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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AN II sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessia Dattilo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2889 R.G.A.C. per l'anno 2020,
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
Corigliano – Rossano Via Negri n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Francesco
Romanello che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce all'atto di citazione.
-ATTORE-
E
(C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
– tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
AN (C.F. , e domiciliato ope legis in AN, in Via G. C.F._2
Da Fiore n. 34 giusta procura in atti.
– CONVENUTO -
Oggetto: danno da mobbing.
Conclusioni delle parti: come da atti e da verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.La ha convenuto in giudizio il affinché venga Parte_1 Controparte_1
accertato e dichiarato che è stato sottoposto ad un ingiusto procedimento penale a
1 seguito di denuncia calunniosa contraddistinta da dolo e colpa grave, da parte del dirigente Controparte_3
Ha richiesto la condanna del ex art. 2043 e 2059 c.c. al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni subiti a titolo di danno morale, biologico, professionale, all'immagine e patrimoniale a titolo di responsabilità sia aquiliana che extracontrattuale, quantificati nella somma di € 250.000,00; in subordine una valutazione risarcitoria da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. con condanna del al pagamento delle spese di lite con distrazione ex art. 93 CP_1
c.p.c..
A sostegno della spiegata domanda l'attore ha dedotto di aver svolto il servizio di PS dal 1981 al 5.4.2017, dapprima, fino al 2001 al servizio della polizia stradale presso il distaccamento di Lamezia Terme con funzioni di vigilanza stradale, capo pattuglia e con possesso di palina di segnalazione;
successivamente dal 2001 presso il commissariato di PS di Rossano, dal 2009 dapprima come responsabile dell'ufficio anticrimine, senza formale incarico e successivamente con incarico formale.
Ha dedotto che in data 16.01.2015, il Dirigente del Commissariato di Rossano, dott. ha costituito un “settore anticrimine” con disposizione interna Persona_1
attribuendone all'attore la responsabilità, successivamente conferiva allo stesso delle funzioni disponendo che si sarebbe occupato in via prevalente del settore anticrimine.
Ha dedotto che nel luglio dell'anno 2015 iniziava per l'attore un periodo di riposo per malattia e che in data 2.11.2015 presentava istanza scritta al dirigente, più volte reiterata sotto vari aspetti, per il rilascio di attestato con i servizi e le mansioni svolte al fine di dimostrare la progressione di carriera dello stesso utile ai fini pensionistici.
Senonché ha evidenziato di aver reiterato quattro volte la richiesta in quanto non soddisfatto dalle risposte avute da parte del Dirigente, che ha negato la richiesta di formale conferimento incarico fino a riuscire ad ottenere un attestato con le mansioni svolte e ruoli ricoperti dopo essersi rivolto alla Questura di Cosenza.
2 Tale condotta denota un forte acredine tra il Dirigente e il La Banca, che diventa ancora più pesante con il demansionamento dell'attore in favore dell'attribuzione di incarico di responsabile del settore anticrimine all'Ispettore . Testimone_1
Ha dedotto che tali rapporti si sono ulteriormente deteriorati allorquando l'attore ha impugnato il provvedimento di demansionamento dinanzi al TAR di AN, ricorso sul quale il Giudice Amministrativo non è entrato nel merito, dichiarandolo inammissibile poiché depositato fuori termine.
Ha rilevato che tutte le condotte poste in essere dal Dirigente sono state connotate da dolo e colpa grave, descrivendo al riguardo tutta una serie di condotte esplicative.
In particolare ha evidenziato che in data 12.05.2017 sporgeva denuncia per lo smarrimento di una palina segnaletica all'interno dell'ufficio anticrimine durante il suo periodo di assenza per malattia;
il 20.7.2017 il Dirigente redigeva informativa ex art. 347 cpp a carico dell'attore, ritenendo che lo stesso avesse posto in essere il reato di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e quello di simulazione di reato;
tale informativa di denuncia è stata successivamente archiviata.
L'attore ha dedotto la violazione da parte del Dirigente dell'art. 7 del Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici in virtù del quale non avrebbe dovuto compiere alcuna attività in suo danno.
Ha pertanto richiesto, in relazione alle sofferenze psico-fisiche che ha dovuto affrontare, il risarcimento del danno biologico, esistenziale e all'immagine .
Si è costituito in giudizio il contestando l'avversa domanda in Controparte_1
punto di fatto e di diritto.
Ha dedotto l'inesistenza di acredine a causa del comportamento del Dirigente, che i rapporti tra i due erano in realtà cordiali, ha dedotto che il ricorso al TAR da parte dell'attore non ha rappresentato motivo di inimicizia atteso che il Dirigente CP_3
non era parte di quel giudizio incardinato unicamente tra parte attorea contro il
; ha evidenziato che la nomina dell'Isp. Superiore è Controparte_1 Tes_1
stata effettuata a seguito del periodo di malattia che ha interessato il Pt_1
3 rilevando che il TAR pur dichiarando il ricorso principale inammissibile ed irricevibile ha riconosciuto che la nomina di altro soggetto non configurava demansionamento ma sostituzione a causa dell'assenza per malattia prolungata di parte attorea, che ha reso necessaria una riorganizzazione dell'ufficio.
Ha evidenziato che l' La non è mai rientrato in servizio in quanto lo CP_4 Pt_1
stesso è stato giudicato “permanentemente inidoneo”.
Quindi privo di fondamento è il fatto che parte attorea avesse fatto ricorso alla
Questura al fine di vedersi riconosciuto il servizio prestato, dal momento che lo stesso aveva raggiunto la massima qualifica consentita come Ispettore capo.
Ha dedotto che l'attività posta in essere dal configura un obbligo poiché ai CP_3
sensi dell'art. 347 comma 1 c.p.p. la notizia di reato va comunicata nel momento in cui se ne viene a conoscenza.
Ha precisato che nessun intento calunnioso aveva il con la redazione CP_3
dell'informativa di reato, non sussistendo gli elementi propri della fattispecie penale, ma che il Dirigente ha agito secondo lo svolgimento delle proprie funzioni, acquisite le relazioni di servizio e ravvisato il fumus di un possibile illecito penale.
Ha dedotto che, stante l'insussistenza del reato di calunnia, nessun ipotesi di danno è configurabile, poiché la presentazione di una denuncia o di un esposto, seppur poi ritenuta infondata, non integra una forma di risarcimento ex art. 2043 c.c., ciò anche in considerazione del fatto che il Dirigente ha agito nell'espletamento di un dovere d'ufficio e che gli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato presso la Procura della
Repubblica di Castrovillari, hanno manifestato evidenti perplessità circa l'esistenza o lo smarrimento della palina segnaletica. Par Ha evidenziato altresì che il danno biologico lamentato afferisce a patologie che il aveva ben prima della denuncia e che il giudizio di permanente inidoneità è Pt_1
datato 5.09.2016 rispetto alle indagini a suo carico delle quali è venuto a conoscenza e che risalgono al 15.2.2018, venendo così meno il nesso causale.
Ha contestato la richiesta di risarcimento per danno all'immagine ed alla reputazione essendo gli stessi sforniti di prova.
4 Ha chiesto, pertanto, il rigetto della domanda attorea;
in subordine ha chiesto la riduzione del quantum poiché eccessivo, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Incardinatosi il contraddittorio, alla prima udienza di comparizione parti svolta mediante il deposito di note di trattazione sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c..
Con ordinanza del 4.11.2021 questo giudicante ha ammesso la prova testi richiesta dalle parti ed all'esito ha ammesso CTU medico-legale.
Dopo l'espletata CTU la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 17.12.2024 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso la domanda deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito evidenziate.
Innanzitutto questo giudicante deve operare un chiarimento in relazione all'inquadramento giuridico della vicenda, non riconducibile nel novero dell'art. 2043
c.c. per come prospettato dall'attore, ma nell'ambito dell'art. 2049 c.c.
Trattasi di qualificazione consentita al giudicante in base ai principi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza n. 515372019 in cui i giudici di legittimità hanno affermato che Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti).
Ai fini del configurarsi di una responsabilità ex art. 2049 c.c. la giurisprudenza in materia ha chiarito che: “Sussiste la responsabilità del datore di lavoro in relazione alla condotta di mobbing posta in essere ai danni di un lavoratore da altro
5 dipendente in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, ove la parte datoriale, gravata dagli obblighi di cui all'art. 2049 c.c., sia rimasta colpevolmente inerte alla rimozione del fatto lesivo. In tale contesto assumono rilievo, ai fini della prova della conoscenza del fatto da parte del datore di lavoro, elementi quali la durata e le modalità con cui è stata posta in essere la condotta mobbizzante (nella specie tali circostanze sono state ritenute idonee, dal giudice di merito con motivazione non censurabile, ad affermare la conoscenza della condotta da parte del datore di lavoro e la conseguente tolleranza dello stesso)” Cassazione Civ. Sez.
Lavoro 15.5.2015 n. 10037
Ed ancora Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza n. 16534 dell'11.6.2021: “La responsabilità del datore di lavoro - su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 c.c. non è esclusa dalla circostanza che la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente, posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, ove il datore di lavoro sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo”.
Nel caso di specie è indubbio che il datore di lavoro fosse a conoscenza delle condotte di mobbing del proprio dipendente, avendo l'attore presentato un ricorso al
TAR per demansionamento, ricorso in cui sono state evidenziate le condotte del
Dirigente (allegato 34 dell'atto di citazione), giudizio che aveva come controparte proprio il ministero odierno convenuto.
Tanto premesso in diritto dall'istruttoria espletata è emersa l'esistenza di dissidi tra il ed il Dirigente così come lo stato d' ansia ed i problemi Parte_1 CP_3
caratteriali del primo.
Il teste ha confermata l'esistenza della palina di segnalazione e Testimone_2
l'utilizzo della stessa, nonché l'esistenza di diverse questioni tra il ed il Pt_1
Dirigente relative alla gestione del personale ed agli straordinari.
Anche la teste moglie dell'attore, ha confermato l'insorgere di Testimone_3
problemi caratteriali ed esistenziali nel marito a seguito di quanto accadeva sul lavoro, cambiamenti tali da inficiare il matrimonio e da rendere necessario il ricorso a consulenti in materia.
6 Il teste ha dichiarato che parte attorea si lamentava delle condizioni Testimone_4
lavorative, del personale ridotto che non veniva impiegato per l'ufficio anticrimine, ha confermato la presenza di attriti tra il La Banca ed il Dirigente, rilevando di aver assistito anche a discussioni.
In particolare all'udienza dell'1.03.2022, il teste ha confermato Testimone_2
l'esistenza di due paline: “E' vera la circostanza. Specifico che in ufficio noi avevamo la paletta d'ordinanza. Oltre a questa c'era la palina che era del collega
[...]
il quale l'aveva portata con se dai reparti in cui aveva prestato Pt_1
precedentemente servizio. Ricordo che egli proveniva dalla polizia stradale.
Aggiungo che quando uscivamo con due pattuglie utilizzavamo per una di esse la palina d'ordinanza e per l'altra la palina che aveva il ” Pt_1
Il teste ha, altresì, aggiunto che la stessa potrebbe essere stata utilizzata durante il periodo di assenza per malattia del Parte_1
Ha confermato la circostanza secondo cui, prima del 16.01.2015, cioè prima della creazione del settore anticrimine vi erano state questioni relative alla gestione degli straordinari e del personale, ricordando di una riunione alla presenza del Questore di
Cosenza. Il teste ha poi asserito in ordine ai litigi tra il La ed il Dirigente Pt_1 [...]
che: “Si è vero. Ce ne sono stati diversi, cui ho personalmente assistito. E' CP_3
capitato per lo straordinario e per altre questioni. Non ricordo se siano stati usati insulti o offese. In mia presenza non è mai capitato che si alzasse la voce. Non ricordo che siano state adoperate parolacce” Il teste ha poi confermato che spesso veniva delegato dall'attore per l'apposizione del c.d. “visto” al fine di evitare litigi con il Dirigente che vi erano due unità di personale dell'anticrimine che CP_3
venivano impiegate anche in altri servizi, ha poi chiarito che durante il periodo di malattia dell'attore, la palina è rimasta in ufficio e che veniva presa anche in sua assenza, relativamente al periodo in cui il teste lavorava all'ufficio anticrimine, aggiunge che “quando sono stato trasferito all'ufficio volanti non posso riferire sulla circostanza dell'uso della palina perché non ero più presente…”
7 Anche la teste moglie dell'attore, ha confermato che a seguito del Testimone_3
demansionamento il ha iniziato ad avere dei cambiamenti caratteriali ed Pt_1
esistenziali, “…ha iniziato a non dormire più la notte. Di giorno era più nervoso. In alcuni casi dimenticava anche appuntamenti, oggetti come le chiavi di casa”.
Ha poi aggiunto “….era diventato intrattabile…”, precisando che la conoscenza dell'indagine a suo carico per falso e simulazione di reato ha creato una crisi matrimoniale, “mio marito si è rivolto anche a dei consulenti di cui non so il nome, perché non potevo parlare con lui dell'argomento, perché era diventato irascibile quando si parlava delle questioni del suo lavoro e del demansionamento. In merito al demansionamento mio marito mi ha riferito che al lavoro c'era una persona che gli creava problemi, ma sul punto non mi diceva molto di più. Su queste cose preferiva tenere la famiglia fuori”.
L'ultimo teste di parte attorea escusso all'udienza del 19.01.2023, , Testimone_4
ha confermato gli attriti tra il La ed il Dirigente, ai quali ha dichiarato di aver Pt_1
assistito “…lo confermo perché l'Ispettore La Banca lamentava di essere lasciato quasi da solo. Il personale compreso nella squadra era stato ridotto e veniva impiegato in mansioni diverse pur figurando come personale in carico all'ufficio anticrimine. Questo il dr. lo disponeva facilmente;
se vie erano attriti la CP_3
persona che si trovava a subire la sua autorità era oggetto di ogni forma di schermaglia possibile. Stesso destino ho subito anch'io. Preciso di non ricordare se fosse mattina o pomeriggio era presente il nel suo ufficio ed il si Pt_1 CP_3
recò nel suo ufficio: il la rappresentò l'esigenza di avere del personale perché Pt_1
non riusciva a sostenere il carico di lavoro e di lasciargli il personale previsto, il
[...]
rispose che faceva quello che voleva e decideva lui come utilizzare il CP_3
personale. Seguì una discussione abbastanza forte che poteva degenerare ed allora presi il e lo portai via. Volarono anche parole offensive”. CP_3
Per contro dall'escussione dei testimoni di parte convenuta all'udienza dell'11.10.2022 è emerso, invece, l'utilizzo della palina contrassegnata dal num.
002508 avente la dicitura “ .- Polizia di Stato” e non dell' altra Controparte_1
8 con l'indicazione “Polizia Stradale”, e che eccetto casi eccezionali si usciva con una sola macchina, secondo quanto asserito dai testi di parte convenuta, e Testimone_5
, in particolare quest'ultimo ha precisato che “anche se qualche volta Testimone_6
eravamo due macchine, andavo io o qualche collega all'ufficio servizi e ci facevamo dare la paletta dall'ufficio servizi”, non ha pertanto confermato l'uso della palina con la dicitura “Polizia Stradale.
Senonché dal quadro istruttorio, a prescindere dalle contraddizioni emerse tra i testi escussi per ciò che attiene all'utilizzo della palina, è senz'altro emersa un'attività di mobbing ai danni dell'attore, non smentita dai testi di parte convenuta. Par Si aggiunga che il nesso causale tra i disturbi del e la condotta vessatoria Pt_1
posta in essere a suo danno, ha trovato conferma anche nell'espletata CTU medico legale,
In particolare il CTU ha accertato che quanto lamentato dall'attore è conseguenza del contesto lavorativo.
Ed invero a pagina 17 della consulenza si legge “Per quanto riferito dal periziando, alla luce dell'esaminata documentazione sanitaria, tenuto conto dei dati clinico- anamnestici a disposizione e delle valutazioni relative all'esame obiettivo psichico espletato, si ritiene che il Sig. ha riportato un'iniziale reazione Parte_1
traumatica stressogena coincidente e conseguente ai fatti ed eventi circostanziali e situazionali del contesto lavorativo summenzionato”.
Gli esiti patologici individuati hanno condotto il CTU ad accertare una
“strutturazione cronica del disturbo”, configurando il comportamento del dirigente come mobbing, e riconoscendone le caratteristiche essenziali.
Il CTU ha concluso affermando che il “ è affetto da un quadro Parte_1
psicopatologico identificabile in “Disturbo dell'adattamento Con ansia e Umore
Depresso Misti, Persistente (Cronico) Codice 309.28 (F 43.23) >>, con riferimento al
DSM-5 [Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali DSM-5, Raffaello
Cortina Editore, Milano, 2014], posto in nesso causale unico e diretto con la condotta vessatoria per cui è causa e, in particolare, al comportamento del
9 menzionato dirigente dell'epoca dei fatti e agli eventi occorsi al subordinato periziando”.
3. Tanto chiarito in relazione all'an della responsabilità, per ciò che attiene alle conseguenze che sono derivate, il CTU ha riconosciuto in favore dell'attore un danno biologico permanente del 10% in base alle tabelle vigenti (Baremes SIMLA
2016: “Disturbi dell'adattamento non complicati” 6-10%).
Pertanto, alla luce delle risultanze della CTU, applicate le tabelle di Milano per l'anno 2024, applicabili ratione temporis al caso di specie, considerato che alla data di inizio del periodo di malattia (10.7.2015 per come emerge dell' allegato 9 della citazione) il La aveva 52 anni, e visto il riconoscimento del 10% a titolo di Pt_1
danno biologico permanente, all'attore andrà corrisposta la somma di € 24.523,00, già comprensiva dell'incremento previsto per la sofferenza soggettiva.
Sulla predetta somma devalutata alla data di inizio della condotta di mobbing (
10.07.2015) e rivalutata anno per anno in base ad indice ISTAT fino alla presente pronuncia, dovranno essere riconosciuti gli interessi compensativi, oltre agli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Nessuna somma può essere riconosciuta a parte attorea relativamente al danno all'immagine atteso che lo stesso è rimasto privo di riscontro probatorio, per come chiarito dalla giurisprudenza lo stesso necessita di specifica prova, sul punto si richiama l'Ordinanza n. 4005 del 18.2.2020 – Sez. 3, secondo la quale:
“ll danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento.
Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé, ed
10 assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima”.
Le spese seguono la soccombenza, incluse quelle della disposta CTU già liquidate con separato decreto, e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nei valori medi.
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) accoglie la domanda e per l'effetto condanna il al Controparte_1
pagamento della somma di € 24.523,00, oltre ad interessi per come chiarito in parte motiva;
2) condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
che vengono liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 5.077,00 per Parte_1
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
3) Pone definitivamente a carico del convenuto le spese della CTU per come già liquidate con separato decreto.
AN, 7.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Alessia Dattilo
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