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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7746 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
2631/2022
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere avv. M. Teresa Laurito – cons. aus. Relatore
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2631 dell'anno 2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 17302/21 del Tribunale Civile di Roma;
Conclusioni: come da scritti difensivi delle parti costituite in atti
TRA
- in persona del legale rapp.te p. t. Controparte_1
(p.i.: )) con sede in Roma, via Pistoia rappresentata e difesa in P.IVA_1
giudizio dall'Avv. Daniela LEONE ( c.f.: ) )dalla quale C.F._1
è rappresentata e difesa giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, in Roma, via C.Fracassini n. 4 che dichiara di voler ricevere le notifiche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata :
; Email_1
PARTE APPELLANTE
E
- c.f.e p.Iva: ) costituita in qualità di mandataria di CP_2 P.IVA_2
, in persona dell'A.D., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
IA di CR (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio legale in Roma, P,le Ostiense n. 2 che dichiara di voler ricevere le notifiche al seguente indirizzo pec: Email_2
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con separati atti giudiziali del 25 ottobre 2017, l'odierna appellante conveniva in giudizio davanti al Tribunale civile di Roma la Società ed Controparte_3 CP_4
– già chiedendo, in via principale, previo
[...] Controparte_5
accertamento dei fatti dedotti, di “riconoscere l'illegittimità e/o l'ultroneità della pretesa di per come avanzata nella comunicazione del 19.06.17”; CP_3
subordinatamente, “rideterminare la somma eventualmente dovuta anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio secondo quanto ritenuto di giustizia”; con la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali ed all'immagine cagionati dall'illegittima richiesta e/o da eventuali distacchi della fornitura, con vittoria di spese di giudizio delle relative fasi.
Nella sua qualità di mandataria di entrambe le convenute, si costituiva in CP_3
primo grado contestando in toto le pretese attoree da ritenersi infondate e prive di prova.
Il Tribunale, accogliendo la richiesta istruttoria di parte attrice, disponeva CTU per verificare la congruità della somma richiesta da CP_3
Depositata le relazione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 24 giugno 2021 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
e decisa con la sentenza oggi gravata con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di parte attrice condannandola alla refusione delle spese di giudizio liquidate in euro 4.150,00 oltre accessori di legge.
Con atto di citazione in appello del 4 maggio 2022 la Parte_1
ha impugnato l'anzidetta decisione ritenendola errata sotto i seguenti
[...]
profili: 1° Motivo : “ Violazione del principio dell'onere probatorio”;
2°Motivo : “Erroneità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze in atti”;
3° Motivo : “Illegittimità della pronuncia per avere il giudicante immotivatamente disatteso le risultanze della CTU”;
4° Motivo: Erroneità della pronuncia per carenza di motivazione in relazione alla responsabilità delle controparti e relativa richiesta risarcitoria”.
Concludendo per la riforma totale della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle richieste contenute nell'atto di citazione.
Con comparsa del 22 settembre 2022 si costituiva l'appellata contestando le avverse doglianze ed insistendo per la conferma della decisione impugnata.
All'udienza del 29 gennaio 205 il Collegio, sulle conclusioni dei difensori delle parti in atti tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Esaminata l'intera vicenda il Collegio rileva che l'odierna appellante, in primo grado ha introdotto un'azione di accertamento negativo del credito, contestando di dovere corrispondere ad la somma da questa pretesa per un ammontare di euro CP_3
10.450,63 secondo la documentazione contabile costituita dalla fattura n.
2062016002003469.
Con il primo motivo di censura l'appellante rileva una presunta violazione dell'onere della prova.
Il Collegio, da una puntuale disamina della documentazione in atti e dall'istruttoria tutta documentale ritiene che il primo Giudicante abbia applicato correttamente i principi in tema di ripartizione del suddetto onere atteso che la Parte_1
in primo grado, ha introdotto un giudizio di accertamento negativo del credito,
[...]
ritenendo di non dover corrispondere alcunché delle somme pretese a titolo di corrispettivo e, conseguentemente, la decisione del Tribunale costituisce una naturale applicazione della norma civilistica secondo cui, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi' in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (così Cass. 9201/2015 e Cass. 24051/2019).
Più in particolare, con Ordinanza della VI Sezione della S.C. del 9 marzo 2021, i giudici di legittimità, intervenendo in tema di contratto di conto corrente bancario, ha ribadito tale consolidato principio, affermando che il correntista il quale agisca per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa petendi,
In ossequio a tali principi, il Tribunale, nel rigettare la domanda, ha rilevato come l'allora parte attrice avrebbe potuto produrre conteggi alternativi ovvero invocare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione di documentazione o, in ogni caso, formulare articolata istanza istruttoria in ordine a circostanze che riteneva di voler provare a supporto della propria difesa mentre, di fatto, si è limitata a negare l'esistenza della propria situazione debitoria.
Sempre correttamente, il Giudice di prime cure si è discostato dal principio di vicinanza della prova, che avrebbe gravato parte convenuta di un onere che per legge è posto in capo all'attore e per tale motivo risulta errato il richiamo di parte appellante alle pronunce del giudice di legittimità che, diversamente da quanto prospettato, vanno lette nella direzione opposta atteso che la fattispecie in oggetto è diversa da quelle contenute nelle richiamate pronunce e riferita ad un accertamento negativo del credito vantato da
CP_3
Dai fatti di causa emerge che la difesa di parte attrice è contenuta in generiche contestazioni alla pretesa di e non supportata da risultanze probatorie mente la CP_3
convenuta, in primo grado ha dato prova di aver effettuato le proprie richieste sulla base degli effettivi dati di prelievo rettificati. Ciò in quanto il Distributore dopo aver rilevato sul gruppo di misura l'erroneo inserimento di una costante di trasformazione dell'energia, 1 in luogo di %0 : ipotesi, questa, in cui è da ritenere legittima la richiesta di maggiore compenso (intervenuta nell'ambito del termine prescrizionale del credito determinato) a seguito della ricostruzione dei prelievi effettivi di energia per come rilevati da (quale esercente la vendita) attraverso il documento Controparte_3
riferito alla fattura di conguaglio in contestazione.
Per tali valutazioni è da ritenere corretta la interpretazione sul regime di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti in causa operata dal Tribunale ed ogni censura sul punto è infondata.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della errata valutazione delle risultanze di causa assumendo che il primo Giudicante abbia erroneamente omesso di valorizzare la stessa allegazione dell'appellata secondo cui i consumi addebitati in ordine al segmento 1998/2011 (giusto rilievo all'atto della sostituzione del gruppo di misura) corrispondevano a 10.354 kwh e quelli di cui alla fattura di conguaglio in contestazione, relativi al segmento 2011/2015, a 93.900 kwh, pur in presenza del medesimo apparato strumentale del negozio, per come denunciato dall'appellante. Tale rilievo sarebbe, quindi, di per sé idoneo ad acclarare la erroneità della misura e l'esorbitanza della richiesta.
La doglianza non appare pertinente in quanto, come sopra ricordato, oggetto del presente giudizio è la tenutezza o meno dell'importo di euro 10.450,63 di cui alla fattura n. 2062016002003469 del 21.04.2016 e non la verifica di congruità dei consumi registrati dal precedente gruppo di misura. Né può essere presa in considerazione la fattura del 20 novembre 2013, richiamata dalla Società appellante a sostegno delle proprie ragioni in quanto non idonea allo scopo: la stessa registra consumi effettivi ma ai quali non risulta ancora applicato il corretto coefficiente di moltiplicazione ed infatti, il medesimo segmento è stato nuovamente contabilizzato nella fattura di conguaglio, oggetto del presente giudizio.
Può tranquillamente ritenersi che l'errore nella valorizzazione del coefficiente k, segnatamente 1 in luogo di 50, ha determinato una quantificazione di prelievo dell'energia con un addebito del corrispettivo cinquanta volte inferiore rispetto a quello reale ed ogni attività successiva, orientata al ricalcolo corretto di quanto dovuto è da ritenere legittima in quanto applicata al solo periodo non coperto da prescrizione,
Ogni censura sul punto è infondata.
Circa la presunta erronea quantificazione in ordine alla pretesa creditoria, la Corte osserva come la difesa appellante addebita all'esercente una sovracontabilizzazione (e relativa fatturazione) dei consumi, così valorizzando un segmento temporale
(precisamente quello tra il 15 giugno 2011 ed il 31 marzo 2013) già oggetto di un precedente conguaglio ed inoltre che il primo Giudicante non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione il contenuto della sentenza del Tribunale di Roma n.
1534/2017 (definitiva) che dava atto, alla data della pronuncia, di un credito dell'appellante per un importo di euro 13.607,92.
Il rilievo è inconferente in quanto nella gravata sentenza si dà atto (correttamente) che la Società non ha eccepito il giudicato della richiamata pronuncia mentre, di contro,
l' ha dato prova di aver utilizzato il credito a compensazione di debiti da CP_3
corrispettivi dovuti dalla accertati all'esito della corretta valorizzazione Pt_1 CP_1
e contabilizzazione del coefficiente di trasformazione k, circostanza che ha determinato il distributore a rettificare i dati di prelievo già comunicati e che ha di conseguenza determinato un maggior credito dell'esercente la vendita. Esaminata la documentazione dei vari conguagli, il Tribunale ha infatti statuito ritenendo che “dai conteggi versati (doc. 1), emerge che ha tenuto in cale il debito CP_3
detraendolo dal maggiore ammontare calcolato in euro 20.534,03, donde i conteggi devono ritenersi essere stati effettuati prendendo in considerazione i pregressi rapporti di dare avere (al riguardo mette conto di evidenziare che parte attrice non ha eccepito il giudicato)”. Così il Tribunale a pag.
4. Penultimo capoverso.
Dall'esame della documentazione versata in atti ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure abbia valorizzato la produzione documentale della convenuta ritenendola, correttamente, idonea a suffragare la pretesa creditoria peraltro solo genericamente contestata dalla controparte. Parimenti infondate sono le doglianze circa la asserita illegittimità della decisione del
Tribunale per avere, il giudicante “immotivatamente disatteso le risultanze della CTU.
Più precisamente il Collegio richiama il ragionamento del Giudice di prime cure che ha ampiamente motivato le ragioni per le quali si è discostato dalle risultanze peritali esponendo che “Le convenute hanno fondatamente contestato la CTU laddove
l'ausiliario si è dilungato in considerazioni di carattere giuridico che non gli sono proprie- finanche su questioni, come la prescrizione, non oggetto di controversia
(Cass. 31886/19, Cass. 2459/10 e Cass 6495/15)- e laddove ha confuso i compiti affidati al distributore rispetto a quelli affidati, anche per legge,(……) al gestore che vende al cliente energia ed infine laddove ritiene che i ruoli siano affidati ad un unico soggetto dovendosi, invece, considerare il distributore terzo rispetto al gestore. Le conclusioni dell'ausiliario non colgono nel segno neanche sotto ulteriori profili”.
Per di più, il Tribunale rileva anche come il Consulente si sia limitato esclusivamente a produrre un ricalcolo matematico dei consumi e degli importi dovuti che sostanzialmente si sovrappone a quello operato dal Distributore e prodotto in atti giungendo ad un importo sostanzialmente simile. Ma detto ricalcolo è stato effettuato sui soli prospetti prodotti da quanto ai consumi pregressi e sulla correzione del CP_3
coefficiente di trasformazione, utilizzandone uno diverso da quello erroneamente utilizzato in precedenza (K1 al posto di K 50).
In assenza di conteggi alternativi da parte della difesa che ne era onerata al fine di dimostrare una diversa entità dei consumi ritenuti effettivamente dovuti, non può che confermarsi il dato matematico acclarato nella pronuncia impugnata in cui è da ritenere corretta la successiva applicazione del maggiore coefficiente di trasformazione K.
In ultimo, sulla asserita erroneità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alla responsabilità delle controparti e sulla relativa richiesta risarcitoria, la Corte esprime le seguenti valutazioni.
Premesso che è innegabile il diritto dell'appellata ad esigere le somme per il servizio reso ed esposte nella fattura in contestazione, è da ritenere che l'errata valorizzazione del ripetuto coefficiente k non incide sulla consistenza effettiva dei consumi, ma solo sulla loro successiva contabilizzazione, risolvendosi nell'erronea moltiplicazione del dato di prelievo realmente attinto per il corretto coefficiente in quanto tale errore è decisamente emendabile a seguito della trasmissione da parte del distributore della corretta costante di trasformazione, secondo cui l'esercente la vendita provvede a riemettere fatture commerciali perfettamente coincidenti con il prelievo effettivo. Ciò in quanto viene ad essere rettificato esclusivamente il dato numerico che moltiplica i consumi effettivamente rilevati.
Su tale punto la giurisprudenza sia di merito che di legittimità è concorde nell'affermare che “L'errore di fatturazione nel quale è incorso il somministrante dell'energia elettrica nella indicazione del corrispettivo nella relativa bolletta, attiene all'esecuzione del contratto e non anche alla formazione del consenso, di talché non comporta l'annullabilità del negozio, in quanto incidente solo sulla prestazione pretesa dal creditore. Questi, pertanto, può rettificare la richiesta divergente dai dati reali, nonché pretendere la parte del corrispettivo non percepito”.
Parimenti infondata risulta poi la richiesta risarcitoria dell'odierno appellante anche per la omessa individuazione della asserita condotta illegittima ascrivibile all'appellata. Sul punto si condivide pienamente quanto rilevato dal Tribunale laddove ha ritenuto di rigettare la richiesta “…con la quale parte attrice ha chiesto un ulteriore risarcimento per non meglio specificati danni patrimoniali e non. Ed invero, conseguito il provvedimento ex art. 700 c.p.c., nessun danno, peraltro neanche meglio specificato nella consistenza (Cass. SS.UU. 26672/08), risulta provato. Tenendo anche conto del rigetto della prima delle domande”.
Per quanto fin qui detto, il Collegio ritiene le doglianze prive di pregio e respinge l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e. liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte appellante che è tenuta altresì a corrispondere il raddoppio del contributo unificato, come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE
- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- Condanna l'appellante in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del grado liquidate in euro
6.500,00 oltre le spese generali nella misura di legge ed accessori (CPA ed IVA se dovuta);
- Ricorrono i presupposti di legge per la condanna dell'appellante a corrispondere l'ulteriore contributo unificato nella misura di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5/11/2025
Il Giudice Aus. Relatore
Avv. IA Teresa Laurito
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo - presidente dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere avv. M. Teresa Laurito – cons. aus. Relatore
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2631 dell'anno 2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 17302/21 del Tribunale Civile di Roma;
Conclusioni: come da scritti difensivi delle parti costituite in atti
TRA
- in persona del legale rapp.te p. t. Controparte_1
(p.i.: )) con sede in Roma, via Pistoia rappresentata e difesa in P.IVA_1
giudizio dall'Avv. Daniela LEONE ( c.f.: ) )dalla quale C.F._1
è rappresentata e difesa giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale, in Roma, via C.Fracassini n. 4 che dichiara di voler ricevere le notifiche al seguente indirizzo di posta elettronica certificata :
; Email_1
PARTE APPELLANTE
E
- c.f.e p.Iva: ) costituita in qualità di mandataria di CP_2 P.IVA_2
, in persona dell'A.D., rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
IA di CR (c.f.: ) ed elettivamente domiciliata C.F._2 presso il suo studio legale in Roma, P,le Ostiense n. 2 che dichiara di voler ricevere le notifiche al seguente indirizzo pec: Email_2
PARTE APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con separati atti giudiziali del 25 ottobre 2017, l'odierna appellante conveniva in giudizio davanti al Tribunale civile di Roma la Società ed Controparte_3 CP_4
– già chiedendo, in via principale, previo
[...] Controparte_5
accertamento dei fatti dedotti, di “riconoscere l'illegittimità e/o l'ultroneità della pretesa di per come avanzata nella comunicazione del 19.06.17”; CP_3
subordinatamente, “rideterminare la somma eventualmente dovuta anche all'esito di consulenza tecnica d'ufficio secondo quanto ritenuto di giustizia”; con la condanna delle convenute al risarcimento dei danni patrimoniali ed all'immagine cagionati dall'illegittima richiesta e/o da eventuali distacchi della fornitura, con vittoria di spese di giudizio delle relative fasi.
Nella sua qualità di mandataria di entrambe le convenute, si costituiva in CP_3
primo grado contestando in toto le pretese attoree da ritenersi infondate e prive di prova.
Il Tribunale, accogliendo la richiesta istruttoria di parte attrice, disponeva CTU per verificare la congruità della somma richiesta da CP_3
Depositata le relazione, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 24 giugno 2021 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
e decisa con la sentenza oggi gravata con la quale il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda di parte attrice condannandola alla refusione delle spese di giudizio liquidate in euro 4.150,00 oltre accessori di legge.
Con atto di citazione in appello del 4 maggio 2022 la Parte_1
ha impugnato l'anzidetta decisione ritenendola errata sotto i seguenti
[...]
profili: 1° Motivo : “ Violazione del principio dell'onere probatorio”;
2°Motivo : “Erroneità della sentenza per erronea valutazione delle risultanze in atti”;
3° Motivo : “Illegittimità della pronuncia per avere il giudicante immotivatamente disatteso le risultanze della CTU”;
4° Motivo: Erroneità della pronuncia per carenza di motivazione in relazione alla responsabilità delle controparti e relativa richiesta risarcitoria”.
Concludendo per la riforma totale della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle richieste contenute nell'atto di citazione.
Con comparsa del 22 settembre 2022 si costituiva l'appellata contestando le avverse doglianze ed insistendo per la conferma della decisione impugnata.
All'udienza del 29 gennaio 205 il Collegio, sulle conclusioni dei difensori delle parti in atti tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per memorie e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Esaminata l'intera vicenda il Collegio rileva che l'odierna appellante, in primo grado ha introdotto un'azione di accertamento negativo del credito, contestando di dovere corrispondere ad la somma da questa pretesa per un ammontare di euro CP_3
10.450,63 secondo la documentazione contabile costituita dalla fattura n.
2062016002003469.
Con il primo motivo di censura l'appellante rileva una presunta violazione dell'onere della prova.
Il Collegio, da una puntuale disamina della documentazione in atti e dall'istruttoria tutta documentale ritiene che il primo Giudicante abbia applicato correttamente i principi in tema di ripartizione del suddetto onere atteso che la Parte_1
in primo grado, ha introdotto un giudizio di accertamento negativo del credito,
[...]
ritenendo di non dover corrispondere alcunché delle somme pretese a titolo di corrispettivo e, conseguentemente, la decisione del Tribunale costituisce una naturale applicazione della norma civilistica secondo cui, l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto 'fatti negativi' in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo;
tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (così Cass. 9201/2015 e Cass. 24051/2019).
Più in particolare, con Ordinanza della VI Sezione della S.C. del 9 marzo 2021, i giudici di legittimità, intervenendo in tema di contratto di conto corrente bancario, ha ribadito tale consolidato principio, affermando che il correntista il quale agisca per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa petendi,
In ossequio a tali principi, il Tribunale, nel rigettare la domanda, ha rilevato come l'allora parte attrice avrebbe potuto produrre conteggi alternativi ovvero invocare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'ordine di esibizione di documentazione o, in ogni caso, formulare articolata istanza istruttoria in ordine a circostanze che riteneva di voler provare a supporto della propria difesa mentre, di fatto, si è limitata a negare l'esistenza della propria situazione debitoria.
Sempre correttamente, il Giudice di prime cure si è discostato dal principio di vicinanza della prova, che avrebbe gravato parte convenuta di un onere che per legge è posto in capo all'attore e per tale motivo risulta errato il richiamo di parte appellante alle pronunce del giudice di legittimità che, diversamente da quanto prospettato, vanno lette nella direzione opposta atteso che la fattispecie in oggetto è diversa da quelle contenute nelle richiamate pronunce e riferita ad un accertamento negativo del credito vantato da
CP_3
Dai fatti di causa emerge che la difesa di parte attrice è contenuta in generiche contestazioni alla pretesa di e non supportata da risultanze probatorie mente la CP_3
convenuta, in primo grado ha dato prova di aver effettuato le proprie richieste sulla base degli effettivi dati di prelievo rettificati. Ciò in quanto il Distributore dopo aver rilevato sul gruppo di misura l'erroneo inserimento di una costante di trasformazione dell'energia, 1 in luogo di %0 : ipotesi, questa, in cui è da ritenere legittima la richiesta di maggiore compenso (intervenuta nell'ambito del termine prescrizionale del credito determinato) a seguito della ricostruzione dei prelievi effettivi di energia per come rilevati da (quale esercente la vendita) attraverso il documento Controparte_3
riferito alla fattura di conguaglio in contestazione.
Per tali valutazioni è da ritenere corretta la interpretazione sul regime di ripartizione dell'onere probatorio tra le parti in causa operata dal Tribunale ed ogni censura sul punto è infondata.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della errata valutazione delle risultanze di causa assumendo che il primo Giudicante abbia erroneamente omesso di valorizzare la stessa allegazione dell'appellata secondo cui i consumi addebitati in ordine al segmento 1998/2011 (giusto rilievo all'atto della sostituzione del gruppo di misura) corrispondevano a 10.354 kwh e quelli di cui alla fattura di conguaglio in contestazione, relativi al segmento 2011/2015, a 93.900 kwh, pur in presenza del medesimo apparato strumentale del negozio, per come denunciato dall'appellante. Tale rilievo sarebbe, quindi, di per sé idoneo ad acclarare la erroneità della misura e l'esorbitanza della richiesta.
La doglianza non appare pertinente in quanto, come sopra ricordato, oggetto del presente giudizio è la tenutezza o meno dell'importo di euro 10.450,63 di cui alla fattura n. 2062016002003469 del 21.04.2016 e non la verifica di congruità dei consumi registrati dal precedente gruppo di misura. Né può essere presa in considerazione la fattura del 20 novembre 2013, richiamata dalla Società appellante a sostegno delle proprie ragioni in quanto non idonea allo scopo: la stessa registra consumi effettivi ma ai quali non risulta ancora applicato il corretto coefficiente di moltiplicazione ed infatti, il medesimo segmento è stato nuovamente contabilizzato nella fattura di conguaglio, oggetto del presente giudizio.
Può tranquillamente ritenersi che l'errore nella valorizzazione del coefficiente k, segnatamente 1 in luogo di 50, ha determinato una quantificazione di prelievo dell'energia con un addebito del corrispettivo cinquanta volte inferiore rispetto a quello reale ed ogni attività successiva, orientata al ricalcolo corretto di quanto dovuto è da ritenere legittima in quanto applicata al solo periodo non coperto da prescrizione,
Ogni censura sul punto è infondata.
Circa la presunta erronea quantificazione in ordine alla pretesa creditoria, la Corte osserva come la difesa appellante addebita all'esercente una sovracontabilizzazione (e relativa fatturazione) dei consumi, così valorizzando un segmento temporale
(precisamente quello tra il 15 giugno 2011 ed il 31 marzo 2013) già oggetto di un precedente conguaglio ed inoltre che il primo Giudicante non avrebbe adeguatamente tenuto in considerazione il contenuto della sentenza del Tribunale di Roma n.
1534/2017 (definitiva) che dava atto, alla data della pronuncia, di un credito dell'appellante per un importo di euro 13.607,92.
Il rilievo è inconferente in quanto nella gravata sentenza si dà atto (correttamente) che la Società non ha eccepito il giudicato della richiamata pronuncia mentre, di contro,
l' ha dato prova di aver utilizzato il credito a compensazione di debiti da CP_3
corrispettivi dovuti dalla accertati all'esito della corretta valorizzazione Pt_1 CP_1
e contabilizzazione del coefficiente di trasformazione k, circostanza che ha determinato il distributore a rettificare i dati di prelievo già comunicati e che ha di conseguenza determinato un maggior credito dell'esercente la vendita. Esaminata la documentazione dei vari conguagli, il Tribunale ha infatti statuito ritenendo che “dai conteggi versati (doc. 1), emerge che ha tenuto in cale il debito CP_3
detraendolo dal maggiore ammontare calcolato in euro 20.534,03, donde i conteggi devono ritenersi essere stati effettuati prendendo in considerazione i pregressi rapporti di dare avere (al riguardo mette conto di evidenziare che parte attrice non ha eccepito il giudicato)”. Così il Tribunale a pag.
4. Penultimo capoverso.
Dall'esame della documentazione versata in atti ritiene il Collegio che il Giudice di prime cure abbia valorizzato la produzione documentale della convenuta ritenendola, correttamente, idonea a suffragare la pretesa creditoria peraltro solo genericamente contestata dalla controparte. Parimenti infondate sono le doglianze circa la asserita illegittimità della decisione del
Tribunale per avere, il giudicante “immotivatamente disatteso le risultanze della CTU.
Più precisamente il Collegio richiama il ragionamento del Giudice di prime cure che ha ampiamente motivato le ragioni per le quali si è discostato dalle risultanze peritali esponendo che “Le convenute hanno fondatamente contestato la CTU laddove
l'ausiliario si è dilungato in considerazioni di carattere giuridico che non gli sono proprie- finanche su questioni, come la prescrizione, non oggetto di controversia
(Cass. 31886/19, Cass. 2459/10 e Cass 6495/15)- e laddove ha confuso i compiti affidati al distributore rispetto a quelli affidati, anche per legge,(……) al gestore che vende al cliente energia ed infine laddove ritiene che i ruoli siano affidati ad un unico soggetto dovendosi, invece, considerare il distributore terzo rispetto al gestore. Le conclusioni dell'ausiliario non colgono nel segno neanche sotto ulteriori profili”.
Per di più, il Tribunale rileva anche come il Consulente si sia limitato esclusivamente a produrre un ricalcolo matematico dei consumi e degli importi dovuti che sostanzialmente si sovrappone a quello operato dal Distributore e prodotto in atti giungendo ad un importo sostanzialmente simile. Ma detto ricalcolo è stato effettuato sui soli prospetti prodotti da quanto ai consumi pregressi e sulla correzione del CP_3
coefficiente di trasformazione, utilizzandone uno diverso da quello erroneamente utilizzato in precedenza (K1 al posto di K 50).
In assenza di conteggi alternativi da parte della difesa che ne era onerata al fine di dimostrare una diversa entità dei consumi ritenuti effettivamente dovuti, non può che confermarsi il dato matematico acclarato nella pronuncia impugnata in cui è da ritenere corretta la successiva applicazione del maggiore coefficiente di trasformazione K.
In ultimo, sulla asserita erroneità della sentenza per carenza di motivazione in ordine alla responsabilità delle controparti e sulla relativa richiesta risarcitoria, la Corte esprime le seguenti valutazioni.
Premesso che è innegabile il diritto dell'appellata ad esigere le somme per il servizio reso ed esposte nella fattura in contestazione, è da ritenere che l'errata valorizzazione del ripetuto coefficiente k non incide sulla consistenza effettiva dei consumi, ma solo sulla loro successiva contabilizzazione, risolvendosi nell'erronea moltiplicazione del dato di prelievo realmente attinto per il corretto coefficiente in quanto tale errore è decisamente emendabile a seguito della trasmissione da parte del distributore della corretta costante di trasformazione, secondo cui l'esercente la vendita provvede a riemettere fatture commerciali perfettamente coincidenti con il prelievo effettivo. Ciò in quanto viene ad essere rettificato esclusivamente il dato numerico che moltiplica i consumi effettivamente rilevati.
Su tale punto la giurisprudenza sia di merito che di legittimità è concorde nell'affermare che “L'errore di fatturazione nel quale è incorso il somministrante dell'energia elettrica nella indicazione del corrispettivo nella relativa bolletta, attiene all'esecuzione del contratto e non anche alla formazione del consenso, di talché non comporta l'annullabilità del negozio, in quanto incidente solo sulla prestazione pretesa dal creditore. Questi, pertanto, può rettificare la richiesta divergente dai dati reali, nonché pretendere la parte del corrispettivo non percepito”.
Parimenti infondata risulta poi la richiesta risarcitoria dell'odierno appellante anche per la omessa individuazione della asserita condotta illegittima ascrivibile all'appellata. Sul punto si condivide pienamente quanto rilevato dal Tribunale laddove ha ritenuto di rigettare la richiesta “…con la quale parte attrice ha chiesto un ulteriore risarcimento per non meglio specificati danni patrimoniali e non. Ed invero, conseguito il provvedimento ex art. 700 c.p.c., nessun danno, peraltro neanche meglio specificato nella consistenza (Cass. SS.UU. 26672/08), risulta provato. Tenendo anche conto del rigetto della prima delle domande”.
Per quanto fin qui detto, il Collegio ritiene le doglianze prive di pregio e respinge l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e. liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte appellante che è tenuta altresì a corrispondere il raddoppio del contributo unificato, come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE
- Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
- Condanna l'appellante in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese del grado liquidate in euro
6.500,00 oltre le spese generali nella misura di legge ed accessori (CPA ed IVA se dovuta);
- Ricorrono i presupposti di legge per la condanna dell'appellante a corrispondere l'ulteriore contributo unificato nella misura di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5/11/2025
Il Giudice Aus. Relatore
Avv. IA Teresa Laurito
Il Presidente
Dott.ssa Silvia Di Matteo