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Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/02/2024, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
N. Rg. 124-1/2023 PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura rg. n. 124-1/2023 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:
AN RA, nata a [...] il [...] ([...]);
LZ ER, nato a [...] il [...] ([...])
- ricorrenti
Con atto depositato in data 17.05.2023 RA GI e LA LA, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:
- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati mobiliari;
- pagamento parziale del creditore ipotecario per l'importo di euro 160.000,00 superiore al valore di perizia dell'immobile su cui grava la garanzia;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura dello 0,24%.
pagina 1 di 5 I debitori hanno proposto di effettuare i pagamenti offrendo la somma pari ad euro 190.000,00
“che verrà apportata dai due soggetti che fungeranno da Assuntori” (cfr. pagina 8 del ricorso), segnatamente CD OU S.r.l. e IA LA, che si accollano i debiti dei ricorrenti in solido con loro e cui saranno trasferiti, all'esecuzione del piano con il pagamento dei creditori come qui proposti, gli immobili e le quote immobiliari di proprietà di LA LA.
E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, dott. Pietro Stefanetti, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza dei debitori nel contrarle, nonché della loro attuale incapacità di adempiere;
il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.
A seguito di richiesta di chiarimenti del Tribunale con decreto del 05.07.2023, i ricorrenti hanno depositato in data 11.09.2023 memoria supplementare al ricorso e, in pari data, il
Gestore della Crisi ha integrato la relazione particolareggiata con la quale, dopo aver fornito le precisazioni sollecitate dal giudice e chiarito che con il piano non si fa luogo a ristrutturazione di debiti di fonte non consumeristica, ha escluso che la condotta dei debitori sia stata connotata da “colpa grave” ex art. 69 CCI nell'assumere obbligazioni (mutuo ipotecario) e nel rilasciare garanzie fideiussorie in favore della società partecipata dal figlio.
Con decreto del 06.10.2023 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.
L'OCC, con nota trasmessa in data 21.11.2023, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto delle osservazioni pervenute da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha evidenziato la presenza di un'ulteriore iscrizione a ruolo (cartella n. 02020230021630485000), provvedendo pertanto alla modifica dell'elenco passività dei debitori dal quale risulta “un maggior debito verso l'Agenzia Entrate –
Riscossione di € 1.016,04 in privilegio”.
Con la medesima nota ut supra depositata, il Gestore della Crisi ha altresì riferito in merito alla dichiarazione di impegno sottoscritta dalla figlia dei ricorrenti (IA LA), già
pagina 2 di 5 impegnatasi quale assuntore nella procedura de qua, di “far fronte al maggior debito in privilegio a favore dell'Agenzia Entrate – Riscossione per € 1.016,04 al fine di mantenere inalterati il piano e la proposta iniziali”.
Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetti consumatori ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitati, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.
Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti, né hanno già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode perché all'epoca in cui il mutuo fu contratto esistevano risorse familiari idonee al suo sostenimento, mentre le fideiussioni furono rilasciate per affectio familiaris e con la prospettiva, all'epoca concreta, che l'iniziativa imprenditoriale della società del figlio desse risultati idonei al pagamento dei debiti societari.
Sulla scorta della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché la corresponsione dell'importo di 190.000 euro agli assuntori è garantita da impegno bancario. Giova solo precisare che, trattandosi di assuntoria, gli assuntori sono tenuti al pagamento dei creditori anteriori in solido con i debitori secondo i termini della proposta anche con riferimento a eventuali passività non indicate negli atti del procedimento.
Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano, disporre la trascrizione della sentenza sui diritti immobiliari del ricorrente LA e, contestualmente, disporre la chiusura della procedura ex art. 70, comma 4, CCI.
Per quanto riguarda le modalità esecutive, come da proposta e piano, entro 30 giorni dalla definitività dell'omologa dovranno essere eseguiti i pagamenti in conformità allo stesso, sotto la vigilanza dell'OCC cui sarà trasmessa la prova dei pagamenti;
l'effetto traslativo in favore degli assuntori si produrrà solo alla completa esecuzione del piano, come attestata dall'OCC nella relazione finale, mediante ripetizione nella forme notarili, previa emissione di decreto di cancellazione dei gravami da parte del giudice.
pagina 3 di 5 Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, comma 8, CCI.
P.Q.M.
1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
AN RA nata a [...] il [...] ([...])
e LZ ER nato a [...] il [...]
([...]);
2. dispone che i debitori e gli assuntori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
3. dispone il trasferimento in favore degli assuntori secondo quanto indicato nel piano, alla completa esecuzione e mediante ripetizione nelle forme notatili, dei seguenti beni di proprietà di LA LA:
- piena proprietà di immobile identificato al NCEU di Monzuno Foglio 33 Particella
424 Sub 5 - Cat. A/3 - Cl.
2 - Cons. 5,5 vani - Sup. Cat. Totale: 130 mq Totale escluse aree scoperte 130 mq - Rendita: Euro 340,86 – Via Elle n. 5 piano: T
- piena proprietà di immobile identificato al NCEU di Monzuno Foglio 33 Particella
424 Sub 6 - Cat. A/3 - Cl.
2 - Cons. 9 vani - Sup. Cat. totale: 215 mq Totale escluse aree scoperte 200 mq - Rendita: Euro 557,77 – Via Elle n. 5 piano: T-1-2
- piena proprietà di immobile identificato al NCEU di Monzuno Foglio 33 Particella
424 Sub 7 - Cat. C/2 - Cl.
3 - Cons. 42 mq - Sup. Cat. Totale: 49 mq Rendita: Euro
91,10 – Via Elle n. 5 piano: T;
- proprietà per ½ di terreno identificato al NCT di Monzuno Foglio 33 Particella 1005
- Cat. Area Urbana - Cl. - - Cons. 59 mq – Via Elle n. 5 piano: T;
- proprietà per 1/2 di capannone identificato al NCEU di Monzuno Foglio 33
Particella 621 Sub 1 graffato al Sub 3 - Cat. D/7 - Rendita: Euro 940,00 – Via Elle n.
4/A piano: T;
- proprietà per 1/2 di capannone identificato al NCEU di Monzuno Foglio 33
Particella 621 Sub 2 graffato al Sub 4 - Cat. D/7 - Rendita: Euro 370,00 – Via Elle n.
4/B piano: T.
4. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice;
b) riferisca ogni sei mesi al giudice pagina 4 di 5 sullo stato dell'esecuzione del piano;
c) terminata l'esecuzione, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
5. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
6. dispone la trascrizione a cura dell'OCC ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCI della presente sentenza sui diritti immobiliari sopra indicati;
7. dispone la chiusura della procedura.
Bologna, 4 febbraio 2024
IL GIUDICE
Alessandra Mirabelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Il Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella procedura rg. n. 124-1/2023 PU per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:
AN RA, nata a [...] il [...] ([...]);
LZ ER, nato a [...] il [...] ([...])
- ricorrenti
Con atto depositato in data 17.05.2023 RA GI e LA LA, premesso di rivestire la qualifica di “consumatore” così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCI e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI, hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:
- pagamento integrale della prededuzione;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati mobiliari;
- pagamento parziale del creditore ipotecario per l'importo di euro 160.000,00 superiore al valore di perizia dell'immobile su cui grava la garanzia;
- pagamento dei creditori chirografari nella misura dello 0,24%.
pagina 1 di 5 I debitori hanno proposto di effettuare i pagamenti offrendo la somma pari ad euro 190.000,00
“che verrà apportata dai due soggetti che fungeranno da Assuntori” (cfr. pagina 8 del ricorso), segnatamente CD OU S.r.l. e IA LA, che si accollano i debiti dei ricorrenti in solido con loro e cui saranno trasferiti, all'esecuzione del piano con il pagamento dei creditori come qui proposti, gli immobili e le quote immobiliari di proprietà di LA LA.
E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, dott. Pietro Stefanetti, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza dei debitori nel contrarle, nonché della loro attuale incapacità di adempiere;
il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'agente della riscossione e gli uffici fiscali ai sensi del comma 4 dell'art. 68 CCI.
A seguito di richiesta di chiarimenti del Tribunale con decreto del 05.07.2023, i ricorrenti hanno depositato in data 11.09.2023 memoria supplementare al ricorso e, in pari data, il
Gestore della Crisi ha integrato la relazione particolareggiata con la quale, dopo aver fornito le precisazioni sollecitate dal giudice e chiarito che con il piano non si fa luogo a ristrutturazione di debiti di fonte non consumeristica, ha escluso che la condotta dei debitori sia stata connotata da “colpa grave” ex art. 69 CCI nell'assumere obbligazioni (mutuo ipotecario) e nel rilasciare garanzie fideiussorie in favore della società partecipata dal figlio.
Con decreto del 06.10.2023 il Giudice ha disposto la pubblicazione del piano e della proposta sul sito web del Tribunale e ha assegnato i termini previsti dall'art. 70 CCI per integrare il contraddittorio con i creditori, a cura dell'OCC.
L'OCC, con nota trasmessa in data 21.11.2023, ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCI e ha dato atto delle osservazioni pervenute da parte dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha evidenziato la presenza di un'ulteriore iscrizione a ruolo (cartella n. 02020230021630485000), provvedendo pertanto alla modifica dell'elenco passività dei debitori dal quale risulta “un maggior debito verso l'Agenzia Entrate –
Riscossione di € 1.016,04 in privilegio”.
Con la medesima nota ut supra depositata, il Gestore della Crisi ha altresì riferito in merito alla dichiarazione di impegno sottoscritta dalla figlia dei ricorrenti (IA LA), già
pagina 2 di 5 impegnatasi quale assuntore nella procedura de qua, di “far fronte al maggior debito in privilegio a favore dell'Agenzia Entrate – Riscossione per € 1.016,04 al fine di mantenere inalterati il piano e la proposta iniziali”.
Alla luce delle superiori ragioni, la proposta e il piano devono ritenersi ammissibili, in quanto provenienti da soggetti consumatori ex art. 2, I comma, lett. e), CCI, avendo contratto le obbligazioni ristrutturate per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, e sovraindebitati, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.
Non ricorrono neppure le condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCI, in quanto i ricorrenti non risultano essere stati già esdebitati nei cinque anni precedenti, né hanno già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbiano determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode perché all'epoca in cui il mutuo fu contratto esistevano risorse familiari idonee al suo sostenimento, mentre le fideiussioni furono rilasciate per affectio familiaris e con la prospettiva, all'epoca concreta, che l'iniziativa imprenditoriale della società del figlio desse risultati idonei al pagamento dei debiti societari.
Sulla scorta della documentazione in atti e dell'attestazione contenuta nella relazione dell'OCC, inoltre, il piano deve ritenersi fattibile, poiché la corresponsione dell'importo di 190.000 euro agli assuntori è garantita da impegno bancario. Giova solo precisare che, trattandosi di assuntoria, gli assuntori sono tenuti al pagamento dei creditori anteriori in solido con i debitori secondo i termini della proposta anche con riferimento a eventuali passività non indicate negli atti del procedimento.
Ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano, disporre la trascrizione della sentenza sui diritti immobiliari del ricorrente LA e, contestualmente, disporre la chiusura della procedura ex art. 70, comma 4, CCI.
Per quanto riguarda le modalità esecutive, come da proposta e piano, entro 30 giorni dalla definitività dell'omologa dovranno essere eseguiti i pagamenti in conformità allo stesso, sotto la vigilanza dell'OCC cui sarà trasmessa la prova dei pagamenti;
l'effetto traslativo in favore degli assuntori si produrrà solo alla completa esecuzione del piano, come attestata dall'OCC nella relazione finale, mediante ripetizione nella forme notarili, previa emissione di decreto di cancellazione dei gravami da parte del giudice.
pagina 3 di 5 Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 70, comma 8, CCI.
P.Q.M.
1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da
AN RA nata a [...] il [...] ([...])
e LZ ER nato a [...] il [...]
([...]);
2. dispone che i debitori e gli assuntori effettuino i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano;
3. dispone il trasferimento in favore degli assuntori secondo quanto indicato nel piano, alla completa esecuzione e mediante ripetizione nelle forme notatili, dei seguenti beni di proprietà di LA LA:
- piena proprietà di immobile identificato al NCEU di Monzuno Foglio 33 Particella
424 Sub 5 - Cat. A/3 - Cl.
2 - Cons. 5,5 vani - Sup. Cat. Totale: 130 mq Totale escluse aree scoperte 130 mq - Rendita: Euro 340,86 – Via Elle n. 5 piano: T
- piena proprietà di immobile identificato al NCEU di Monzuno Foglio 33 Particella
424 Sub 6 - Cat. A/3 - Cl.
2 - Cons. 9 vani - Sup. Cat. totale: 215 mq Totale escluse aree scoperte 200 mq - Rendita: Euro 557,77 – Via Elle n. 5 piano: T-1-2
- piena proprietà di immobile identificato al NCEU di Monzuno Foglio 33 Particella
424 Sub 7 - Cat. C/2 - Cl.
3 - Cons. 42 mq - Sup. Cat. Totale: 49 mq Rendita: Euro
91,10 – Via Elle n. 5 piano: T;
- proprietà per ½ di terreno identificato al NCT di Monzuno Foglio 33 Particella 1005
- Cat. Area Urbana - Cl. - - Cons. 59 mq – Via Elle n. 5 piano: T;
- proprietà per 1/2 di capannone identificato al NCEU di Monzuno Foglio 33
Particella 621 Sub 1 graffato al Sub 3 - Cat. D/7 - Rendita: Euro 940,00 – Via Elle n.
4/A piano: T;
- proprietà per 1/2 di capannone identificato al NCEU di Monzuno Foglio 33
Particella 621 Sub 2 graffato al Sub 4 - Cat. D/7 - Rendita: Euro 370,00 – Via Elle n.
4/B piano: T.
4. dispone che l'OCC: a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice;
b) riferisca ogni sei mesi al giudice pagina 4 di 5 sullo stato dell'esecuzione del piano;
c) terminata l'esecuzione, presenti – sentiti i debitori – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso;
d) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
5. dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it e sia comunicata ai creditori;
6. dispone la trascrizione a cura dell'OCC ai sensi dell'art. 70 comma 7 CCI della presente sentenza sui diritti immobiliari sopra indicati;
7. dispone la chiusura della procedura.
Bologna, 4 febbraio 2024
IL GIUDICE
Alessandra Mirabelli
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