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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/07/2024, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N.RG. 3921/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3921 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. EMANUELE ANTONACI Parte_1
Parte opponente
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. SANDRA CASSONI
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CLAUDIA
RUPERTO
Parti opposte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.08.2022, ritualmente notificato all' e CP_2
all' , ha proposto Controparte_1 Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229014611457000, relativa, tra gli altri, ad un avviso di addebito (n. 397 2019 0022717166000) recante la richiesta di pagamento del complessivo importo di € 2.753,24 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti (II e III rata del 2018 e I rata del
2019).
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica del titolo presupposto, la nullità del medesimo per tardività dell'iscrizione a ruolo, per omessa indicazione del tasso di interessi, per illegittimità delle sanzioni applicate, nonché, infine, per difetto di motivazione.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, fornendo prova CP_2
della corretta notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento ed eccependo la conseguente inammissibilità di tutte le eccezioni ex adverso formulate, inerenti il merito della pretesa.
L' ha eccepito, a sua volta, l'inammissibilità Controparte_1
del ricorso e in subordine la sua infondatezza nel merito.
Rigettata, per insussistenza di gravi motivi, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, la causa è stata discussa all'udienza del 18.06.2024, sostituita, ex art. 127 ter cpc, dal deposito di note scritte (pervenute dai soli procuratori di parte opponente e di ) e viene oggi decisa mediante la CP_3
presente sentenza.
L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata - espressamente limitata, ratione materiae, al solo di avviso di addebito n. 397 2019 CP_2
0022717166000 – è inammissibile, stante l'intervenuta irretrattabilità del credito portato dal predetto titolo per decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999. Giova premettere che, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente nelle note scritte da ultimo depositate, l'avviso di addebito in questione risulta essere stato ritualmente notificato dall' all'odierno opponente in data 31.12.2019. CP_2
In particolare, la notifica risulta eseguita all'indirizzo del destinatario, a mezzo del servizio postale, e consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso il relativo avviso di consegna.
Al riguardo, giova rammentare che la L. 20 novembre 1982, n. 390 (in tema di notificazioni di atti a mezzo posta), prevede, all'art. 4, da un lato, che l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario
(comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione (comma 3).
Dispone, ancora, l'art. 7, della stessa legge, da un lato, che l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4).
Non prescrivendo la norma positiva che l'avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità - come nella specie - in cui la sottoscrizione sia illeggibile.
In una tale eventualità - inoltre - è irrilevante che non siano state indicate, dall'agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego.
Certo, infatti - come ricordato sopra - che l'agente postale ai sensi della L. n. 890 del 1892, art. 7, comma 1, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell'atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7 comma 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita,
l'eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell'atto fu consegnata, l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell'atto fu consegnata è palese che la omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (in questi termini,
Cass.27 aprile 2010 n.9962; cfr. anche Cass. 1 marzo 2003, n. 3065, in motivazione).
Dovendosi ritenere, alla luce delle superiori considerazioni, pienamente valida la notifica all'odierno ricorrente dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento ivi opposta, ne consegue che qualunque eccezione inerente la legittimità della pretesa contributiva dell' avrebbe dovuto essere fatta valere CP_2
nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, conseguendo al mancato rispetto di tale termine la cristallizzazione del titolo.
Detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e
a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando
l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 2835/2008, nonchè per tutte,
Cass. n. 4506/07 e Cass. n. 6674/08).
In conclusione, la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti opposte, liquidate in complessivi € 886,00 per ciascuna, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 12/07/2024
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3921 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. EMANUELE ANTONACI Parte_1
Parte opponente
contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. SANDRA CASSONI
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. CLAUDIA
RUPERTO
Parti opposte
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.08.2022, ritualmente notificato all' e CP_2
all' , ha proposto Controparte_1 Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229014611457000, relativa, tra gli altri, ad un avviso di addebito (n. 397 2019 0022717166000) recante la richiesta di pagamento del complessivo importo di € 2.753,24 a titolo di contributi dovuti alla gestione commercianti (II e III rata del 2018 e I rata del
2019).
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica del titolo presupposto, la nullità del medesimo per tardività dell'iscrizione a ruolo, per omessa indicazione del tasso di interessi, per illegittimità delle sanzioni applicate, nonché, infine, per difetto di motivazione.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, fornendo prova CP_2
della corretta notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento ed eccependo la conseguente inammissibilità di tutte le eccezioni ex adverso formulate, inerenti il merito della pretesa.
L' ha eccepito, a sua volta, l'inammissibilità Controparte_1
del ricorso e in subordine la sua infondatezza nel merito.
Rigettata, per insussistenza di gravi motivi, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo opposto, la causa è stata discussa all'udienza del 18.06.2024, sostituita, ex art. 127 ter cpc, dal deposito di note scritte (pervenute dai soli procuratori di parte opponente e di ) e viene oggi decisa mediante la CP_3
presente sentenza.
L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento impugnata - espressamente limitata, ratione materiae, al solo di avviso di addebito n. 397 2019 CP_2
0022717166000 – è inammissibile, stante l'intervenuta irretrattabilità del credito portato dal predetto titolo per decorso del termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999. Giova premettere che, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente nelle note scritte da ultimo depositate, l'avviso di addebito in questione risulta essere stato ritualmente notificato dall' all'odierno opponente in data 31.12.2019. CP_2
In particolare, la notifica risulta eseguita all'indirizzo del destinatario, a mezzo del servizio postale, e consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso il relativo avviso di consegna.
Al riguardo, giova rammentare che la L. 20 novembre 1982, n. 390 (in tema di notificazioni di atti a mezzo posta), prevede, all'art. 4, da un lato, che l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario
(comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione (comma 3).
Dispone, ancora, l'art. 7, della stessa legge, da un lato, che l'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario (comma 1), dall'altro, che l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo (comma 4).
Non prescrivendo la norma positiva che l'avviso di ricevimento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego, con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddisfatto anche nella eventualità - come nella specie - in cui la sottoscrizione sia illeggibile.
In una tale eventualità - inoltre - è irrilevante che non siano state indicate, dall'agente postale, le esatte generalità della persona a mani della quale è stato consegnato il piego.
Certo, infatti - come ricordato sopra - che l'agente postale ai sensi della L. n. 890 del 1892, art. 7, comma 1, è tenuto a consegnare al destinatario la copia dell'atto da notificare e che, ove la copia non venga consegnata personalmente al destinatario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7 comma 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui confronti la notifica fu eseguita,
l'eventuale grado di parentela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia dell'atto fu consegnata, l'eventuale indicazione della convivenza sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia dell'atto fu consegnata è palese che la omessa indicazione da parte dell'agente postale del compimento delle formalità previste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo querela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia dell'atto da notificare personalmente al destinatario, e che questo ultimo ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, a nulla rilevando che manchi nell'avviso di ricevimento stesso l'ulteriore specificazione "personalmente al destinatario" (in questi termini,
Cass.27 aprile 2010 n.9962; cfr. anche Cass. 1 marzo 2003, n. 3065, in motivazione).
Dovendosi ritenere, alla luce delle superiori considerazioni, pienamente valida la notifica all'odierno ricorrente dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento ivi opposta, ne consegue che qualunque eccezione inerente la legittimità della pretesa contributiva dell' avrebbe dovuto essere fatta valere CP_2
nel termine di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, conseguendo al mancato rispetto di tale termine la cristallizzazione del titolo.
Detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e
a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando
l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (cfr. Cass. n. 2835/2008, nonchè per tutte,
Cass. n. 4506/07 e Cass. n. 6674/08).
In conclusione, la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti opposte, liquidate in complessivi € 886,00 per ciascuna, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Tivoli, 12/07/2024
Il Giudice
Giorgia Busoli