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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/10/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2560/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Policoro presso lo Parte_1 studio dell'avv. Angelo Di Santo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: il ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 05.07.2024 - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in Sant'Arcangelo il 30.07.1990 e che, con decreto CP_1
n. 1153/23 del 02.03.2023, il Tribunale di Matera ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione;
che, a seguito della separazione, la resistente ha instaurato una convivenza con altra persona e ha trasferito la propria residenza in Campomaggiore (Pz).
Ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento per la resistente ed esclusione dell'assegno divorzile.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 05.01.2025, in via provvisoria ed urgente, sono state confermate le condizioni della separazione consensuale e sono state rigettate le istanze istruttorie di prova orale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dal ricorrente.
All'udienza del 28.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, il ricorrente ha precisato le conclusioni e ha chiesto:
“l'On.le Tribunale adito voglia a) ammettere le richieste istruttorie come articolate nel ricorso introduttivo, ove li si ritenessero necessari ai fini dell'accertamento dell'assegno divorzile;
nel merito b) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il sig. Pt_1
(ricorrente/marito) e la sig.ra
[...] CP_2
(resistente/moglie), ordinando all'Ufficiale dello
[...] stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
c) accertare e dichiarare che la sig.ra
[...]
convive stabilmente con terzo soggetto, sig. CP_1 CP_3
, e per l'effetto, previo revoca dell'assegno di
[...] mantenimento stabilito in sede di separazione, accertare e dichiarare che la resistente non ha diritto all'assegno divorzile;
d) accertare e dichiarare, in ogni caso, che la resistente non ha diritto all'assegno divorzile;
e) condannare parte avversa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, con liquidazione dei compensi al sottoscritto difensore all'esito del procedimento, ovvero, nell'eventuale ipotesi di decadenza in capo al ricorrente del procedimento, ovvero, nell'eventuale ipotesi di decadenza in capo al ricorrente del beneficio del
Patrocinio a Spese dello Stato, condannare parte avversa al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio del presente procedimento in favore di parte ricorrente.”
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, il ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Matera cronol. n. 1153/2023 del
02.03.2023, in produzione ricorrente. Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni di parte ricorrente e il contegno della resistente, che si è del tutto disinteressata della pendenza del presente procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Sant'Arcangelo per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Posta la contumacia della resistente, come dichiarata in udienza del 05.12.2024, sulle condizioni di divorzio si osserva che il ricorrente ha avanzato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza richiesta di ulteriori statuizioni.
Nella specie, sul figlio , le parti anche in sede di Per_1 separazione non avevano concordato alcunché per il suo mantenimento, dando atto dell'uscita dal nucleo familiare con instaurazione di una stabile relazione di convivenza.
La domanda di revoca del contributo di mantenimento in favore della va in primo luogo qualificata come CP_1 domanda di esclusione dell'assegno divorzile, che si fonda su presupposti affatto differenti rispetto all'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione. In mancanza di istanza da parte dell'interessata per il riconoscimento dell'assegno divorzile, nulla va disposto sul punto.
La mera pronuncia sullo status giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso del 05.07.2024, ogni diversa istanza, CP_1 deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Sant'Arcangelo il 30.07.1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Arcangelo dell'anno 1990,
Parte II, Serie A, n. 25;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 24.09.2025
La Presidente est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2560/24 R.g.
Tra
, elett.te dom.to in Policoro presso lo Parte_1 studio dell'avv. Angelo Di Santo che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conclusioni: il ricorrente come da note di trattazione scritta per l'udienza del 28.05.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 05.07.2024 - premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con
[...]
in Sant'Arcangelo il 30.07.1990 e che, con decreto CP_1
n. 1153/23 del 02.03.2023, il Tribunale di Matera ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione;
che, a seguito della separazione, la resistente ha instaurato una convivenza con altra persona e ha trasferito la propria residenza in Campomaggiore (Pz).
Ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con revoca dell'assegno di mantenimento per la resistente ed esclusione dell'assegno divorzile.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 05.01.2025, in via provvisoria ed urgente, sono state confermate le condizioni della separazione consensuale e sono state rigettate le istanze istruttorie di prova orale.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione prodotta dal ricorrente.
All'udienza del 28.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, il ricorrente ha precisato le conclusioni e ha chiesto:
“l'On.le Tribunale adito voglia a) ammettere le richieste istruttorie come articolate nel ricorso introduttivo, ove li si ritenessero necessari ai fini dell'accertamento dell'assegno divorzile;
nel merito b) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio contratto tra il sig. Pt_1
(ricorrente/marito) e la sig.ra
[...] CP_2
(resistente/moglie), ordinando all'Ufficiale dello
[...] stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
c) accertare e dichiarare che la sig.ra
[...]
convive stabilmente con terzo soggetto, sig. CP_1 CP_3
, e per l'effetto, previo revoca dell'assegno di
[...] mantenimento stabilito in sede di separazione, accertare e dichiarare che la resistente non ha diritto all'assegno divorzile;
d) accertare e dichiarare, in ogni caso, che la resistente non ha diritto all'assegno divorzile;
e) condannare parte avversa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, con liquidazione dei compensi al sottoscritto difensore all'esito del procedimento, ovvero, nell'eventuale ipotesi di decadenza in capo al ricorrente del procedimento, ovvero, nell'eventuale ipotesi di decadenza in capo al ricorrente del beneficio del
Patrocinio a Spese dello Stato, condannare parte avversa al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio del presente procedimento in favore di parte ricorrente.”
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Negli atti introduttivi e nei successivi scritti difensivi, il ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione personale dei coniugi è stata omologata con decreto del Tribunale di Matera cronol. n. 1153/2023 del
02.03.2023, in produzione ricorrente. Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni di parte ricorrente e il contegno della resistente, che si è del tutto disinteressata della pendenza del presente procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
Sant'Arcangelo per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Posta la contumacia della resistente, come dichiarata in udienza del 05.12.2024, sulle condizioni di divorzio si osserva che il ricorrente ha avanzato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza richiesta di ulteriori statuizioni.
Nella specie, sul figlio , le parti anche in sede di Per_1 separazione non avevano concordato alcunché per il suo mantenimento, dando atto dell'uscita dal nucleo familiare con instaurazione di una stabile relazione di convivenza.
La domanda di revoca del contributo di mantenimento in favore della va in primo luogo qualificata come CP_1 domanda di esclusione dell'assegno divorzile, che si fonda su presupposti affatto differenti rispetto all'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione. In mancanza di istanza da parte dell'interessata per il riconoscimento dell'assegno divorzile, nulla va disposto sul punto.
La mera pronuncia sullo status giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
con ricorso del 05.07.2024, ogni diversa istanza, CP_1 deduzione ed eccezione disattesa così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Sant'Arcangelo il 30.07.1990, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sant'Arcangelo dell'anno 1990,
Parte II, Serie A, n. 25;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 24.09.2025
La Presidente est.