Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/04/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 17 aprile 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono presenti l'avv. Francesca Giurgola per la parte ricorrente, l'avv. Francesca Pescatori per la Asl Roma 4, l'avv. Maria Bianca Padroni per la parte CP_1
l'avv. Andrea Ferrari per terzo chiamato e l'avv. IO Controparte_2
Gonnella per . N er . Parte_1 CP_3
L'Avv. Giurgola precisa le conclusioni riportandosi a quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Pescatori precisa le conclusioni riportandosi a quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Padroni precisa le conclusioni riportandosi a quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Ferrari precisa le conclusioni riportandosi a quelle delle ultime note difensive depositate.
L'Avv. Gonnella precisa le conclusioni riportandosi a quelle delle ultime note difensive depositate, chiedendo di accertare la cessazione della materia del contendere e poi eventualmente respingere la domanda di garanzia proposta dai dottori e Respingere la domanda di garanzia relativamente CP_2 CP_1 all'accerta l grave per difetto di giurisdizione oltre che per l'assenza di colpa grave e da ultimo respingere la garanzia per l'inoperatività della polizza dei dottori e CP_2 CP_1
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente: SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 4341 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
( ), in proprio e Parte_2 C.F._1
n lla figlia minore ( ), quest'ultima anche quale erede Persona_1 C.F._2
( ) in proprio e quale erede di C.F._4 Persona_2
( ( C.F._3 Parte_4 C.F._5 de ), Persona_2 C.F._3 elettivamente domiciliati pre l o in Roma viale Parioli n. 77, che li rappresenta e li difende, unitamente all'avv. Francesca Giurgola, in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
CONTRO
ASL ROMA 4 (CF e P.VA , elettivamente domiciliata presso lo P.VA_1 studio dell'avv. Francesc n Roma via Giunio Bazzoni n. 15, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
( ), elettivamente domiciliata presso CP_4 C.F._6
. o in Cerveteri via Prato del Cavaliere n. 11, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHE'
( , elettivamente domiciliato Controparte_2 C.F._7 presso lo studio dell'avv. Andrea Ferrari, sito in Roma via Emanuele Gianturco n. 6, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ER CHIAMATO
( ), elettivamente domiciliato presso lo CP_3 C.F._8
. a via delle Quattro Fontane n. 20, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
ER CHIAMATO
ASSICURATRICE (P.VA , elettivamente Parte_1 P.VA_2 domiciliata presso . IO G oma via Cola di Rienzo n. 149, che la rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Morgana De Castro, in virtù di procura in atti;
ER CHIAMATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., regolarmente notificato, Parte_2
, in proprio e quale genitore esercente la responsabilità
[...]
figlia minore , Persona_1 Persona_2 Parte_3
e
[...] Parte_4 CP_4
c nto delle seguenti conclusioni: “A) Acce
[...] responsabilità del OT. e dell nella causazione del decesso del CP_1 CP_5
Signor seguit ro condotta colposa in occasione Persona_3 delle c ius dal 31.05.2018 al 03.06.2018, e per l'effetto condannare i suddetti resistenti, anche in via solidale tra loro, al risarcimento in favore dei concludenti di tutti i danni, come quantificati e da quantificarsi ai capi 18), 19) e 20) del presente atto pari ad € 1.521.989,85 ovvero in quella diversa somma ritenuta di giustizia, in ogni caso, per tutti i ricorrenti, oltre interessi dal fatto all'effettivo soddisfo, da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, quarto comma c.c.”.
2.Si costituiva in giudizio la ASL ROMA 4 chiedendo il rigetto della domanda e rassegnando le seguenti richieste: “in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità o, comunque, l'interruzione del presente giudizio non sussistendo i presupposti per una istruttoria sommaria e disporre la conversione del rito, ex art. 702 – ter comma 2 c.p.c., nelle forme ordinarie, con rinvio alla prima udienza di comparizione, ex art. 183 c.p.c., al fine di garantire il contraddittorio e la pienezza dell'istruttoria di causa, disponendo la rinnovazione delle operazioni peritali;
In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità della domanda svolta dai ricorrenti per difetto di legittimazione attiva stante la mancanza di prova della qualità di eredi e di congiunti del sig. Persona_3
In via ulteriormente preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare
[...] ità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per carenza dei fatti posti a fondamento della domanda e per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163, terzo comma, nn. 3 e 4 e 164 c.p.c. adottando i provvedimenti all'uopo previsti ex lege. Nel merito, In via principale - accertare e dare atto che le domande svolte nel presente giudizio, oltre che inammissibili, appaiono infondate sia in fatto sia in diritto, - accertare e dare atto che non esiste alcuna responsabilità in capo ai medici ed all Controparte_6 ovvero a titolo di solidarietà tra gli stessi non avendo parte
[...] ito a riguardo alcuna prova del nesso causale tra evento e danno addebitato alla predetta struttura sanitaria;
- respingere, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché inammissibili e/o improcedibili, le domande tutte formulate dai ricorrenti nei confronti dell Controparte_6 ed assolvere interamente il
[...]
ATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti e ciò nei confronti del convenuto Controparte_6
(ASL Roma 4), - accertare l'inesistenza del da
[...] richiesti in quanto non provati e, comunque, richiesti senza che ricorrano i presupposti o sia stata fornita adeguata prova;
- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità dei sanitari coinvolti (dottori , e CP_7 CP_8 [...]
oltre ad eventuali terzi a qualsiasi titolo coinvol i q CP_9 con riparto delle responsabilità ex art. 2055 c.c. e con determinazione del relativo grado di colpa (se grave o lieve), ai fini dell'esercizio della futura azione di rivalsa/regresso da parte del all Controparte_6
In ogni caso, con rifusione di sp nella misura di legge ed il Contributo Cassa Previdenza Avvocati (pari al 4%) ai sensi della L. 576/80, nonché rimborso spese forfetario spese generali (15%) ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014”.
3.Si costituiva in giudizio chiedendo di “rigettare tutte le CP_4 domande proposte dai ricor i dell'odierno concludente, perché infondate in fatto ed in diritto, comunque indimostrate, per le ragioni sopra esposte;
- in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsiasi responsabilità in capo al dott. per effetto del rapporto di CP_1 lavoro dipendente intercorrente tra il concl e la ritenere e CP_5 dichiarare tenuta la in persona del legale rapp.t rcire tutti i CP_5 danni eventualment iuti ai ricorrenti”.
4.All'udienza del 13.05.2022 chiedeva l'integrazione del CP_4 contraddittorio nei confronti del e del dott. Controparte_2 CP_3 alla luce della richiesta formulata in v a Asl. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudio Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “NEL RITO, in via pregiudiziale:
1. accertato e dichiarato l'irrituale svolgimento del procedimento di mediazione, con violazione degli artt. 8 e 5 D. Lgs. n. 28/2010, dichiarare con sentenza l'improcedibilità del presente giudizio;
2. sempre in via pregiudiziale, in ogni caso, verificata la ricorrenza dei presupposti di legge, disporre il mutamento del rito con fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; NEL MERITO in via principale, previo differimento dell'udienza di comparizione del 12 gennaio 2023 ex art. 106, 269 e 702 bis, comma quinto, c.p.c., al fine di consentire, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis e 702 bis, comma quinto c.p.c., la chiamata in causa della cod. fisc. Parte_5
n. 53, in P.VA_2 gale legali rappresentante pro-tempore, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i motivi in precedenza esposti:
1. rigettare integralmente le avverse domande, poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque sfornite di ogni prova;
2. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento anche solo parziale di qualsivoglia responsabilità in capo all'odierno convenuto OT. , e previa graduazione delle Controparte_2 rispettive colpe dei singoli sanitari evocati in giudizio, dichiarare: a) la Pt_6
4 (cod. fisc. , in persona del suo legale rappresenta
[...] P.VA_1 tempore, con ecchia (Roma), Via Terme di Traiano n. 39/a; tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne il OT. , in forza del Controparte_2 rapporto organico di dipendenza del medico ne desima CP_5
e del con conseguente
[...] Controparte_10 nna titolo) a pagare direttamente tutte le somme eventualmente liquidate in accoglimento delle pretese avanzate nei confronti del OT. , ovvero a rimborsare Controparte_2 al predetto OT. tutte le somme che quest'ultimo dovesse Controparte_2 essere condannat relazione ad eventuali spese e costi legali derivanti dal presente giudizio;
3. in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento anche parziale di una responsabilità per colpa grave in capo all'odierno convenuto OT. CP_2
, previo accertamento dell'operatività della polizza assic
[...]
86355 della Parte_5 dichiarare: a) l Parte_5 fisc. , in persona del suo legale rappresentante protempore, con P.VA_2 sede o Sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53; tenuta a garantire, manlevare e tenere indenne il OT. , in forza del contratto Controparte_2 assicurativo, da tutte le pretese azi giudizio nei confronti dell'odierno convenuto, con conseguente condanna del medesimo soggetto (per il rispettivo titolo) a pagare direttamente tutte le somme eventualmente liquidate in accoglimento delle pretese avanzate nei confronti del OT.
, ovvero a rimborsare al predetto OT. Controparte_2 Controparte_2
quest'ultimo dovesse essere condannato relazione ad eventuali spese e costi legali derivanti dal presente giudizio”. Si costituiva anche chiedendo “IN VIA PREGIUDIZIALE: - in rito, CP_3 accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande svolte nei confronti del dott. per il mancato preventivo esperimento del tentativo CP_3 obblig ciliazione previsto dall'art. 8 della L. n. 24/2017; - in via subordinata, sempre in rito, disporre il mutamento del rito da sommario ad ordinario, concedendo i termini previsti dall'art. 183, c. 6 c.p.c., implicando il presente giudizio l'esame e la soluzione di questioni tecniche o giuridiche di una certa complessità che lo rendono incompatibile con un'attività istruttoria sommaria;
- in via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o di titolarità dei ricorrenti per tutte le motivazioni esposte in narrativa;
NEL MERITO: - in via principale, dichiarare inammissibile, improponibile e comunque rigettare qualunque domanda formulata, anche in via trasversale, nei confronti del dott. , siccome infondata in fatto e in CP_3 diritto e non provata;
- nella dene i di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di parte ricorrente nei confronti del dott. , CP_3 dichiarare la ASL Roma 4 per legge e per contratto tenuta a risp condotte colpose e/o dolose del proprio dipendente ed ausiliario necessario dott.
e, per l'effetto, condannarla a garantirlo, manlevarlo e tenerlo indenne da CP_3 ogni conseguenza pregiudizievole, nessuna esclusa, dovesse derivargli dal presente giudizio;
- nella predetta ipotesi subordinata, ove esclusa la manleva e/o garanzia della ASL Roma 4 ed ove accertata la responsabilità del dott. CP_3 ai sensi dell'art. 2043 c.c., liquidare il risarcimento secondo il vero, il giust rigorosamente provato danno, con esclusione di ogni indebita richiesta e duplicazione risarcitoria, al netto del contributo causale del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.; - in detta ipotesi subordinata, graduare le quote di incidenza causale addebitabili a ciascuna parte resistente nella produzione del danno, con esclusione del vincolo di solidarietà dell'obbligazione risarcitoria, ovvero, in subordine, accertare il diverso grado di responsabilità rispetto al vincolo di solidarietà; - in via gradata, in caso di condanna solidale, accertare e dichiarare il diritto del dott. al regresso pro quota nei confronti dei condebitori CP_3 solidali, in relazion anto anticipato alla parte vittoriosa della presente lite e non imputabile alla propria quota d'incidenza causale, di cui dovrà rispondere, in ogni caso, per l'intero la ASL Roma 4 ai sensi dell'art. 7 della L. n. 24/2017;”.
5.All'esito dell'udienza del 12.01.2023 veniva autorizzata la chiamata in causa di di nei confronti di CP_4 Controparte_2 Parte_5
q dizio chiedend
[...] anda di garanzia proposta dai dottori e quanto CP_1 CP_2 all'azione diretta dei danneggiati. B.- Respingere altresì a ranzia quanto alla azione di mero accertamento di colpa grave e gradazione del concorso proposta dalla per astratta inoperatività della polizza. Sempre Pt_7 che non venga dichiarat fetto di giurisdizione dalla A.G.O. per le ragioni sopra esposte. C.- Con condanna, alternativa, di entrambi i Medici o della Pt_7 al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
6.Disposto il mutamento del rito ed assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., in seguito al decesso di veniva dichiarata Persona_2
l'interruzione del giudizio. Riassunto il giudizio, le parti chiedevano un rinvio per tentare una definizione bonaria della controversia. Le trattative giungevano alla conclusione di un accordo transattivo tra i ricorrenti, i resistenti e i terzi chiamati e , con Controparte_2 CP_3
l'eccezione di Parte_1
Le parti dell' e i pagamenti ivi previsti sono stati eseguiti con la completa esecuzione della transazione della controversia. Le medesime parti dell'accordo transattivo hanno quindi chiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere con la compensazione delle spese di lite, nonché l'assorbimento della domanda di garanzia proposta da e nei confronti di , Controparte_2 CP_4 Parte_1 essendo venuto meno l'interesse alla pronuncia sulla manleva. La causa, quindi, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
7.Ciò premesso, è pacifico e dedotto da tutte le parti che hanno chiesto la cessazione della materia del contendere che i ricorrenti, sottoscrivendo l'accordo transattivo, hanno rinunciato all'azione nei confronti della Asl Roma 4 e del OT. nonché che la Asl Roma 4, soggetto che ha chiamato CP_4 in causa e , a sua volta, ha rinunciato all'azione Controparte_2 CP_3
e a tutte nf tt. , di Controparte_2 CP_3
e di Gli oneri di transazione so la CP_4 le s e di lite sono state integralmente compensate tra tutti i sottoscrittori dell'accordo (OT. ; OT. OT. ; Asl Roma CP_2 CP_1 CP_3
4; ricorrenti). A tale accordo è stata data piena esecuzione nei primi mesi dell'anno 2025. La rinuncia all'azione, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante. La rinuncia all'azione, quindi, preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte perché, estinguendo l'azione stessa, determina un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. La stessa è quindi rinunzia di merito ed è immediatamente efficace determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare sulla domanda. Nel caso di specie, le parti dell'accordo hanno chiesto la compensazione delle spese di lite. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere sull'azione proposta dai ricorrenti nei confronti della Asl Roma 4 e del OT. CP_4 nonché che dalla Asl Roma 4 nei confronti del OT. Controparte_2 CP_3
e
[...] CP_4
8.La declaratoria della cessazione del contendere comporta l'assorbimento della domanda di manleva proposta nei confronti di Parte_1 in quanto non vi è dubbio che la pronuncia di cessazione della materia del
[...] contendere sulla domanda principale rende superfluo esaminare quella di garanzia, alla quale il debitore, non rischiando più di essere escusso, non ha più interesse. Infatti, non si tratta di cessazione della materia del contendere fondata direttamente sulla transazione -evenienza in cui il debitore potrebbe avere interesse alla pronuncia sulla manleva in relazione alla somma corrisposta in ragione della transazione- ma si tratta, invece, di una cessazione della materia del contendere fondata sulla rinuncia alla azione che comporta la reiezione della domanda svolta nei confronti dell'assicurato, sicché è divenuto superfluo esaminare quella di garanzia, alla quale il debitore, non rischiando più di essere escusso, non ha più interesse. Nella vicenda in esame la transazione costituisce un presupposto di mero fatto che non fonda direttamente la pronuncia di cessazione della materia del contendere la quale invece viene pronunciata sulla scorta della rinuncia all'azione. Vanno, infine, compensate le spese di lite anche con riguardo alla posizione tra i chiamanti e l' , ricorrendo i gravi ed eccezionali Parte_1 motivi di cui a dalla particolarità della vicenda, dell'intervenuta transazione sottoscritta (che prevede la rinuncia all'azione e la compensazione delle spese di difesa e lite), dagli effetti che la transazione ha comportato (estinzione dell'azione nei confronti dei convenuti e chiamati in causa con cessazione della materia del contendere), nonché della novità della questione trattata sotto il profilo del cd. “doppio binario” tra azione erariale e civilistica, oltre che la considerazione che la chiamata in causa del garante si è resa necessaria da parte dell'assicurato in forza di una azione successivamente rinunciata.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-DICHIARA la cessazione della materia del contendere sull'azione proposta dai ricorrenti nei confronti della Asl Roma 4 e del OT. nonché che CP_4 dalla Asl Roma 4 nei confronti del OT. e Controparte_2 CP_3 CP_4
con compensazione delle spese
[...]
-DICHIARA assorbita la domanda di manleva proposta nei confronti di
, con compensazione delle spese di lite. Parte_1
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani