TRIB
Sentenza 24 novembre 2024
Sentenza 24 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/11/2024, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1475/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1475/2014 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pausania, Via Gorizia nr. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Ghezzo (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Tempio CodiceFiscale_2
Pausania, Via Marsala nr. 19;
ATTORE contro
(Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione presso il Controparte_1
Registro delle Imprese di Milano ), corrente in Milano, Viale Certosa nr. 222 (poi P.IVA_1
C.F. e P. IVA , ora Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
, in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ignazio Manca
[...]
(C.F.: , (C.F.: ), e C.F._3 Persona_1 C.F._4 Parte_2
(C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in
[...] C.F._5
Sassari, Viale Mameli nr. 77;
pagina 1 di 18 nato il [...] (C.F.: ), residente in [...]CP_4 C.F._6
Teodoro (NU), Via Sardegna nr. 29;
, nato il [...] (C.F.: ), nella persona del Tutore CP_5 C.F._7
Legale , residente in [...]; Controparte_6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 30 giugno 3014, parte attrice chiedeva all'intestato Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via principale condannare Controparte_1
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sede Legale e Direzione Generale P.IVA_1
Viale Certosa, 222 – 20151 Milano, al risarcimento integrale dei danni sofferti dalla sig.ra
[...]
a seguito e in conseguenza del sinistro stesso e non ancora ristorati per un ammontare Pt_1 complessivo di €. 37.837,00, o nella misura veriore che verrà determinata in corso di causa.
Precisamente trattasi di: danno biologico da invalidità assoluta permanente dell'8 %, calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano e nel quale come detto è stato computato anche il danno morale, il danno biologico da inabilità temporanea totale al 100 % in misura non inferiore a 40 giorni, il danno biologico da inabilità temporanea parziale al 75 % in misura non inferiore a 60 giorni e il danno biologico da inabilità temporanea parziale al 25 % in misura non inferiore a 119 giorni, nonché il danno esistenziale nella misura indicata dall'attrice o liquidato in via equitativa, nonché il danno patrimoniale generato dalla perdita della chance di prestare attività lavorativa presso la Ditta
pagina 2 di 18 “Emporium S.r.l” dal 15 marzo al 15 ottobre 2012; detratte le somme già percepite dalla sig.ra Pt_1 per tali titoli (€. 4.725,02 per complessivo danno biologico) e, comunque, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo. B) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il
Giudice ritenga di valutare il danno riferendosi a parametri diversi da quelli indicati dall'attore, ed in particolare ex art. 139 D. Lgs. N. 209 del 2005, condannare Codice Controparte_1
Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sede Legale e Direzione Generale Viale Certosa,
222 – 20151 Milano, al risarcimento di €. 27.404,16 – o nella misura veriore che verrà determinata in corso di causa – comprensivo di tutti i danni patrimoniali e non subiti a seguito e in conseguenza del sinistro de quo, detratte le somme già percepite dalla sig.ra per tali titoli (€. 4.725,02 per Pt_1
complessivo danno biologico) e, comunque, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo. C) In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio”.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice rilevava che:
- il 9 febbraio 2012, in qualità di terzo trasportato, si trovava a bordo di un fuoristrada PK Nissan L200, targato NU242044, di proprietà di assicurato con la e CP_5 Controparte_1
condotto da;
CP_4
- in quell'occasione, il veicolo stava percorrendo la S.S. Olbia – Nuoro, in direzione del centro abitato di Olbia, quando, durante una sosta a bordo della carreggiata stradale, veniva violentemente tamponato da un camion, che transitava verso Olbia nello stesso senso di marcia, il quale andava a collidere con la parte posteriore del fuoristrada Nissan, dove la si trovava seduta;
Pt_1
- a causa del sinistro, riportava ferite e contusioni varie al volto, alla clavicola ed alla scapola sinistra, e lamentava forti dolori al collo, per cui veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di
Olbia, presso il quale subiva suturazione con cinque punti per un'ampia ferita al capo, veniva sottoposta ad esame radiografico, con diagnosi di cervicalgia post traumatica, e necessità di uso del collare ortopedico, con prognosi di 30 giorni;
- visto il perdurare di dolori e vertigini, si rivolgeva a personale medico specializzato, e seguivano cicli di cure e prescrizioni mediche, senza guarigione completa;
pagina 3 di 18 - il 21 marzo 2013, il medico Dott. accertava che, in seguito al sinistro per cui è Persona_2
causa, la riportava un'invalidità assoluta permanente dell'8%, e stimava la durata della Pt_1
malattia in complessivi giorni 219, di cui 40 di inabilità assoluta, 60 di inabilità parziale e 119 di inabilità minima;
- a causa delle patologie riscontrate, parte attrice non aveva potuto prestare attività lavorativa dal 15 marzo al 15 ottobre 2012 presso la Ditta “Emporium S.r.l.” in San Teodoro, dove la stessa aveva lavorato anche nelle due precedenti stagioni, con mansioni di commessa – addetta alle vendite, per uno stipendio di circa € 1.350,00 mensili, e dove avrebbe dovuto lavorare anche per la terza stagione consecutiva, con conseguente perdita della chance di incrementare il proprio patrimonio, per una cifra stimabile in € 10.000,00, comprensivi di mensilità, TFR, ed ulteriori indennità;
- in data 1° agosto 2013, parte attrice trasmetteva agli odierni convenuti formale richiesta di risarcimento danni e messa in mora, ai sensi degli artt. 141, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, denunciando l'accaduto alla Agenzia Generale di Tempio Pausania, presso Controparte_1
la quale risulta assicurato il proprietario del veicolo, allegandovi la perizia medica CP_5
redatta dal Dott. e dichiarandosi disponibile ad eventuali accertamenti ed integrazioni, ai sensi Per_2 dell'art. 148, comma 5, D. Lgs. 209/2005;
- successivamente, la compagnia convenuta trasmetteva all'attrice un assegno circolare per l'importo complessivamente pari ad € 9.165,00, comprensivo di € 850,00 per spese legali, somma che veniva accettata dall'attrice a titolo di acconto, sul maggiore importo asseritamente dovuto;
- sussisteva il diritto per l'attrice, quale terza trasportata, ad ottenere l'integrale ristoro di tutti i danni sofferti, anche non patrimoniali, da liquidarsi questi ultimi, eventualmente, anche in via equitativa;
- in particolare, secondo i criteri delle Tabelle del Tribunale di Milano, l'importo dovuto dalla compagnia convenuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in occasione del sinistro per cui è causa, ammontava ad € 27.837,00, oltre spese mediche per l'importo di €
2.347,00, o comunque di € 17.404,16 utilizzando i parametri di cui all'art. 139, D. Lgs. nr. 209/2005, mentre il quantum dovuto a titolo di danno patrimoniale da mancato guadagno doveva stimarsi in €
10.000,00.
pagina 4 di 18 Con memoria di costituzione e risposta depositata, il 20 novembre 2014, si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
Nelle proprie difese, parte convenuta, pur non contestando la dinamica del sinistro, nè l'an della pretesa risarcitoria dell'attrice, rilevava l'incongruenza delle richieste della , ritenendo che, per i Pt_1 postumi descritti, le lesioni patite dall'attrice dovevano ricondursi alla fattispecie delle c.d.
“micropermanenti”, con conseguente applicabilità del meccanismo liquidatorio di cui all'art. 139 D.
Lgs. 209/2005.
Contestava altresì la determinazione dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea dedotte dall'attrice, e la congruità delle spese mediche asseritamente sostenute dalla stessa, nonché il lamentato danno da perdita della chance lavorativa rilevata in citazione.
All'udienza del 16 dicembre 2014, il Giudice assegnatario del procedimento, su richiesta delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c., e rinviava per la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, ed esperimento di CTU, avente il seguente quesito: “Il CTU letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti, visitato l'infortunato ed esperita ogni altra più opportuna indagine:
1. Descriva le lesioni riportate dalla parte lesa in occasione del sinistro per cui è causa, la loro evoluzione, i trattamenti praticati ed il suo stato attuale;
2. Descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando al momento del sinistro e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate;
3. Determini quale sia stata la durata della inabilità temporanea totale e parziale indicandone le rispettive misure;
4. Precisi se sussistano esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psicofisica indicando se lo stato del periziando sia suscettibili di miglioramento o di aggravamento;
in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione, il suo grado di probabilità e nel caso si ritenga necessario un nuovo esame precisi la data nella quale si dovrà procedere ad esso;
5. Nel caso sussistano esiti di carattere permanente, dica se essi siano tali da incidere anche sulla capacità pagina 5 di 18 produttiva del periziando e li valuti percentualmente;
a tal fine tenga presente la effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo all'età del periziando stesso ed alle sue condizioni psico fisiche ed attitudini professionali;
6.
Dica inoltre se in conseguenza delle lesioni ed in considerazione degli esiti permanenti delle stesse, si sia concretizzato un rischio di sopramortalità ed eventualmente in quale percentuale;
7. Dica inoltre
l'ammontare delle spese mediche che fu necessario ed opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali;
8. Con quant'altro di utile ai fini dell'espletamento dell'incarico”.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre del 2022.
All'udienza del 18 luglio 2024, le parti precisavano le conclusioni, e chiedevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di e , CP_4 CP_5
convenuti nel presente giudizio nelle rispettive qualità di conducente del veicolo, e proprietario del mezzo assicurato dalla compagnia convenuta.
Sempre in via preliminare, si rileva la procedibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 del
Codice delle Assicurazioni, D. Lgs. 2005/209, alla stregua delle richieste di risarcimento, inviate alla compagnia convenuta, con le raccomandate versate in atti, e richiamate in premessa.
Nel merito, occorre osservare che non vi sono contestazioni rispetto al fatto storico del sinistro, come descritto da parte attrice la quale, nei propri atti difensivi, ha rilevato che, il 9 febbraio 2012, si trovava a bordo del veicolo del tipo “fuoristrada L200 pick-up”, marca “Nissan”, targato NU242044, di proprietà di e condotto, in quell'occasione, da , percorrendo la CP_5 CP_4
S.S. Olbia – Nuoro in direzione del centro abitato di Olbia quando, durante una sosta a bordo della carreggiata, il predetto veicolo veniva tamponato da un camion, che transitava nello stesso senso di marcia in direzione Olbia, ed andava a collidere con la parte posteriore della Nissan, nel punto dove era seduta l'attrice.
pagina 6 di 18 La ha depositato documentazione fotografica, rappresentativa dei luoghi di verificazione Pt_1 dell'evento (Doc. 28 allegato all'atto di citazione), e dei veicoli coinvolti, documentazione non contestata dalla convenuta.
Ad ogni modo, occorre precisare che l'attrice ha agito ai sensi dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni che, al comma 1, prevede “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Il terzo trasportato che si avvale dell'azione di cui all'art. 141 c.d.a., deve provare di avere subito un danno a seguito del sinistro, ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui al medesimo art. 141. Ne deriva che l'unico onere che incombe su parte attrice è dimostrare la qualità di trasportata sul veicolo, ed il pregiudizio riportato in conseguenza dell'incidente (Cass. 16181/2015;
Cass. 10410/2016). L'esperibilità dell'azione diretta del terzo trasportato postula, inoltre, che sia individuabile una responsabilità concorrente, anche solo presunta, del conducente del veicolo trasportante (Cass. 8386/2020), dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale dell'art. 141 c.d.a., non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto.
Tanto premesso, e venendo al caso specifico all'esame del Tribunale, deve osservarsi che il danno, ed il nesso causale tra l'evento ed il danno lamentato dall'attrice, possono dirsi pienamente provati nel processo, acclarati dalla documentazione in atti, con particolare riferimento al verbale di accettazione presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dal quale si evince che, in data 9 febbraio 2012, alle ore 16:28, parte attrice faceva ingresso al predetto presidio ospedaliero, riferendo di essere stata coinvolta in un incidente automobilistico “(auto vs camion)” (doc. 1 allegato all'atto di citazione); che, alle ore 16:38, veniva sottoposta a visita “RX COLONNA CERVICALE” e che, alle ore
17:55, veniva dimessa, con “Codice Giallo”, e diagnosi “trauma distorsivo del rachide cervicale ferita lc regione occipitale”, con prognosi di 15 giorni lavorativi, e 15 giorni clinici.
pagina 7 di 18 Anche il CTU, le cui conclusioni si ritengono condivisibili ed utilizzabili per la decisione, viste le argomentazioni logiche ed esaustive adottate dall'ausiliario del Giudice che, nella redazione del proprio elaborato, ha dato atto di avere utilizzato la documentazione medica in atti, e di avere svolto gli accertamenti del caso sulla perizianda, ha avuto modo di riscontrare che la , “nell'evento Pt_1
traumatico del 9 febbraio 2012, riportò lesioni causalmente riconducibili ad esso, espresse da trauma contusivo cranico con ferita lacero contusa in regione parieto-occipitale sinistra e da trauma distorsivo del rachide cervicale, trattato con immobilizzazione in collare cervicale e con riabilitazione fisioterapica”.
D'altra parte, la compagnia convenuta, costituendosi in giudizio, ha dato “per incontroverso
l'accadimento dei fatti come prospettati in atto introduttivo”.
La domanda dell'attrice va, pertanto, certamente accolta in punto di an debeatur.
Ai fini dell'individuazione del quantum debeatur, occorre osservare che la ha chiesto il Pt_1
risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, quindi del danno non patrimoniale, nelle singole voci del danno biologico, del danno morale, e del danno esistenziale, e del danno patrimoniale.
Andando per ordine, con riferimento al danno non patrimoniale, come già premesso, gli esiti della CTU esperita in corso di causa hanno fornito al Tribunale gli elementi necessari per valutare l'effettiva sussistenza ed entità dei pregiudizi lamentati dall'attrice, con conseguente individuazione dei parametri sulla base dei quali determinare il quantum del credito a favore della per tale voce di danno. Pt_1
Del resto, nessuna delle parti ha mosso osservazioni, né contestazioni specifiche, rispetto ai risultati raggiunti dal CTU, come relazionati nell'elaborato depositato in atti il 12 giugno del 2017.
Il CTU, nelle proprie considerazioni conclusive, ha rilevato che “Il quadro clinico attuale si caratterizza per la presenza di esito cicatriziale in regione parieto-occipitale sinistra, limitazione funzionale del rachide cervicale con evidenza strumentale di perdita della fisiologica lordosi con rettilineizzazione del rachide, prominenze disco-osteofitarie in C3-C4, C4-C5 ed in C5-C6, sofferenza muscolare neurogena di grado marcato nel muscolo sottospinato e di grado discreto nei muscoli sopraspinato e nel fascio superiore del trapezio a sinistra e di marcata riduzione del trofismo del muscolo sottospinato di sinistra”.
pagina 8 di 18 L'ausiliario del Giudice ha poi rilevato che “Alle lesioni descritte conseguì un periodo di inabilità temporanea da ritenersi parziale al 75% per giorni 20(venti), in considerazione del periodo di immobilizzazione in ortesi ortopediche e di massima acuzie della sintomatologia clinica, parziale al
50% per giorni 30 (trenta), tenuto conto della riabilitazione fisioterapica effettuata e del quadro clinico evidenziato ai plurimi controlli specialistici eseguiti e parziale al 25% per ulteriori giorni 30
(trenta),dovendosi ritenere stabilizzato il quadro clinico in tale lasso di tempo”, precisando che “I postumi permanenti sopra descritti, pienamente compatibili con la natura ed entità del trauma subito, da ritenersi ormai non suscettibili di miglioramento alcuno né passibili di eliminazione, sono induttivi di una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto, valutabile in termini di danno biologico nella misura del 5-6% (cinque-sei per cento),in riferimento ai bareme tabellari di comune impiego (..); tale valutazione tiene anche conto del pregiudizio estetico, dell'età e delle ripercussioni negative che tale danno esplica sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto”.
Valutata l'entità del danno da invalidità permanente in una percentuale tra il 5 % ed il 6%, si ritiene che il danno biologico patito dall'attrice debba essere liquidato secondo i parametri di cui all'art. 139 D.
Lgs. nr. 209 del 2005 che, al primo comma, dispone: “
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta;
in caso di inabilità temporanea inferiore al
100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.
Il secondo comma della predetta disposizione, specifica ulteriormente che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le
pagina 9 di 18 cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
La norma menzionata ha introdotto un meccanismo di liquidazione del risarcimento basato su di una
Tabella predisposta con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con quelli del Lavoro e delle Politiche
Sociali, della Giustizia e delle Attività Produttive, aggiornata periodicamente secondo gli indici Istat, con Decreto emanato annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Al comma 6, l'art. 139 della richiamata disciplina precisa che “Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,3”.
Dunque, applicando i predetti meccanismi, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro
(44 anni), di una percentuale di invalidità permanente pari a 5,50%, e dell'invalidità temporanea accertata dal CTU limitatamente ai giorni di invalidità temporanea parziale, determinata in nr. 20 giorni di inabilità parziale al 75%, in nr. 30 giorni di inabilità parziale al 50%, e di ulteriori 30 giorni di inabilità parziale al 25%, ritenute congrue le spese mediche per un importo di € 2.454,31, ne consegue che il quantum dovuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno biologico ammonta ad € 11.484,20.
Tabella di riferimento: 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro: 44 anni
Percentuale di invalidità permanente: 5,50%
Punto base danno permanente: € 947,30
pagina 10 di 18 Giorni di invalidità temporanea totale: 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 30
Indennità giornaliera: € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente: € 6.958,39
Invalidità temporanea parziale al 75%: € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25%: € 414,30
Totale danno biologico temporaneo: € 2.071,50
Spese mediche: € 2.454,31
TOTALE GENERALE: € 11.484,20
Non si ritiene di liquidare alla parte attrice ulteriori somme a titolo di “danno morale”, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Invero la Suprema Corte, con sentenza nr.
17209/2015, ha stabilito che, in caso di lesioni micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale, quale voce di danno non patrimoniale, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza, e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare, sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico (solo, infatti, in presenza di prova da parte del danneggiato circa la sofferenza morale conseguente al fatto, può ricorrersi al metodo percentuale come parametro equitativo di liquidazione: cfr. Cass. 3260/2016 e Cass. 23469/2018). Qualunque componente di danno non patrimoniale, inoltre, può essere considerata risarcibile solo se non futile, ovvero non risoltasi in meri pagina 11 di 18 disagi o fastidi, e tale da superare la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale (Cass. 29206/2019).
Nella specie, i dolori ed i fastidi lamentati dall'attrice in concomitanza del sinistro per cui è causa, appaiono rientrare in quelle che sono le normali conseguenze di eventi del tipo di quello di specie, per cui, in assenza di prova di elementi ulteriori (posto che l'attrice non ha specificato in che modo il danno morale si sarebbe estrinsecato nel caso di specie), ma anche in considerazione del carattere
(tutto sommato) lieve delle lesioni fisiche riportate dalla , non risulta possibile presumere una Pt_1
sofferenza soggettiva ristorabile. D'altra parte, anche il CTU, nel descrivere i postumi di carattere permanente riferibili all'attrice, ha rilevato che gli stessi sono “pienamente compatibili con la natura ed entità del trauma subito” e, nella determinazione dell'inabilità temporanea, ha dato atto di avere tenuto conto anche “del pregiudizio estetico, dell'età e delle ripercussioni negative che tale danno esplica sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto”.
Neppure sussistono i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 139, comma 3, c.d.a., non essendo emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare.
Con riferimento al danno esistenziale, o dinamico relazionale, asseritamente consistente, secondo la ricostruzione dell'attrice, in “un'irrimediabile compromissione del proprio stile di vita”, occorre osservare che anche tale pregiudizio deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., non potendo essere considerato in re ipsa, e dovendo il medesimo tradursi in un radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità, e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto, il quale è tenuto a provare, in maniera circostanziata, e con particolari riferimenti a fatti specifici e precisi, la sussistenza di un cambiamento radicale dello stile di vita, direttamente correlato al danno subito.
Tale onere, per avere ragionevole certezza di poter essere liquidato dal Giudice, deve essere sempre supportato da prova documentale, alla quale può seguire prova testimoniale, ammissibile in assenza di capitoli di prova generici, ininfluenti, o valutativi.
A sostegno della propria richiesta di risarcimento per tale voce di danno, parte attrice lamenta di non avere potuto più praticare attività sportiva, in palestra o all'aria aperta, e di non avere potuto viaggiare all'estero, avendo dovuto annullare un viaggio già prenotato, a causa delle conseguenze pregiudizievoli patite in conseguenza dell'incidente per cui è causa, ma non ha allegato alcuna documentazione idonea ad acclarare quanto dedotto in via meramente generica.
pagina 12 di 18 La prova dell'effettiva sussistenza di tale pregiudizio neppure è desumibile dalla perizia di parte, redatta dal Dott. che non ha in alcun modo valutato l'incidenza delle lesioni accertate sui Per_2 predetti aspetti della vita di relazione dell'attrice, né risultano prodotti altri certificati medici, acclaranti l'inidoneità dell'attrice alla pratica di attività sportiva, anche non agonistica, a causa del danno subito in occasione del sinistro stradale.
Del resto, le difficoltà relative all'esecuzione di sforzi fisici, correlate alla sintomatologia dell'attrice, dalla lettura della CTU appaiono limitate ad un utilizzo “reiterato” dell'arto superiore sinistro, per cui non si comprende come tali sintomi possano essere tali da impedire qualsiasi tipo di attività sportiva, anche solo una camminata all'aria aperta.
Peraltro, la ha prodotto tessere di iscrizioni ad associazioni sportive dalle quali si evincerebbe Pt_1
che la stessa, prima del sinistro, ha praticato sport limitatamente a pochi mesi dell'anno 2011, ed una delle tessere pare essere stata rilasciata nel mese di ottobre 2013, con la qualifica di “atleta”, quindi in seguito all'incidente. Quanto appena rilevato, permette di giungere a due conclusioni: da un lato, non vi
è prova che l'attrice, “fin dall'età di 11 anni”, praticasse con regolarità attività sportiva, così da poter ritenere che un'eventuale cessazione della predetta attività possa avere determinato uno sconvolgimento della vita dell'attrice stessa;
dall'altro lato, pare che, anche in seguito all'incidente, la abbia comunque frequentato la palestra, e ciò consente di ritenere che le lesioni subite in Pt_1
occasione del sinistro non sono state tali da compromettere, o limitare in maniera apprezzabile ed assoluta, qualsiasi tipo di attività.
Ciò vale a maggiore ragione se si considera che, in seguito all'incidente, la parte attrice ha svolto attività di barista, come si legge dalla CTP redatta a firma del Dott. (pag. 1, doc. 27: “Certifico Per_2 di aver visitato la Signora (….) barista”), oltreché di cuoca, come si evince dalla CTU Parte_1 in atti (CTU, pag. 7: “(…) all'epoca dell'evento traumatico de quo il soggetto era disoccupata;
attualmente svolge attività lavorativa stagionale di cuoca (…)”), mansioni entrambe che prevedono un intenso utilizzo degli arti superiori.
Neppure i capitoli di prova formulati dall'attrice (nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2, c.p.c.) risultano idonei ad allegare elementi rilevanti ai fini della decisione (e, di fatto, non sono stati ammessi all'istruttoria), in quanto privi di riferimenti temporali specifici, riscontri documentali, oltreché formulati in via generica, e valutativa.
Ancora, non vi è prova di alcun viaggio all'estero prenotato dall'attrice, e disdetto a causa del danno subito, né si ritiene di poter presumere, in assenza di ulteriori elementi di prova specifici, che il danno patito dalla , come descritto dal CTU, sia tale da precludere all'attrice, o anche solo limitare, la Pt_1
possibilità di viaggiare.
pagina 13 di 18 Con riferimento ad entrambe le voci del danno morale e del danno esistenziale, nel caso di specie non risulta ammissibile una liquidazione in via equitativa. Di fatto, per principio consolidato, la liquidazione equitativa del danno presuppone che il pregiudizio, del quale si reclama il risarcimento, sia stato accertato nella sua consistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il Giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio, la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del
Giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (vedi in questo senso, di recente, Cassazione civile sez. III,
15/03/2024, n.7072).
Dunque, si ritiene che la somma complessiva riconoscibile all'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, debba essere stimata in € 11.484,20.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria, essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
In tema di liquidazione del danno da sinistro stradale, per realizzare correttamente lo scomputo degli acconti già corrisposti dall'assicurazione, gli importi versati a titolo di acconto ad una certa data vanno resi omogenei rispetto all'importo liquidato dal Giudice all'attualità. Va, pertanto, attualizzato l'acconto già liquidato dalla convenuta nel mese di ottobre 2013 (Doc. 33, allegato all'atto di citazione), previa devalutazione alla data del sinistro, e rivalutazione annuale sino all'attualità, secondo gli indici ISTAT.
Dunque, dalla somma riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, deve essere detratto l'acconto di € 9.165,00, già versato dalla convenuta per i medesimi titoli nel mese di ottobre dell'anno 2013 che, devalutato dalla data della liquidazione, alla data del sinistro, e rivalutato all'attualità, assume l'importo di € 11.003,38. La differenza che si ottiene è pari ad € 480,82 (€
11.484,20 - € 11.003,38)
Sulla somma sopra determinata, devalutata alla data del fatto, ed annualmente rivalutata secondo indice
ISTAT, vanno riconosciuti i soli interessi legali, dalla data dell'evento (9 febbraio 2012), alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo capitale di € 480,20, dalla data di pubblicazione della sentenza, sino all'effettivo saldo.
pagina 14 di 18 Con riferimento al danno patrimoniale, parte attrice, oltre al rimborso delle spese mediche, delle quali già si è tenuto conto nell'ambito della liquidazione del danno non patrimoniale, ha indicato la perdita di chance, per non avere potuto prestare attività lavorativa in qualità di commessa, addetta alle vendite, presso la Ditta “Emporium Srl”, in San Teodoro, per il periodo dal 15 marzo 2012, al 15 ottobre 2012, in favore della quale asseriva di avere già prestato la propria attività lavorativa nelle due precedenti stagioni.
A sostegno di tale pretesa, parte attrice ha prodotto in atti dichiarazione (asseritamente) sottoscritta da
, in qualità di amministratore della predetta società, che attesterebbe il fatto che la Parte_3
avrebbe dovuto prestare attività lavorativa, nel periodo già indicato, per la terza stagione Pt_1
consecutiva.
Chi agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, è tenuto ad allegare, e provare,
l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso, e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità. In questo senso il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico, che sia certo e attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato (in questo senso, Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25910).
L'onere della prova richiesto, dunque, avrà ad oggetto le concrete possibilità di raggiungere il risultato sperato (attraverso, ad esempio, presupposti per il conseguimento già realizzati), e l'impedimento causato dall'illecito altrui (Cassazione sentenza n.10748 del 1996), quindi la dimostrazione, da parte di colui che agisce per il risarcimento, anche in modo presuntivo, di possedere già i requisiti necessari per ottenere questi futuri vantaggi, o miglioramenti economici, che avrebbe quindi potuto potenzialmente conseguire, qualora non si fosse verificato l'evento lesivo, non potendo la chance essere relegata solo ad un'aspettativa di risultato.
Si tratta di un danno di natura patrimoniale, che interessa la sfera reddituale ed economica del danneggiato, autonomamente e giuridicamente riconosciuto e risarcibile (articolo 2043 del Codice civile), anche attraverso valutazione equitativa, sulla base però di elementi concreti, e quantificabili
(Cassazione sentenza n.25102 del 2017).
Il danno, quindi, consiste nella perdita della possibilità di ottenere un determinato risultato, e non nella perdita del risultato stesso, e la valutazione dell'entità di questa perdita viene effettuata attraverso un calcolo probabilistico, il quale deve necessariamente considerare anche il fatto che lo stesso risultato sperato poteva essere ugualmente ostacolato, ed impedito, anche da altri fattori, diversi dall'illecito subito.
pagina 15 di 18 Occorre preliminarmente osservare che parte attrice, rispetto all'unico capitolo di prova ammesso all'istruttoria orale, ove indicava il FOGU quale teste da sentire a conferma del fatto “che la sig.ra
ha prestato la propria attività lavorativa quale commessa - addetta alle vendite nelle Parte_1 stagioni estive 2009, 2010 e 2011 presso la Ditta “Emporium Srl”, sita in San Teodoro (NU), percependo uno stipendio mensile di circa 1.350,00 ed era stata riconfermata anche per quella del
2012 dove avrebbe dovuto lavorare dal 15 marzo al 15 ottobre 2012”, è stata dichiarata decaduta dalla prova (cfr. verbale di udienza del 19 maggio 2017).
Per il resto, non si ritiene che parte attrice abbia allegato elementi idonei a provare che, in assenza dell'incidente, secondo un criterio di probabilità concreta, la stessa avrebbe prestato attività lavorativa a favore della Ditta “Emporium S.r.l.”.
Del tutto irrilevante, ed inutilizzabile, è il documento prodotto in atti dall'attrice, asseritamente sottoscritto dall'amministratore della predetta società, neppure accompagnato da un documento di riconoscimento del medesimo, nonché espressamente contestato da controparte, e rispetto all'oggetto del quale parte attrice è decaduta dalla prova testimoniale.
Dall'istruttoria, inoltre, emerge che, al momento del sinistro, la era disoccupata, e che solo per Pt_1
i mesi da aprile ad ottobre dell'anno 2011 ha prestato attività a favore dell'“Emporium S.r.l.”, non essendo state prodotte in atti le buste paga relative alle stagioni passate ed, invece, essendo state prodotte quelle inerenti all'assunzione presso altra società, la “ ”, successivamente al Persona_3
sinistro, per i mesi da maggio a settembre del 2013.
Orbene, trattandosi di lavoro stagionale, e risultando documentalmente provato il rapporto di lavoro con l'”Emporium S.r.l.” limitatamente ad una sola stagione lavorativa, è ragionevole dedurre che, anche in assenza dell'incidente, la probabilità per l'attrice di continuare a prestare attività lavorativa in favore della predetta ditta fosse tutt'altro che concreta, rappresentando, piuttosto, una mera ed incerta eventualità, in considerazione di altri fattori, come, ad esempio, scelte aziendali del datore di lavoro che, in assenza di vincoli con l'attrice, ben avrebbe potuto reperire altro lavoratore per la stagione (o non reperirne affatto), considerato altresì che non risulta acquisita una professionalità pregressa da parte dell'attrice all'interno dell'azienda, e non vi è prova che la sia stata riassunta presso la Pt_1
medesima ditta per le stagioni successive. Anzi, vi è prova del contrario: ovvero che l'attrice ha prestato attività lavorativa stagionale per altra società già dalla stagione estiva dell'anno 2013.
pagina 16 di 18 Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale non può essere riconosciuto all'attrice anche sotto il profilo del mancato guadagno, stimato dall'attrice nell'importo complessivo di € 10.000,00, sulla base della retribuzione mensile percepita per l'attività lavorativa già prestata a favore dell' “Emporium s.r.l.” pari ad € 1.350,00 (e quanto altro asseritamente dovuto a titolo di TFR, ed ulteriori indennità), alla luce delle carenze probatorie del caso, che non consentono di ritenere provato il nesso causale tra il danno subito in occasione del sinistro del 9 febbraio 2012, e la mancata riassunzione della da parte Pt_1
della predetta società, per i mesi da marzo 2012, ad ottobre 2012.
Da ultimo, non si ritiene sussistente alcun danno da perdita della capacità lavorativa specifica, considerato che parte attrice non solo non ha dedotto una propria specifica professionalità, coltivata nel corso degli anni, e già acquisita al momento del sinistro, ma ha altresì allegato di essere stata assunta, successivamente all'evento dannoso, presso altra ditta, con analoghe mansioni rispetto a quelle esercitate all'“Emporium s.r.l.”. Neppure vi sono i presupposti per ritenere sussistente un danno da perdita di capacità lavorativa generica, per quanto già detto rispetto al fatto che la , dopo Pt_1
l'incidente, pare avere prestato attività lavorativa in qualità di barista e cuoca, ma anche in considerazione (e questo vale anche per la capacità lavorativa specifica), di quanto rilevato dal CTU, nel momento in cui ha chiarito che “i postumi permanenti così come rilevati non incidono in alcun modo la capacità lavorativa del soggetto sia essa generica sia specifica”.
Per i motivi sopra esposti, nulla dovrà essere riconosciuto all'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Per le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, del rigetto di parte delle domande dell'attrice, della differenza tra quanto preteso complessivamente dalla per i titoli di Pt_1
cui in premessa, e quanto effettivamente riconosciuto in parte motiva, considerato altresì che l'importo complessivamente riconosciuto non è distante da quanto già versato dalla convenuta all'attrice in sede stragiudiziale, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 17 di 18 provvede:
DICHIARA la contumacia dei convenuti e CP_4 CP_5
NN (poi ora Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_1
della somma di € 480,82, per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali sulla somma, devalutata alla data del fatto, ed annualmente rivalutata secondo indice ISTAT, dalla data dell'evento (9 febbraio
2012), alla pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo capitale, dalla pubblicazione della sentenza, sino all'effettivo saldo;
RIGETTA le ulteriori domande proposte dall'attrice;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Tempio Pausania, 24 novembre 2024
Il Giudice,
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Micol Menconi;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 1475/2014 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pausania, Via Gorizia nr. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Ghezzo (C.F.:
), elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Tempio CodiceFiscale_2
Pausania, Via Marsala nr. 19;
ATTORE contro
(Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione presso il Controparte_1
Registro delle Imprese di Milano ), corrente in Milano, Viale Certosa nr. 222 (poi P.IVA_1
C.F. e P. IVA , ora Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
, in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ignazio Manca
[...]
(C.F.: , (C.F.: ), e C.F._3 Persona_1 C.F._4 Parte_2
(C.F.: , elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, in
[...] C.F._5
Sassari, Viale Mameli nr. 77;
pagina 1 di 18 nato il [...] (C.F.: ), residente in [...]CP_4 C.F._6
Teodoro (NU), Via Sardegna nr. 29;
, nato il [...] (C.F.: ), nella persona del Tutore CP_5 C.F._7
Legale , residente in [...]; Controparte_6
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione iscritto a ruolo il 30 giugno 3014, parte attrice chiedeva all'intestato Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) In via principale condannare Controparte_1
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sede Legale e Direzione Generale P.IVA_1
Viale Certosa, 222 – 20151 Milano, al risarcimento integrale dei danni sofferti dalla sig.ra
[...]
a seguito e in conseguenza del sinistro stesso e non ancora ristorati per un ammontare Pt_1 complessivo di €. 37.837,00, o nella misura veriore che verrà determinata in corso di causa.
Precisamente trattasi di: danno biologico da invalidità assoluta permanente dell'8 %, calcolato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano e nel quale come detto è stato computato anche il danno morale, il danno biologico da inabilità temporanea totale al 100 % in misura non inferiore a 40 giorni, il danno biologico da inabilità temporanea parziale al 75 % in misura non inferiore a 60 giorni e il danno biologico da inabilità temporanea parziale al 25 % in misura non inferiore a 119 giorni, nonché il danno esistenziale nella misura indicata dall'attrice o liquidato in via equitativa, nonché il danno patrimoniale generato dalla perdita della chance di prestare attività lavorativa presso la Ditta
pagina 2 di 18 “Emporium S.r.l” dal 15 marzo al 15 ottobre 2012; detratte le somme già percepite dalla sig.ra Pt_1 per tali titoli (€. 4.725,02 per complessivo danno biologico) e, comunque, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo. B) In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il
Giudice ritenga di valutare il danno riferendosi a parametri diversi da quelli indicati dall'attore, ed in particolare ex art. 139 D. Lgs. N. 209 del 2005, condannare Codice Controparte_1
Fiscale, Partita I.V.A. e Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Sede Legale e Direzione Generale Viale Certosa,
222 – 20151 Milano, al risarcimento di €. 27.404,16 – o nella misura veriore che verrà determinata in corso di causa – comprensivo di tutti i danni patrimoniali e non subiti a seguito e in conseguenza del sinistro de quo, detratte le somme già percepite dalla sig.ra per tali titoli (€. 4.725,02 per Pt_1
complessivo danno biologico) e, comunque, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo. C) In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del giudizio”.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice rilevava che:
- il 9 febbraio 2012, in qualità di terzo trasportato, si trovava a bordo di un fuoristrada PK Nissan L200, targato NU242044, di proprietà di assicurato con la e CP_5 Controparte_1
condotto da;
CP_4
- in quell'occasione, il veicolo stava percorrendo la S.S. Olbia – Nuoro, in direzione del centro abitato di Olbia, quando, durante una sosta a bordo della carreggiata stradale, veniva violentemente tamponato da un camion, che transitava verso Olbia nello stesso senso di marcia, il quale andava a collidere con la parte posteriore del fuoristrada Nissan, dove la si trovava seduta;
Pt_1
- a causa del sinistro, riportava ferite e contusioni varie al volto, alla clavicola ed alla scapola sinistra, e lamentava forti dolori al collo, per cui veniva trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile di
Olbia, presso il quale subiva suturazione con cinque punti per un'ampia ferita al capo, veniva sottoposta ad esame radiografico, con diagnosi di cervicalgia post traumatica, e necessità di uso del collare ortopedico, con prognosi di 30 giorni;
- visto il perdurare di dolori e vertigini, si rivolgeva a personale medico specializzato, e seguivano cicli di cure e prescrizioni mediche, senza guarigione completa;
pagina 3 di 18 - il 21 marzo 2013, il medico Dott. accertava che, in seguito al sinistro per cui è Persona_2
causa, la riportava un'invalidità assoluta permanente dell'8%, e stimava la durata della Pt_1
malattia in complessivi giorni 219, di cui 40 di inabilità assoluta, 60 di inabilità parziale e 119 di inabilità minima;
- a causa delle patologie riscontrate, parte attrice non aveva potuto prestare attività lavorativa dal 15 marzo al 15 ottobre 2012 presso la Ditta “Emporium S.r.l.” in San Teodoro, dove la stessa aveva lavorato anche nelle due precedenti stagioni, con mansioni di commessa – addetta alle vendite, per uno stipendio di circa € 1.350,00 mensili, e dove avrebbe dovuto lavorare anche per la terza stagione consecutiva, con conseguente perdita della chance di incrementare il proprio patrimonio, per una cifra stimabile in € 10.000,00, comprensivi di mensilità, TFR, ed ulteriori indennità;
- in data 1° agosto 2013, parte attrice trasmetteva agli odierni convenuti formale richiesta di risarcimento danni e messa in mora, ai sensi degli artt. 141, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, denunciando l'accaduto alla Agenzia Generale di Tempio Pausania, presso Controparte_1
la quale risulta assicurato il proprietario del veicolo, allegandovi la perizia medica CP_5
redatta dal Dott. e dichiarandosi disponibile ad eventuali accertamenti ed integrazioni, ai sensi Per_2 dell'art. 148, comma 5, D. Lgs. 209/2005;
- successivamente, la compagnia convenuta trasmetteva all'attrice un assegno circolare per l'importo complessivamente pari ad € 9.165,00, comprensivo di € 850,00 per spese legali, somma che veniva accettata dall'attrice a titolo di acconto, sul maggiore importo asseritamente dovuto;
- sussisteva il diritto per l'attrice, quale terza trasportata, ad ottenere l'integrale ristoro di tutti i danni sofferti, anche non patrimoniali, da liquidarsi questi ultimi, eventualmente, anche in via equitativa;
- in particolare, secondo i criteri delle Tabelle del Tribunale di Milano, l'importo dovuto dalla compagnia convenuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in occasione del sinistro per cui è causa, ammontava ad € 27.837,00, oltre spese mediche per l'importo di €
2.347,00, o comunque di € 17.404,16 utilizzando i parametri di cui all'art. 139, D. Lgs. nr. 209/2005, mentre il quantum dovuto a titolo di danno patrimoniale da mancato guadagno doveva stimarsi in €
10.000,00.
pagina 4 di 18 Con memoria di costituzione e risposta depositata, il 20 novembre 2014, si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
Nelle proprie difese, parte convenuta, pur non contestando la dinamica del sinistro, nè l'an della pretesa risarcitoria dell'attrice, rilevava l'incongruenza delle richieste della , ritenendo che, per i Pt_1 postumi descritti, le lesioni patite dall'attrice dovevano ricondursi alla fattispecie delle c.d.
“micropermanenti”, con conseguente applicabilità del meccanismo liquidatorio di cui all'art. 139 D.
Lgs. 209/2005.
Contestava altresì la determinazione dell'invalidità permanente e dell'inabilità temporanea dedotte dall'attrice, e la congruità delle spese mediche asseritamente sostenute dalla stessa, nonché il lamentato danno da perdita della chance lavorativa rilevata in citazione.
All'udienza del 16 dicembre 2014, il Giudice assegnatario del procedimento, su richiesta delle parti, assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, nr. 1, 2 e 3 c.p.c., e rinviava per la prosecuzione del giudizio.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, ed esperimento di CTU, avente il seguente quesito: “Il CTU letti gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti, visitato l'infortunato ed esperita ogni altra più opportuna indagine:
1. Descriva le lesioni riportate dalla parte lesa in occasione del sinistro per cui è causa, la loro evoluzione, i trattamenti praticati ed il suo stato attuale;
2. Descriva tutti gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando al momento del sinistro e ne tenga conto nelle valutazioni di seguito elencate;
3. Determini quale sia stata la durata della inabilità temporanea totale e parziale indicandone le rispettive misure;
4. Precisi se sussistano esiti di carattere permanente ed il loro grado di incidenza sulla preesistente integrità psicofisica indicando se lo stato del periziando sia suscettibili di miglioramento o di aggravamento;
in caso affermativo fornisca tutte le notizie utili su tale evoluzione, il suo grado di probabilità e nel caso si ritenga necessario un nuovo esame precisi la data nella quale si dovrà procedere ad esso;
5. Nel caso sussistano esiti di carattere permanente, dica se essi siano tali da incidere anche sulla capacità pagina 5 di 18 produttiva del periziando e li valuti percentualmente;
a tal fine tenga presente la effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata nonché quelle diverse con essa compatibili e coerenti, avuto altresì riguardo all'età del periziando stesso ed alle sue condizioni psico fisiche ed attitudini professionali;
6.
Dica inoltre se in conseguenza delle lesioni ed in considerazione degli esiti permanenti delle stesse, si sia concretizzato un rischio di sopramortalità ed eventualmente in quale percentuale;
7. Dica inoltre
l'ammontare delle spese mediche che fu necessario ed opportuno sostenere, nonché di quelle che in futuro potranno eventualmente rendersi tali;
8. Con quant'altro di utile ai fini dell'espletamento dell'incarico”.
Nelle more del procedimento, il fascicolo veniva assegnato allo scrivente, che prendeva funzioni presso questo Tribunale il 30 novembre del 2022.
All'udienza del 18 luglio 2024, le parti precisavano le conclusioni, e chiedevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, ed assegnava alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali, e delle memorie di replica.
*****
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia di e , CP_4 CP_5
convenuti nel presente giudizio nelle rispettive qualità di conducente del veicolo, e proprietario del mezzo assicurato dalla compagnia convenuta.
Sempre in via preliminare, si rileva la procedibilità della domanda, ai sensi degli artt. 145 e 148 del
Codice delle Assicurazioni, D. Lgs. 2005/209, alla stregua delle richieste di risarcimento, inviate alla compagnia convenuta, con le raccomandate versate in atti, e richiamate in premessa.
Nel merito, occorre osservare che non vi sono contestazioni rispetto al fatto storico del sinistro, come descritto da parte attrice la quale, nei propri atti difensivi, ha rilevato che, il 9 febbraio 2012, si trovava a bordo del veicolo del tipo “fuoristrada L200 pick-up”, marca “Nissan”, targato NU242044, di proprietà di e condotto, in quell'occasione, da , percorrendo la CP_5 CP_4
S.S. Olbia – Nuoro in direzione del centro abitato di Olbia quando, durante una sosta a bordo della carreggiata, il predetto veicolo veniva tamponato da un camion, che transitava nello stesso senso di marcia in direzione Olbia, ed andava a collidere con la parte posteriore della Nissan, nel punto dove era seduta l'attrice.
pagina 6 di 18 La ha depositato documentazione fotografica, rappresentativa dei luoghi di verificazione Pt_1 dell'evento (Doc. 28 allegato all'atto di citazione), e dei veicoli coinvolti, documentazione non contestata dalla convenuta.
Ad ogni modo, occorre precisare che l'attrice ha agito ai sensi dell'art. 141 del Codice delle
Assicurazioni che, al comma 1, prevede “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”.
Il terzo trasportato che si avvale dell'azione di cui all'art. 141 c.d.a., deve provare di avere subito un danno a seguito del sinistro, ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui al medesimo art. 141. Ne deriva che l'unico onere che incombe su parte attrice è dimostrare la qualità di trasportata sul veicolo, ed il pregiudizio riportato in conseguenza dell'incidente (Cass. 16181/2015;
Cass. 10410/2016). L'esperibilità dell'azione diretta del terzo trasportato postula, inoltre, che sia individuabile una responsabilità concorrente, anche solo presunta, del conducente del veicolo trasportante (Cass. 8386/2020), dovendosi riferire la "salvezza del caso fortuito", di cui all'inciso iniziale dell'art. 141 c.d.a., non solo alle cause naturali, ma anche alla condotta umana del conducente di altro veicolo coinvolto.
Tanto premesso, e venendo al caso specifico all'esame del Tribunale, deve osservarsi che il danno, ed il nesso causale tra l'evento ed il danno lamentato dall'attrice, possono dirsi pienamente provati nel processo, acclarati dalla documentazione in atti, con particolare riferimento al verbale di accettazione presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dal quale si evince che, in data 9 febbraio 2012, alle ore 16:28, parte attrice faceva ingresso al predetto presidio ospedaliero, riferendo di essere stata coinvolta in un incidente automobilistico “(auto vs camion)” (doc. 1 allegato all'atto di citazione); che, alle ore 16:38, veniva sottoposta a visita “RX COLONNA CERVICALE” e che, alle ore
17:55, veniva dimessa, con “Codice Giallo”, e diagnosi “trauma distorsivo del rachide cervicale ferita lc regione occipitale”, con prognosi di 15 giorni lavorativi, e 15 giorni clinici.
pagina 7 di 18 Anche il CTU, le cui conclusioni si ritengono condivisibili ed utilizzabili per la decisione, viste le argomentazioni logiche ed esaustive adottate dall'ausiliario del Giudice che, nella redazione del proprio elaborato, ha dato atto di avere utilizzato la documentazione medica in atti, e di avere svolto gli accertamenti del caso sulla perizianda, ha avuto modo di riscontrare che la , “nell'evento Pt_1
traumatico del 9 febbraio 2012, riportò lesioni causalmente riconducibili ad esso, espresse da trauma contusivo cranico con ferita lacero contusa in regione parieto-occipitale sinistra e da trauma distorsivo del rachide cervicale, trattato con immobilizzazione in collare cervicale e con riabilitazione fisioterapica”.
D'altra parte, la compagnia convenuta, costituendosi in giudizio, ha dato “per incontroverso
l'accadimento dei fatti come prospettati in atto introduttivo”.
La domanda dell'attrice va, pertanto, certamente accolta in punto di an debeatur.
Ai fini dell'individuazione del quantum debeatur, occorre osservare che la ha chiesto il Pt_1
risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del sinistro per cui è causa, quindi del danno non patrimoniale, nelle singole voci del danno biologico, del danno morale, e del danno esistenziale, e del danno patrimoniale.
Andando per ordine, con riferimento al danno non patrimoniale, come già premesso, gli esiti della CTU esperita in corso di causa hanno fornito al Tribunale gli elementi necessari per valutare l'effettiva sussistenza ed entità dei pregiudizi lamentati dall'attrice, con conseguente individuazione dei parametri sulla base dei quali determinare il quantum del credito a favore della per tale voce di danno. Pt_1
Del resto, nessuna delle parti ha mosso osservazioni, né contestazioni specifiche, rispetto ai risultati raggiunti dal CTU, come relazionati nell'elaborato depositato in atti il 12 giugno del 2017.
Il CTU, nelle proprie considerazioni conclusive, ha rilevato che “Il quadro clinico attuale si caratterizza per la presenza di esito cicatriziale in regione parieto-occipitale sinistra, limitazione funzionale del rachide cervicale con evidenza strumentale di perdita della fisiologica lordosi con rettilineizzazione del rachide, prominenze disco-osteofitarie in C3-C4, C4-C5 ed in C5-C6, sofferenza muscolare neurogena di grado marcato nel muscolo sottospinato e di grado discreto nei muscoli sopraspinato e nel fascio superiore del trapezio a sinistra e di marcata riduzione del trofismo del muscolo sottospinato di sinistra”.
pagina 8 di 18 L'ausiliario del Giudice ha poi rilevato che “Alle lesioni descritte conseguì un periodo di inabilità temporanea da ritenersi parziale al 75% per giorni 20(venti), in considerazione del periodo di immobilizzazione in ortesi ortopediche e di massima acuzie della sintomatologia clinica, parziale al
50% per giorni 30 (trenta), tenuto conto della riabilitazione fisioterapica effettuata e del quadro clinico evidenziato ai plurimi controlli specialistici eseguiti e parziale al 25% per ulteriori giorni 30
(trenta),dovendosi ritenere stabilizzato il quadro clinico in tale lasso di tempo”, precisando che “I postumi permanenti sopra descritti, pienamente compatibili con la natura ed entità del trauma subito, da ritenersi ormai non suscettibili di miglioramento alcuno né passibili di eliminazione, sono induttivi di una menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto, valutabile in termini di danno biologico nella misura del 5-6% (cinque-sei per cento),in riferimento ai bareme tabellari di comune impiego (..); tale valutazione tiene anche conto del pregiudizio estetico, dell'età e delle ripercussioni negative che tale danno esplica sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto”.
Valutata l'entità del danno da invalidità permanente in una percentuale tra il 5 % ed il 6%, si ritiene che il danno biologico patito dall'attrice debba essere liquidato secondo i parametri di cui all'art. 139 D.
Lgs. nr. 209 del 2005 che, al primo comma, dispone: “
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti: a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione a ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo la correlazione stabilita dal comma 6. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a 795,91 euro;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta;
in caso di inabilità temporanea inferiore al
100 per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.
Il secondo comma della predetta disposizione, specifica ulteriormente che “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le
pagina 9 di 18 cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”.
La norma menzionata ha introdotto un meccanismo di liquidazione del risarcimento basato su di una
Tabella predisposta con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della Salute, di concerto con quelli del Lavoro e delle Politiche
Sociali, della Giustizia e delle Attività Produttive, aggiornata periodicamente secondo gli indici Istat, con Decreto emanato annualmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Al comma 6, l'art. 139 della richiamata disciplina precisa che “Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, lettera a), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1, per un punto percentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale di invalidità pari a 3 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,3, per un punto percentuale di invalidità pari a 5 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale di invalidità pari a 7 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,1 e per un punto percentuale di invalidità pari a 9 si applica un coefficiente
moltiplicatore pari a 2,3”.
Dunque, applicando i predetti meccanismi, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca del sinistro
(44 anni), di una percentuale di invalidità permanente pari a 5,50%, e dell'invalidità temporanea accertata dal CTU limitatamente ai giorni di invalidità temporanea parziale, determinata in nr. 20 giorni di inabilità parziale al 75%, in nr. 30 giorni di inabilità parziale al 50%, e di ulteriori 30 giorni di inabilità parziale al 25%, ritenute congrue le spese mediche per un importo di € 2.454,31, ne consegue che il quantum dovuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno biologico ammonta ad € 11.484,20.
Tabella di riferimento: 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro: 44 anni
Percentuale di invalidità permanente: 5,50%
Punto base danno permanente: € 947,30
pagina 10 di 18 Giorni di invalidità temporanea totale: 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%: 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%: 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%: 30
Indennità giornaliera: € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente: € 6.958,39
Invalidità temporanea parziale al 75%: € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 50%: € 828,60
Invalidità temporanea parziale al 25%: € 414,30
Totale danno biologico temporaneo: € 2.071,50
Spese mediche: € 2.454,31
TOTALE GENERALE: € 11.484,20
Non si ritiene di liquidare alla parte attrice ulteriori somme a titolo di “danno morale”, alla luce del recente orientamento della giurisprudenza di legittimità. Invero la Suprema Corte, con sentenza nr.
17209/2015, ha stabilito che, in caso di lesioni micropermanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale, quale voce di danno non patrimoniale, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento, e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza, e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare, sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa, pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico (solo, infatti, in presenza di prova da parte del danneggiato circa la sofferenza morale conseguente al fatto, può ricorrersi al metodo percentuale come parametro equitativo di liquidazione: cfr. Cass. 3260/2016 e Cass. 23469/2018). Qualunque componente di danno non patrimoniale, inoltre, può essere considerata risarcibile solo se non futile, ovvero non risoltasi in meri pagina 11 di 18 disagi o fastidi, e tale da superare la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale (Cass. 29206/2019).
Nella specie, i dolori ed i fastidi lamentati dall'attrice in concomitanza del sinistro per cui è causa, appaiono rientrare in quelle che sono le normali conseguenze di eventi del tipo di quello di specie, per cui, in assenza di prova di elementi ulteriori (posto che l'attrice non ha specificato in che modo il danno morale si sarebbe estrinsecato nel caso di specie), ma anche in considerazione del carattere
(tutto sommato) lieve delle lesioni fisiche riportate dalla , non risulta possibile presumere una Pt_1
sofferenza soggettiva ristorabile. D'altra parte, anche il CTU, nel descrivere i postumi di carattere permanente riferibili all'attrice, ha rilevato che gli stessi sono “pienamente compatibili con la natura ed entità del trauma subito” e, nella determinazione dell'inabilità temporanea, ha dato atto di avere tenuto conto anche “del pregiudizio estetico, dell'età e delle ripercussioni negative che tale danno esplica sugli aspetti dinamico relazionali del soggetto”.
Neppure sussistono i presupposti per l'ulteriore personalizzazione del risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 139, comma 3, c.d.a., non essendo emersi dall'istruttoria svoltasi in corso di causa elementi di pregiudizio diversi da quelli già ristorati con il sistema tabellare.
Con riferimento al danno esistenziale, o dinamico relazionale, asseritamente consistente, secondo la ricostruzione dell'attrice, in “un'irrimediabile compromissione del proprio stile di vita”, occorre osservare che anche tale pregiudizio deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., non potendo essere considerato in re ipsa, e dovendo il medesimo tradursi in un radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità, e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto, il quale è tenuto a provare, in maniera circostanziata, e con particolari riferimenti a fatti specifici e precisi, la sussistenza di un cambiamento radicale dello stile di vita, direttamente correlato al danno subito.
Tale onere, per avere ragionevole certezza di poter essere liquidato dal Giudice, deve essere sempre supportato da prova documentale, alla quale può seguire prova testimoniale, ammissibile in assenza di capitoli di prova generici, ininfluenti, o valutativi.
A sostegno della propria richiesta di risarcimento per tale voce di danno, parte attrice lamenta di non avere potuto più praticare attività sportiva, in palestra o all'aria aperta, e di non avere potuto viaggiare all'estero, avendo dovuto annullare un viaggio già prenotato, a causa delle conseguenze pregiudizievoli patite in conseguenza dell'incidente per cui è causa, ma non ha allegato alcuna documentazione idonea ad acclarare quanto dedotto in via meramente generica.
pagina 12 di 18 La prova dell'effettiva sussistenza di tale pregiudizio neppure è desumibile dalla perizia di parte, redatta dal Dott. che non ha in alcun modo valutato l'incidenza delle lesioni accertate sui Per_2 predetti aspetti della vita di relazione dell'attrice, né risultano prodotti altri certificati medici, acclaranti l'inidoneità dell'attrice alla pratica di attività sportiva, anche non agonistica, a causa del danno subito in occasione del sinistro stradale.
Del resto, le difficoltà relative all'esecuzione di sforzi fisici, correlate alla sintomatologia dell'attrice, dalla lettura della CTU appaiono limitate ad un utilizzo “reiterato” dell'arto superiore sinistro, per cui non si comprende come tali sintomi possano essere tali da impedire qualsiasi tipo di attività sportiva, anche solo una camminata all'aria aperta.
Peraltro, la ha prodotto tessere di iscrizioni ad associazioni sportive dalle quali si evincerebbe Pt_1
che la stessa, prima del sinistro, ha praticato sport limitatamente a pochi mesi dell'anno 2011, ed una delle tessere pare essere stata rilasciata nel mese di ottobre 2013, con la qualifica di “atleta”, quindi in seguito all'incidente. Quanto appena rilevato, permette di giungere a due conclusioni: da un lato, non vi
è prova che l'attrice, “fin dall'età di 11 anni”, praticasse con regolarità attività sportiva, così da poter ritenere che un'eventuale cessazione della predetta attività possa avere determinato uno sconvolgimento della vita dell'attrice stessa;
dall'altro lato, pare che, anche in seguito all'incidente, la abbia comunque frequentato la palestra, e ciò consente di ritenere che le lesioni subite in Pt_1
occasione del sinistro non sono state tali da compromettere, o limitare in maniera apprezzabile ed assoluta, qualsiasi tipo di attività.
Ciò vale a maggiore ragione se si considera che, in seguito all'incidente, la parte attrice ha svolto attività di barista, come si legge dalla CTP redatta a firma del Dott. (pag. 1, doc. 27: “Certifico Per_2 di aver visitato la Signora (….) barista”), oltreché di cuoca, come si evince dalla CTU Parte_1 in atti (CTU, pag. 7: “(…) all'epoca dell'evento traumatico de quo il soggetto era disoccupata;
attualmente svolge attività lavorativa stagionale di cuoca (…)”), mansioni entrambe che prevedono un intenso utilizzo degli arti superiori.
Neppure i capitoli di prova formulati dall'attrice (nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, nr. 2, c.p.c.) risultano idonei ad allegare elementi rilevanti ai fini della decisione (e, di fatto, non sono stati ammessi all'istruttoria), in quanto privi di riferimenti temporali specifici, riscontri documentali, oltreché formulati in via generica, e valutativa.
Ancora, non vi è prova di alcun viaggio all'estero prenotato dall'attrice, e disdetto a causa del danno subito, né si ritiene di poter presumere, in assenza di ulteriori elementi di prova specifici, che il danno patito dalla , come descritto dal CTU, sia tale da precludere all'attrice, o anche solo limitare, la Pt_1
possibilità di viaggiare.
pagina 13 di 18 Con riferimento ad entrambe le voci del danno morale e del danno esistenziale, nel caso di specie non risulta ammissibile una liquidazione in via equitativa. Di fatto, per principio consolidato, la liquidazione equitativa del danno presuppone che il pregiudizio, del quale si reclama il risarcimento, sia stato accertato nella sua consistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il Giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio, la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del
Giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione (vedi in questo senso, di recente, Cassazione civile sez. III,
15/03/2024, n.7072).
Dunque, si ritiene che la somma complessiva riconoscibile all'attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, debba essere stimata in € 11.484,20.
Non va riconosciuta la rivalutazione monetaria, essendo stata effettuata la quantificazione all'attualità, ovvero sulla base dei valori aggiornati ad oggi dei punti di danno biologico.
In tema di liquidazione del danno da sinistro stradale, per realizzare correttamente lo scomputo degli acconti già corrisposti dall'assicurazione, gli importi versati a titolo di acconto ad una certa data vanno resi omogenei rispetto all'importo liquidato dal Giudice all'attualità. Va, pertanto, attualizzato l'acconto già liquidato dalla convenuta nel mese di ottobre 2013 (Doc. 33, allegato all'atto di citazione), previa devalutazione alla data del sinistro, e rivalutazione annuale sino all'attualità, secondo gli indici ISTAT.
Dunque, dalla somma riconosciuta all'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, deve essere detratto l'acconto di € 9.165,00, già versato dalla convenuta per i medesimi titoli nel mese di ottobre dell'anno 2013 che, devalutato dalla data della liquidazione, alla data del sinistro, e rivalutato all'attualità, assume l'importo di € 11.003,38. La differenza che si ottiene è pari ad € 480,82 (€
11.484,20 - € 11.003,38)
Sulla somma sopra determinata, devalutata alla data del fatto, ed annualmente rivalutata secondo indice
ISTAT, vanno riconosciuti i soli interessi legali, dalla data dell'evento (9 febbraio 2012), alla data di pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo capitale di € 480,20, dalla data di pubblicazione della sentenza, sino all'effettivo saldo.
pagina 14 di 18 Con riferimento al danno patrimoniale, parte attrice, oltre al rimborso delle spese mediche, delle quali già si è tenuto conto nell'ambito della liquidazione del danno non patrimoniale, ha indicato la perdita di chance, per non avere potuto prestare attività lavorativa in qualità di commessa, addetta alle vendite, presso la Ditta “Emporium Srl”, in San Teodoro, per il periodo dal 15 marzo 2012, al 15 ottobre 2012, in favore della quale asseriva di avere già prestato la propria attività lavorativa nelle due precedenti stagioni.
A sostegno di tale pretesa, parte attrice ha prodotto in atti dichiarazione (asseritamente) sottoscritta da
, in qualità di amministratore della predetta società, che attesterebbe il fatto che la Parte_3
avrebbe dovuto prestare attività lavorativa, nel periodo già indicato, per la terza stagione Pt_1
consecutiva.
Chi agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, è tenuto ad allegare, e provare,
l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso, e del correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità. In questo senso il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico, che sia certo e attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato (in questo senso, Cassazione civile sez. III, 05/09/2023, n.25910).
L'onere della prova richiesto, dunque, avrà ad oggetto le concrete possibilità di raggiungere il risultato sperato (attraverso, ad esempio, presupposti per il conseguimento già realizzati), e l'impedimento causato dall'illecito altrui (Cassazione sentenza n.10748 del 1996), quindi la dimostrazione, da parte di colui che agisce per il risarcimento, anche in modo presuntivo, di possedere già i requisiti necessari per ottenere questi futuri vantaggi, o miglioramenti economici, che avrebbe quindi potuto potenzialmente conseguire, qualora non si fosse verificato l'evento lesivo, non potendo la chance essere relegata solo ad un'aspettativa di risultato.
Si tratta di un danno di natura patrimoniale, che interessa la sfera reddituale ed economica del danneggiato, autonomamente e giuridicamente riconosciuto e risarcibile (articolo 2043 del Codice civile), anche attraverso valutazione equitativa, sulla base però di elementi concreti, e quantificabili
(Cassazione sentenza n.25102 del 2017).
Il danno, quindi, consiste nella perdita della possibilità di ottenere un determinato risultato, e non nella perdita del risultato stesso, e la valutazione dell'entità di questa perdita viene effettuata attraverso un calcolo probabilistico, il quale deve necessariamente considerare anche il fatto che lo stesso risultato sperato poteva essere ugualmente ostacolato, ed impedito, anche da altri fattori, diversi dall'illecito subito.
pagina 15 di 18 Occorre preliminarmente osservare che parte attrice, rispetto all'unico capitolo di prova ammesso all'istruttoria orale, ove indicava il FOGU quale teste da sentire a conferma del fatto “che la sig.ra
ha prestato la propria attività lavorativa quale commessa - addetta alle vendite nelle Parte_1 stagioni estive 2009, 2010 e 2011 presso la Ditta “Emporium Srl”, sita in San Teodoro (NU), percependo uno stipendio mensile di circa 1.350,00 ed era stata riconfermata anche per quella del
2012 dove avrebbe dovuto lavorare dal 15 marzo al 15 ottobre 2012”, è stata dichiarata decaduta dalla prova (cfr. verbale di udienza del 19 maggio 2017).
Per il resto, non si ritiene che parte attrice abbia allegato elementi idonei a provare che, in assenza dell'incidente, secondo un criterio di probabilità concreta, la stessa avrebbe prestato attività lavorativa a favore della Ditta “Emporium S.r.l.”.
Del tutto irrilevante, ed inutilizzabile, è il documento prodotto in atti dall'attrice, asseritamente sottoscritto dall'amministratore della predetta società, neppure accompagnato da un documento di riconoscimento del medesimo, nonché espressamente contestato da controparte, e rispetto all'oggetto del quale parte attrice è decaduta dalla prova testimoniale.
Dall'istruttoria, inoltre, emerge che, al momento del sinistro, la era disoccupata, e che solo per Pt_1
i mesi da aprile ad ottobre dell'anno 2011 ha prestato attività a favore dell'“Emporium S.r.l.”, non essendo state prodotte in atti le buste paga relative alle stagioni passate ed, invece, essendo state prodotte quelle inerenti all'assunzione presso altra società, la “ ”, successivamente al Persona_3
sinistro, per i mesi da maggio a settembre del 2013.
Orbene, trattandosi di lavoro stagionale, e risultando documentalmente provato il rapporto di lavoro con l'”Emporium S.r.l.” limitatamente ad una sola stagione lavorativa, è ragionevole dedurre che, anche in assenza dell'incidente, la probabilità per l'attrice di continuare a prestare attività lavorativa in favore della predetta ditta fosse tutt'altro che concreta, rappresentando, piuttosto, una mera ed incerta eventualità, in considerazione di altri fattori, come, ad esempio, scelte aziendali del datore di lavoro che, in assenza di vincoli con l'attrice, ben avrebbe potuto reperire altro lavoratore per la stagione (o non reperirne affatto), considerato altresì che non risulta acquisita una professionalità pregressa da parte dell'attrice all'interno dell'azienda, e non vi è prova che la sia stata riassunta presso la Pt_1
medesima ditta per le stagioni successive. Anzi, vi è prova del contrario: ovvero che l'attrice ha prestato attività lavorativa stagionale per altra società già dalla stagione estiva dell'anno 2013.
pagina 16 di 18 Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale non può essere riconosciuto all'attrice anche sotto il profilo del mancato guadagno, stimato dall'attrice nell'importo complessivo di € 10.000,00, sulla base della retribuzione mensile percepita per l'attività lavorativa già prestata a favore dell' “Emporium s.r.l.” pari ad € 1.350,00 (e quanto altro asseritamente dovuto a titolo di TFR, ed ulteriori indennità), alla luce delle carenze probatorie del caso, che non consentono di ritenere provato il nesso causale tra il danno subito in occasione del sinistro del 9 febbraio 2012, e la mancata riassunzione della da parte Pt_1
della predetta società, per i mesi da marzo 2012, ad ottobre 2012.
Da ultimo, non si ritiene sussistente alcun danno da perdita della capacità lavorativa specifica, considerato che parte attrice non solo non ha dedotto una propria specifica professionalità, coltivata nel corso degli anni, e già acquisita al momento del sinistro, ma ha altresì allegato di essere stata assunta, successivamente all'evento dannoso, presso altra ditta, con analoghe mansioni rispetto a quelle esercitate all'“Emporium s.r.l.”. Neppure vi sono i presupposti per ritenere sussistente un danno da perdita di capacità lavorativa generica, per quanto già detto rispetto al fatto che la , dopo Pt_1
l'incidente, pare avere prestato attività lavorativa in qualità di barista e cuoca, ma anche in considerazione (e questo vale anche per la capacità lavorativa specifica), di quanto rilevato dal CTU, nel momento in cui ha chiarito che “i postumi permanenti così come rilevati non incidono in alcun modo la capacità lavorativa del soggetto sia essa generica sia specifica”.
Per i motivi sopra esposti, nulla dovrà essere riconosciuto all'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Per le spese di lite, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, del rigetto di parte delle domande dell'attrice, della differenza tra quanto preteso complessivamente dalla per i titoli di Pt_1
cui in premessa, e quanto effettivamente riconosciuto in parte motiva, considerato altresì che l'importo complessivamente riconosciuto non è distante da quanto già versato dalla convenuta all'attrice in sede stragiudiziale, si ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, comprese quelle di CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così pagina 17 di 18 provvede:
DICHIARA la contumacia dei convenuti e CP_4 CP_5
NN (poi ora Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di ,
[...] Parte_1
della somma di € 480,82, per i titoli di cui in parte motiva, oltre interessi legali sulla somma, devalutata alla data del fatto, ed annualmente rivalutata secondo indice ISTAT, dalla data dell'evento (9 febbraio
2012), alla pubblicazione della sentenza, oltre ulteriori interessi legali sull'importo capitale, dalla pubblicazione della sentenza, sino all'effettivo saldo;
RIGETTA le ulteriori domande proposte dall'attrice;
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Tempio Pausania, 24 novembre 2024
Il Giudice,
Dott.ssa Micol Menconi
pagina 18 di 18