Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 6.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1078/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, C. , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Rosanna Papa (C.F.: ) edall'avv. Francesco D'Ambrosio (C.F.: CodiceFiscale_2 [...]
), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio legale degli stessi sito in Caserta, alla C.F._3
Via Cesare Battisti n.68. e che dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, terzo comma, 134, terzo comma e 176, secondo comma c.p.c. a mezzo fax al numero 0823377793 oppure agli indirizzi pec: ( . Email_1 Email_2
Appellante
E
in sigla , C.F.: , in Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in allegato al presente atto, dall'Avv. Fabio Santoro, CF: , presso C.F._4
il cui studio legale è elettivamente domiciliata in Roma (RM), Viale Giuseppe Mazzini,
145 C.A.P. 00195. Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente al presente procedimento al seguente indirizzo PEC: Email_3
Appellata
OGGETTO : Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli n°2254/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
7/10/1997aveva iniziato a lavorare in qualità di operatore ecologico prima, di autista dopo,con inquadramento nel livello 4A ex CCNL Fise Assoambiente, presso il cantiere del
Comune di Caserta nell'ambito dell'appalto del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, che all'epoca Cont dell'assunzione la Società titolare dell'appalto era la Sace S.p.A., cui erano subentrate la . CP_3 CP_
la il infine Controparte_5 Controparte_6
l'odierna convenuta, ha adito il Tribunale di Napoli affinché fosse accertato e dichiarato il diritto di esso istante all'assunzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 CCNL FISE Assoambiente alle dipendenze della con ordine di immediata assunzione e con ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro CP_2 con decorrenza dal 22/06/2022, o, in subordine, dal 01/08/2022 nonché con condanna al risarcimento del danno subito per il mancato passaggio di cantiere, commisurato alle retribuzioni che avrebbe percepito sin dal 22/06/2022, o, in subordine, dal 01/08/2022. Ha precisato di essere stato arrestato in data 27 novembre 2014 per essere stato condannato alla pena detentiva di dieci anni con congelamento della sua posizione lavorativa venne congelata.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' chiedendo il Controparte_1 rigetto del ricorso.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale adito respingeva la domanda sulla base di una duplice motivazione. Segnatamente il primo Giudice ha ritenuto che le ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro - che danno diritto alla conservazione del posto in caso di cambio appalto – sono tassative e in esse non è ricompresa la detenzione.Ha poi ritenuto infondata la pretesa del Pt_1 non costituendo l'art.6 citato un obbligo per l'impresa ma residuando sempre una preventiva valutazione da parte della stessa sulla pericolosità sociale del lavoratore e, quindi, sull'idoneità o meno dello stesso allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto le ipotesi di cui all'art.6 comma 2 ccnl Fise Assoambiente di carattere tassativo, venendo meno , a voler seguire tale impostazione, gli scopi rieducativi della pena. L'art.6 sostiene la difesa del deve essere interpretato secondo una prospettiva Pt_1 costituzionalmente orientata con affermazione per un ex detenuto del diritto ad avere una concreta chance di reinserimento rivestendo ogni ostacolo a ciò frapposto il crisma dell'anticostituzionalità. Ha poi censurato la decisione anche in relazione alla circostanza della possibilità per l'impresa di effettuare una valutazione sull'incompatibilità del lavoratore a rendere la prestazione, valutazione che in ogni caso doveva essere fatta in concreto e tenendo conto della condotta attuale e giammai quella risalente nel tempo, come invece era accaduto nel caso di specie.
Chiedeva , pertanto , di riformare l'impugnata sentenza accogliendo la domanda primigenia;
con vittoria di spese.
Instaurato nuovamente il contraddittorio si costituiva la che sulla base di Controparte_1 plurime argomentazioni , resisteva al gravame di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze del grado . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. All'odierna udienza , a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione. L'appello non può trovare accoglimento .
2 In relazione al primo motivo di gravame, deve preliminarmente osservarsi che l'art. 6 del CCNL igiene ambientale prevede che "l'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale alla scadenza effettiva del contratto di appalto risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione ovvero, ex art. 6 comma a favore di quei lavoratori assenti dal cantiere ma rientranti nelle situazioni specifiche di : a) aspettativa non retribuita ex art. 31, L. n. 300/1970, rubricato “Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali”; b)
permessi di cui all'art. 60, lett. C) del CCNL Fise, rubricato “Permessi retribuiti per i componenti di organi/strutture territoriali e nazionali delle oo.ss. stipulanti”; c) congedo straordinario non retribuito per gravi motivi familiari ex art. 4, L. n. 53/2000, rubricato
“Congedi per eventi e cause particolari”, come individuati dagli artt. 2-3, D.P.R. n.
278/2000, tra i quali, ad es.: “necessità familiari derivanti dal decesso di una delle persone di cui al presente comma (…) le situazioni, riferite ai soggetti di cui al presente comma ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie (…) acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva,
dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche (…)”; d)
aspettativa non retribuita per tossicodipendenza, ex art. 124, D.P.R. n. 309/1990, rubricato
“Lavoratori tossicodipendenti”, a mente del quale: “i lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni”; e) congedo straordinario retribuito per assistenza di portatore di handicap grave, ex art. 42, comma 5°, D. Lgs. n. 151/2001, rubricato “Riposi e permessi per i figli con handicap grave”; f) congedi parentali per la cura dei figli, ex artt. 2 e 36, D. Lgs. n. 151/2001”.
Ebbene detta disposizione disciplina la materia in maniera articolata e compiuta prevedendo in presenza di specifiche condizioni l'obbligo dell'impresa subentrante di assumere ex novo il personale in forza presso l'impresa cessante.
Nel caso di specie nessun dubbio sussiste circa la non ricorrenza di dette ipotesi .
3 La difesa attorea ritiene che l'elenco delle situazioni di cui allart.6 comma 2 sia esemplificativo e giammai tassativo e tanto in quanto una interpretazione rigida della norma contrattuale la renderebbe sicuramente illegittima costituzionalmente.
Orbene, ritiene la Corte, anche a voler condividere l'assunto del carattere non tassativo delle situazioni specifiche di cui all'art. 6 in oggetto, non appare possibile interpretare la suddetta norma facendo rientrare tra i casi di sospensione anche la detenzione.
Da una attenta lettura della norma si evince che le ipotesi di sospensione sono tutte legate a situazioni contingenti del lavoratore , ben diverse dalla detenzione a causa di una condotta penalmente rilevante.
L'elasticità di applicazione della clausola non può spingersi fino al punto da legittimare condizioni in grado di vanificare gli obiettivi di tutela del lavoro, come previsti e concordati dalle parti sociali. L'autonomia collettiva ha introdotto, nei settori economici in cui l'attività si svolge ordinariamente attraverso la successione di appalti di durata predeterminata, strumenti,
definiti "clausole sociali", e così anche nel settore in esame , è presente una clausola di protezione – clausola sociale o di riassunzione o di salvaguardia sociale – volta a garantire la continuità occupazionale con diversificate formulazioni che incidono in modo differenziato sugli ambiti di tutela del lavoratore.
Ebbene tale clausola incide sulla contrapposizione tra due interessi specifici, da una parte la libertà di iniziativa economica riconosciuta ai privati , dall'altra i fini sociali che alla prima sono contrapposti già nell'art.41 Cost.. Tuttavia una tale esigenza di contemperamento non può spingersi al punto di ritenere l'elenco delle cause di sospensione meramente indicativo, estrinsecandosi, invero, in una serie di iniziative che vedono protagoniste le parti sociali attraverso l'esame congiunto di situazioni modificative del rapporto di lavoro ovvero di cambiamenti inerenti le esigenze tecnico-organizzative ed economiche dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali .
Da tanto consegue l'erroneità della tesi sostenuta dalla difesa attorea, posto che le parti sociali, nel contemperamento tra i vari interessi contrapposti, hanno individuato situazioni specifiche a cui non è possibile accostare analogicamente la detenzione.
Queste considerazioni appaiono già sufficienti ad escludere la fondatezza della domanda proposta dall istante nell atto introduttivo del giudizio .
Deve, per completezza, però rilevarsi, in ciò adeguandosi a quanto statuito dal primo Giudice, che la condizione di occupare prioritariamente il personale già 'inserito' nel precedente appalto è legittima ove non incida sulla libertà dell'imprenditore subentrante di decidere e valutare, a prescindere dalle disposizioni contrattuali, in ordine all'attitudine professionale del dipendente, come previsto dall'art. 8 della l. 300/70.
Il diritto all'assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 6 del contratto collettivo applicabile non si configura come assoluto ma condizionato dai principi generali del sistema che consentono comunque al datore di lavoro di procedere alla verifica dell'attitudine professionale del dipendente, attitudine professionale, la quale nello specifico è esclusa dalla commissione di un grave reato connesso al traffico di stupefacenti, accertato con sentenza definitiva (Cass. 22212/2022, che ha esaminato caso perfettamente sovrapponibile a quello in esame).
La difesa attorea sostiene l'erroneità di tale impostazione in quanto un siffatto giudizio aprioristicamente effettuato si traduce come negazione dei principi costituzionali nonché di quelli dell'ordinamento giudiziario
4 cancellando il fine ultimo della pena ovvero il recupero ed il reinserimento sociale del soggetto che ha pagato il conto con la giustizia.
A conforto della propria tesi richiama una sentenza della Suprema Corte - n.309/2024 – in cui, esaminando l'incidenza delle condotte extralavorative sul rapporto di lavoro ai fini della legittimità del licenziamento, si è statuito che la verifica dell'elemento fiduciario deve essere effettuato in concreto sicchè per fatti risalenti nel tempo, come nel caso in esame, è necessario specificare in modo concreto l'incidenza negativa sulla funzionalità del rapporto.
Le articolate e approfondite osservazioni della difesa attorea non scalfiscono le corrette statuizioni della sentenza gravata. Né assume rilievo dirimente, nel caso di specie, la sentenza della Cassazione citata, posto che la stessa riguarda fattispecie del tutto diversa da quella oggetto della presente controversia. Qui si discorre di obbligo di assunzione dell'imprenditore in caso di cambio di appalto laddove la giurisprudenza citata ha ad oggetto la diversa ipotesi di licenziamento del dipendente che
– durante il rapporto di lavoro – viene licenziato per incompatibilità della condotta extra lavorativa con le mansioni in esecuzione. Nel caso in esame, infatti, la valutazione – ex art. 8 Sta. Lav.– attiene alla idoneità professionale dell'aspirante all'assunzione con l'azienda, l'ambiente lavorativo e le attività da svolgersi.
Neppure colgono nel segno i richiami al principio di reinserimento sociale del detenuto. Esso, infatti, non può essere strumentalmente declinato a carico di una società che è sempre stata estranea alla sua dimensione professionale (il non è mai stato un dipendente . Pt_1 CP_2
Il reinserimento sociale non compete certo alla società convenuta che per quanto ispirata ai principi di responsabilità sociale dell'impresa, non ha il compito di surrogarsi allo Stato nell'individuare percorso di reinserimento sociale dei reclusi.
Da tanto consegue il rigetto del gravame e la conferma della sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'odierna appellata, delle spese di lite che liquida in euro 3500,00 , oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione .
Così deciso in Napoli lì 6.2.2025
Il Presidente est. (dr. Anna Carla Catalano)
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