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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 21/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2858/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CC, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/6/2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO MENCHINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in CC (LU), Viale Carducci n.385, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) la casa in cui i coniugi da ultimo avevano stabilito la propria vita coniugale, sita in CC, Via
Lorenzo Nottolini n. 1060/H, essendo di proprietà esclusiva della IG.ra , Parte_1 rimarrà definitivamente assegnata alla stessa;
2) la IG , ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, sarà libera di Per_1 scegliere la propria residenza e la propria dimora ove ritenga più opportuno;
3) entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente nei confronti l'uno dell'altro ad ogni pretesa di carattere economico sia a titolo di alimenti che di mantenimento, essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti;
4) i coniugi danno atto di essere titolari di conti correnti separati;
5) i coniugi dichiarano di non avere niente altro da pretendere nei confronti l'uno dell'altro e che non vi sono beni mobili e/o immobili da dividere;
6) i coniugi si impegnano all'osservanza delle sopra estese clausole sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - Per_ premesso di avere contratto matrimonio in CC (LU) il 2/3/1985, dal quale è nata la IG , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della IG, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CC, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in CC (LU) in data 2/3/1985, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di CC (LU) all'Atto Numero 23, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1985;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di CC (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in CC, il 14/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di CC, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 14/5/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 21/6/2024 da
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO MENCHINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in CC (LU), Viale Carducci n.385, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) la casa in cui i coniugi da ultimo avevano stabilito la propria vita coniugale, sita in CC, Via
Lorenzo Nottolini n. 1060/H, essendo di proprietà esclusiva della IG.ra , Parte_1 rimarrà definitivamente assegnata alla stessa;
2) la IG , ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, sarà libera di Per_1 scegliere la propria residenza e la propria dimora ove ritenga più opportuno;
3) entrambi i coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente nei confronti l'uno dell'altro ad ogni pretesa di carattere economico sia a titolo di alimenti che di mantenimento, essendo economicamente indipendenti ed autosufficienti;
4) i coniugi danno atto di essere titolari di conti correnti separati;
5) i coniugi dichiarano di non avere niente altro da pretendere nei confronti l'uno dell'altro e che non vi sono beni mobili e/o immobili da dividere;
6) i coniugi si impegnano all'osservanza delle sopra estese clausole sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso».
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - Per_ premesso di avere contratto matrimonio in CC (LU) il 2/3/1985, dal quale è nata la IG , oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi e della IG, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di CC, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in CC (LU) in data 2/3/1985, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Parte_2
Matrimonio del Comune di CC (LU) all'Atto Numero 23, Parte 2, Serie A, dell'Anno 1985;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di CC (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in CC, il 14/5/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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