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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova – Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott.ssa Valeria Monti - Giudice rel.-
3) Dott.ssa Elisabetta Pagliarini - Giudice-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1232 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Sara Baresi, Parte_1 C.F._1 presso cui elettivamente domicilia alla via Solferino n. 14, in Brescia (BS)
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandra Lussignoli, presso cui elettivamente domicilia alla via Marzabotto n. 3, in Corte Franca (BS)
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27.01.2025 le parti hanno raggiunto un accordo e i procuratori hanno concluso congiuntamente nel seguente modo: “
1. Dichiararsi la separazione personale dei coniugi;
2. La casa familiare, costituita da un immobile sito a Castiglione delle Stiviere (MN) via Torquato Tasso
n. 1, rimane nella disponibilità del sig. insieme agli arredi e suppellettili, essendo un Pt_1 alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico svolto dal medesimo in funzione di Comando della Stazione dei Carabinieri di Castiglione. La sig.ra potrà asportare i propri effetti CP_1 personali;
3. La moglie trasferirà la propria residenza in altra abitazione, ove meglio aggrada, entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2025; 4. I figli, e , saranno collocati presso Per_1 Per_2 l'abitazione della madre, vista l'età degli stessi, si ritiene di non stabilire alcun calendario di visita. I ragazzi potranno pertanto concordare con il genitore non collocatario i giorni e gli orari delle visite;
5. Il padre verserà, a favore della madre, per il mantenimento dei figli la somma mensile di €
400,00 ciascuno, rivalutabile dal mese di gennaio 2026, entro e non oltre il giorno 15 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Mantova;
6. La sig.ra si impegna a cedere al sig. che accetta, la quota di sua proprietà, pari al CP_1 Pt_1
50% dell'immobile sito in Sirmione (BS), così identificato al Catasto del Comune medesimo: Foglio 16 Mappale 374 Sub 274 Cat. A2 e Foglio 16 Mappale 374 Sub 140 Cat. C6. L'atto di cessione sarà perfezionato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di definizione del procedimento per la separazione dei coniugi, dinanzi al Notaio designato dal sig. e i costi per il medesimo Pt_1 atto saranno sostenuti dalla acquirente;
7. I coniugi concordano che il valore dell'immobile sito in
Sirmione ammonti ad € 150.000,00. La cessione della quota del 50% dell'immobile ad oggi di proprietà della sig.ra viene concordemente fissata dalle Parti nella metà del valore CP_1 dell'immobile (€ 75.000,00), al netto degli importi residui dei finanziamenti e/o prestiti e/o debiti contratti dai coniugi, dunque, in € 100.152,39 (euro centomilacentocinquantadue/39), a carico di entrambi i coniugi, con riquantificazione da operarsi alla data della stipula del contratto definitivo;
8. Il sig. ha già versato alla sig.ra contestualmente alla sottoscrizione
Pt_1 CP_1 dell'accordo, l'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta per effetto della cessione di cui sopra, dell'appartamento di Sirmione, a mezzo bonifico bancario;
9. Per effetto della cessione di cui ai punti precedenti, il sig. si impegna
Pt_1 ad accollarsi e a provvedere al pagamento di tutti i debiti familiari, come dettagliatamente specificati in premessa;
10. L'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito dalla moglie, fermo restando l'obbligo della stessa al versamento del 50% dell'assegno mensile in favore di parte ricorrente;
11. Il sig. si impegna ad acquistare dalla sig.ra che accetta, il
Pt_1 CP_1 50% dell'autovettura Jeep Compass, targata GC547MG, al prezzo di € 3.500,00, già detratta la quota del finanziamento ancora da estinguere, ad ottobre 2024 quantificato in € 10.894,65. Le parti si impegnano a recarsi presso uno sportello PRA o altro sportello idoneo entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di definizione del procedimento per la separazione dei coniugi. I costi inerenti il passaggio di proprietà saranno a carico del sig. 12.. Le Parti prestano
Pt_1 acquiescenza ex art. 329 c.p.c., accettando ad ogni effetto di legge la sentenza che il Tribunale di
Mantova, Giudice dott.ssa Monti, vorrà emettere a conclusione del giudizio di primo grado avente ad oggetto la separazione dei coniugi, chiedendo sin d'ora che la stessa venga dichiarata passata in giudicato.”
Il pubblico ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento e conferma del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in data 07.06.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la resistente il 26.05.2001, come risulta dagli atti del Comune di Fiavè (TN), atto n. 1, P. II, S. A, anno 2001, e che dal matrimonio sono nati due figli, e nati a Per_2 Persona_3
Brescia (BS) il 4.11.2007, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, disporsi l'affido condiviso dei figli minorenni e non economicamente autosufficienti, assegnarsi la casa coniugale al ricorrente, disporsi un onere di corresponsione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente e in favore figli, oltre al 50% delle spese straordinarie. La resistente, costituendosi in giudizio, ha aderito alle conclusioni della ricorrente in merito alla separazione personale dei coniugi, opponendosi all'assegnazione della casa coniugale e al quantum dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
All'udienza del 27.01.2025, le parti hanno raggiunto un accordo e i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi dei figli, per quanto concerne il loro diritto di visita e al mantenimento, tenuto conto delle esigenze degli stessi e delle rispettive capacità economiche dei genitori.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito della controversia e dell'accordo intercorso tra le parti, ricorrano i motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. dà atto che la casa familiare, costituita da un immobile sito a Castiglione delle Stiviere (MN) via Torquato Tasso n. 1, rimane nella disponibilità di insieme agli arredi e suppellettili;
Parte_1
3. dà atto che la resistente trasferirà la propria residenza in altra abitazione, ove meglio aggrada, entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2025;
4. dispone che i figli, e saranno collocati presso l'abitazione della madre e dà atto Per_1 Per_2 che, vista l'età degli stessi, le parti ritengono di non stabilire alcun calendario di visita. I ragazzi potranno pertanto concordare con il genitore non collocatario i giorni e gli orari delle visite;
5. pone a carico del ricorrente l'onere di corresponsione alla resistente di un assegno di mantenimento in favore dei figli della somma mensile di € 400,00 ciascuno, rivalutabile dal mese di gennaio 2026, entro e non oltre il giorno 15 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo adottato dal Tribunale di Mantova del 28.05.2024;
6. dà atto che la resistente si impegna a cedere al ricorrente, che accetta, la quota di sua proprietà, pari al 50% dell'immobile sito in Sirmione (BS), così identificato al Catasto del Comune medesimo: Foglio 16 Mappale 374 Sub 274 Cat. A2 e Foglio 16 Mappale 374 Sub 140 Cat. C6. L'atto di cessione sarà perfezionato entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di definizione del procedimento per la separazione dei coniugi, dinanzi al Notaio designato da e i Parte_1 costi per il medesimo atto saranno sostenuti dalla acquirente;
7. dà atto che i coniugi concordano che il valore dell'immobile sito in Sirmione ammonti ad € 150.000,00. La cessione della quota del 50% dell'immobile ad oggi di proprietà della sig.ra viene concordemente fissata dalle parti nella metà del valore dell'immobile (€ CP_1
75.000,00), al netto degli importi residui dei finanziamenti e/o prestiti e/o debiti contratti dai coniugi, dunque, in € 100.152,39 (euro centomilacentocinquantadue/39), a carico di entrambi i coniugi, con riquantificazione da operarsi alla data della stipula del contratto definitivo;
8. dà atto che il ricorrente ha già versato alla resistente, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, l'importo di € 10.000,00 (euro diecimila/00) a titolo di acconto sulla maggiore somma dovuta per effetto della cessione di cui sopra, dell'appartamento di Sirmione, a mezzo bonifico bancario;
9. dà atto che, per effetto della cessione di cui ai punti precedenti, il ricorrente si impegna ad accollarsi e a provvedere al pagamento di tutti i debiti familiari;
10. dà atto che l'assegno unico familiare verrà richiesto e percepito dalla moglie, fermo restando l'obbligo della stessa al versamento del 50% dell'assegno mensile in favore di parte ricorrente;
11. dà atto che il ricorrente si impegna ad acquistare dalla resistente, che accetta, il 50% dell'autovettura Jeep Compass, targata GC547MG, al prezzo di € 3.500,00, già detratta la quota del finanziamento ancora da estinguere, ad ottobre 2024 quantificato in € 10.894,65. Le parti si impegnano a recarsi presso uno sportello PRA o altro sportello idoneo entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di definizione del procedimento per la separazione dei coniugi. I costi inerenti il passaggio di proprietà saranno a carico del sig. Pt_1
12. dà atto che le parti prestano acquiescenza ex art. 329 c.p.c., accettando ad ogni effetto di legge la sentenza che il Tribunale di Mantova vorrà emettere a conclusione del giudizio di primo grado avente ad oggetto la separazione dei coniugi, chiedendo sin d'ora che la stessa venga dichiarata passata in giudicato;
9. manda all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Fiavè (TN) per l'annotazione nel registro degli atti di matrimonio, atto n. 1, parte II, serie A, anno 2001.
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 06.02.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Valeria Monti Dott. Giorgio Bertola