Sentenza 16 giugno 2025
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- 1. nessun obbligo per la Banca di conservazione del contratto oltre il decennio - Ex Parte CreditorisAvv. Guendalina Gais · https://www.expartecreditoris.it/ · 11 settembre 2025
ISSN 2385-1376 In caso di rapporti iniziati da oltre dieci anni e per i quali il cliente in tale periodo non abbia mai contestato, anche con atti stragiudiziali, il mancato rispetto delle previsioni ex 117 TUB circa forma scritta e consegna di copia, formulando in ipotesi una istanza ex 119 TUB oltre dieci anni dopo, l'onere probatorio a carico del cliente attore in ripetizione che assuma in giudizio l'assenza originaria della forma scritta non può dirsi assolto, neppure in via presuntiva, con la pura e semplice allegazione di tale circostanza correlata alla mancata produzione del contratto scritto ad opera della banca convenuta, posto che in tale ipotesi, a differenza della precedente, …
Leggi di più… - 2. ART. 119 TUB: il cliente ha il diritto di ottenere la ri-consegna della documentazione relativa agli ultimi dieci anniAvv. Paola Serpe · https://www.expartecreditoris.it/ · 16 dicembre 2025
ISSN 2385-1376 Ai fini della consegna della documentazione bancaria ai sensi dell'art. 119 TUB il cliente ha diritto di ottenere copia della documentazione relativa ad un lasso di tempo notevolmente ampio, pari a dieci anni, in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione gravante sulla banca, sicché oltre tale limite, trova applicazione il principio generale secondo cui l'onere di conservazione della documentazione comprovante i fatti costitutivi dei propri diritti, incombe sulla parte che intende farli valere, onere che, come si osserva incidentalmente, opera in modo paritario e speculare su entrambe le parti del rapporto. Il correntista potrà chiedere …
Leggi di più… - 3. LIMITE ART. 119 TUB: Il cliente ha diritto alla consegna della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennioAvv. Maria Luigia Ienco · https://www.expartecreditoris.it/ · 4 aprile 2016
ISSN 2385-1376 Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, previsto dal quarto comma dell'art. 119 t.u.b., si configura come un diritto sostanziale (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669; Cass. 29 novembre 2022, n. 35039). Tale obbligo copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti (Cass. 29 novembre 2022, n. 35039, cit.). Questo è il principio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/06/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
Il Tribunale Ordinario di ZA , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitivamente provvedendo nella causa n.1707/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 22.4.2024 da:
(C.F.: ) CP_1 C.F._1 nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. BERTON DONATELLA (c.f.:
- fax 0498783876 - pec: C.F._2
del Foro di Padova e con domicilio eletto Email_1 presso lo studio della stessa sito in Padova, via Tommaseo n. 13 attore opponente
CONTRO (C.F. e Partita IVA ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
31015 - Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 02/03/2021 per atto Notaio di Milano, Rep. n. 30799 - Racc. n. 13217, registrato a Persona_1
Milano DP I il 03-03-2021 al n. 17297 Serie 1T: DOC.
1 - la mandataria
[...]
(già denominata cambio di denominazione Controparte_3 CP_4 avvenuto per assemblea in data 14-12-2020 Rep. n. 84145 - Racc. n. 17165: DOC. 2) (C.F. e Partita IVA ), con sede legale in Venezia-Mestre P.IVA_2 P.IVA_3
(VE), via Terraglio n. 63, in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, Dott.ssa , munita dei necessari poteri di rappresentanza al personale di Parte_1
“IFIS NPL INVESTING S.p.A.” in data 05-08-2022 per atto a rogito Notaio Per_2
di Mestre, rep. n. 44415 e racc. n. 16818, registrato a Venezia il giorno 08-
[...]
08-2022 al n. 22088 serie 1T, rappresentata e difesa,dall'Avv. ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA PELLEGRINO (C.F. - P.E.C. C.F._3
- FAX nr. ) (DOC. 3), Email_2 P.IVA_4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Contrà Do Rode 14, ZA convenuta opposta
In punto : opposizione opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. ( e Corte di Cassazione S.U. del 06.04.2023 n. 9479/2023 )
1 conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER L'ATTORE OPPONENTE Nel merito in via principale: Ogni domanda ed eccezione di controparte respinte per quanto dedotto in memorie depositate, accertata la nullità del contratto intercorso fra le parti e prodotto in atti e/o delle clausole abusive indicate negli scritti difensivi per tutti motivi ivi dedotti, dichiarare che nulla deve il sig. a parte convenuta a qualsivoglia titolo CP_1
e ragione avendo lo stesso saldato il dovuto e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2809/2015 emesso del Tribunale di ZA. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova formulati in memoria ex art. 171 ter nr 2 c.p.c.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA In via preliminare:
● dichiarare l'inamissibilità della spiegata opposizione per i motivi esplicati in narrativa;
● stralciare le contestazioni di merito che esulano dalla verifica del presunto carattere abusivo delle condizioni del contratto azionato e rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in assenza dei presupposti di legge;
● respingere la richiesta avversaria ex art. 649 c.p.c. per la sospensione della provvisoria esecuzione in assenza dei presupposti di legge, così come dimostrato nella narrativa del presente atto;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di , dell'importo di Euro 8.010,05, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, il tutto dichiarando, in ogni caso, che è CP_2
2 carente di legittimazione passiva ex art. 2033 c.c. in relazione ad ogni eventuale domanda avversaria di rimborso e/o restituzione del capitale e/o degli interessi corrisposti. In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge. Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, il tutto dichiarando, in ogni caso, che è CP_2 carente di legittimazione passiva ex art. 2033 c.c. in relazione ad ogni eventuale domanda avversaria di rimborso e/o restituzione del capitale e/o degli interessi corrisposti. In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore proponeva opposizione tardiva al decreto ingiuntivo n. 2809/2015 (R.G.6031/2015) pubblicato in data 13 agosto 2015 e notificatogli in data 28 agosto 2015 dopo che nel corso della procedura esecutiva n. 274/2024 R.G.E. il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza notificata al debitore il 12.03.2024, rilevava che il decreto ingiuntivo, emesso sulla base di un contratto concluso a favore di un consumatore, non era stato opposto e mancava di motivazione sul controllo da parte del giudice circa l'assenza di clausole abusive, e quindi , in base alla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, assegnava il termine di giorni 40 per l'eventuale opposizione tardiva ex art. 650 al fine di fare valere esclusivamente l'eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali ai sensi del Codice del Consumo. L'attore opponente proponeva opposizione tardiva eccependo: CP_1
A)la non coincidenza tra il contratto prodotto n. 301188718 e quello indicato nelle premesse del decreto ingiuntivo opposto recante il n. 10155004591120 ; B) nullità per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB attesa la mancata ricezione di copia del contratto ( contratto di finanziamento per €. 649,00 per acquisto di un bene determinato, da rimborsare in 12 rate e di apertura di linea di credito a tempo
3 indeterminato da utilizzare tramite carte di credito revolving, sottoscritto in
Eurobrico con sede in Bassano del Grappa Via Capitalvecchio nr 32; CP_5
C) nullità del contratto per assenza di un intermediario abilitato in palese violazione dell'art. 3, D.lgs. n. 374/1999 tali non essendo il titolare di un'attività commerciale, ovvero da un suo dipendente;
D) mancata informazione del contenuto delle clausole vessatorie di cui al contratto sottoscritto, ove sono solo richiamate senza essere esplicitate, “e più precisamente quelle di cui al punto 2) responsabilità solidale anche per utilizzi disgiunti, n. 3) obbligazioni del cliente in caso di finanziamenti a termine, n. 8) obbligazioni del cliente in ordine all'utilizzo della linea di credito rotativa, n. 10) ritardato o mancato pagamento della rata relative ai finanziamenti specifici, n. 13) eccezione in ordine ai documenti di spesa ed alle relative operazioni, n. 16) modifica delle condizioni, n.
18) recesso, n. 20) controversia con il Convenzionato inopponibilità, n. 23) decadenza del beneficio del termine, interessi di mora e penali n. 24) oneri e spese” L'attore affermava che tutte le clausole sopra richiamate ed in particolare quelle relative ai costi e agli interessi applicabili, oltre che quella per la penale ed interessi di mora, quando non sono state oggetto di specifica trattativa con il consumatore, configurano un abuso contrattuale, ai sensi dell'art. 1341, 2° comma, c.c. e dell'art. 33, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 – c.d. Codice del consumo, contemplando una vessatoria e abusiva limitazione della facoltà del consumatore. Osservava che il contratto prodotto del quale non aveva mai ricevuto copia era incompleto dal momento che vi era la duplice sottoscrizione a pag. 3 in ordine a clausole vessatorie del cui testo non si rinviene traccia nella copia prodotta. Affermava che le condizioni generali di contratto non erano mai state né rammostrate al sig. né allo stesso rappresentante nella fase precontrattuale né CP_1 con lui discusse ovvero oggetto di trattativa, e che egli non ne aveva ricevuto copia al momento della sottoscrizione del contratto;
E) nullità del contratto di carta revolving per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. non essendo dato evincere né l'ammontare dell'importo finanziato, né l'entità della rata di rimborso, né le altre condizioni essenziali prescritte dalla normativa in materia, in ordine al credito revolving in violazione dell'art. 125- bis T.U.B.
Ciò esposto, l'attore sosteneva che dalla richiesta declaratoria di nullità delle clausole vessatorie sopra dedotte ed in particolare di quelle relative agli interessi, ai costi , alle spese e alle penali derivava che “ il cliente sarà tenuto a restituire alla società finanziaria unicamente le somme che ha effettivamente ricevuto in forza del contratto, somme che il sig. ha già integralmente corrisposto (con CP_1 decurtazione quindi di interessi e spese). Invero, va ulteriormente precisato che l'odierno attore aveva già proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2809/2015 assumendo di aver provveduto all'integrale saldo del finanziamento concesso (doc. 5). Il predetto procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo R.G. 8107/2015 veniva abbandonato a seguito di transazione (doc. 7) per la quale il sig.
[...]
versava l'ulteriore importo di €. 3.200,00, come risulta dal precetto ex CP_1
4 adverso notificato (doc. 8), e quindi aveva versato per la predetta apertura di credito di €. 5.000,00 la somma complessiva di €.6.623,00 . Tutto ciò premesso l'attore opponente chiedeva in via preliminare sospendere l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 2809/2015 emesso dal Tribunale di ZA., e accertata la nullità del contratto intercorso fra le parti e prodotto in atti e/o delle clausole abusive indicate in narrativa per i motivi dedotti, dichiarare che nulla deve il sig. a parte convenuta a qualsivoglia titolo e ragione avendo lo CP_1 stesso saldato il dovuto e per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo n. 2809/2015 emesso del Tribunale di ZA.
Parte convenuta, costituitasi, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per precedente proposizione, da parte del medesimo attore, di opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, con l'introduzione di giudizio poi abbandonato a seguito di avvenuta transazione priva di effetto novativo e risolta per inadempimento dell'attore. A seguito del mancato rispetto della transazione da parte del , CP_1 CP_2 aveva comunicato la risoluzione dell'accordo , e richiesto con precetto il saldo di quanto dovuto prima dell'accordo al netto dei versamenti fatti , per cui permaneva il credito di 8010,05 oltre spese e accessori e interessi come da conteggio riepilogato nella comparsa di costituzione. La convenuta eccepiva altresì la parziale inammissibilità dell'opposizione promossa dall'attore, atteso che secondo i principi espressi dalla Sentenza a Sezioni Unite n.9479/2023 l'opposizione tardiva può riguardare solo il profilo di abusività delle clausole contrattuali.( “… se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); [omissis] Fase di cognizione. Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito.” (cfr. Cass. Civ. SS. UU. 9479/2023). Contestava comunque nel merito anche tutti gli altri motivi di opposizione, chiedendone il rigetto.
La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta per la decisione all'udienza del 13.5.2025. Va preliminarmente rigettata siccome infondata l'eccezione sollevata solo negli scritti conclusionali di difetto di legittimazione della convenuta , osservando che in atto di citazione l'attore opponente non aveva contestato la legittimazione della convenuta opposta, anzi la ammetteva espressamente, scrivendo:
“SULLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA Dall'atto di pignoramento notificato si evince che Banca che aveva ottenuto il decreto ingiuntivo, ha conferito il ramo CP_3
5 d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di alla la quale ha successivamente assunto la CP_6 CP_7 denominazione di IFIS NPL Investing S.p.A.. Quest'ultima ha ceduto pro soluto un portafoglio di crediti ala società , il tutto come da avviso Controparte_2 di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale parte II n. 86 del 22.07.2023. E' ritenuta pertanto la legittimazione passiva della convenuta alla quale il contraente ceduto potrà opporre tutte le eccezioni ai sensi degli artt. 1264 e 1409 c.c.” Va preliminarmente rigettata altresì l' eccezione, sollevata dalla convenuta con memoria del 14.10.2024, di improcedibilità per mancata partecipazione dell'attore all'udienza di mediazione, atteso che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere di tale incombente è a carico della convenuta opposta. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno infatti precisato che : "Nelle controversie soggette
a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n.28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”. (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 19596 del 18/09/2020) Tuttavia l'opposizione è inammissibile in quanto il decreto ingiuntivo oggi opposto era già stato fatto oggetto di opposizione nel 2015 da parte dell'odierno attore, il quale avrebbe ben potuto far valere già allora tutte le doglianze oggi esposte (essendo il Codice del Consumo ben precedente, risalendo al 2005 (D.Lgs.
6.9.2005 n. 2005 n.206). Infatti l'eccezionale possibilità di proposizione di opposizione tardiva a fronte di decreto ingiuntivo già passato in giudicato è stata limitata dalla Suprema Corte ai decreti ingiuntivi non previamente opposti: “Il perimetro della pronuncia di queste Sezioni Unite ai sensi dell'art. 363 c.p.c.”: “La fattispecie che qui rileva ha riguardo – in estrema sintesi - all'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista che il consumatore non ha opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale” . Osservano le Sezioni Unite che La CGUE, con la sentenza “SPV/Banco di Desio” del 17 maggio 2022, ha, dapprima, riformulato (cfr. § 50) la richiesta pregiudiziale del Tribunale di Milano nei seguenti termini:
“(…) se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa – per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale
6 decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne
è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. Nella causa C-831/19, esso chiede altresì se la circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva abbia una qualsivoglia rilevanza al riguardo…L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo». Infatti le Sezioni Unite si premurano di conciliare i principi eurounitari con il principio dell'intangibilità del giudicato, e con il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile:
“l'opposizione tardiva si lascia preferire perché è rimedio che l'ordinamento stesso appresta contro il giudicato (cfr. Cass., S.U., 16 novembre 1998, n. 11549; Cass., 6 ottobre 2005, n. 19429; Cass., 24 marzo 2021, n. 8299) e, quindi, consente, anzitutto, di mantenere ferma la configurazione del decreto ingiuntivo non opposto quale provvedimento idoneo a passare in giudicato formale e a produrre effetti di giudicato sostanziale.
-Inoltre, in quanto rimedio di sistema contro il giudicato, tale soluzione permette, anche nel limitato campo del decreto ingiuntivo non opposto in materia consumeristica, di fare salvo il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
-Al tempo stesso, l'opposizione ex art. 650 c.p.c. si presenta come risposta coerente rispetto ai dicta della CGUE, giacché è idonea a rimettere in discussione il risultato di condanna conseguito dal creditore con il decreto ingiuntivo non opposto proprio in ragione del carattere abusivo della clausola del contratto fonte del diritto azionato in via monitoria, così da poter determinare la caducazione di quel decreto ovvero la riduzione del suo importo quale conseguenza della dichiarazione della natura abusiva di una o più clausole, con sentenza –come detto -suscettibile di passare in giudicato formale e con attitudine al giudicato sostanziale.
-Ed ancora, tale soluzione consente di non derogare alla regola (tra le tante, Cass.,
18 febbraio 2015, n. 3277 e Cass., 14 febbraio 2020, n. 3716) secondo cui in sede di opposizione all'esecuzione, ove alla base dell'opposizione sia posto un titolo
7 esecutivo giudiziale, non possono farsi valere fatti impeditivi anteriori alla formazione del titolo, così da non mettere in discussione la natura di titolo esecutivo giudiziale del decreto ingiuntivo non opposto.” Nel caso di specie il decreto ingiuntivo era stato fatto oggetto di opposizione, le parti avevano poi concluso una transazione e il procedimento n.8107/2015 RG si era estinto per mancata comparizione ex art. 309 cpc, con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art.653 c.p.c.(doc. 12-14 di parte convenuta). Quindi l'odierno opponente, che già all'epoca era debitamente rappresentato da un avvocato, e così assistito aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe ben potuto far valere il carattere vessatorio delle clausole contrattuali, così come ogni altra delle doglianze riproposte nella presente sede (peraltro, queste ultime, inammissibili in quanto esulanti dal controllo di abusività ai sensi del Codice del
Consumo). L'opposizione va pertanto dichiarata inammissibile e rigettata, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, ai valori minimi in base alle attività espletate e alla semplicità della lite.
Segue altresì, ai sensi dell'art.12 bis D.Lgs.28/2010 (applicabile ai sensi del D.lgs149/2022 e L.197/22) la condanna dell'attore opponente al pagamento del doppio del contributo unificato vista la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro di mediazione, come da verbale del 28.8.2024 (allegato alla memoria ex art. 171 ter n.2 di parte convenuta opposta).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione tardiva, integralmente confermando il decreto ingiuntivo n 2809/2015;
2) condanna l'attore opponente a rifondere alla convenuta opposta le spese di lite, liquidate in euro 2538,50 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario,
CPA e IVA se dovuta;
3) condanna l'attore opponente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in ZA il 16.6.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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