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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/12/2025, n. 2531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2531 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note, ha pronunciato, ex art 127 ter cpc la seguente SENTENZA tra
rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Leopoldo Villani presso il Parte_1 quale è elettivamente dom.to, RICORRENTE
, in persona Controparte_1 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, e domiciliati presso la sede dell'Avvocatura
RESISTENTE
, Controparte_2 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti OGGETTO: INCARICO DIRIGENZIALE SCOLASTICO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 1/10/2024 il ricorrente adiva questo giudice con ricorso ex art. 414 cpc chiedendo di dichiarare illegittimo il decreto n. 35553 del 19/6/24 dell' e dell'allegato elenco dei dirigenti CP_3 scolastici “perdenti posto” nella parte in cui indica il ricorrente come perdente posto, e di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, tra cui il provvedimento di nomina della dirigente scolastica della scuola a dirigente scolastica dell'IC Ungaretti-Fucini; allegava che vi era stata violazione delle norme del TU P.I. e Per_1 del Ccnl di categoria in relazione alla assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici, nonché della direttiva sulla rotazione degli incarichi e dell'art. 97 Cost. Chiedeva inoltre di accertare che la formazione dell'IC Ungaretti-Fucini era conseguente a fusione, e di accertare il suo diritto ad usufruire della procedura di attribuzione dell'incarico come previsto dalla circolare ministeriale n. 86611/24 per il caso di fusione di scuole.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con Con Il e l' resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con varie motivazioni in fatto e in diritto, in particolare insistendo che non vi era stata fusione ma aggregazione di scuole. Non si costituiva la controinteressata già dirigente scolastica della scuola ed ora Controparte_2 Per_1 dirigente scolastica dell'IC Ungaretti-Fucini. All'udienza di discussione le parti concludevano come da verbale, e a seguito di deposito di note il giudice decideva con la presente sentenza.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La questione oggetto di causa è se l'accorpamento della scuola secondaria di primo grado “ alla “ CP_5 [...]
, avvenuto a seguito di delibera della Giunta Regionale Campania del 29/12/23 n. 816, abbia natura Controparte_6 di aggregazione o di fusione. Invero, diversa è la disciplina delle due fattispecie in punto di dirigenza scolastica: nel caso di aggregazione il dirigente della scuola aggregante rimane tale, e quello della scuola aggregata è perdente posto;
nel caso non vi sia un dirigente della scuola aggregante, i dirigenti delle scuole aggregate sono considerati soprannumerari e possono partecipare alla fase b), ovvero alla domanda per la dirigenza scolastica della scuola aggregante;
se sono poi ex dirigenti della ex scuola aggregata, hanno diritto di precedenza sugli altri soprannumerari provenienti da altre scuole a loro volta aggregate ad altri istituti. Nel caso di fusione invece ha origine una nuova scuola e i dirigenti delle scuole coinvolte possono presentare domanda di dirigente e concorrere per titoli, come previsto dalla circolare ministeriale 86611/24. Nel caso che occupa l'originaria scuola media costituita dai due plessi con il rispettivo nome, è cessata Controparte_7 il 31/8/24; è stata divisa ed i singoli plessi e sono stati accorpati ciascuno a due direzioni didattiche CP_5 CP_8 differenti: le classi di scuola media della scuola sono state accorpate alla Direzione Didattica Ungaretti, mentre le CP_5 classi del plesso alla Direzione Didattica Lizzardi, con la creazione di due Istituti comprensivi, ovvero Istituti CP_8 scolastici formati da scuole medie, primarie e infanzia, che hanno preso una nuova denominazione, un nuovo codice fiscale e un nuovo codice meccanografico (codice che indica sede, ordine e grado della scuola). Il ricorrente allega che l'accorpamento tra e è senz'altro fusione, rilevando che la fusione comporta la CP_5 Per_1 nascita di una nuova scuola, con nuova denominazione e perdita di personalità giuridica delle precedenti istituzioni scolastiche Con Il evidenzia che mentre l'aggregazione consiste in un inglobamento di una scuola in un'altra, in un processo
“unidirezionale” in cui una scuola cessa e l'altra rimane in vita inglobando l'altra, la fusione indica un processo in cui entrambe le scuole originarie cessano per dare vita ad una nuova e diversa realtà, in cui entrambe le scuole di provenienza sono “alla pari” e non c'è la prevalenza di una sull'altra. Anche nelle note di discussione evidenzia i nuovi istituti comprensivi, “ e “ – Roncalli”, sono Per_1 CP_5 Pt_2 istituzioni scolastiche da definirsi “nuove” solo in ragione degli accorpamenti effettuati, che ne hanno mutato la composizione in termini di dimensioni, di numero di plessi e di molteplicità di grado scolastico (infanzia, primaria, secondaria di primo grado). La fusione, come da autovincolo dell'Amministrazione posto nel bando del 19.6.24, si intende l'unione tra due istituzioni scolastiche ciascuna nella propria interezza.
Orbene, il processo di dimensionamento scolastico, introdotto con la Legge 197/2022 e rafforzato dal PNRR, mira a ottimizzare le risorse educative e amministrative, coinvolgendo direttamente i dirigenti scolastici. Il dimensionamento scolastico determina annualmente l'accorpamento di due o più istituzioni scolastiche che singolarmente non potrebbero mantenere la loro autonomia in quanto non rispettano i requisiti indicati dalla normativa in relazione al numero di iscritti. In base alle linee guida della regione per l'a.s. 2024-2025.le istituzioni CP_1 scolastiche per essere autonome devono avere un numero di alunni consolidato e prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio, con media regionale compresa tra un minimo di 900 ed un massimo di 1.000 alunni. Le riorganizzazioni scolastiche comportano accorpamenti o fusioni tra scuole, modificando la rete degli incarichi dirigenziali. Nell'ambito di questo processo, secondo le indicazioni ministeriali, possono verificarsi due ipotesi: la soppressione, con conseguente accorpamento, o la fusione. Quindi l'aggregazione o la fusione, con le differenze e le conseguenze sopra evidenziate. Con Nel caso che occupa dalla nota del dell'1/6/24, emerge che: tutte le scuole “originarie”, ovvero la Direzione didattica la Direzione didattica e la scuola secondaria Per_1 Pt_2 di 1° grado risultano cessate al 31/8/24; sono tutte inserite nell'all. 1 (“Istituzioni scolastiche cessate al Controparte_7 31/8/24”). Dall'accorpamento è nato l'IC Ungaretti-Fucini, con un diverso codice fiscale e meccanografico e una Controparte_9 diversa denominazione, inserito nell'all. 2 (“Nuove istituzioni scolastiche dal 1/9/24”). Nella nota dell'11/6/24 del Mim, relativa agli adempimenti amministrativi-contabili da compiere in relazione al piano di dimensionamento a.s. 2024/2025, si legge che “essi sono diversificati a seconda degli effetti che il processo di dimensionamento, produce sulla relativa configurazione giuridica”. In ogni caso, “la chiusura della contabilità non dovrà essere disposta “nel caso in cui una scuola non muti la propria configurazione giuridica ovvero mantenga il proprio codice meccanografico.” In particolare, la nota dell'11/6/24 prevede che: per le scuole cessate al 31/8/24, di cui all'all. 1, vi è la chiusura della contabilità, di tutte le posizioni fiscali, previdenziali e tributarie, e la cessione dei contratti, il trasferimento del conto corrente, dei registri, dei beni patrimoniali alla scuola aggregante. Nel paragrafo relativo a “Adempimenti delle istituzioni scolastiche di nuova istituzione -all.2” si legge:
“nel caso in cui, per effetto del dimensionamento nasca una nuova istituzione scolastica derivante dall'unificazione di scuole preesistenti, ovvero quando la scuola assuma una nuova configurazione giuridica con relativa modifica del codice meccanografico, gli adempimenti tecnico contabili sono i seguenti : apertura di nuovo conto corrente, di nuove posizioni fiscali, previdenziali e tributarie, subentro nei contratti, adozione di un nuovo codice meccanografico, predisposizione del programma annuale, apertura delle posizioni in Sidi, presa in carico tutti i beni patrimoniali delle scuole soppresse, acquisizione dei nuovi registri e timbri, ecc.” La circolare disciplina poi gli adempimenti della scuola cedente e della scuola acquirente nel caso in cui le scuole cedono solo sezioni staccate o plessi o sedi coordinate, circostanza che presuppone sempre che la scuola acquirente resti in vita. Ciò che appare rilevante ai fini della identificazione dell'aggregazione, quindi, è in primis la cessazione di una scuola e il suo frazionamento o la sua integrale o parziale cessione ad un'altra scuola, e il subentro della scuola aggregante in tutte le posizioni patrimoniali ed amministrative della scuola aggregata. Di contro, nella fusione vi è una nuova istituzione scolastica con subentro del nuovo istituto in tutte le posizioni delle scuole cessate, e la creazione di nuove posizioni patrimoniali ed amministrative. Pertanto, sulla base di quanto evidenziato e di questa nota ministeriale risulta difficile considerare la una scuola Per_1 aggregante. Anche la scuola è cessata ed è stata frazionata, come la invero il plesso Montessori, Per_1 Parte_3 originariamente della scuola è stato aggregato ad un'altra scuola di Gragnano 3, e la scuola alla scuola Per_1 Per_1
Entrambe le scuole quindi sono state frazionate, sono cessate nella loro forma originaria e poi unite nel nuovo CP_5 istituto comprensivo. La nuova scuola è stata quindi identificata con le sue nuove caratteristiche con nuova denominazione e nuovo codice fiscale e meccanografico. Nel caso che occupa indubbiamente la delibera di giunta regionale parla di “accorpamento” della scuola alla CP_5 Direzione Didattica ma anche la direzione didattica risulta cessata (all. 1) e l'Ic Ungaretti-Fucini Per_1 Per_1 risulta tra le scuole di nuova istituzione. La nota 33598 del 11/6/24 è stata emessa dal e dall' CP_1 CP_3 Il Tribunale, in definitiva, ritiene che tra le due scuole si sia realizzata una fusione con nascita di un nuovo Istituto Comprensivo Ungaretti-Fucini. Pertanto la domanda va accolta.
Spese di lite compensate in considerazione della novità e della oggettiva controvertibilità della questione.
PQM
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 del 1/10/24 così provvede:
1. Dichiara l'illegittimità del provvedimento n. 35553.del 19.06.2024, emesso dall'
[...]
, avente ad oggetto “Conferma e mutamento degli incarichi Controparte_10 dirigenziali, mobilità interregionale – Area della Dirigenza scolastica – A.S. 2024/2025”, e dell'allegato elenco dei dirigenti scolastici “perdenti posto”, nella parte in cui include il ricorrente nel predetto elenco;
nonché di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale;
2. Accerta che tra la scuola secondaria di primo grado e la è avvenuta una CP_5 Controparte_6 fusione, e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente di poter fruire della procedura di cui alla lettera “b” della Circolare Ministeriale n. AOODGPER n. 86611 del 14 giugno 2024 e richiedere, quindi, l'attribuzione dell'incarico presso la nuova istituzione scolastica I.C. “UNGARETTI-FUCINI”;
3. Compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito
Il giudice dott.ssa Cristina Giusti
Il Giudice, dott.ssa Cristina Giusti, quale giudice del lavoro, all'esito del deposito di note, ha pronunciato, ex art 127 ter cpc la seguente SENTENZA tra
rapp.to e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Leopoldo Villani presso il Parte_1 quale è elettivamente dom.to, RICORRENTE
, in persona Controparte_1 dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, in questa sede, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, e domiciliati presso la sede dell'Avvocatura
RESISTENTE
, Controparte_2 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti OGGETTO: INCARICO DIRIGENZIALE SCOLASTICO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 1/10/2024 il ricorrente adiva questo giudice con ricorso ex art. 414 cpc chiedendo di dichiarare illegittimo il decreto n. 35553 del 19/6/24 dell' e dell'allegato elenco dei dirigenti CP_3 scolastici “perdenti posto” nella parte in cui indica il ricorrente come perdente posto, e di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, tra cui il provvedimento di nomina della dirigente scolastica della scuola a dirigente scolastica dell'IC Ungaretti-Fucini; allegava che vi era stata violazione delle norme del TU P.I. e Per_1 del Ccnl di categoria in relazione alla assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici, nonché della direttiva sulla rotazione degli incarichi e dell'art. 97 Cost. Chiedeva inoltre di accertare che la formazione dell'IC Ungaretti-Fucini era conseguente a fusione, e di accertare il suo diritto ad usufruire della procedura di attribuzione dell'incarico come previsto dalla circolare ministeriale n. 86611/24 per il caso di fusione di scuole.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari. Con Con Il e l' resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, con varie motivazioni in fatto e in diritto, in particolare insistendo che non vi era stata fusione ma aggregazione di scuole. Non si costituiva la controinteressata già dirigente scolastica della scuola ed ora Controparte_2 Per_1 dirigente scolastica dell'IC Ungaretti-Fucini. All'udienza di discussione le parti concludevano come da verbale, e a seguito di deposito di note il giudice decideva con la presente sentenza.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La questione oggetto di causa è se l'accorpamento della scuola secondaria di primo grado “ alla “ CP_5 [...]
, avvenuto a seguito di delibera della Giunta Regionale Campania del 29/12/23 n. 816, abbia natura Controparte_6 di aggregazione o di fusione. Invero, diversa è la disciplina delle due fattispecie in punto di dirigenza scolastica: nel caso di aggregazione il dirigente della scuola aggregante rimane tale, e quello della scuola aggregata è perdente posto;
nel caso non vi sia un dirigente della scuola aggregante, i dirigenti delle scuole aggregate sono considerati soprannumerari e possono partecipare alla fase b), ovvero alla domanda per la dirigenza scolastica della scuola aggregante;
se sono poi ex dirigenti della ex scuola aggregata, hanno diritto di precedenza sugli altri soprannumerari provenienti da altre scuole a loro volta aggregate ad altri istituti. Nel caso di fusione invece ha origine una nuova scuola e i dirigenti delle scuole coinvolte possono presentare domanda di dirigente e concorrere per titoli, come previsto dalla circolare ministeriale 86611/24. Nel caso che occupa l'originaria scuola media costituita dai due plessi con il rispettivo nome, è cessata Controparte_7 il 31/8/24; è stata divisa ed i singoli plessi e sono stati accorpati ciascuno a due direzioni didattiche CP_5 CP_8 differenti: le classi di scuola media della scuola sono state accorpate alla Direzione Didattica Ungaretti, mentre le CP_5 classi del plesso alla Direzione Didattica Lizzardi, con la creazione di due Istituti comprensivi, ovvero Istituti CP_8 scolastici formati da scuole medie, primarie e infanzia, che hanno preso una nuova denominazione, un nuovo codice fiscale e un nuovo codice meccanografico (codice che indica sede, ordine e grado della scuola). Il ricorrente allega che l'accorpamento tra e è senz'altro fusione, rilevando che la fusione comporta la CP_5 Per_1 nascita di una nuova scuola, con nuova denominazione e perdita di personalità giuridica delle precedenti istituzioni scolastiche Con Il evidenzia che mentre l'aggregazione consiste in un inglobamento di una scuola in un'altra, in un processo
“unidirezionale” in cui una scuola cessa e l'altra rimane in vita inglobando l'altra, la fusione indica un processo in cui entrambe le scuole originarie cessano per dare vita ad una nuova e diversa realtà, in cui entrambe le scuole di provenienza sono “alla pari” e non c'è la prevalenza di una sull'altra. Anche nelle note di discussione evidenzia i nuovi istituti comprensivi, “ e “ – Roncalli”, sono Per_1 CP_5 Pt_2 istituzioni scolastiche da definirsi “nuove” solo in ragione degli accorpamenti effettuati, che ne hanno mutato la composizione in termini di dimensioni, di numero di plessi e di molteplicità di grado scolastico (infanzia, primaria, secondaria di primo grado). La fusione, come da autovincolo dell'Amministrazione posto nel bando del 19.6.24, si intende l'unione tra due istituzioni scolastiche ciascuna nella propria interezza.
Orbene, il processo di dimensionamento scolastico, introdotto con la Legge 197/2022 e rafforzato dal PNRR, mira a ottimizzare le risorse educative e amministrative, coinvolgendo direttamente i dirigenti scolastici. Il dimensionamento scolastico determina annualmente l'accorpamento di due o più istituzioni scolastiche che singolarmente non potrebbero mantenere la loro autonomia in quanto non rispettano i requisiti indicati dalla normativa in relazione al numero di iscritti. In base alle linee guida della regione per l'a.s. 2024-2025.le istituzioni CP_1 scolastiche per essere autonome devono avere un numero di alunni consolidato e prevedibilmente stabile per almeno un quinquennio, con media regionale compresa tra un minimo di 900 ed un massimo di 1.000 alunni. Le riorganizzazioni scolastiche comportano accorpamenti o fusioni tra scuole, modificando la rete degli incarichi dirigenziali. Nell'ambito di questo processo, secondo le indicazioni ministeriali, possono verificarsi due ipotesi: la soppressione, con conseguente accorpamento, o la fusione. Quindi l'aggregazione o la fusione, con le differenze e le conseguenze sopra evidenziate. Con Nel caso che occupa dalla nota del dell'1/6/24, emerge che: tutte le scuole “originarie”, ovvero la Direzione didattica la Direzione didattica e la scuola secondaria Per_1 Pt_2 di 1° grado risultano cessate al 31/8/24; sono tutte inserite nell'all. 1 (“Istituzioni scolastiche cessate al Controparte_7 31/8/24”). Dall'accorpamento è nato l'IC Ungaretti-Fucini, con un diverso codice fiscale e meccanografico e una Controparte_9 diversa denominazione, inserito nell'all. 2 (“Nuove istituzioni scolastiche dal 1/9/24”). Nella nota dell'11/6/24 del Mim, relativa agli adempimenti amministrativi-contabili da compiere in relazione al piano di dimensionamento a.s. 2024/2025, si legge che “essi sono diversificati a seconda degli effetti che il processo di dimensionamento, produce sulla relativa configurazione giuridica”. In ogni caso, “la chiusura della contabilità non dovrà essere disposta “nel caso in cui una scuola non muti la propria configurazione giuridica ovvero mantenga il proprio codice meccanografico.” In particolare, la nota dell'11/6/24 prevede che: per le scuole cessate al 31/8/24, di cui all'all. 1, vi è la chiusura della contabilità, di tutte le posizioni fiscali, previdenziali e tributarie, e la cessione dei contratti, il trasferimento del conto corrente, dei registri, dei beni patrimoniali alla scuola aggregante. Nel paragrafo relativo a “Adempimenti delle istituzioni scolastiche di nuova istituzione -all.2” si legge:
“nel caso in cui, per effetto del dimensionamento nasca una nuova istituzione scolastica derivante dall'unificazione di scuole preesistenti, ovvero quando la scuola assuma una nuova configurazione giuridica con relativa modifica del codice meccanografico, gli adempimenti tecnico contabili sono i seguenti : apertura di nuovo conto corrente, di nuove posizioni fiscali, previdenziali e tributarie, subentro nei contratti, adozione di un nuovo codice meccanografico, predisposizione del programma annuale, apertura delle posizioni in Sidi, presa in carico tutti i beni patrimoniali delle scuole soppresse, acquisizione dei nuovi registri e timbri, ecc.” La circolare disciplina poi gli adempimenti della scuola cedente e della scuola acquirente nel caso in cui le scuole cedono solo sezioni staccate o plessi o sedi coordinate, circostanza che presuppone sempre che la scuola acquirente resti in vita. Ciò che appare rilevante ai fini della identificazione dell'aggregazione, quindi, è in primis la cessazione di una scuola e il suo frazionamento o la sua integrale o parziale cessione ad un'altra scuola, e il subentro della scuola aggregante in tutte le posizioni patrimoniali ed amministrative della scuola aggregata. Di contro, nella fusione vi è una nuova istituzione scolastica con subentro del nuovo istituto in tutte le posizioni delle scuole cessate, e la creazione di nuove posizioni patrimoniali ed amministrative. Pertanto, sulla base di quanto evidenziato e di questa nota ministeriale risulta difficile considerare la una scuola Per_1 aggregante. Anche la scuola è cessata ed è stata frazionata, come la invero il plesso Montessori, Per_1 Parte_3 originariamente della scuola è stato aggregato ad un'altra scuola di Gragnano 3, e la scuola alla scuola Per_1 Per_1
Entrambe le scuole quindi sono state frazionate, sono cessate nella loro forma originaria e poi unite nel nuovo CP_5 istituto comprensivo. La nuova scuola è stata quindi identificata con le sue nuove caratteristiche con nuova denominazione e nuovo codice fiscale e meccanografico. Nel caso che occupa indubbiamente la delibera di giunta regionale parla di “accorpamento” della scuola alla CP_5 Direzione Didattica ma anche la direzione didattica risulta cessata (all. 1) e l'Ic Ungaretti-Fucini Per_1 Per_1 risulta tra le scuole di nuova istituzione. La nota 33598 del 11/6/24 è stata emessa dal e dall' CP_1 CP_3 Il Tribunale, in definitiva, ritiene che tra le due scuole si sia realizzata una fusione con nascita di un nuovo Istituto Comprensivo Ungaretti-Fucini. Pertanto la domanda va accolta.
Spese di lite compensate in considerazione della novità e della oggettiva controvertibilità della questione.
PQM
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 del 1/10/24 così provvede:
1. Dichiara l'illegittimità del provvedimento n. 35553.del 19.06.2024, emesso dall'
[...]
, avente ad oggetto “Conferma e mutamento degli incarichi Controparte_10 dirigenziali, mobilità interregionale – Area della Dirigenza scolastica – A.S. 2024/2025”, e dell'allegato elenco dei dirigenti scolastici “perdenti posto”, nella parte in cui include il ricorrente nel predetto elenco;
nonché di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale;
2. Accerta che tra la scuola secondaria di primo grado e la è avvenuta una CP_5 Controparte_6 fusione, e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente di poter fruire della procedura di cui alla lettera “b” della Circolare Ministeriale n. AOODGPER n. 86611 del 14 giugno 2024 e richiedere, quindi, l'attribuzione dell'incarico presso la nuova istituzione scolastica I.C. “UNGARETTI-FUCINI”;
3. Compensa le spese di lite.
Torre Annunziata, data del deposito
Il giudice dott.ssa Cristina Giusti