Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02859/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01847/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di genitore ed esercente la potestà sulla figlia minorenne -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Impiduglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo – Distretto Sanitario n. 42, Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.) Dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio inadempimento formatosi in relazione all'istanza - presentata in data 20.04.2025 e integrata il 20 maggio 2025 - con la quale l'odierno ricorrente ha chiesto al Comune di Palermo di predisporre, d'intesa con l'ASP, un progetto individualizzato ex art. 14 legge 328/00
nell'interesse della disabile -OMISSIS- -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del giorno 1/11/2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ER AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che con memoria del giorno 1 novembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato l’intervenuta cessata materia del contendere, avuto riguardo che le amministrazioni intimate “… hanno provveduto a predisporre il PAI relativo alla disabile -OMISSIS- -OMISSIS- solo dopo la notifica e il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (come risulta dalla documentazione deposita in data 01.11.2025) ”;
Ritenuto di dover quindi concludere in conformità, con condanna delle amministrazioni intimate, non costituite, al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le amministrazioni intimate al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 750,00 cadauna, oltre IVA e CPA e accessori di legge, oltre refusione del contributo unificato se ed in quanto versato, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER AL, Presidente, Estensore
LL RA US, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ER AL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.