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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/06/2025, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 8151/2024 R.G.L. cui è riunita la causa iscritta al N. 8162/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CARELLA Parte_1
VINCENZO e dall'avv. DRAGOTTA MARCELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo ultimo in Indirizzi Telematici dei difensori
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CASTALDO ROSSANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
RIZZO ADRIANA GIOVANNA e dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, via F. LAURANA n.
59.
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e la sola parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O Il GOP, definitivamente pronunciando, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202400003181000, limitatamente agli avvisi di addebito opposti n. 59620150002484441000, n. 59620160002234637000 e n. 59620160006981778000, relativi a contributi IVS e annulla questi ultimi, di cui dichiara l'intervenuta CP_2
prescrizione, unitamente a quella dei contributi con essi intimati.
Rigetta il ricorso in relazione all' avviso di addebito n. 59620180007345353000, relativo a contributi IVS che dichiara dovuti dalla parte ricorrente. CP_2
Compensa fra tutte le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/05/2024 ed altro, depositato in pari data, che si riuniva al primo perché relativo ai medesimi carichi di ruolo, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202400003181000, per il complessivo importo di € 47.134,05, limitatamente allo avviso di addebito n. 59620150002484441000 per € 2.799,93, asseritamente notificato dall' il 02.11.2015, avviso di addebito n. 59620160002234637000, per € 5.563,06, CP_2
asseritamente notificato dall' il 14.05.2016, avviso di addebito n. CP_2
59620160006981778000, per € 5.511,26, asseritamente notificato dall' il 18.11.2016 CP_2
ed avviso di addebito n. 59620180007345353000, per € 5.5.84,17, asseritamente notificato dall' il 25.12.2018, tutti afferenti a contributi IVS per agli anni 2014, 2015, 2017 CP_2 CP_2
e 2018, deducendo di non avere mai ricevuto notifica degli stessi e che, comunque, essi erano ormai prescritti con i relativi contributi.
Concludeva il ricorrente chiedendo: “accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di parziale annullamento della
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO n.
29680202400003181000 con la quale chiedeva il pagamento, entro 30 giorni, della somma complessiva di € 47.134,05 euro, e dei relativi avvisi di addebito nn. 59620150002484441000,
59620160002234637000, 59620160006981778000, 59620180007345353000, per nullità e/o inesistenza e/o comunque omessa notifica, nonché per prescrizione del credito contributivo previdenziale.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 C.p.c. in favore dei procuratori antistatari.”. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute, l' CP_3
e l'Istituto previdenziale - quest'ultimo, depositando in atti prova della notifica
[...]
a mezzo PEC al ricorrente degli avvisi di addebito, mentre l' la notifica all'indirizzo CP_4
PEC del predetto ricorrente, rispettivamente, in data 26.11.2021, 12.12.2022 e 21.05.2024, delle intimazioni di pagamento n. 29620219004285201000, n. 29620229021343202000 e n. 29620249023475890000, relative ai succitati AVA - ed entrambi gli Enti, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, variamente argomentando.
La causa, senza istruzione, dopo la riunione e la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, esaminate le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza depositate dal ricorrente con le quali insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
In ordine all'asserita irregolarità della notifica operata dall' delle intimazioni di CP_4
pagamento che hanno preceduto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, in quanto proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri, come assunto dalla parte ricorrente - “I dati probatori offerti da controparte si accumunano CP_4
dalla caratteristica di provenire tutti da un indirizzo diverso in luogo di quello comunicato ed indicato nei registri ufficiali.” - si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che “ In tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma anche del mittente” (Cass., Sez. U., 18 maggio
2022, n.15979; Cass., Sez. Civ., n. 564/2024).
Nel caso di specie, l'indirizzo PEC del mittente (notifica. CP_4 Email_1
utilizzato per notificare le intimazioni di pagamento e la Email_2
successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo, reca la univoca indicazione dell'agente della riscossione, non risultando oggettivamente non idonea ad ingenerare nel destinatario dubbi sulla effettiva provenienza del messaggio. Peraltro, il ricorrente nulla ha dedotto circa l'oggettiva impossibilità di riferire il suddetto indirizzo all'agente di riscossione, tanto è vero che il predetto, ricevuta la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, proveniente dal medesimo indirizzo
PEC dell' ha provveduto all'impugnazione. CP_4
Ciò detto, quindi, l ha prodotto in atti la prova che la detta comunicazione CP_4
preventiva di fermo amministrativo, è stata preceduta dalla regolare notifica a mezzo PEC, in data 26.11.2021, dell'intimazione di pagamento n. 29620219004285201000 ed altra intimazione n. 29620229021343202000, regolarmente notificata con PEC il 12.12.2022; mentre inconferente ai fini della decisione risulta l'intimazione n. 29620249023475890000, perché notificata successivamente alla notifica dell'atto impugnato.
Il ricorrente lamenta, altresì, la mancata notifica degli avvisi di addebito impugnati e richiamati nella citata comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202400003181000.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dai resistenti, risulta che l'avviso di addebito n. 59620180007345353000, risulta essere stato validamente notificato dall' presso CP_2
l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente, in data 25.12.2018 e la relativa intimazione di pagamento n. 29620229021343202000, è stata regolarmente notificata dall' a mezzo PEC del 12.12.2022, entro il termine di prescrizione quinquennale CP_4
del 25.12.2023, sicché nessuna prescrizione può ritenersi maturata al momento della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata (08.05.2024)
e, pertanto, i relativi contributi sono dovuti dalla parte ricorrente. CP_5
Viceversa, le somme richieste con gli avvisi di addebito n. 59620150002484441000, n.
59620160002234637000 e n. 59620160006981778000, relativi a contributi IVS CP_2
risultano prescritte, atteso che dalla documentazione prodotta dall' si ricava CP_2
esclusivamente un messaggio rilasciato dal sistema informatico in formato “.xml” che non può costituire prova dell'avvenuta notifica, in quanto non rappresentativo del contenuto della missiva.
Infatti, dalla semplice ricevuta in formato “.xml” - attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo PEC del mittente e del destinatario
- non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg”.
Ne consegue, pertanto, che i suddetti avvisi di addebito non possono ritenersi validamente notificati ed i relativi crediti portati dagli AVA, a titolo di contributi IVS, appaiono CP_2
irrimediabilmente prescritti.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite che vanno compensate fra tutte le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 05/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/05/2025
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del GOP Giuseppe
Salvatore Sciortino, nella causa iscritta al N. 8151/2024 R.G.L. cui è riunita la causa iscritta al N. 8162/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. CARELLA Parte_1
VINCENZO e dall'avv. DRAGOTTA MARCELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questo ultimo in Indirizzi Telematici dei difensori
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CASTALDO ROSSANA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Indirizzo Telematico
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
RIZZO ADRIANA GIOVANNA e dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura INPS in PALERMO, via F. LAURANA n.
59.
- resistenti -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e la sola parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O Il GOP, definitivamente pronunciando, annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202400003181000, limitatamente agli avvisi di addebito opposti n. 59620150002484441000, n. 59620160002234637000 e n. 59620160006981778000, relativi a contributi IVS e annulla questi ultimi, di cui dichiara l'intervenuta CP_2
prescrizione, unitamente a quella dei contributi con essi intimati.
Rigetta il ricorso in relazione all' avviso di addebito n. 59620180007345353000, relativo a contributi IVS che dichiara dovuti dalla parte ricorrente. CP_2
Compensa fra tutte le parti le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/05/2024 ed altro, depositato in pari data, che si riuniva al primo perché relativo ai medesimi carichi di ruolo, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202400003181000, per il complessivo importo di € 47.134,05, limitatamente allo avviso di addebito n. 59620150002484441000 per € 2.799,93, asseritamente notificato dall' il 02.11.2015, avviso di addebito n. 59620160002234637000, per € 5.563,06, CP_2
asseritamente notificato dall' il 14.05.2016, avviso di addebito n. CP_2
59620160006981778000, per € 5.511,26, asseritamente notificato dall' il 18.11.2016 CP_2
ed avviso di addebito n. 59620180007345353000, per € 5.5.84,17, asseritamente notificato dall' il 25.12.2018, tutti afferenti a contributi IVS per agli anni 2014, 2015, 2017 CP_2 CP_2
e 2018, deducendo di non avere mai ricevuto notifica degli stessi e che, comunque, essi erano ormai prescritti con i relativi contributi.
Concludeva il ricorrente chiedendo: “accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità
e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur, con espressa pronuncia di parziale annullamento della
COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO n.
29680202400003181000 con la quale chiedeva il pagamento, entro 30 giorni, della somma complessiva di € 47.134,05 euro, e dei relativi avvisi di addebito nn. 59620150002484441000,
59620160002234637000, 59620160006981778000, 59620180007345353000, per nullità e/o inesistenza e/o comunque omessa notifica, nonché per prescrizione del credito contributivo previdenziale.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 C.p.c. in favore dei procuratori antistatari.”. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio le parti convenute, l' CP_3
e l'Istituto previdenziale - quest'ultimo, depositando in atti prova della notifica
[...]
a mezzo PEC al ricorrente degli avvisi di addebito, mentre l' la notifica all'indirizzo CP_4
PEC del predetto ricorrente, rispettivamente, in data 26.11.2021, 12.12.2022 e 21.05.2024, delle intimazioni di pagamento n. 29620219004285201000, n. 29620229021343202000 e n. 29620249023475890000, relative ai succitati AVA - ed entrambi gli Enti, contestando la fondatezza della domanda, della quale chiedevano il rigetto, variamente argomentando.
La causa, senza istruzione, dopo la riunione e la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto, esaminate le note conclusionali e quelle sostitutive dell'udienza depositate dal ricorrente con le quali insisteva nei propri atti e argomentava le proprie conclusioni, viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
In ordine all'asserita irregolarità della notifica operata dall' delle intimazioni di CP_4
pagamento che hanno preceduto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, in quanto proveniente da un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri, come assunto dalla parte ricorrente - “I dati probatori offerti da controparte si accumunano CP_4
dalla caratteristica di provenire tutti da un indirizzo diverso in luogo di quello comunicato ed indicato nei registri ufficiali.” - si osserva che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che “ In tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma anche del mittente” (Cass., Sez. U., 18 maggio
2022, n.15979; Cass., Sez. Civ., n. 564/2024).
Nel caso di specie, l'indirizzo PEC del mittente (notifica. CP_4 Email_1
utilizzato per notificare le intimazioni di pagamento e la Email_2
successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo, reca la univoca indicazione dell'agente della riscossione, non risultando oggettivamente non idonea ad ingenerare nel destinatario dubbi sulla effettiva provenienza del messaggio. Peraltro, il ricorrente nulla ha dedotto circa l'oggettiva impossibilità di riferire il suddetto indirizzo all'agente di riscossione, tanto è vero che il predetto, ricevuta la notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, proveniente dal medesimo indirizzo
PEC dell' ha provveduto all'impugnazione. CP_4
Ciò detto, quindi, l ha prodotto in atti la prova che la detta comunicazione CP_4
preventiva di fermo amministrativo, è stata preceduta dalla regolare notifica a mezzo PEC, in data 26.11.2021, dell'intimazione di pagamento n. 29620219004285201000 ed altra intimazione n. 29620229021343202000, regolarmente notificata con PEC il 12.12.2022; mentre inconferente ai fini della decisione risulta l'intimazione n. 29620249023475890000, perché notificata successivamente alla notifica dell'atto impugnato.
Il ricorrente lamenta, altresì, la mancata notifica degli avvisi di addebito impugnati e richiamati nella citata comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
29680202400003181000.
Orbene, dalla documentazione versata in atti dai resistenti, risulta che l'avviso di addebito n. 59620180007345353000, risulta essere stato validamente notificato dall' presso CP_2
l'indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente, in data 25.12.2018 e la relativa intimazione di pagamento n. 29620229021343202000, è stata regolarmente notificata dall' a mezzo PEC del 12.12.2022, entro il termine di prescrizione quinquennale CP_4
del 25.12.2023, sicché nessuna prescrizione può ritenersi maturata al momento della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata (08.05.2024)
e, pertanto, i relativi contributi sono dovuti dalla parte ricorrente. CP_5
Viceversa, le somme richieste con gli avvisi di addebito n. 59620150002484441000, n.
59620160002234637000 e n. 59620160006981778000, relativi a contributi IVS CP_2
risultano prescritte, atteso che dalla documentazione prodotta dall' si ricava CP_2
esclusivamente un messaggio rilasciato dal sistema informatico in formato “.xml” che non può costituire prova dell'avvenuta notifica, in quanto non rappresentativo del contenuto della missiva.
Infatti, dalla semplice ricevuta in formato “.xml” - attestante solo la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un messaggio, l'indirizzo PEC del mittente e del destinatario
- non emerge né il contenuto del messaggio né la sussistenza di un documento ad esso allegato, informazioni che si sarebbero potute ricavare unicamente dalla produzione della ricevuta di accettazione e di consegna in formato “.eml” o “.msg”.
Ne consegue, pertanto, che i suddetti avvisi di addebito non possono ritenersi validamente notificati ed i relativi crediti portati dagli AVA, a titolo di contributi IVS, appaiono CP_2
irrimediabilmente prescritti.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite che vanno compensate fra tutte le parti, atteso l'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 05/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 08/05/2025
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino