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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maila Casale ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3584/2018 -3585/201/ -3586/2018 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018,avente ad oggetto querela di falso varie e vertente
T R A
P.IVA in persona del Parte_1 P.IVA_1
leg. Rappresentante p.t , C.F. Parte_1 Parte_2 C.F._1
e , C.F. ,rappresentati e difesi
[...] Parte_1 CodiceFiscale_2
in virtù di mandato in calce all'atto di citazione, dall' Avv. Raffaello Caldarazzo (C.F.
), elettivamente domiciliati come in atti CodiceFiscale_3
ATTORE
C O N T R O
, Controparte_1
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t. ,rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (CF ), elettivamente P.IVA_3
domiciliati come in atti
CONVENUTO
E
(CF ), in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante p.t.,rappresentata e difesa dall'avv. Michela Poto giusta procura generale alle liti per atto notaio ep. N. 52163, racc. 14154 del 06/04/2017, Per_1
elettivamente domiciliati in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da comparse conclusionali depositate nei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si rileva che il presente fascicolo è stato assegnato alla scrivente in data 15/01/2025,previo scardinamento dal ruolo della dott.ssa nella Controparte_3
fase della precisazione delle conclusioni. Pertanto, visto il decreto di assegnazione del
Presidente del Tribunale di Avellino, questo giudice provvedeva con decreto del
28/01/2025 a fissare per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 19/02/2025 nella quale tratteneva la causa a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009 , e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta , delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1
unitamente ai soci e convenivano dinanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2
di Avellino l e Controparte_1 Controparte_2
esponendo di essere stati oggetto nell'anno 2015 di accertamento
[...]
TFK020502007/2015( , TFK010502021/2015 , Parte_1 Parte_2
TFK010502016/2015 per i redditi prodotti dall'attività di impresa Parte_1
nell'anno 2012.
Gli interessati non impugnavano i provvedimenti amministrativi, per cui, venivano emesse e notificate le cartelle n. 01276201600001573 , Parte_1
n.01276201600001575 , n.01276201600001574 ). Parte_2 Parte_1 A seguito di accesso agli atti presso l , gli Controparte_4
attori riscontravano l'emissione di CAD per tutte e tre gli accertamenti notificati per cui impugnavano le dette cartelle di pagamento presso la Commissione Tributaria
Provinciale di Avellino, che però rigettava i ricorsi.
Ritenuta quindi la necessità di accertamento della mancata notifica degli accertamenti de quibus gli attori proponevano querela di falso avverso i CAD sopra richiamati perchè mai immessi in cassetta in quanto inesistente.
E difatti, specificavano ancora gli attori, con pec del 10 gennaio 2018, avevano richiesto a il nominativo del portalettere che aveva proceduto alla CP_2
consegna ma senza ottenere riscontro.
Chiedevano pertanto sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“voglia l'Onorevole Tribunale adito: Pers per le causali di cui sopra, accertare e dichiarare la falsità del CAD di cui alla raccomandata num. 766953935991 emessa dal messo notificatore di , CP_2
autenticate e certificate dallo stesso messo e utilizzate dall quale Controparte_1
prova della notifica dell'avviso di accertamento n. TFK010502016/2015.
Con vittoria di spese e competenze di causa”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva che formulava istanza di CP_2
riunione del procedimento R.G. 3584/2018 per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva agli altri due giudizi pendenti dinanzi a questo Tribunale. in via preliminare eccepiva la prescrizione del diritto azionato da controparte ai sensi dell'art. 2951 c.c. rilevando come il rapporto contrattuale intercorso tra le parti deve essere ricondotto alla fattispecie del contratto di trasporto disciplinato dagli art. 1678 e segg. c.c. in quanto trattasi di contratto che ha come oggetto l'obbligo a carico del vettore di consegnare un plico.
La convenuta eccepiva altresì il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando, sulla scorta di numerose pronunce di legittimità, che l'agente postale è un ausiliario dell'Ufficiale Giudiziario e che il rapporto obbligatorio s'instaura tra il richiedente la notificazione e quest'ultimo, mentre l'agente postale è un semplice ausiliario cui può - anzi deve nel caso di notificazione da eseguirsi fuori dal comune in cui ha sede l'ufficio
- far ricorso l'Ufficiale Giudiziario incaricato della notificazione.
Quanto infine all'asserita falsità dell'avviso di ricevimento, in mancanza di cassetta postale evidenziava che in tal caso i portalettere affiggono avviso sul cancello/portone della società per cui alcuna responsabilità poteva essere attribuita a . CP_2
Specificava altresì che il sig. nel corso dell'istruttoria svolta aveva Persona_3
evidenziato come il medesimo portalettere si fosse attenuto alla procedura aziendale nella notifica dell'atto in assenza della cassetta postale.
Chiedeva pertanto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“in via preliminare accertare la prescrizione del diritto azionato dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2951 c.c.
Dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
con vittoria di spese diritti ed onorari di procedura”.
Si costituiva altresì l' di Avellino che in Controparte_1
via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva , essendo soggetto del tutto estraneo alla eccepita falsità ideologica delle notifiche degli avvisi di accertamento, imputabile al personale delle . CP_2
La convenuta eccepiva altresì la inammissibilità della querela di falso e comunque la sua infondatezza per l'inidoneità degli elementi e delle prove addotte atteso che anche ove fosse accertata l'inesistenza della cassetta postale, detta circostanza non è tale da impedire, in fatto, la conoscibilità dell'avviso, ben potendo l'agente postale aver seguìto la modalità alternativa dell'affissione dell'avviso alla porta d'ingresso.
Chiedeva quindi accogliersi le seguenti conclusioni:
“in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Amministrazione convenuta;
nel merito il rigetto della domanda perché inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto.
In via gradata la condanna dell'Ente in via esclusiva, nella denegata ipotesi di CP_2
accoglimento.
Vinte le spese e competenze di giudizio”. Rilevato che con atto di citazione del 040/9/2018 il signor in proprio Parte_2
evocava in giudizio, per le stesse causali, l e CP_1 Controparte_1 [...]
e il procedimento acquisiva il numero di ruolo 3585/2018 del Tribunale di CP_2
Avellino e che con atto di citazione del 05/09/2018 Parte_1
evocava in giudizio, per le stesse causali, l e
[...] Controparte_1
e il procedimento acquisiva il numero di ruolo 3586/2018 del Tribunale CP_2
di Avellino, con ordinanza del 26/03/2019, veniva disposta la riunione dei giudizi.
Con successiva ordinanza del 17/09/2019 venivano ammesse le prove orali richieste dalle parti.
All'esito dell'espletamento dell'istruttoria, all'udienza del 05/02/2025, la scrivente, a cui nelle more è stato assegnato il fascicolo, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Nel presente procedimento parte querelante ha chiesto accertarsi la non veridicità delle indicazioni di immissione in cassetta dell'avviso di deposito e di inoltro del CAD n. Par 692 di cui alla raccomandata n. 766953935978 del 24/09/2015 indirizzata a “
CAD n. 694 di cui alla raccomandata n. Parte_1
766953935991 del 24/09/2015 indirizzata a CAD n. 695 di cui alla Parte_1
raccomandata n. 766953936002 del 29/09/2015 indirizzata a e relative Parte_2
alla notifica di avvisi di presa in carico n.01277201600001573000,
n.012772001600001575000 e n.01277201600001574000.
Non può revocarsi in dubbio l'ammissibilità dell'azione ex art. 221 c.p.c., funzionale ad acclarare la non veridicità delle operazioni delineate nell'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'avviso di accertamento effettuato ai sensi dell'a l. 890/82, atteso che tale documento “a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela d ifalso” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 22058/19); ancora, la rilevanza dell'iniziativa processuale si evince dalla incontestata pendenza dell' impugnazione in sede tributaria dell'avviso di accertamento cui la notifica attiene e dall'incidenza sulla legittimità del procedimento di riscossione del mancato perfezionamento della medesima.
Deve, altresì, riconoscersi la legittimazione passiva dell Controparte_1
mittente dell'avviso di accertamento contestato in sede tributaria, ove si rilevi che "la querela di falso-la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di atti o rapporti -è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsificazione" (cfr. ex plurimis Cass. Civ. sent. n.
8575/19).
Analoga legittimazione non può riconoscersi in capo a , che si assume Controparte_2
soggetto esecutore dell'attività di falsificazione ma non soggetto che intende valersi nel giudizio de quo del documento contestato (Cass. civile , sez. VI , 17/07/2019 n.
19281) Legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio.
Nel caso di specie l'attore ha fatto valere non già un mero “errore materiale” dell'agente postale (ipotesi configurabile nel caso di mera "svista" che non incide sul contenuto sostanziale del documento, rilevabile dal suo stesso contenuto) ma un'ipotesi di falsità ideologica concernente l'attestazione in ordine all'avvenuta immissione dell'avviso di deposito nella propria cassetta postale.
Quanto all' indicazione degli elementi e delle prove della falsità, va evidenziato che si tratta di onere che può essere assolto con l'indicazione di qualsiasi tipo di prova idoneo all'accertamento del falso, e, quindi, anche a mezzo di presunzioni (Cass. III, n.
4720/2019; Cass. lav., n. 1537/2001).
Nella specie, l'attore – oltre a produrre copia dell'avviso di ricevimento impugnato – ha indicato di voler provare per testi le circostanze volte alla dimostrazione dell'assenza di cassetta postale a suo nome. Alla luce di quanto finora esposto, ritiene il Tribunale che la querela di falso in specie proposta deve ritenersi ammissibile.
La presente querela di falso ha ad oggetto il lamentato falso ideologico delle dichiarazioni rese dall'ufficiale postale sui suindicati CAD relativi alla notificazione a mezzo posta di avvisi di accertamento.
Parte attrice ha sostenuto infatti che in tutti e tre gli avvisi di ricevimento, l'ufficiale postale aveva falsamente dichiarato di aver immesso l'avviso nella cassetta delle lettere del destinatario, cassetta in effetti mai esistita all'indirizzo. A riprova dell'inesistenza della cassetta o di altra qualsiasi buca delle lettere, ha prodotto fotografie dalle parti scattate ed una immagine tratta da Google maps risalente al 2015 . Non compare nelle fotografie cassetta postale o altra buca o luogo deputato alla consegna della posta.
Inoltre va constatato come risulta erroneo quanto riferito dalle parti querelate, ossia che quand'anche si assumesse provata la circostanza della inesistenza della cassetta postale, detta circostanza non è tale da impedire, in fatto, la conoscibilità dell'avviso, ben potendo l'agente postale aver seguìto la modalità alternativa dell'affissione dell'avviso alla porta d'ingresso secondo prassi, in quanto, invece, in tal caso l'addetto avrebbe dovuto attestare comunque l'intervenuta consegna barrando la casella “affisso alla porta di ingresso”
A risultare dirimente, poi, è l'attività istruttoria orale.
Il teste quale frequentatore abituale della zona, ha dichiarato che sia il Tes_1
civico n. 85 di via Roma in Forino che il civico n. 4 di via Peschiera nello stesso
Comune sono prive di cassetta postale, così come lo erano anche nel 2015. Il teste
, titolare di attività di ristorazione alla via Roma n. 85 di Forino sin Testimone_2
dal 2012, ha dichiarato che il detto civico è privo di cassetta postale così come nel
2015. Concorde dichiarazione ha fornito il teste . Anche il teste Testimone_3 [...]
, portalettere in Forino all'epoca dei fatti ha dichiarato :”Posso riferire che ove Per_3
mai il destinatario fosse sprovvisto della cassetta postale l'avviso va inserito sotto la porta oppure affisso alla porta” . Da parte convenuta non è stata prodotta alcuna prova, né è emerso alcun differente indizio che possa far ritenere esistente in loco una buca delle lettere.
Dalle dichiarazioni dei testi può ritenersi provata, dunque, la falsità dell'immissione dell'avviso in cassetta, dicitura siglata sugli avvisi di ricevimento .
In conclusione, le fotografie del luogo ed altresì le deposizioni dei testi, inducono a ritenere che al civico 85 di via Roma in Forino e al civico n. 4 di via Peschiera in
Forino, dove sono state eseguite le notifiche a mezzo posta, non vi fosse alcuna buca delle lettere.
Dall'attività istruttoria, si precisa, null'altro si evince sicché questo Tribunale è chiamato a dichiarare la falsità dell'indicazione “immesso avviso cassetta” siglata sui
CAD n. 692 di cui alla raccomandata n. 766953935978 del 24/09/2015 indirizzata a
“ CAD n. 694 di cui alla raccomandata n. Parte_1
766953935991 del 24/09/2015 indirizzata a CAD n. 695 di cui alla Parte_1
raccomandata n. 766953936002 del 29/09/2015 indirizzata a e relative Parte_2
alla notifica di avvisi di presa in carico n.01277201600001573000,
n.012772001600001575000 e n.01277201600001574000.
Va quindi accolta la querela di falso avverso le dichiarazioni rese dall'ufficiale postale con conseguente cancellazione dal documento della dicitura immesso avviso in cassetta.
SUL REGIME DELLE SPESE
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio come in dispositivo tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal
D.M. n. 147/2022 in vigore dal 23/10/2022 in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale per lo scaglione di cause di valore indeterminabile di complessità bassa , per la semplicità della controversia. In ragione dell'accoglimento della domanda vanno compensate tra i querelanti e non legittimata Controparte_2
passiva, le spese di lite, in ragione dell'accertata falsità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: accerta la falsità della dicitura immesso avviso in cassetta, riportata dall'ufficiale postale sugli avvisi CAD n. 692 di cui alla raccomandata n. 766953935978 del Par 24/09/2015 indirizzata a “ CAD n. 694 di cui Parte_1
alla raccomandata n. 766953935991 del 24/09/2015 indirizzata a Parte_1
CAD n. 695 di cui alla raccomandata n. 766953936002 del 29/09/2015 indirizzata a
Parte_2
ordina, subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, la cancellazione, a cura della parte interessata, CAD n. 692 di cui alla raccomandata n.
766953935978 del 24/09/2015 indirizzata a “ Parte_1 Parte_1
CAD n. 694 di cui alla raccomandata n. 766953935991 del 24/09/2015 indirizzata a
CAD n. 695 di cui alla raccomandata n. 766953936002 del 29/09/2015 Parte_1
indirizzata a della dicitura “immesso avviso in cassetta”; Parte_2
dichiara tenuta e condanna l Controparte_1
all'integrale rimborso delle spese del giudizio in
[...]
favore dei querelanti liquidandole in € 7.616,00 per compensi ed € 1.635,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Compensa integralmente le spese di lite tra i querelanti e non Controparte_2
legittimata passiva.
Così deciso in Avellino in data 20 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maila Casale