Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 27/06/2025, n. 12752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12752 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 12752/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01948/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2025, proposto da
ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B50052FA29, B500530AFC, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta 142;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Eg Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della Lettera di invito trasmessa a mezzo pec in data 30.12.2024 per la partecipazione all’“ Appalto specifico indetto da Regione Lazio per l’affidamento della fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto, occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Tranche 17 nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione denominato “Farmaci 2024_diciassettesima tranche” per la fornitura di prodotti farmaceutici ” – istituito con avviso sulla GUUE S129 del 7.7.2023 e sulla GURI n. 79 del 12.7.2023, indetto dalla Regione Lazio, in qualità di Stazione appaltante e di Soggetto Aggregatore, con specifico riferimento al lotto n. 1 per la fornitura del principio attivo rivaroxaban nel dosaggio da 20 mg – CIG B50052FA29, e al lotto n. 2 per la fornitura del principio attivo rivaroxaban nel dosaggio da 15 mg – CIG B500530AFC, e dei relativi avvisi di pubblicazione, nonché in quanto atto presupposto, della Determinazione n. G17864 del 23.12.2024 del Direttore della Direzione Regionale Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei e PNRR – Regione Lazio, di indizione e approvazione degli atti di gara, e dei relativi allegati,
b) di tutti gli atti e documenti di gara dell’Appalto specifico Tranche 17 per l’acquisizione di prodotti farmaceutici indetto dalla Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica, Centrale Acquisti, Fondi Europei, PNRR, per i lotti n. 1 e n. 2, con particolare riferimento a:
- Allegato 1 – Capitolato d’Oneri e relativi allegati;
- Allegato 2 – Dichiarazione amministrativa aggiuntiva;
- Allegato 3 – Capitolato tecnico;
- Allegato 4 – Tabella Elenco Lotti;
- Allegato 5 – Schema di Convenzione:
- Allegato 6 – Elenco lotti, CIG, Cauzioni;
- Allegato 7 – Modello attestazione pagamento imposta di bollo;
- Allegato 8 – Modello per verifiche ex articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- Allegato 9 – DCA n. U00247/2019;
- Allegato 10 – Dichiarazione di avvalimento del concorrente e dell’impresa ausiliaria
c) delle risultanze dei lavori e dei verbali per la predisposizione degli atti di gara e del Capitolato tecnico, non conosciuti da ER S.p.A.;
d) degli atti di indicazione dei fabbisogni delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Regione Lazio, e delle note prot. n. 1548500 e n. 1548578 del 17.12.2024 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Risorse Farmaceutiche e dispositivi medici, richiamate nella Determinazione di indizione, non conosciuti da ER S.p.A.;
e) over occorrer possa, ove da intendersi quale atto presupposto, della nota prot. 276722 del 28.2.2024 della Direzione regionale Programmazione economica, Centrale Acquisti, Fondi europei, PNRR – Regione Lazio;
f) di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Eg Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Con Determinazione n. G17864 del 23 dicembre 2024 è stata autorizzata l’indizione di un Appalto specifico per l'acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Tranche 17, nell'ambito del bando SDAPA Consip per la fornitura di prodotti farmaceutici, destinato al fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.
L’appalto specifico in questione è stato indetto mediante adesione al Sistema Dinamico di Acquisto di Consip, attraverso il quale, con lettera d’invito del 30 gennaio 2024 rivolta a tutti gli operatori economici iscritti al bando SDA, gli stessi sono stati invitati a presentare offerta.
In esito alla procedura è prevista la stipula di una convenzione della durata di 36 mesi nel corso dei quali le ASL/AO potranno emettere ordini di fornitura per soddisfare i propri fabbisogni.
Con il ricorso in esame, ER ha chiesto l’annullamento degli atti indicati in epigrafe ed in particolare della Lettera di invito trasmessa a mezzo pec in data 30.12.2024 per la partecipazione alla gara in esame, con specifico riferimento ai lotti n. 1 e n. 2 per la fornitura del principio attivo rivaroxaban, rispettivamente nei dosaggi da 20 mg e da 15 mg.
Con l’unico articolato motivo di diritto, la ricorrente ha sostenuto che tale prodotto farmaceutico non potrebbe essere acquistato mediante procedura competitiva, in quanto il principio attivo rivaroxaban nei dosaggi da 20 mg e 15 mg sarebbe coperto da brevetto che tutela il regime di monosomministrazione giornaliera del medicinale nelle forme farmaceutiche orali a rilascio rapido, e valido sino al 19 gennaio 2026.
La procedura di gara indetta dall’Ente sarebbe quindi diretta a conseguire un oggetto illecito e contrario anzitutto alla disciplina penale che punisce il reato di contraffazione e di utilizzo di prodotti contraffatti ai sensi degli artt. 473 e ss. e l’acquisto di cose provenienti da reato ai sensi dell’art. 712 c.p..
In realtà, l’approvvigionamento dovrebbe avvenire esclusivamente attraverso la convenzione in essere con l’Amministrazione, sottoscritta in data 23 febbraio 2022.
Inoltre la procedura sarebbe illegittima anche in ragione dell’impossibilità di presentare un’offerta economica, dal momento che il valore della base d’asta fissato dalla Stazione Appaltante sarebbe inferiore di ben il 55% rispetto al prezzo stabilito nella citata convenzione.
Nel ricorso, ER riferisce di aver impugnato il provvedimento dell’organo di controllo dei farmaci innanzi al giudice ordinario.
Si è costituita la Regione contestando tutto quanto ex adverso dedotto, rilevando in particolare che la previsione in gara della fornitura del farmaco in questione risulterebbe essere legittimata dalla lista di trasparenza di AIFA del 15 luglio 2024, redatta ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 347 del 2001, nella quale compare anche il principio attivo Rivaroxaban nei dosaggi 15mg e 20mg oggetto di controversia.
Con specifico riferimento al prezzo posto a base d’asta che avrebbe pretermesso la partecipazione della ricorrente in quanto inferiore del 55% rispetto al prezzo della convenzione, lo stesso risulterebbe imposto dalla lista di trasparenza pubblicata il 15 luglio 2024: il valore sarebbe stato determinato sulla base delle contrattazioni con AIFA da parte di diversi fornitori aventi ad oggetto lo stesso principio attivo.
Si è costituita anche la controinteressata concludendo per il rigetto della domanda avversaria ed evidenziando la sussistenza di numerosi precedenti giurisprudenziali su questione identica contrari alla tesi sostenuta dalla ricorrente.
In sintesi, ha affermato che “ L’obiezione di ER è mal posta, poiché non distingue il piano delle disposizioni civilistiche che regolano la concorrenza tra aziende fornitrici di beni - cui fanno da pendant tipiche forme di tutela e di accertamento dei presupposti nella sede giudiziaria appropriata che implica, all’esito del relativo giudizio civile, pronunce di tipo risarcitorio e/o di inibitoria - dal diverso piano delle disposizioni di rango prettamente pubblicistico sull’esercizio del potere rilevante nel giudizio amministrativo che implica, invece, pronunce di tutt’altro genere di tipo caducatorio/demolitorio degli atti impugnati, per vizi tipici di eccesso di potere, ecc. tali da far emergere un operato illegittimo da parte della P.A .”.
In particolare, la giurisprudenza avrebbe affermato che è necessario “ tenere separato il giudizio sulla legittimità della gara, alla stregua del reticolo delle relative disposizioni regolatorie che la governano, rispetto alle possibili, ma non attuali, forme distorsive nell’utilizzo del prodotto acquistato siccome (solo eventualmente) interferenti con i diritti di privativa industriale ” ... “ le modalità di uso rileveranno in un momento successivo alla gara, nel quale – dinnanzi al giudice fornito di giurisdizione – eventualmente la società produttrice interessata potrà lamentare eventuali violazioni dei propri diritti di privativa industriale da parte dei soggetti ritenuti responsabili ”.
In occasione della discussione del merito, ER ha presentato istanza di rinvio assumendo che, nel giudizio civile avente ad oggetto la domanda inibitoria proposta nei confronti della EG spa, è stata disposta apposita ctu il cui esito, a suo dire, potrebbe avere rilievo anche ai fini della decisione del proposto ricorso. Inoltre penderebbe innanzi al TAR Roma il ricorso recante numero di rg 10531/2024 avverso l’aggiornamento della Lista di Trasparenza AIFA con cui è stato inserito nella Fascia A) dei farmaci soggetto a rimborso a carico del S.S.N. il farmaco generico prodotto dalla controinteressata EG spa.
Ha quindi sostenuto che non potrebbero ritenersi irrilevanti ai fini che occupano “ né la sorte del brevetto, che si ribadisce è valido ed efficace, né l’esito del procedimento cautelare pendente nel cui ambito è stata chiesta inter alia l’inibitoria della commercializzazione del farmaco generico “Rivaroxaban EG” a fronte del lancio “a rischio” da parte della medesima in palese interferenza con il brevetto EP ‘961, che ben potrebbe sancire in via definitiva la totale illegittimità degli acquisti e ancor prima delle decisioni della Stazione appaltante e determinare l’inutilità di ogni contratto sottoscritto in esito all’aggiudicazione per la fornitura del farmaco generico ”.
In vista dell’udienza di merito, le parti hanno scambiato memorie e depositato documentazione, insistendo ciascuna per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
All’udienza del 10 giugno 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
2. In via preliminare, il Collegio ritiene che l’istanza di rinvio dell’udienza proposta dalla ricorrente vada respinta per le seguenti ragioni.
Va sul punto premesso che, ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, del c.p.a., “ Non è possibile disporre, su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio ”.
Il principio dispositivo si arresta dunque a fronte di superiori esigenze di rilievo costituzionale, nel caso di specie rivenienti la loro fonte nell’art. 111, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui detta disposizione riserva alla legge l’attuazione del principio di ragionevole durata del processo, nonché nell’art. 2, comma 2, del c.p.a., che dispone che: “ Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo ”.
Le ragioni illustrate assumono peculiare pregnanza in relazione ai giudizi soggetti al rito speciale appalti ex art. 120 c.p.a., nel cui ambito risulta particolarmente avvertita l’esigenza della celere definizione, garantita, oltre che dalla cadenza serrata delle scansioni processuali, dalla previsione di un potere di impulso officioso accentuato, tale da escludere che possa, in tale ambito, darsi seguito ad istanze di rinvio proposte dalle parti in causa, se non per esigenze caratterizzate da particolare eccezionalità.
Ciò posto in termini generali, si rileva come nel caso di specie non venga in rilievo alcuna ragione di pregiudizialità idonea a supportare la richiesta di rinvio avanzata da parte ricorrente.
Come già rilevato dal TAR Toscana con sentenza n. 1329 del 21 novembre 2024 su fattispecie analoga alla presente, “ il ricorso in esame è autosufficiente e idoneo pertanto ad essere deciso senza che possano rilevare le vicende afferenti a giudizi ulteriori e diversi. Invero, secondo la prospettazione attorea, la Lista di Trasparenza di per sé non rileverebbe ai fini della decisione, in quanto involgente il diverso profilo della rimborsabilità dei farmaci da parte del S.S.N.; pertanto, nel ricorso in scrutinio si fa unicamente questione della rilevanza o meno del brevetto d’uso ai fini della legittima indizione della gara impugnata, senza che, in detta prospettiva, possa assumere rilievo la vicenda, meramente privatistica, della violazione o meno da parte della controinteressata del brevetto d’uso in titolarità della ricorrente, titolarità che, in ogni caso, non è stata posta in contestazione nel presente giudizio ”.
Pertanto l’istanza di rinvio proposta dalla ricorrente va respinta.
3. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Osserva il Collegio che il presente giudizio si innesta nell’ambito di un più ampio novero di contenziosi di contenuto analogo incardinati presso diversi uffici giudiziari, allo stato definiti mediante reiezione delle pretese avanzate dalla ricorrente, e segnatamente, ex multis : TAR Firenze n. 1329/2024, TAR Bologna n.871/2024, TAR Venezia n.3076/2024, TAR Trieste n.61/2025, TAR Perugia n.106/2025.
In particolare, da ultimo il TAR Bolzano con la sentenza n. 151 pubblicata il 21 maggio 2025, ha affermato quanto segue:
“ La giurisprudenza amministrativa, con specifico riferimento al medesimo principio attivo “rivaroxaban” oggetto del presente giudizio, ha invero avuto modo di precisare che, nella prospettiva pubblicistica, assume rilievo esclusivamente l’esistenza di un diritto di esclusiva e di privativa sul principio attivo, con conseguente obbligo per la Stazioni appaltanti, una volta scaduto un brevetto sul prodotto e intervenuta la commercializzazione dei corrispondenti farmaci generici, di richiedere ai fornitori nuove offerte, non potendo al contrario essere invocato dall’azienda produttrice il possesso anche del brevetto d’uso ovvero del brevetto sul procedimento (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 25 novembre 2024, n. 871; TA.R. Toscana, Firenze, 21 novembre 2024, n. 1329, secondo cui: “va pertanto rigettata la censura di illegittimità della gara fondata sulla perdurante vigenza del brevetto d’uso in titolarità della ricorrente, e ciò ovviamente non ridonda in una deminutio di tutela della ER, che potrà far valere la pretesa lesione del suo diritto di privativa industriale nel giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Milano; tuttavia, alla luce della divisata giurisprudenza, in ambito pubblicistico il suo diritto di esclusiva rileva nei soli limiti in cui abbia ad oggetto il prodotto, nel senso precisato dalla richiamata giurisprudenza, prevalendo, diversamente, le esigenze di tutela del diritto alla salute nella sua dimensione collettiva, declinato nella prospettiva della sostenibilità finanziaria di sistema, anche in ragione della qualificazione del diritto alle prestazioni sanitarie quale diritto fondamentale “finanziariamente condizionato” (v. Corte costituzionale, sentenze n. 445/1990 e n. 309/1999), che pertanto impone una circolarità virtuosa della spesa sanitaria”).
Il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede di appello, ha avuto modo di ribadire la piena legittimità dell’indizione di nuova procedura di aggiudicazione a seguito della scadenza del brevetto sul principio attivo rivaroxaban in titolarità della ricorrente, confermando la validità di clausola analoga a quella prevista dall’art. 9 del capitolato speciale oggetto di impugnazione – ancorché in via subordinata – in questa sede, statuendo che: “2.1. L’art 14 della Convenzione stipulata tra l’appellante e TE, ai commi 2-5, prevede che: «2. La perdita di brevetto, con eventuale immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, comporta l’obbligo del fornitore di adeguare immediatamente il prezzo contrattuale offerto per il prodotto in oggetto ad una quotazione non superiore a quella del generico con prezzo al pubblico più basso, decurtato dello sconto di legge. 3. In caso di rifiuto da parte del Fornitore ad applicare la condizione sopra prevista, le Aziende sanitarie si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, per la parte relativa al/i prodotto/i in questione, […] senza che nulla possa essere vantato o eccepito. 4. Nel caso di immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti, la Convenzione e gli ordinativi di fornitura il cui prezzo contrattuale è risultato regolato come sopra esposto, rimarranno in vigore, per il/i prodotto/i in questione, il tempo strettamente necessario per l’espletamento della relativa procedura di gara e dovranno ritenersi risolti contestualmente all’affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario. 5. La Convenzione e gli Ordinativi di fornitura, per la parte relativa al/i prodotto/i in questione, dovranno ritenersi risolti contestualmente all’affidamento della fornitura al nuovo soggetto aggiudicatario». Alla luce della commercializzazione di farmaci equivalenti a quello al centro del presente giudizio, il comportamento dell’Amministrazione appare in linea con quanto previsto dalla Convenzione, per le seguenti considerazioni. 2.2. L’art. 17, commi 2 e 3, legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) prevede che: «2. I produttori di farmaci equivalenti ai sensi delle vigenti disposizioni possono presentare all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) istanza di rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), nonché istanza per la determinazione del prezzo e la classificazione ai fini della rimborsabilità del medicinale, prima della scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare. 3. I farmaci equivalenti di cui al comma 2 possono essere rimborsati a carico del Servizio sanitario nazionale a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge». Volendo soffermare l’attenzione, anche a titolo esemplificativo, sulla situazione del prodotto commercializzato da EG S.p.a., si rileva che l’AIFA, con determina n. 144/2023 del 20 febbraio 2023, pubblicata per estratto in G.U. Serie Generale n. 56 del 7 marzo 2023, ha autorizzato l’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rivaroxaban EG», con classe di rimborsabilità “A” (quella dei farmaci rimborsabili dal SSN). Nel provvedimento dell’AIFA si precisa (come sempre in questi casi) che il titolare dell’AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Successivamente l’AIFA, con l’aggiornamento del 15 luglio 2024, ha inserito il farmaco generico “Rivaroxaban EG” nella c.d. Lista di Trasparenza dei farmaci prescrivibili a carico del SSN, compilata ai sensi dell’art. 7 del DL n. 347 del 2001. Tale disposizione, al comma 1, prevede che: «I medicinali, aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione». L’inserimento del farmaco nella suddetta Lista seguiva la scadenza del brevetto sul relativo principio attivo (avvenuta in data 1 aprile 2024, come comunicato dal sito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi). L’AIFA ha infatti ritenuto, sulla base di una cospicua giurisprudenza amministrativa, che la regola prevista dall’art. 7 del DL n. 347 del 2001 sia derogata esclusivamente nel caso in cui il principio attivo del medicinale sia ancora tutelato da brevetto (brevetto sul prodotto) e non qualora vi siano altre tipologie di brevetto, diverse da quelle sul principio attivo (considerando evidentemente un brevetto di altra tipologia il brevetto europeo EP 1.845.961, relativo alla monosomministrazione giornaliera del farmaco della ER nelle forme farmaceutiche orali a rilascio immediato nei dosaggi 10 mg, 15 mg e 20 mg).m2.3 L’odierna appellante ha dedotto di aver impugnato il provvedimento con cui l’AIFA ha aggiornato la Lista di Trasparenza con ricorso proposto di fronte al TAR del Lazio (NRG 10531/2024). A parere del Collegio, è in tale giudizio che, eventualmente, avrebbero dovuto essere vagliate le questioni attinenti l’interpretazione degli artt. 7 del DL n. 347 del 2001 e 17 della legge n. 118 del 2022 e la natura del brevetto attualmente vantato dalla ER. Tale giudizio non risulta attualmente definito, né si ha notizia di provvedimenti cautelari in favore di ER. L’appellante ha dato anche conto di aver avviato un procedimento cautelare presso il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in cui è stata chiesta, tra l’altro, l’inibitoria della commercializzazione del farmaco generico “Rivaroxaban EG”. Anche in questo caso, però, non si ha notizia di provvedimenti cautelari a tutela del diritto vantato da ER. 2.3 Nel quadro delineato, si deve ritenere che TE abbia agito in conformità a quanto previsto dal già citato art. 14 della Convenzione stipulata con ER, nonché, più in generale, dai principi eurounitari, che per tutti gli acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni – salvi i casi specificamente eccettuati – impongono l’attivazione di procedure concorrenziali, principi che, nel settore sanitario, sono solo temperati laddove si tratti di bilanciarli con le esigenze della tutela della salute dei pazienti (di qui, ad esempio, le speciali previsioni a salvaguardia della libertà prescrittiva del medico). Infatti, a fronte di uno o più farmaci che risultavano (e, al momento, risultano ancora) regolarmente in commercio e inseriti tra quelli per cui è prevista la rimborsabilità a carico del SSN, la stazione appaltante era tenuta ad indire una nuova procedura di gara, al fine di conseguire il maggior risparmio possibile della spesa sanitaria pubblica. Del resto non possono porsi a carico delle stazioni appaltanti le complesse valutazioni relative alla sussistenza e alla portata della tutela brevettuale dei farmaci. In un caso come quello che occupa, sembra del tutto ragionevole ritenere che l’inserimento del farmaco generico della Lista di Trasparenza dell’AIFA fosse sufficiente a ritenere superata la copertura brevettuale e, quindi, ad agire in conformità all’art. 14 della Convenzione. D’altra parte, ove l’autorità giudiziaria ordinaria (competente in materia) dovesse in seguito inibire la commercializzazione dei farmaci generici di cui si controverte, l’Amministrazione sarebbe tenuta a prendere gli opportuni provvedimenti, né potrebbe escludersi il sorgere di una responsabilità (anche verso la parte pubblica) in capo alla Società che, in ipotesi, abbia illegittimamente commercializzato il suddetto farmaco” (Consiglio di Stato, sez. III, 6 maggio 2025, n. 3854; in termini analoghi ibidem, 6 maggio 2025, n. 3855) ”.
Il Collegio ritiene di porsi in linea di continuità con le coordinate ermeneutiche espresse dalla sopra riportata decisione che, peraltro, richiama ulteriori statuizioni della giurisprudenza amministrativa del medesimo segno, non emergendo elementi che consentano di discostarsene.
Alla luce delle prefate considerazioni, va pertanto rigettata la censura di illegittimità della gara fondata sulla perdurante vigenza del brevetto d’uso in titolarità della ricorrente, e ciò ovviamente - come rilevato anche dal TAR Toscana con la sentenza n. 1329/2024 – “non ridonda in una deminutio di tutela della ER, che potrà far valere la pretesa lesione del suo diritto di privativa industriale nel giudizio promosso innanzi al Tribunale Civile di Milano; tuttavia, alla luce della divisata giurisprudenza, in ambito pubblicistico il suo diritto di esclusiva rileva nei soli limiti in cui abbia ad oggetto il prodotto, nel senso precisato dalla richiamata giurisprudenza, prevalendo, diversamente, le esigenze di tutela del diritto alla salute nella sua dimensione collettiva, declinato nella prospettiva della sostenibilità finanziaria di sistema, anche in ragione della qualificazione del diritto alle prestazioni sanitarie quale diritto fondamentale “finanziariamente condizionato” (v. Corte costituzionale, sentenze n. 445/1990 e n. 309/1999), che pertanto impone una circolarità virtuosa della spesa sanitaria.
Per completezza, si rileva l’infondatezza anche della censura con la quale la ricorrente assume che la procedura sarebbe illegittima anche in ragione dell’impossibilità di presentare un’offerta economica, dal momento che il valore della base d’asta fissato dalla Stazione Appaltante sarebbe inferiore di ben il 55% rispetto al prezzo stabilito nella citata convenzione.
Invero, il prezzo posto a base d’asta è imposto dalla lista di trasparenza pubblicata il 15 luglio 2024: il valore è stato determinato sulla base delle contrattazioni con AIFA da parte di diversi fornitori aventi ad oggetto lo stesso principio attivo.
Conseguentemente anche detta doglianza deve essere respinta.
4. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e meritevole di rigetto.
5. Le spese seguono la soccombenza in favore della Regione Lazio e della EG spa e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna ER spa in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite in favore di EG spa e della Regione Lazio in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, che liquida in euro 3.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti, in favore di ciascuna delle predette parti resistenti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO