato fosse stato superato CP_2
dalla produzione in giudizio delle mail in formato “eml”, che permettevano di verificare l'autenticità
e l'integrità del messaggio. Riteneva, in ultimo, il Tribunale, che non fosse stata fornita la prova da parte dell'opponente della richiesta di continuazione del rapporto di noleggio del mezzo per il periodo successivo, avendo la mail del 07.08.2021 un contenuto meramente ipotetico sulla prosecuzione del noleggio. CP_1
6. Ritenendo errata la decisione assunta dal Tribunale di Novara, la società proponeva CP_1
appello, avanti a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 21.11.2024, chiedendo la riforma della sentenza.
Nei primi due motivi di gravame, l'appellante lamentava la mancata e/o erronea applicazione degli artt. 214 e ss. c.p.c. con riferimento al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale (eccezione connessa al disconoscimento dei contratti di noleggio).
L'ETG motivava le censure di cui sopra, osservando che, all'atto della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, non erano stati allegati da i contratti di noleggio;
il provvedimento CP_2
monitorio era stato fondato esclusivamente sulle fatture n. 957/2021 e n. 1016/2021. Con la proposizione dell'opposizione al decreto, aveva sollevato l'eccezione di incompetenza CP_1
territoriale, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. e 1182, IV co. c.c. assumendo che il rapporto tra le parti si fosse perfezionato verbalmente presso la sede di o, comunque, presso i luoghi in cui la gru era stata consegnata, entrambi facenti parte del circondario del Tribunale di Pavia.
A quanto dedotto doveva aggiungersi la mancanza del requisito della liquidità del credito, in quanto il costo del noleggio, secondo l'appellante, non risultava determinato da un titolo, non essendo stati prodotti in sede monitoria, né gli ordini, né i contratti, con la conseguenza che il corrispettivo doveva intendersi determinato unilateralmente, a mezzo delle fatture emesse dopo la conclusione dell'accordo.
Infatti, solo con la costituzione nel giudizio di primo grado, per contrastare l'eccezione di incompetenza territoriale, la aveva prodotto i contratti di noleggio datati 12 e 15 luglio 2021, CP_2
che nelle condizioni generali prevedevano l'applicazione esclusiva del Foro di Novara;
contratti che,
aveva disconosciuto fin dalla prima udienza, negando l'autenticità delle firme ad essa riferite.
Negli atti di causa successivi, aveva rilevato che anche dall'esame dei precedenti contratti CP_1
stipulati tra le parti emergeva una chiara differenza delle sottoscrizioni rispetto a quelle apposte sui contratti datati 12 e 15 luglio 2021, senza che, per converso, proponesse alcuna istanza di Per_1
verificazione ex art. 216 c.p.c.
Sosteneva, quindi, l'appellante che il Giudice di prime cure, in ordine al disconoscimento delle firme, aveva errato, fondando il suo convincimento su presupposti errati e su un'erronea applicazione dei principi dettati dal legislatore agli artt. 214 e ss. c.p.c. Infatti, essendo le sottoscrizioni apposte sui due contratti di noleggio disconosciute e non avendo proposto alcuna istanza di verificazione, i contratti non avrebbero potuto essere utilizzati ai Per_1
fini del decidere, con la conseguenza che la clausola derogativa della competenza in essi contenuta non poteva produrre alcun effetto di deroga rispetto ai criteri, ordinari, di determinazione della competenza per territorio.
Nell'ambito del secondo motivo di gravame, l'appellante contestava la motivazione adottata dal
Giudice di prime cure, anche laddove aveva ritenuto che la trattativa per la conclusione dei contratti tra le parti si fosse svolta verbalmente e a mezzo mail, con formazione del consenso, anche sul prezzo, per tacito assenso.
Rilevava l'appellante che il Giudice di primo grado, nella motivazione, aveva richiamato che alle due mail del 14.7.2021 e del 15.7.2021 erano stati allegati due preventivi, preventivi, tuttavia, di cui l'appellante aveva contestato la rilevanza, non avendoli esplicitamente accettati.
Secondo l'appellante, infatti, a rigor di logica dinanzi al preventivo di spesa avrebbe dovuto far seguito quantomeno una mail di accettazione o di contestazione, con la conseguenza che sul prezzo non si era formato alcun consenso.
Anche la prova orale, limitata dal Giudice ai testi di parte opposta, a parere dell'appellante si era rivelata priva di pregio, dovendosi evidenziare una chiara inattendibilità dei testi escussi.
7. Tali essendo i motivi di gravame proposti dalla si costituiva nel giudizio avanti questa CP_1
Corte, la parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_2
16.04.2025, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, quindi, la conferma della sentenza di primo grado.
Ad avviso dell'appellata il Giudice di prime cure non era incorso in alcuna errata valutazione nel ritenere generico il disconoscimento delle firme sui contratti operato da parte di e, dunque, nel valutare come priva di effetti la mancata proposizione dell'istanza di verificazione.
Di conseguenza, le argomentazioni addotte dal Giudice di prime cure in ordine all'individuazione del
Foro esclusivo dovevano ritenersi fondate.
L'affermazione di controparte, che lamentava l'assenza di accordo sulla quantificazione del prezzo del noleggio, avendo specificatamente richiesto un preventivo dei costi relativi, fornito dall'appellata con mail datata 14.7.2021, rettificato con mail del 15.7.2021, in cui era stato quantificato il corrispettivo in €. 300,00 giornaliero e in €. 5.000,00 quello mensile, in €. 300,00 il costo del trasporto e in €. 150,00 lo smontaggio del verricello e montaggio del gancio e a seguito dei quali erano state fornite le gru, con conseguente approvazione implicita dei costi ivi previsti. L'appellata concludeva ritenendo che il Giudice di prime cure avesse correttamente fondato la decisione sulla base dell'istruttoria svolta e sulla copiosa corrispondenza prodotta dalla stessa che confermava ulteriormente la conclusione dei due contratti di noleggio. CP_2
Infine, l'appellata riteneva contraddittoria la tesi avversaria di inesistenza dei contratti di noleggio, avendo, in primo grado, contestato alla l'illegittimo recesso, elemento che, indirettamente, CP_2
confermava la valida instaurazione del rapporto contrattuale inter partes.
8. Tali essendo le argomentazioni delle parti, in data 08.05.2025 si teneva l'udienza di prima comparizione ex art. 127 ter c.p.c. ove il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, viste le note depositate dalle parti, disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza dell'11.09.2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
Preso atto di tali adempimenti, all'udienza dell'11.09.2025 la causa veniva assunta in decisione.
9. La Corte, letta ed esaminata la sentenza impugnata, letti gli atti delle parti, valutate le rispettive argomentazioni e deduzioni, esaminato il materiale probatorio acquisito al processo, osserva quanto segue.
L'eccezione di incompetenza per territorio si appalesa infondata.
Anche a prescindere dalle statuizioni contrattuali, sulle quali si dirà a seguire, la competenza territoriale del Tribunale di Novara si ricava in via generale ex art. 20 c.p.c. quale forum destinatae solutionis, non apparendo fondato il richiamo operato dall'appellante alla giurisprudenza formatasi in materia di compravendita.
In ordine all'accettazione del corrispettivo del noleggio, rilevante appare alla Corte lo scambio di mail intercorso tra le parti nelle date del 14 e del 15 luglio 2021 (prodotto dalla in allegato alle Per_1
memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. I e II termine, docc. da 14 a 17 e doc. 18).
Se è vero che del preventivo non vi è stata accettazione scritta da parte di è pacifico che CP_1
entrambi i rapporti di nolo si siano perfezionati, per consenso tacito, confermato dalla consegna della gru nei due cantieri nei periodi indicati, come confermato da entrambe le parti nei rispettivi atti e come evidenziato dalle prove testimoniali assunte all'udienza del 18.07.2023.
A quanto appena osservato deve aggiungersi che la destinataria delle fatture oggetto della CP_1
domanda monitoria, non ha contestato, in fase stragiudiziale, né la quantificazione del corrispettivo contenuta nelle ridette fatture, né i periodi di durata.
L'assenza di un tempestivo disconoscimento dell'importo indicato quale corrispettivo costituisce elemento presuntivo confermativo dell'accordo delle parti e anche dell'attuazione del rapporto contrattuale, per prezzo e durata, come riportato nelle voci delle fatture emesse a seguito del noleggio.
L'applicabilità alla fattispecie dell'art. 20 c.p.c. (quale forum destinatae solutionis ex art. 1182 terzo comma c.c.) e la natura di contratti stipulati a forma libera, assorbe ogni rilievo contrario circa l'assenza di genuinità dei contratti prodotti da in sede di opposizione, comunque non CP_2
validamente disconosciuti dalla come correttamente motivato dal Giudice di prime cure. CP_1
Invero, parte appellante, nell'ambito del giudizio di primo grado e, in particolare, nell'ambito dell'udienza di prima comparizione del 07.02.2022, risulta essersi limitata a contestare genericamente la firma apposta ai documenti nn. 2 e 3 di controparte, senza altro specificare e, soprattutto, senza operare una negazione conforme ai principi ermeneutici della Corte di legittimità
(ovvero indicando il legale rappresentante della società) la cui firma sarebbe stata ritenuta apocrifa.
Il conforme rilievo operato sul punto dal Tribunale (che l'ha considerato il disconoscimento inefficace per la lacuna sopra evidenziata) non è stato oggetto di alcuna specifica censura.
Ne consegue, peraltro, anche la rilevanza dei contratti prodotti ai fini della prova delle pattuizioni ivi contenute, l'assenza di ulteriori richieste di prosecuzione nella durata del nolo (solo prospettata e mai effettivamente richiesta) e la piena corrispondenza ad essi delle fatture azionate.
Privo di fondatezza appare anche il motivo di gravame vertente sulla interpretazione delle risultanze delle prove testimoniali esperite e sulla asserita inattendibilità dei testi escussi all'udienza del 18 luglio 2023 e ). Testimone_1 Tes_2
Le testimonianze rese, valutate unitamente al materiale probatorio documentale rappresentato dalle mail intercorse tra le parti in causa (docc. da 14 a 18) si appalesano nel contenuto precise e concordanti, né si rinvengono elementi probatori contrari.
Non altrettanto può dirsi della censura di inattendibilità dei testi sollevata per la prima volta in appello e non specificatamente motivata.
In ragione delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da deve essere respinto CP_1
nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza e se ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM
55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
Valore della causa (da € 5.201,00.= a € 26.000,00.=): fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compenso dovuto 3.966,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 634/2024, pubblicata dal CP_1
Tribunale di Novara in data 18.10.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
b) condanna a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, CP_1 CP_2
liquidate in complessivi €. 3.966,00, oltre al rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre CPA e IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR
30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante.
Così deciso dalla III sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenuta il
24.09.2025, mediante applicativo Teams.
IL CONSIGLIERE REL. AUS. IL PRESIDENTE dott.ssa Angela LABANCA dott.ssa Rossana ZAPPASODI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Rossana ZAPPASODI PRESIDENTE dott. Paola FERRARI BRAVO CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, Pt_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1317/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 16.09.2025, promossa da:
(P.I. in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Mortara CP_1 P.IVA_1
(PV) via E. Mattei n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Ferrari (C.F. – pec: C.F._1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Email_1
Robbio (PV) via Garibaldi n. 11, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(P.I. ) in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
con sede legale in Novara, via Martino della Torre n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Donatella
Venturi (C.F. pec: ed C.F._2 Email_2
elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Novara, via Perrone n. 6, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, CP_1 In accoglimento dell'appello proposto e in riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di CP_1
Novara, accogliere la domanda dell'appellante e precisamente:
In via pregiudiziale:
Accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Novara per le causali di cui alla narrativa, dichiararne l'incompetenza a conoscere della presente controversia in favore del Tribunale di Pavia, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. e 1182 IV co. c.c., e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito:
Respingere la domanda di pagamento proposta da in quanto infondata in fatto e in diritto, con CP_2
conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
In ogni caso:
Con il favore di spese e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata, CP_2
Voglia la Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza,
- respingere l'appello proposto avverso la sentenza n. 634/2024 emessa dal Tribunale di
Novara in data 17.10.2024 perché infondato in fatto e in diritto come illustrato in narrativa e conseguentemente confermare in toto la suddetta sentenza.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società chiedeva e otteneva in data 22.03.2022 dal Tribunale di Novara, CP_2
l'emissione del decreto ingiuntivo n. 251/2022 nei confronti della società per l'importo CP_1
di € 11.321,60=, oltre interessi e spese, lamentando il mancato pagamento del corrispettivo del nolo di una gru semovente elettrica , di cui alle fatture n. 957/2021 e n. CP_4
1016/2021.
2. Con atto di citazione la formulava opposizione al provvedimento, convenendo in CP_1
giudizio, avanti al Tribunale di Novara, la eccependo, in primo luogo, l'incompetenza CP_2
territoriale del Tribunale adito, in quanto, in assenza di deroga convenzionale o di negozio, doveva ritenersi che il rapporto contrattuale attinente il noleggio della gru si fosse concluso presso la sede della società richiedente o presso i cantieri nei quali era stato consegnato il mezzo meccanico. Lamentava, inoltre, l'opponente che il prezzo di noleggio appariva essere stato determinato in modo unilaterale dalla ricorrente, e, pertanto, il credito sarebbe stato da ritenersi illiquido, con conseguente applicazione dell'art. 1182, IV comma, c.c. e non applicabilità alla fattispecie dell'art. 20 c.p.c.
A seguire, la contestava nel merito ulteriormente il prezzo e la durata del noleggio, CP_1
sostenendo che la avesse indicato nel ricorso in modo inesatto tali elementi. CP_2
In particolare, a differenza di quanto indicato dalla quale modalità di calcolo del corrispettivo CP_2
(€. 300,00 giornalieri) secondo la le parti avevano determinato un importo mensile pari a €. CP_1
5.000,00, operando, la società opponente, con continuità anche nel periodo estivo e avendo necessità di mantenere la gru fino al termine del mese di agosto.
Invece, lamentava la in difformità agli accordi assunti in data 10.08.2022 aveva CP_1 CP_2
risolto anticipatamente il rapporto, ritirando la gru, provocando la revoca della commessa affidata dalla società EV a con grave pregiudizio economico in capo a quest'ultima, oggetto CP_1
di domanda di accertamento e di condanna.
3. Nel giudizio di primo grado, radicato al n. R.G. 1125/2022, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la contestando l'opposizione avversaria e confermando le CP_2
proprie istanze di credito.
In primo luogo l'opposta affermava l'infondatezza della eccepita incompetenza territoriale, attesa l'esistenza di 2 distinti contratti di noleggio sottoscritti da , dei quali allegava copia e nei quali, al punto 12 delle Condizioni Generali, era indicato il Tribunale di Novara quale Foro competente.
Nel merito, la convenuta rilevava che nel luglio 2021 aveva richiesto a il noleggio di una CP_2
gru semovente elettrica Ormig 10 per due distinti periodi: il primo dal 12 al 14 luglio, con trasporto del mezzo presso il cantiere sito in Robbio, il secondo relativo al periodo dal 28.07 – 05.08.2021, con destinazione della gru presso il cantiere di Olevano.
Al momento della richiesta di noleggio, la aveva comunicato, con specifico preventivo, i costi CP_2
di noleggio, specificando che il costo giornaliero ammontava a €. 300,00, mentre, l'utilizzo del mezzo nell'intero mese, avrebbe comportato un onere forfettario di €. 5.000,00.
Con riferimento alla risoluzione del contratto di noleggio, l'opposta deduceva che in data 6 agosto, via telefono e successivamente in data 7 agosto, tramite mail, la aveva comunicato di aver concluso l'utilizzo della gru e di conseguenza la in data 10 agosto, aveva ritirato il mezzo, CP_2
provvedendo a fatturare, a fine mese, le 7 giornate in cui, nel mese di agosto, la gru era rimasta a disposizione dell'attrice. Replicava, ancora, l'opposta che, a differenza di quanto addotto dalla , non corrispondeva al vero che nelle fatture fossero state conteggiate le giornate di domenica (mentre, come da contratto, erano stati ricompresi i sabati).
Pertanto l'opposta chiedeva la conferma del decreto, affermando che non era stato effettuato alcun errore in ordine ai prezzi esposti in fattura, nonché in ordine ai periodi di effettivo noleggio.
L'opposta lamentava anche l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento contrattuale e la conseguente richiesta risarcitoria, essendo stato operato il ritiro della gru a seguito della dichiarazione resa il 07.08.2021, da parte di , di termine dell'utilizzo. Contestava, infine,
l'avverso assunto in ordine all'intervenuta rassicurazione telefonica circa il proseguimento del noleggio, in quanto specificava, per prassi, ogni rapporto veniva formalizzato per iscritto e non verbalmente, con la conseguenza che la mancata conclusione del contratto di appalto tra CP_1
e EV S.r.l. non poteva essere imputato alla CP_2
4. All'udienza di prima comparizione, il Giudice di prime cure rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e assegnava alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. rinviando la causa all'udienza del 18.07.2023, per l'assunzione delle prove orali ammesse.
Espletato tale incombente, la causa veniva rinviata all'udienza del 29.05.2024, per la precisazione delle conclusioni.
5. Con sentenza n. 634/2024, pubblicata in data 18.10.2024, il Tribunale di Novara confermava il decreto ingiuntivo, respingendo l'opposizione proposta da CP_1
Il Tribunale di Novara rigettava, in primo luogo, l'eccezione di incompetenza territoriale, richiamando i contratti di noleggio sottoscritti dalle parti e depositati da che prevedevano, al punto 12 CP_2
delle Condizioni Generali, quale Foro competente quello di Novara.
Nel merito il Tribunale, esaminando il disconoscimento proposto da delle sottoscrizioni apposte ai contratti, lo riteneva privo di efficacia, perché generico nel contenuto, non essendo stato indicato dalla il nominativo del soggetto di cui si era inteso disconoscere la firma apposta sui documenti.
Parimenti il Tribunale riteneva inammissibile il disconoscimento della conformità all'originale ex art. 2719 c.c. delle mail prodotte da parte di ritenendo che l'invio contestato fosse stato superato CP_2
dalla produzione in giudizio delle mail in formato “eml”, che permettevano di verificare l'autenticità
e l'integrità del messaggio. Riteneva, in ultimo, il Tribunale, che non fosse stata fornita la prova da parte dell'opponente della richiesta di continuazione del rapporto di noleggio del mezzo per il periodo successivo, avendo la mail del 07.08.2021 un contenuto meramente ipotetico sulla prosecuzione del noleggio. CP_1
6. Ritenendo errata la decisione assunta dal Tribunale di Novara, la società proponeva CP_1
appello, avanti a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 21.11.2024, chiedendo la riforma della sentenza.
Nei primi due motivi di gravame, l'appellante lamentava la mancata e/o erronea applicazione degli artt. 214 e ss. c.p.c. con riferimento al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale (eccezione connessa al disconoscimento dei contratti di noleggio).
L'ETG motivava le censure di cui sopra, osservando che, all'atto della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, non erano stati allegati da i contratti di noleggio;
il provvedimento CP_2
monitorio era stato fondato esclusivamente sulle fatture n. 957/2021 e n. 1016/2021. Con la proposizione dell'opposizione al decreto, aveva sollevato l'eccezione di incompetenza CP_1
territoriale, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c. e 1182, IV co. c.c. assumendo che il rapporto tra le parti si fosse perfezionato verbalmente presso la sede di o, comunque, presso i luoghi in cui la gru era stata consegnata, entrambi facenti parte del circondario del Tribunale di Pavia.
A quanto dedotto doveva aggiungersi la mancanza del requisito della liquidità del credito, in quanto il costo del noleggio, secondo l'appellante, non risultava determinato da un titolo, non essendo stati prodotti in sede monitoria, né gli ordini, né i contratti, con la conseguenza che il corrispettivo doveva intendersi determinato unilateralmente, a mezzo delle fatture emesse dopo la conclusione dell'accordo.
Infatti, solo con la costituzione nel giudizio di primo grado, per contrastare l'eccezione di incompetenza territoriale, la aveva prodotto i contratti di noleggio datati 12 e 15 luglio 2021, CP_2
che nelle condizioni generali prevedevano l'applicazione esclusiva del Foro di Novara;
contratti che,
aveva disconosciuto fin dalla prima udienza, negando l'autenticità delle firme ad essa riferite.
Negli atti di causa successivi, aveva rilevato che anche dall'esame dei precedenti contratti CP_1
stipulati tra le parti emergeva una chiara differenza delle sottoscrizioni rispetto a quelle apposte sui contratti datati 12 e 15 luglio 2021, senza che, per converso, proponesse alcuna istanza di Per_1
verificazione ex art. 216 c.p.c.
Sosteneva, quindi, l'appellante che il Giudice di prime cure, in ordine al disconoscimento delle firme, aveva errato, fondando il suo convincimento su presupposti errati e su un'erronea applicazione dei principi dettati dal legislatore agli artt. 214 e ss. c.p.c. Infatti, essendo le sottoscrizioni apposte sui due contratti di noleggio disconosciute e non avendo proposto alcuna istanza di verificazione, i contratti non avrebbero potuto essere utilizzati ai Per_1
fini del decidere, con la conseguenza che la clausola derogativa della competenza in essi contenuta non poteva produrre alcun effetto di deroga rispetto ai criteri, ordinari, di determinazione della competenza per territorio.
Nell'ambito del secondo motivo di gravame, l'appellante contestava la motivazione adottata dal
Giudice di prime cure, anche laddove aveva ritenuto che la trattativa per la conclusione dei contratti tra le parti si fosse svolta verbalmente e a mezzo mail, con formazione del consenso, anche sul prezzo, per tacito assenso.
Rilevava l'appellante che il Giudice di primo grado, nella motivazione, aveva richiamato che alle due mail del 14.7.2021 e del 15.7.2021 erano stati allegati due preventivi, preventivi, tuttavia, di cui l'appellante aveva contestato la rilevanza, non avendoli esplicitamente accettati.
Secondo l'appellante, infatti, a rigor di logica dinanzi al preventivo di spesa avrebbe dovuto far seguito quantomeno una mail di accettazione o di contestazione, con la conseguenza che sul prezzo non si era formato alcun consenso.
Anche la prova orale, limitata dal Giudice ai testi di parte opposta, a parere dell'appellante si era rivelata priva di pregio, dovendosi evidenziare una chiara inattendibilità dei testi escussi.
7. Tali essendo i motivi di gravame proposti dalla si costituiva nel giudizio avanti questa CP_1
Corte, la parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data CP_2
16.04.2025, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, quindi, la conferma della sentenza di primo grado.
Ad avviso dell'appellata il Giudice di prime cure non era incorso in alcuna errata valutazione nel ritenere generico il disconoscimento delle firme sui contratti operato da parte di e, dunque, nel valutare come priva di effetti la mancata proposizione dell'istanza di verificazione.
Di conseguenza, le argomentazioni addotte dal Giudice di prime cure in ordine all'individuazione del
Foro esclusivo dovevano ritenersi fondate.
L'affermazione di controparte, che lamentava l'assenza di accordo sulla quantificazione del prezzo del noleggio, avendo specificatamente richiesto un preventivo dei costi relativi, fornito dall'appellata con mail datata 14.7.2021, rettificato con mail del 15.7.2021, in cui era stato quantificato il corrispettivo in €. 300,00 giornaliero e in €. 5.000,00 quello mensile, in €. 300,00 il costo del trasporto e in €. 150,00 lo smontaggio del verricello e montaggio del gancio e a seguito dei quali erano state fornite le gru, con conseguente approvazione implicita dei costi ivi previsti. L'appellata concludeva ritenendo che il Giudice di prime cure avesse correttamente fondato la decisione sulla base dell'istruttoria svolta e sulla copiosa corrispondenza prodotta dalla stessa che confermava ulteriormente la conclusione dei due contratti di noleggio. CP_2
Infine, l'appellata riteneva contraddittoria la tesi avversaria di inesistenza dei contratti di noleggio, avendo, in primo grado, contestato alla l'illegittimo recesso, elemento che, indirettamente, CP_2
confermava la valida instaurazione del rapporto contrattuale inter partes.
8. Tali essendo le argomentazioni delle parti, in data 08.05.2025 si teneva l'udienza di prima comparizione ex art. 127 ter c.p.c. ove il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, viste le note depositate dalle parti, disponeva la rimessione della causa in decisione per l'udienza dell'11.09.2025, con assegnazione dei termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
Preso atto di tali adempimenti, all'udienza dell'11.09.2025 la causa veniva assunta in decisione.
9. La Corte, letta ed esaminata la sentenza impugnata, letti gli atti delle parti, valutate le rispettive argomentazioni e deduzioni, esaminato il materiale probatorio acquisito al processo, osserva quanto segue.
L'eccezione di incompetenza per territorio si appalesa infondata.
Anche a prescindere dalle statuizioni contrattuali, sulle quali si dirà a seguire, la competenza territoriale del Tribunale di Novara si ricava in via generale ex art. 20 c.p.c. quale forum destinatae solutionis, non apparendo fondato il richiamo operato dall'appellante alla giurisprudenza formatasi in materia di compravendita.
In ordine all'accettazione del corrispettivo del noleggio, rilevante appare alla Corte lo scambio di mail intercorso tra le parti nelle date del 14 e del 15 luglio 2021 (prodotto dalla in allegato alle Per_1
memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. I e II termine, docc. da 14 a 17 e doc. 18).
Se è vero che del preventivo non vi è stata accettazione scritta da parte di è pacifico che CP_1
entrambi i rapporti di nolo si siano perfezionati, per consenso tacito, confermato dalla consegna della gru nei due cantieri nei periodi indicati, come confermato da entrambe le parti nei rispettivi atti e come evidenziato dalle prove testimoniali assunte all'udienza del 18.07.2023.
A quanto appena osservato deve aggiungersi che la destinataria delle fatture oggetto della CP_1
domanda monitoria, non ha contestato, in fase stragiudiziale, né la quantificazione del corrispettivo contenuta nelle ridette fatture, né i periodi di durata.
L'assenza di un tempestivo disconoscimento dell'importo indicato quale corrispettivo costituisce elemento presuntivo confermativo dell'accordo delle parti e anche dell'attuazione del rapporto contrattuale, per prezzo e durata, come riportato nelle voci delle fatture emesse a seguito del noleggio.
L'applicabilità alla fattispecie dell'art. 20 c.p.c. (quale forum destinatae solutionis ex art. 1182 terzo comma c.c.) e la natura di contratti stipulati a forma libera, assorbe ogni rilievo contrario circa l'assenza di genuinità dei contratti prodotti da in sede di opposizione, comunque non CP_2
validamente disconosciuti dalla come correttamente motivato dal Giudice di prime cure. CP_1
Invero, parte appellante, nell'ambito del giudizio di primo grado e, in particolare, nell'ambito dell'udienza di prima comparizione del 07.02.2022, risulta essersi limitata a contestare genericamente la firma apposta ai documenti nn. 2 e 3 di controparte, senza altro specificare e, soprattutto, senza operare una negazione conforme ai principi ermeneutici della Corte di legittimità
(ovvero indicando il legale rappresentante della società) la cui firma sarebbe stata ritenuta apocrifa.
Il conforme rilievo operato sul punto dal Tribunale (che l'ha considerato il disconoscimento inefficace per la lacuna sopra evidenziata) non è stato oggetto di alcuna specifica censura.
Ne consegue, peraltro, anche la rilevanza dei contratti prodotti ai fini della prova delle pattuizioni ivi contenute, l'assenza di ulteriori richieste di prosecuzione nella durata del nolo (solo prospettata e mai effettivamente richiesta) e la piena corrispondenza ad essi delle fatture azionate.
Privo di fondatezza appare anche il motivo di gravame vertente sulla interpretazione delle risultanze delle prove testimoniali esperite e sulla asserita inattendibilità dei testi escussi all'udienza del 18 luglio 2023 e ). Testimone_1 Tes_2
Le testimonianze rese, valutate unitamente al materiale probatorio documentale rappresentato dalle mail intercorse tra le parti in causa (docc. da 14 a 18) si appalesano nel contenuto precise e concordanti, né si rinvengono elementi probatori contrari.
Non altrettanto può dirsi della censura di inattendibilità dei testi sollevata per la prima volta in appello e non specificatamente motivata.
In ragione delle considerazioni che precedono, l'appello proposto da deve essere respinto CP_1
nella sua interezza.
Le spese seguono la soccombenza e se ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM
55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia.
Valore della causa (da € 5.201,00.= a € 26.000,00.=): fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compenso dovuto 3.966,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile
o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 634/2024, pubblicata dal CP_1
Tribunale di Novara in data 18.10.2024, sentenza che per l'effetto conferma;
b) condanna a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, CP_1 CP_2
liquidate in complessivi €. 3.966,00, oltre al rimborso forfettario in misura del 15%, nonché oltre CPA e IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR
30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante.
Così deciso dalla III sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella Camera di Consiglio tenuta il
24.09.2025, mediante applicativo Teams.
IL CONSIGLIERE REL. AUS. IL PRESIDENTE dott.ssa Angela LABANCA dott.ssa Rossana ZAPPASODI