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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 8324 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8324 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
nata a [...] il [...] C.F. CP_1
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del C.F._1 ricorso, dall'avv. PALUMBO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. CP_2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. PALUMBO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/05/2024 e CP_1 CP_2
premettevano:
- di aver contratto matrimonio in Bacoli il 24/06/1978;
1 - che dalla loro unione sono nati i figli (22.02.1983), Per_1 Per_2
(15.4.1979), 06.09.1988); Per_3
- di essersi separati in virtù di sentenza del Tribunale di Napoli n. 12327/2008 del
15.07.2008, passata in giudicato, previa comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale del 26.03.2008, in cui era prevista la corresponsione in favore della moglie di un assegno di mantenimento pari ad € 200,00.
Su tali premesse i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 20.02.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) il sig. continuerà ad abitare nella casa coniugale in Bacoli CP_2
(NA) alla via L. Cocceio n. 5 di cui i coniugi con comproprietari (al 50%) in quanto la sig.ra abita in Bacoli (NA) via Cappella n. 70 (ex via Mercato di CP_1
Sabato n. 74) presso l'immobile di cui è comproprietaria (per una quota del 25%) con altri quattro fratelli;
2) i coniugi hanno già regolato tutti i rapporti economici tra loro e rinunciano reciprocamente al mantenimento considerato che il sig. non è in CP_2 grado di provvedere al mantenimento del coniuge essendo, egli stesso, persona in stato di bisogno titolare di assegno sociale;
3) i ricorrenti si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto;
2 4) le spese sono compensate tra le parti e la sig.ra è stata ammessa CP_1 al patrocinio a spese dello Stato”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Bacoli il 24/06/1978 (atto n. 16, parte II, S. A, reg. Atti
Matrimonio anno 1978);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Bacoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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