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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 2116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2116 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. TR PA NA, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3732/2024 R.G., promossa da: nato il [...] a [...], c.f , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. CANTALI MARIA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
- resistente contumace -
OGGETTO: post atp indennità di accompagnamento e handicap grave
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11/12/2024, esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 4431/22, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap ex art. 3 comma
3 L.104/92;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente all'ottenimento delle prestazioni richieste;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione dell'autonomia personale con connotazione di gravità e la necessità dell'accompagnatore sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderla totalmente invalida e bisognosa dell'accompagnatore sin dalla data della CP_ domanda amministrativa, e condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, a seguito della discussione la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento di CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429 c.p.c.
Oggetto della domanda in esame è costituito dal riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale dell'indennità di accompagnamento, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n.508/88, spetta “ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”, nonché dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 L.104/92.
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, le patologie Parte_1 da cui lo stesso risulta affetto, evidenziando la sua condizione di invalido al 92% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, senza diritto né all'indennità di accompagnamento né al riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3
L.104/92.(cfr. CTU, in atti).
Le conclusioni del CTU meritano, pertanto, di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione, che non vengono affatto scalfite dalle censure proposte dalla parte ricorrente.
Una notazione va, da ultimo, fatta.
Parte ricorrente ha contestato le risultanze della CTU, a verbale d'udienza odierna, per non avere il Consulente adeguatamente valutato la patologia psichiatrica.
La contestazione non convince, in quanto il Consulente ha bensì valutato la patologia psichiatrica in discorso, pur non conferendo alla stessa la gravità che la ricorrente presume essa abbia.
Va, sul punto, rammentato che la valutazione espressa dall'Ausiliario del Tribunale riveste carattere preminente rispetto alla certificazione medica di parte, ben potendo il CTU discostarsi dalle risultanze diagnostiche allegate dal periziato in virtù del proprio apprezzamento dell'obiettività clinica riscontrata.
In definitiva, va dichiarato che è invalido civile in misura del 92% a decorrere Parte_1 dalla domanda amministrativa e non si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità. In presenza della dichiarazione ex art.152 disp.att. c.p.c., la parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_1 CP_1 ricorso depositato il 11/12/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- Dichiara che invalido civile in misura del 92% a decorrere dalla domanda Parte_1 amministrativa e non si trova nelle condizioni sanitarie legittimanti l'indennità di accompagnamento e lo status di portatore di handicap con connotazione di gravità.
- Rigetta ogni altra domanda;
- Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di atp;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 27/11/2025.
Il Giudice
TR PA NA