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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 26/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 465/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 465/2023 R.G. promossa da
, in Parte_1
persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante nato in [...] il Parte_1
18.03.1988, con sede in , Via San Nicolò n. 138 (p. iva: ), Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Francesconi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campello sul Clitunno, Via Dante Alighieri n. 2, in virtù di procura in calce all'atto di appello;
= Appellante =
nei confronti di
, con sede in Foligno, Via Francesco Controparte_1
Cuoco n. 7 (p. iva.: ) in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Baliani ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in Trevi, Piazza della Concordia n. 12, in virtù di procura in calce alla comparsa pagina 1 di 10 di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
=Appellata=
e di
rappresentanza generale Controparte_2
per l'Italia, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., con sede in
Milano, Via Benigno Crespi n. 23 (p. iva: rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Lorenza Parlani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, Via
S. Lapi n. 10, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel grado di appello;
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 30.09.2024;
Per parte appellata ( ): come da note di Controparte_1
precisazione delle conclusioni del 02.10.24;
Per parte appellata ( ): come da note di Controparte_2
precisazione delle conclusioni del 02.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Spoleto la ditta
[...] [...]
per Controparte_3
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento della convenuta al contratto di servizi e manutenzione sottoscritto tra le parti.
A fondamento della domanda assumeva l'attrice che in data 10.12.2015 era divampato pagina 2 di 10 un incendio nei pressi di un macchinario posto all'interno dell'autocarrozzeria di cui era titolare e che l'incendio si era rapidamente diffuso a causa del mancato funzionamento di tre estintori forniti dalla convenuta, danneggiando numerosi macchinari e strutture presenti nel locale.
Deduceva inoltre che nel dicembre 2016 aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per accertare i vizi e i difetti degli estintori, le cause del malfunzionamento e l'ammontare dei danni subiti, che il CTU aveva determinato in un importo pari ad euro 23.065,00 oltre IVA.
Conformemente alle deduzioni svolte parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura indicata in atti o in quella maggiore o minore da accertare in corso di causa - oltre interessi e rivalutazione – comunque in misura non superiore a € 26.000,00, oltre al favore delle spese di lite.
Con comparsa del 24.07.2020 si costituiva Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda e,
[...]
preliminarmente, il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in manleva della propria compagnia di assicurazione.
Con comparsa del 19.01.2021 si costituiva Controparte_2
che preliminarmente contestava l'operatività della polizza per esclusione
[...]
dell'evento dal rischio garantito;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., rigettate le istanze di prova orali richieste dalle parti e acquisita la CTU disposta nel procedimento per Accertamento
Tecnico Preventivo, la causa era ritenuta matura per la decisione.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 623/2023, pubblicata il 07.08.2023, rigettava la domanda attorea e condannava parte attrice al pagamento delle spese del giudizio.
pagina 3 di 10 Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 623/2023 ha interposto appello
[...]
, per i seguenti Parte_1
motivi:
1) “Violazione del diritto alla prova. Illegittimità dell'ordinanza riservata del 16.03.2022,
mediante la quale il Tribunale ha ritenuto la causa sufficientemente istruita sulla base
delle sole risultanze dell'ATP”.
Sostiene parte appellante che la sentenza del Tribunale di Spoleto sia errata per avere il giudice di primo grado rigettato le istanze istruttorie articolate da parte attrice nella seconda memoria 183, VI comma, c.p.c., visto che attraverso il deferimento dell'interrogatorio formale si sarebbe potuti giungere alla confessione del sig. CP_1
mentre attraverso la prova per testimoni le allegazioni fattuali dell'appellante
[...]
avrebbero potuto disporre di adeguati riscontri probatori.
In particolare, la “cross examination” e gli eventuali chiarimenti richiesti dal Giudice
avrebbero consentito di accertare le modalità mediante le quali gli estintori erano stati utilizzati.
2) “Violazione dei principi enunciati da S.U. 1533/2001 in tema di prova
dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale recepimento acritico dei dati
emergenti dalla CTU, almeno con riferimento all'estintore contraddistinto dal numero
seriale 45632”.
La sentenza è errata anche nella parte in cui il primo giudice ha recepito in modo acritico la CTU.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della pagina 4 di 10 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Parte appellante sostiene che nella fattispecie la convenuta non abbia provato il CP_1
corretto funzionamento degli estintori dalla stessa forniti e che non è stata raggiunta la prova che gli elementi chimici che avrebbero consentito il funzionamento degli estintori fossero presenti al loro interno dopo il controllo manutentivo del 07.08.2015.
Tale prova non può essere tratta dalla CTU, considerato che nel corso delle operazioni peritali gli estintori hanno funzionato soltanto dopo essere stati ricaricati.
3) “I gravi motivi che giustificano la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di
primo grado”.
L'efficacia esecutiva della sentenza impugnata deve inoltre essere sospesa, vista l'alta probabilità di accoglimento del gravame, avendo il primo giudice errato sia laddove ha ritenuto inammissibili o irrilevanti le richieste istruttorie articolate dall'appellante, sia in merito al riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento contrattuale e al recepimento acritico della CTU.
In via istruttoria, l'appellante ha reiterato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 21.04.21; quindi con separato ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c. l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 23.11.2023 la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Con comparsa del 28.12.2023, si è costituita Controparte_2
contestando la fondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Con comparsa del 08.01.2024 si è, altresì, costituita Controparte_1
contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
[...]
pagina 5 di 10 Instaurato regolarmente il contraddittorio il Consigliere istruttore, ritenuto superfluo disporre attività istruttoria, ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 04.12.2024 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
I motivi di appello, che per ragione di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Costituisce un principio noto -e condiviso- come in tema di prova dell'inadempimento contrattuale colui che agisce per la risoluzione, per l'adempimento o anche solo per il risarcimento del danno debba provare la fonte negoziale del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte
(che a sua volta sarà onerata della prova dell'avvenuto adempimento o di cause giustificatrici del mandato adempimento;
cfr. per tutte Cass civ. ord. 21.5.2019 n.13685).
Nel giudizio di primo grado C.S.S. (parte attrice/odierna appellante) ha dedotto l'obbligazione manutentiva degli estintori in capo alla convenuta (odierna CP_1
appellata) allegandone l'inadempimento.
La fonte negoziale della dedotta obbligazione (non contestata) ha trovato riscontro nella documentazione versata in atti da parte attrice (cfr. documentazione fotografica e fatture prodotte in allegato al ricorso per ATP).
Dalla stessa documentazione è pure emersa l'ulteriore circostanza (non contestata) che in data 07.08.2015 (fornitrice degli estintori) avesse effettivamente eseguito il CP_1
controllo e la manutenzione delle predette apparecchiature (cfr. fatt. n. 125 del
07.08.2025 – in fascicolo ATP).
Dall'istruttoria della causa non è, invece, emerso il dedotto malfunzionamento degli pagina 6 di 10 estintori, idoneo a fondare - secondo la prospettazione dell'odierna appellante -
l'inadempimento della convenuta CP_1
In particolare, la CTU disposta nel procedimento per ATP promosso dall' odierna appellante (che la stessa non ha contestato e che, invece, ha richiamato a sostegno della promossa azione di risarcimento), regolarmente acquisita dal giudice agli atti del giudizio di primo grado (in termini cfr. Cass. 27247/2008 e Cass. 20970/2017), ha verificato il corretto funzionamento degli estintori, risultati “idonei all'uso” (cfr. pag. 11
e pag. 20 della relazione peritale).
Errata è, invece, sia la lettura dell'elaborato peritale proposta dall'appellante, sia le conclusioni a cui la stessa perviene, laddove afferma che la presenza di polvere estinguente e l'assenza di azoto rinvenuta dal CTU nell'estintore contraddistinto dal numero di serie 45653 (cfr. pag. 2 e 11 della CTU), “non doveva essere ritenuta compatibile con una sua utilizzazione al momento dell'incendio … nella suddetta ipotesi, infatti, l'estintore avrebbe dovuto essere rinvenuto privo di azoto e di polvere estinguente” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello) ma, “che nel corso dell'intervento manutentivo del 07.08.2015, l'estintore contraddistinto dal numero 45632, non venne caricato di azoto ma soltanto di polvere estinguente, o che, ancora più verosimilmente, il funzionamento dell'estintore in argomento non è stato verificato con la diligenza necessaria”.
La Corte osserva che i predetti argomenti sono privi di fondamento giuridico.
Al contrario, il Collegio esaminati gli atti di causa condivide le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure in sentenza.
Innanzitutto non è superfluo rilevare che gli estintori di cui si discute erano stati oggetto della necessaria, rituale verifica in data 7.8.2015 (circa 4 mesi prima dell'incendio),
quindi il dovere di verifica semestrale era stato regolarmente assolto dalla per la CP_1
pagina 7 di 10 revisione non era ancora trascorso il lasso di tempo minimo).
Quanto al loro funzionamento, il fatto che all'esito degli esami peritali esperiti in sede di
ATP - la cui relazione è stata regolarmente acquisita agli atti - il CTU avesse verificato che gli estintori in questione “presentavano la spinetta di sicurezza in acciaio rimossa”
(cfr. pag. 10 della CTU), che “… due sono stati scaricati completamente mentre per il
terzo risulta ancora presente della polvere estinguente al suo interno”, che “tutti e tre
gli estintori sono stati sottoposti a carica e provati”, che “l'estintore che al suo interno aveva ancora polvere ha funzionato perfettamente;
gli altri due hanno funzionato apparentemente senza fuoriuscita di polvere estinguente ma senza presentare inceppamenti” (cfr. pagg. 9 e 10 della CTU) è compatibile con il fatto che i presidi in questione fossero funzionanti oltre che essere stati effettivamente utilizzati.
Ciò, come correttamente rilevato dal primo giudice, “basta per rendere la prospettazione di già in punto di inadempimento contrattuale di del tutto infondata in Pt_1 CP_1
quanto smentita dai predetti risultati istruttori” (cfr. pag. 6 della sentenza), dato che gli estintori di cui si discute sono risultati perfettamente funzionanti (cfr. pag.11 della CTU)
e che la rimozione in tutti e tre gli estintori della spinetta di sicurezza in acciaio (ibidem,
pag.3) indicava che essi erano stati utilizzati (dato che solo previa rimozione della spinetta di sicurezza è possibile agire sulla leva che scarica l'agente estinguente e che gli estintori erano scarichi;
pagg.10-11).
Risulta quindi dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che avesse CP_1
adempiuto alle obbligazioni che su di essa gravavano.
Alla luce dei predetti rilievi tecnici -di cui la Corte ne condivide le conclusioni per essere precisi ed immuni da vizi logici- risultano poi infondate le censure rivolte dall'appellante avverso la decisione del primo giudice laddove questi ha rigettato le richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) articolate nella memoria pagina 8 di 10 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Anche in questo caso gli argomenti spesi a fondamento del proposto motivo di gravame sono privi di rilevanza considerato che le richieste istruttorie non ammesse dal giudice di prime cure risultano del tutto ininfluenti ai fini della decisione.
In particolare, quanto all'interrogatorio formale, le circostanze capitolate, in parte non sono idonee a provocare la confessione giudiziale (cap. 1 e 2) e in parte sono irrilevanti
(cap. da 3 a 8) in quanto rivolte ad un soggetto non presente al momento della verificazione dell'evento dannoso.
Riguardo alla prova per testi le circostanze capitolate sono in parte superflue in quanto relative a fatti non contestati (cap. 9, 10, 11) e, in parte inammissibili (cap. 12) poiché
contenenti valutazioni tecniche non demandabili al teste.
Per tali ragioni, la reiterata richiesta di ammissione va nuovamente rigettata anche da questa Corte.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Controparte_2
contrariis reiectis, così provvede:
[...]
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 623/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto il 07.08.2023);
- condanna al rimborso in Parte_1 Parte_1
pagina 9 di 10 favore di e di Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite sostenute nel presente grado di giudizio che liquida
[...]
in complessivi €. 3.966,00 per ciascuna parte, oltre spese generali 15%, IVA ed accessori di legge.
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 25 marzo 2025
Il PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott. Paola De Lisio Consigliere
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 465/2023 R.G. promossa da
, in Parte_1
persona dell'omonimo titolare e legale rappresentante nato in [...] il Parte_1
18.03.1988, con sede in , Via San Nicolò n. 138 (p. iva: ), Pt_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Francesconi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campello sul Clitunno, Via Dante Alighieri n. 2, in virtù di procura in calce all'atto di appello;
= Appellante =
nei confronti di
, con sede in Foligno, Via Francesco Controparte_1
Cuoco n. 7 (p. iva.: ) in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Baliani ed elettivamente domiciliata presso il suo
Studio in Trevi, Piazza della Concordia n. 12, in virtù di procura in calce alla comparsa pagina 1 di 10 di costituzione e risposta nel giudizio di appello;
=Appellata=
e di
rappresentanza generale Controparte_2
per l'Italia, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t., con sede in
Milano, Via Benigno Crespi n. 23 (p. iva: rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
Lorenza Parlani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Città di Castello, Via
S. Lapi n. 10, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel grado di appello;
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di precisazione delle conclusioni del 30.09.2024;
Per parte appellata ( ): come da note di Controparte_1
precisazione delle conclusioni del 02.10.24;
Per parte appellata ( ): come da note di Controparte_2
precisazione delle conclusioni del 02.10.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Spoleto la ditta
[...] [...]
per Controparte_3
sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento della convenuta al contratto di servizi e manutenzione sottoscritto tra le parti.
A fondamento della domanda assumeva l'attrice che in data 10.12.2015 era divampato pagina 2 di 10 un incendio nei pressi di un macchinario posto all'interno dell'autocarrozzeria di cui era titolare e che l'incendio si era rapidamente diffuso a causa del mancato funzionamento di tre estintori forniti dalla convenuta, danneggiando numerosi macchinari e strutture presenti nel locale.
Deduceva inoltre che nel dicembre 2016 aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per accertare i vizi e i difetti degli estintori, le cause del malfunzionamento e l'ammontare dei danni subiti, che il CTU aveva determinato in un importo pari ad euro 23.065,00 oltre IVA.
Conformemente alle deduzioni svolte parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nella misura indicata in atti o in quella maggiore o minore da accertare in corso di causa - oltre interessi e rivalutazione – comunque in misura non superiore a € 26.000,00, oltre al favore delle spese di lite.
Con comparsa del 24.07.2020 si costituiva Controparte_4
chiedendo il rigetto della domanda e,
[...]
preliminarmente, il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in manleva della propria compagnia di assicurazione.
Con comparsa del 19.01.2021 si costituiva Controparte_2
che preliminarmente contestava l'operatività della polizza per esclusione
[...]
dell'evento dal rischio garantito;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., rigettate le istanze di prova orali richieste dalle parti e acquisita la CTU disposta nel procedimento per Accertamento
Tecnico Preventivo, la causa era ritenuta matura per la decisione.
Il Tribunale di Spoleto, con sentenza n. 623/2023, pubblicata il 07.08.2023, rigettava la domanda attorea e condannava parte attrice al pagamento delle spese del giudizio.
pagina 3 di 10 Avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 623/2023 ha interposto appello
[...]
, per i seguenti Parte_1
motivi:
1) “Violazione del diritto alla prova. Illegittimità dell'ordinanza riservata del 16.03.2022,
mediante la quale il Tribunale ha ritenuto la causa sufficientemente istruita sulla base
delle sole risultanze dell'ATP”.
Sostiene parte appellante che la sentenza del Tribunale di Spoleto sia errata per avere il giudice di primo grado rigettato le istanze istruttorie articolate da parte attrice nella seconda memoria 183, VI comma, c.p.c., visto che attraverso il deferimento dell'interrogatorio formale si sarebbe potuti giungere alla confessione del sig. CP_1
mentre attraverso la prova per testimoni le allegazioni fattuali dell'appellante
[...]
avrebbero potuto disporre di adeguati riscontri probatori.
In particolare, la “cross examination” e gli eventuali chiarimenti richiesti dal Giudice
avrebbero consentito di accertare le modalità mediante le quali gli estintori erano stati utilizzati.
2) “Violazione dei principi enunciati da S.U. 1533/2001 in tema di prova
dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale recepimento acritico dei dati
emergenti dalla CTU, almeno con riferimento all'estintore contraddistinto dal numero
seriale 45632”.
La sentenza è errata anche nella parte in cui il primo giudice ha recepito in modo acritico la CTU.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione contrattuale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della pagina 4 di 10 controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Parte appellante sostiene che nella fattispecie la convenuta non abbia provato il CP_1
corretto funzionamento degli estintori dalla stessa forniti e che non è stata raggiunta la prova che gli elementi chimici che avrebbero consentito il funzionamento degli estintori fossero presenti al loro interno dopo il controllo manutentivo del 07.08.2015.
Tale prova non può essere tratta dalla CTU, considerato che nel corso delle operazioni peritali gli estintori hanno funzionato soltanto dopo essere stati ricaricati.
3) “I gravi motivi che giustificano la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di
primo grado”.
L'efficacia esecutiva della sentenza impugnata deve inoltre essere sospesa, vista l'alta probabilità di accoglimento del gravame, avendo il primo giudice errato sia laddove ha ritenuto inammissibili o irrilevanti le richieste istruttorie articolate dall'appellante, sia in merito al riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento contrattuale e al recepimento acritico della CTU.
In via istruttoria, l'appellante ha reiterato la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori articolati nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. del 21.04.21; quindi con separato ricorso ex artt. 283 e 351 c.p.c. l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 23.11.2023 la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.
Con comparsa del 28.12.2023, si è costituita Controparte_2
contestando la fondatezza dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Con comparsa del 08.01.2024 si è, altresì, costituita Controparte_1
contestando l'appello e chiedendone il rigetto.
[...]
pagina 5 di 10 Instaurato regolarmente il contraddittorio il Consigliere istruttore, ritenuto superfluo disporre attività istruttoria, ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 04.12.2024 la decisione è stata riservata al Collegio.
****
I motivi di appello, che per ragione di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Costituisce un principio noto -e condiviso- come in tema di prova dell'inadempimento contrattuale colui che agisce per la risoluzione, per l'adempimento o anche solo per il risarcimento del danno debba provare la fonte negoziale del suo diritto, potendo poi limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte
(che a sua volta sarà onerata della prova dell'avvenuto adempimento o di cause giustificatrici del mandato adempimento;
cfr. per tutte Cass civ. ord. 21.5.2019 n.13685).
Nel giudizio di primo grado C.S.S. (parte attrice/odierna appellante) ha dedotto l'obbligazione manutentiva degli estintori in capo alla convenuta (odierna CP_1
appellata) allegandone l'inadempimento.
La fonte negoziale della dedotta obbligazione (non contestata) ha trovato riscontro nella documentazione versata in atti da parte attrice (cfr. documentazione fotografica e fatture prodotte in allegato al ricorso per ATP).
Dalla stessa documentazione è pure emersa l'ulteriore circostanza (non contestata) che in data 07.08.2015 (fornitrice degli estintori) avesse effettivamente eseguito il CP_1
controllo e la manutenzione delle predette apparecchiature (cfr. fatt. n. 125 del
07.08.2025 – in fascicolo ATP).
Dall'istruttoria della causa non è, invece, emerso il dedotto malfunzionamento degli pagina 6 di 10 estintori, idoneo a fondare - secondo la prospettazione dell'odierna appellante -
l'inadempimento della convenuta CP_1
In particolare, la CTU disposta nel procedimento per ATP promosso dall' odierna appellante (che la stessa non ha contestato e che, invece, ha richiamato a sostegno della promossa azione di risarcimento), regolarmente acquisita dal giudice agli atti del giudizio di primo grado (in termini cfr. Cass. 27247/2008 e Cass. 20970/2017), ha verificato il corretto funzionamento degli estintori, risultati “idonei all'uso” (cfr. pag. 11
e pag. 20 della relazione peritale).
Errata è, invece, sia la lettura dell'elaborato peritale proposta dall'appellante, sia le conclusioni a cui la stessa perviene, laddove afferma che la presenza di polvere estinguente e l'assenza di azoto rinvenuta dal CTU nell'estintore contraddistinto dal numero di serie 45653 (cfr. pag. 2 e 11 della CTU), “non doveva essere ritenuta compatibile con una sua utilizzazione al momento dell'incendio … nella suddetta ipotesi, infatti, l'estintore avrebbe dovuto essere rinvenuto privo di azoto e di polvere estinguente” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello) ma, “che nel corso dell'intervento manutentivo del 07.08.2015, l'estintore contraddistinto dal numero 45632, non venne caricato di azoto ma soltanto di polvere estinguente, o che, ancora più verosimilmente, il funzionamento dell'estintore in argomento non è stato verificato con la diligenza necessaria”.
La Corte osserva che i predetti argomenti sono privi di fondamento giuridico.
Al contrario, il Collegio esaminati gli atti di causa condivide le conclusioni cui è giunto il giudice di prime cure in sentenza.
Innanzitutto non è superfluo rilevare che gli estintori di cui si discute erano stati oggetto della necessaria, rituale verifica in data 7.8.2015 (circa 4 mesi prima dell'incendio),
quindi il dovere di verifica semestrale era stato regolarmente assolto dalla per la CP_1
pagina 7 di 10 revisione non era ancora trascorso il lasso di tempo minimo).
Quanto al loro funzionamento, il fatto che all'esito degli esami peritali esperiti in sede di
ATP - la cui relazione è stata regolarmente acquisita agli atti - il CTU avesse verificato che gli estintori in questione “presentavano la spinetta di sicurezza in acciaio rimossa”
(cfr. pag. 10 della CTU), che “… due sono stati scaricati completamente mentre per il
terzo risulta ancora presente della polvere estinguente al suo interno”, che “tutti e tre
gli estintori sono stati sottoposti a carica e provati”, che “l'estintore che al suo interno aveva ancora polvere ha funzionato perfettamente;
gli altri due hanno funzionato apparentemente senza fuoriuscita di polvere estinguente ma senza presentare inceppamenti” (cfr. pagg. 9 e 10 della CTU) è compatibile con il fatto che i presidi in questione fossero funzionanti oltre che essere stati effettivamente utilizzati.
Ciò, come correttamente rilevato dal primo giudice, “basta per rendere la prospettazione di già in punto di inadempimento contrattuale di del tutto infondata in Pt_1 CP_1
quanto smentita dai predetti risultati istruttori” (cfr. pag. 6 della sentenza), dato che gli estintori di cui si discute sono risultati perfettamente funzionanti (cfr. pag.11 della CTU)
e che la rimozione in tutti e tre gli estintori della spinetta di sicurezza in acciaio (ibidem,
pag.3) indicava che essi erano stati utilizzati (dato che solo previa rimozione della spinetta di sicurezza è possibile agire sulla leva che scarica l'agente estinguente e che gli estintori erano scarichi;
pagg.10-11).
Risulta quindi dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che avesse CP_1
adempiuto alle obbligazioni che su di essa gravavano.
Alla luce dei predetti rilievi tecnici -di cui la Corte ne condivide le conclusioni per essere precisi ed immuni da vizi logici- risultano poi infondate le censure rivolte dall'appellante avverso la decisione del primo giudice laddove questi ha rigettato le richieste istruttorie (interrogatorio formale e prova per testi) articolate nella memoria pagina 8 di 10 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Anche in questo caso gli argomenti spesi a fondamento del proposto motivo di gravame sono privi di rilevanza considerato che le richieste istruttorie non ammesse dal giudice di prime cure risultano del tutto ininfluenti ai fini della decisione.
In particolare, quanto all'interrogatorio formale, le circostanze capitolate, in parte non sono idonee a provocare la confessione giudiziale (cap. 1 e 2) e in parte sono irrilevanti
(cap. da 3 a 8) in quanto rivolte ad un soggetto non presente al momento della verificazione dell'evento dannoso.
Riguardo alla prova per testi le circostanze capitolate sono in parte superflue in quanto relative a fatti non contestati (cap. 9, 10, 11) e, in parte inammissibili (cap. 12) poiché
contenenti valutazioni tecniche non demandabili al teste.
Per tali ragioni, la reiterata richiesta di ammissione va nuovamente rigettata anche da questa Corte.
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Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 Controparte_2
contrariis reiectis, così provvede:
[...]
- respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 623/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto il 07.08.2023);
- condanna al rimborso in Parte_1 Parte_1
pagina 9 di 10 favore di e di Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite sostenute nel presente grado di giudizio che liquida
[...]
in complessivi €. 3.966,00 per ciascuna parte, oltre spese generali 15%, IVA ed accessori di legge.
- Visto l'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché parte appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 25 marzo 2025
Il PRESIDENTE relatore
(dott. Simone Salcerini)
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