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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1013/2019 R.G., avente ad oggetto: cessione dei crediti;
TRA
, (P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vattimo Antonietta ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Guardia Piemontese (CS), alla Via Nazionale, SS. 18, n. 97, giusta procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, in virtù di
Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 178 del 9.10.23;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Franco Roberto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito a Vibo
Valentia, alla Piazza del Lavoro n.3, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 19.11.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 172/19 proc. civ. n. 603/2019 RGAC, emesso in data
16.04.19, depositato in data 17.04.19 e notificato in copia conforme all'originale in data 16.05.19, con il quale il Tribunale Civile di Paola, accogliendo il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., proposto da ingiungeva al il pagamento in favore della Controparte_1 Parte_2 predetta, della somma complessiva di €229.828,93 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché €406,50 per esborsi, €2.135,00 per onorari di difesa, oltre IVA e cpa come per legge.
L'opponente deduceva: la mancanza di prova della fonte negoziale del credito da parte dell'opposta; il non doversi interessi di mora ed interessi anatocistici;
la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza ed incertezza del credito;
la violazione degli artt. 2710 c.c. e 633-634
c.p.c.
Pertanto domandava: in via principale e nel merito, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal Parte_2
alla in ordine al d.i. n. 172/19 proc. civ. n. 603/19 RGAC, in
[...] Controparte_1
particolare perché la domanda è inammissibile per difetto di efficacia probatoria;
in subordine, revocare l'opposto d.i., in quanto radicalmente nullo per inesistenza ed incertezza del credito;
nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria del nei Parte_2
confronti di ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e Controparte_1 comunque non provate fino ad equità; in ogni caso, condannare la predetta banca all'integrale refusione delle spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi ex art. 93 comma 1 c.p.c.; infine, munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta , la Controparte_1
quale, contestando quanto sostenuto da controparte, rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione, eventualmente anche parziale, del d.i. opposto;
nel merito, accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata l'opposizione proposta dal avverso il predetto d.i. e, pertanto, in Parte_2
virtù della intercorsa cessione di credito, disporre il pagamento della somma ingiunta in favore dell'opposta; accertare e dichiarare la validità, legittimità, liceità ed efficacia dei rapporti obbligatori in causa e per l'effetto e condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti e, pertanto, in virtù della intercorsa cessione di credito, disporre il pagamento delle somme ingiunte in favore di quindi, Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme già richieste nel ricorso per d.i.; condannare il al pagamento Parte_2 della ulteriore somma di €6.920,00 a titolo di risarcimento del danni ai sensi dell'art. 6, comma 2,
D. Lgs. N. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE così come interpretata dalla Commissione Europea, quantificato nella misura di €40,00 per ciascuna fattura insoluta (totale fatture non pagate n. 173) o alla somma inferiore per effetto della eventuale estinzione di parte del debito;
condannare il Parte_1
al pagamento anche degli interessi anatocistici, come da domanda monitoria;
in via
[...]
subordinata, condannare il al pagamento, in favore della cessionaria Parte_2 [...] della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio in Controparte_1 relazione ai rapporti dedotti, nella misura risultante all'esito della causa e comunque a qualunque titolo, e quindi anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 172/2019, non avendo parte opposta prodotto copia del contratto sottoscritto, reso interrogatorio formale ed assunta prova testimoniale, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 19.11.24, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Passando al merito della domanda avanzata da parte opponente, la stessa appare infondata e va, pertanto, rigettata nei limiti di cui in motivazione.
In primo luogo, sulla dedotta inesistenza del contratto e, quindi, sulla mancanza di prova della fonte negoziale del credito da parte dell'opposta, occorre osservare quanto segue.
La Corte di Cassazione, in via generale, con l'ordinanza n. 20267 del 14.07.2023, si è espressa nuovamente in merito alla forma del contratto di somministrazione di energia elettrica, ribadendo che, per tale tipologia di contratto, non è richiesto il requisito della forma scritta, né ad substantiam né ad probationem e la cui conclusione può avvenire anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica, e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici (fattispecie tuttavia riferibile a rapporti tra soggetti privati).
Al riguardo va rilevato che dagli atti prodotti da parte attrice non sussiste alcun documento comprovante l'impegno di spesa assunto dall'Ente comunale, necessario per la stipulazione di un valido contratto con la pubblica amministrazione. In particolare, aderendo al principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte:
“gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi [sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., Sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)” (cfr. Cass. Civ.
15410/2018; in ultimo Cass. ord. n.17197/2024).
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
Tuttavia, a fronte di tali considerazioni di ordine generale, la parte opposta ha eccepito che “la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione” (cfr. Cass. civ., sez. III, 11.07.2017, n. 17056); ad avviso del giudicante tale assunto non può essere condiviso poiché la fattispecie richiamata afferisce ad un contratto di locazione laddove in quella di cui è causa deve necessariamente sussistere da parte dell'ente quantomeno la previsione dell'impegno di spesa.
Ed infatti, l'art. 191 TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Nel caso specifico, dunque, si rileva come parte attrice non abbia fornito alcuna prova dell'impegno di spesa assunto dal convenuto e necessario ai fini della validità del contratto. Pt_2
Inoltre, in mancanza della prova dell'impegno di spesa, non può dirsi rilevante, ai fini della validità del contratto, il fatto che l'Ente non abbia ante causam contestato l'erogazione delle forniture o le fatture asseritamente inoltrate allo stesso.
Tale condotta certamente non è idonea a sanare ex post il vizio di nullità originario sopra evidenziato, in relazione a cui parte attrice, a fronte dell'eccezione avversa, non ha offerto in giudizio alcun elemento di prova, seppur onerata. Né tantomeno l'accettazione tacita delle forniture può integrare gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia. Inoltre, la somministrazione continuativa di energia non può non considerarsi prestazione inquadrabile nell'ambito dell'appalto pubblico ed al riguardo, parte attrice, pur anche cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun atto di partecipazione ad un bando di gara per appalto pubblico o alcuna aggiudicazione del servizio a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica.
Così, come già evidenziato, la stessa non ha prodotto insieme al contratto le delibere degli organi di gestione.
In tali ipotesi, invece, è regola consolidata che le obbligazioni contrattuali dell'Ente devono trovare fonte, ai sensi del d. l.gs. 276/2000, in contratti a forma scritta a pena di nullità, sulla base di norme inderogabili tese a garantire la scelta del migliore contraente sulla base di predeterminate condizioni contrattuali;
la rispondenza dell'oggetto del contratto e delle condizioni contrattuali all'interesse pubblico;
la congruità delle prestazioni contrattuali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
la sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte all'impegno di spesa predeterminato.
Ne consegue che, in assenza, il rapporto contrattuale, contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.
La conseguenza è che il combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. con gli artt. 49, 151 e
191 del D.lgs. 267/2000 evidenzia come il contratto da cui trae origine la pretesa attorea non può ritenersi valido e vincolante nei confronti del Comune convenuto poiché non contiene la prescritta previsione dell'impegno di spesa e dei mezzi per farvi fronte.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni deve necessariamente concludersi che la
[...] non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ai fini della Controparte_1 dimostrazione dell'esistenza e della fondatezza del credito come dedotto in giudizio.
Da ciò deriva, peraltro, che devono ritenersi assorbite tutte le questioni inerenti al preteso pagamento di interessi di mora e/o anatocistici, nonché di ogni altra eventuale e ulteriore somma forfettaria a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
Ed ancora tali considerazioni rendono assorbita la questione in materia di cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione, stante i numerosi caratteri peculiari che connotano la fattispecie, in ordine alla quale in via incidentale occorre osservare quanto segue.
La disciplina relativa a tale materia ha, come di recente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5103/2018), natura speciale e derogatoria rispetto alla disciplina che il codice civile detta in materia di cessione dei crediti iure privatorum, ex artt. 1260 e ss. c.c.
Primo elemento di divergenza tra le due discipline si sostanzia nel requisito della forma prescritta per l'atto di cessione, il quale, a differenza della forma libera prevista dal codice, prevede la necessità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Invero, l'art. 69 comma 3 del Regio Decreto n. 2440 del 1923 prevede che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”.
Secondo elemento differenziale concerne la notifica della cessione -con particolare riguardo alle modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto-, la quale si rende necessaria in caso di cessione di crediti verso la p.a., diversamente da quanto previsto nel diritto civile.
L'articolo 69, infatti, prosegue disponendo che: “Le cessioni debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”.
La regolamentazione in materia di notifica e delle relative modalità è contenuta nel Nuovo Codice dei Contratti pubblici, il D.lgs. n. 50/2016, all'art. 106, dal quale si evince che la cessione è efficace ed opponibile alla Pubblica Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica.
Da tale assetto normativo, è evincibile come il legislatore non abbia inteso prevedere un atto di adesione alla cessione del credito da parte dell'amministrazione, ma sostanzialmente una facoltà di quest'ultima a rifiutare.
Ancora, l'art. 106 co. 13, d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Tali norme sono applicabili non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici e, dunque, anche ai Comuni, sia per la portata generale delle predette disposizioni sia per la ratio delle stesse, avendo come finalità quella di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture (cfr. Cass. n. 18610/2005).
L'opposizione si appalesa, dunque, fondata, e, come tale, meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, rilevata la peculiarità della materia, si ritiene sussistano eccezionali motivi per compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 172/19 proc. civ. n.
603/2019 RGAC, emesso in data 16.04.19, depositato in data 17.04.19 e notificato in copia conforme all'originale in data 16.05.19, proposta dal nei riguardi di Parte_1
con con atto di citazione ritualmente notificato, uditi i procuratori Controparte_1
delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 172/2019, emesso dal Tribunale di Paola in data 16.04.2019;
2) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Paola, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1013/2019 R.G., avente ad oggetto: cessione dei crediti;
TRA
, (P.I. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vattimo Antonietta ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima, sito in Guardia Piemontese (CS), alla Via Nazionale, SS. 18, n. 97, giusta procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, in virtù di
Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. 178 del 9.10.23;
OPPONENTE
E
(C.F. e P.I. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 dall'avv. Franco Roberto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito a Vibo
Valentia, alla Piazza del Lavoro n.3, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 19.11.24, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 172/19 proc. civ. n. 603/2019 RGAC, emesso in data
16.04.19, depositato in data 17.04.19 e notificato in copia conforme all'originale in data 16.05.19, con il quale il Tribunale Civile di Paola, accogliendo il ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c., proposto da ingiungeva al il pagamento in favore della Controparte_1 Parte_2 predetta, della somma complessiva di €229.828,93 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi come richiesti, nonché €406,50 per esborsi, €2.135,00 per onorari di difesa, oltre IVA e cpa come per legge.
L'opponente deduceva: la mancanza di prova della fonte negoziale del credito da parte dell'opposta; il non doversi interessi di mora ed interessi anatocistici;
la nullità del decreto ingiuntivo per inesistenza ed incertezza del credito;
la violazione degli artt. 2710 c.c. e 633-634
c.p.c.
Pertanto domandava: in via principale e nel merito, dichiarare nullo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal Parte_2
alla in ordine al d.i. n. 172/19 proc. civ. n. 603/19 RGAC, in
[...] Controparte_1
particolare perché la domanda è inammissibile per difetto di efficacia probatoria;
in subordine, revocare l'opposto d.i., in quanto radicalmente nullo per inesistenza ed incertezza del credito;
nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria del nei Parte_2
confronti di ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e Controparte_1 comunque non provate fino ad equità; in ogni caso, condannare la predetta banca all'integrale refusione delle spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi ex art. 93 comma 1 c.p.c.; infine, munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta , la Controparte_1
quale, contestando quanto sostenuto da controparte, rassegnava le seguenti conclusioni: in via preliminare, concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione, eventualmente anche parziale, del d.i. opposto;
nel merito, accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata l'opposizione proposta dal avverso il predetto d.i. e, pertanto, in Parte_2
virtù della intercorsa cessione di credito, disporre il pagamento della somma ingiunta in favore dell'opposta; accertare e dichiarare la validità, legittimità, liceità ed efficacia dei rapporti obbligatori in causa e per l'effetto e condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti e, pertanto, in virtù della intercorsa cessione di credito, disporre il pagamento delle somme ingiunte in favore di quindi, Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme già richieste nel ricorso per d.i.; condannare il al pagamento Parte_2 della ulteriore somma di €6.920,00 a titolo di risarcimento del danni ai sensi dell'art. 6, comma 2,
D. Lgs. N. 231/02, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 192/2012, in attuazione della Direttiva 2011/7/UE così come interpretata dalla Commissione Europea, quantificato nella misura di €40,00 per ciascuna fattura insoluta (totale fatture non pagate n. 173) o alla somma inferiore per effetto della eventuale estinzione di parte del debito;
condannare il Parte_1
al pagamento anche degli interessi anatocistici, come da domanda monitoria;
in via
[...]
subordinata, condannare il al pagamento, in favore della cessionaria Parte_2 [...] della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio in Controparte_1 relazione ai rapporti dedotti, nella misura risultante all'esito della causa e comunque a qualunque titolo, e quindi anche ai sensi dell'art. 2041 c.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 172/2019, non avendo parte opposta prodotto copia del contratto sottoscritto, reso interrogatorio formale ed assunta prova testimoniale, sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 19.11.24, la causa veniva riservata per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Occorre premettere innanzitutto – come ritenuto dall'orientamento consolidato della giurisprudenza e della dottrina - che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova;
per cui resta a carico del creditore – avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione – la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente – avente la veste di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (cfr, fra le tante, Cass. 27 giugno 2000, n. 8718; Cass., 25 maggio 1999, n. 5055).
Passando al merito della domanda avanzata da parte opponente, la stessa appare infondata e va, pertanto, rigettata nei limiti di cui in motivazione.
In primo luogo, sulla dedotta inesistenza del contratto e, quindi, sulla mancanza di prova della fonte negoziale del credito da parte dell'opposta, occorre osservare quanto segue.
La Corte di Cassazione, in via generale, con l'ordinanza n. 20267 del 14.07.2023, si è espressa nuovamente in merito alla forma del contratto di somministrazione di energia elettrica, ribadendo che, per tale tipologia di contratto, non è richiesto il requisito della forma scritta, né ad substantiam né ad probationem e la cui conclusione può avvenire anche per fatti concludenti, quali l'utilizzazione in concreto dell'energia elettrica, e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici (fattispecie tuttavia riferibile a rapporti tra soggetti privati).
Al riguardo va rilevato che dagli atti prodotti da parte attrice non sussiste alcun documento comprovante l'impegno di spesa assunto dall'Ente comunale, necessario per la stipulazione di un valido contratto con la pubblica amministrazione. In particolare, aderendo al principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte:
“gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi [sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. 1, 18/11/2011, n.
24303; Cass., Sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)” (cfr. Cass. Civ.
15410/2018; in ultimo Cass. ord. n.17197/2024).
Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13159/2024 ha affermato che l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in Cassazione.
Tuttavia, a fronte di tali considerazioni di ordine generale, la parte opposta ha eccepito che “la nullità, sancita dalla legge, per le delibere degli enti locali come conseguenza dell'omessa indicazione della spesa ivi prevista e dei mezzi per farvi fronte, riguarda solo le delibere implicanti un esborso di somme certe e definitive, e non è applicabile nel caso di spesa non determinabile al momento della relativa assunzione” (cfr. Cass. civ., sez. III, 11.07.2017, n. 17056); ad avviso del giudicante tale assunto non può essere condiviso poiché la fattispecie richiamata afferisce ad un contratto di locazione laddove in quella di cui è causa deve necessariamente sussistere da parte dell'ente quantomeno la previsione dell'impegno di spesa.
Ed infatti, l'art. 191 TUEL dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.
Nel caso specifico, dunque, si rileva come parte attrice non abbia fornito alcuna prova dell'impegno di spesa assunto dal convenuto e necessario ai fini della validità del contratto. Pt_2
Inoltre, in mancanza della prova dell'impegno di spesa, non può dirsi rilevante, ai fini della validità del contratto, il fatto che l'Ente non abbia ante causam contestato l'erogazione delle forniture o le fatture asseritamente inoltrate allo stesso.
Tale condotta certamente non è idonea a sanare ex post il vizio di nullità originario sopra evidenziato, in relazione a cui parte attrice, a fronte dell'eccezione avversa, non ha offerto in giudizio alcun elemento di prova, seppur onerata. Né tantomeno l'accettazione tacita delle forniture può integrare gli estremi di una ratifica del contratto per facta concludentia. Inoltre, la somministrazione continuativa di energia non può non considerarsi prestazione inquadrabile nell'ambito dell'appalto pubblico ed al riguardo, parte attrice, pur anche cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun atto di partecipazione ad un bando di gara per appalto pubblico o alcuna aggiudicazione del servizio a seguito di regolare procedura di gara ad evidenza pubblica.
Così, come già evidenziato, la stessa non ha prodotto insieme al contratto le delibere degli organi di gestione.
In tali ipotesi, invece, è regola consolidata che le obbligazioni contrattuali dell'Ente devono trovare fonte, ai sensi del d. l.gs. 276/2000, in contratti a forma scritta a pena di nullità, sulla base di norme inderogabili tese a garantire la scelta del migliore contraente sulla base di predeterminate condizioni contrattuali;
la rispondenza dell'oggetto del contratto e delle condizioni contrattuali all'interesse pubblico;
la congruità delle prestazioni contrattuali sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo;
la sussistenza delle risorse finanziarie per far fronte all'impegno di spesa predeterminato.
Ne consegue che, in assenza, il rapporto contrattuale, contrastante con norme imperative, è da considerarsi, nullo ai sensi del disposto di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.
La conseguenza è che il combinato disposto degli artt. 1418 e 1421 cod. civ. con gli artt. 49, 151 e
191 del D.lgs. 267/2000 evidenzia come il contratto da cui trae origine la pretesa attorea non può ritenersi valido e vincolante nei confronti del Comune convenuto poiché non contiene la prescritta previsione dell'impegno di spesa e dei mezzi per farvi fronte.
Pertanto, sulla base di tali considerazioni deve necessariamente concludersi che la
[...] non abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ai fini della Controparte_1 dimostrazione dell'esistenza e della fondatezza del credito come dedotto in giudizio.
Da ciò deriva, peraltro, che devono ritenersi assorbite tutte le questioni inerenti al preteso pagamento di interessi di mora e/o anatocistici, nonché di ogni altra eventuale e ulteriore somma forfettaria a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ex art. 6 d.lgs. 231/2002.
Ed ancora tali considerazioni rendono assorbita la questione in materia di cessione di crediti verso la Pubblica Amministrazione, stante i numerosi caratteri peculiari che connotano la fattispecie, in ordine alla quale in via incidentale occorre osservare quanto segue.
La disciplina relativa a tale materia ha, come di recente affermato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 5103/2018), natura speciale e derogatoria rispetto alla disciplina che il codice civile detta in materia di cessione dei crediti iure privatorum, ex artt. 1260 e ss. c.c.
Primo elemento di divergenza tra le due discipline si sostanzia nel requisito della forma prescritta per l'atto di cessione, il quale, a differenza della forma libera prevista dal codice, prevede la necessità dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Invero, l'art. 69 comma 3 del Regio Decreto n. 2440 del 1923 prevede che “Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca, rinuncia o modificazioni di vincolo devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio”.
Secondo elemento differenziale concerne la notifica della cessione -con particolare riguardo alle modalità di comunicazione della cessione al debitore ceduto-, la quale si rende necessaria in caso di cessione di crediti verso la p.a., diversamente da quanto previsto nel diritto civile.
L'articolo 69, infatti, prosegue disponendo che: “Le cessioni debbono essere notificate all'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spetta ordinare il pagamento”.
La regolamentazione in materia di notifica e delle relative modalità è contenuta nel Nuovo Codice dei Contratti pubblici, il D.lgs. n. 50/2016, all'art. 106, dal quale si evince che la cessione è efficace ed opponibile alla Pubblica Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica.
Da tale assetto normativo, è evincibile come il legislatore non abbia inteso prevedere un atto di adesione alla cessione del credito da parte dell'amministrazione, ma sostanzialmente una facoltà di quest'ultima a rifiutare.
Ancora, l'art. 106 co. 13, d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che “le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Tali norme sono applicabili non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici e, dunque, anche ai Comuni, sia per la portata generale delle predette disposizioni sia per la ratio delle stesse, avendo come finalità quella di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture (cfr. Cass. n. 18610/2005).
L'opposizione si appalesa, dunque, fondata, e, come tale, meritevole di accoglimento.
Quanto alle spese del presente giudizio di opposizione, rilevata la peculiarità della materia, si ritiene sussistano eccezionali motivi per compensarle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 172/19 proc. civ. n.
603/2019 RGAC, emesso in data 16.04.19, depositato in data 17.04.19 e notificato in copia conforme all'originale in data 16.05.19, proposta dal nei riguardi di Parte_1
con con atto di citazione ritualmente notificato, uditi i procuratori Controparte_1
delle parti e ogni altra istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta dal e, per l'effetto, revoca il Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 172/2019, emesso dal Tribunale di Paola in data 16.04.2019;
2) COMPENSA integralmente le spese del giudizio.
Paola, 12 marzo 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli